Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/04/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03172/2025REG.PROV.COLL.
N. 02381/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2381 del 2022, proposto dalla Di RI e VA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
Consorzio Area per Lo Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Leone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Royal Trophy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 2628/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni, del Consorzio Area per Lo Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Salerno, e di Royal Trophy s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Lentini, Leone e Senatore.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Di RI e VA S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 7 ottobre 2021 del Comune di Cava de’ Tirreni di revoca della inibizione dal realizzare i lavori di completamento dell’opificio richiesti con S.C.I.A. del 22 marzo 2021 dalla Royal Trophy s.r.l.
2. La S.C.I.A. in questione era finalizzata al completamento dell’insediamento produttivo in Cava de’ Tirreni che inizialmente era stata inibita per la carenza del nulla-osta del competente Consorzio A.S.I. di Salerno; una volta acquisita la conoscenza della perdurante efficacia del nulla-osta n. 332/2013, veniva consentita l’effettuazione dei lavori di completamento dell’opificio.
L’appellante, che in passato era stata la titolare del medesimo lotto, aveva fondato il suo ricorso sulla circostanza che era venuta meno la proprietà dell’area essendo vanamente decorsi i termini previsti ex art. 10, comma 12, legge regionale n. 16/98 per l’avvio dei lavori di costruzione degli impianti e la loro concreta messa in funzione oltre che per vizi di carattere procedimentale.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso, innanzitutto perchè ha ritenuto che la ricorrente fosse priva sia dell’interesse ad agire dal momento che non è più proprietaria del lotto industriale e l’eventuale decadenza della Royal Trophy dal nulla osta non comporterebbe l’automatica restituzione del bene all’originario proprietario, ma la riacquisizione da parte del Consorzio A.S.I., ai fini della riassegnazione a terzi richiedenti; sia della legittimazione ad impugnare l’atto, non potendo vantare sull’area a suo tempo espropriata alcun titolo dominicale non avendo formalizzato una richiesta di retrocessione del terreno ex art. 46 d.p.r. 327/2001.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo deduce che la controinteressata sarebbe da tempo decaduta poiché il nulla osta rilasciato dal Consorzio ASI nel 2013 altro non sarebbe che un sollecito a completare i lavori per cui non vi sarebbe stata nessuna nuova convenzione modificativa di quella del 2006, titolo dal quale la Royal Trophy sarebbe decaduta da tempo. I numerosi titoli edilizi rilasciati a quest’ultima nel corso del tempo non sarebbero giustificati da alcun tipo di lavoro di completamento dell’impianto, ma in realtà riguarderebbero opere minori non impeditive dell’inizio dell’attività e che avrebbero avuto una mera finalità dilatoria.
4.2. Il secondo motivo sostiene che i titoli rilasciati nel corso del tempo erano funzionali soltanto a mantenere in vita surrettiziamente il diritto di proprietà ormai estinto. Il suo interesse coincide con la restituzione dell’area in via diretta o indiretta (attraverso una rinnovata assegnazione previo esperimento del procedimento comparativo), posto che comunque l’appellante avrebbe diritto a partecipare alla gara cioè vanterebbe sulla stessa un diritto affievolito in attesa di espansione.
5. Il Consorzio A.S.I., il Comune di Cava de’ Tirreni e Royal Trophy s.r.l. si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello; il Consorzio ASI eccepisce la sua inammissibilità per essere l’impugnazione reiterativa di altri contenziosi conclusisi in senso sfavorevole all’appellante.
6. L’appellante ha depositato un’istanza di rinvio poiché pende un procedimento penale nato da un esposto del legale rappresentante dell’appellante nei confronti degli amministratori del Consorzio A.S.I.
7. Tutto ciò premesso, l’istanza di rinvio non può essere accolta, in quanto qualunque sia l’esito del procedimento penale scaturito dall’esposto, esso non avrà alcun rilievo in relazione alle questioni dedotte con l’appello in considerazione della motivazione espressa in primo grado dal T.a.r.; difettano pertanto in modo palese i requisiti di eccezionalità che ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , cod. proc. amm. consentono la dilazione del giudizio.
8. Nel merito, l’appello non è fondato.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata in relazione all’assenza delle condizioni dell’azione e cioè dell’interesse a ricorrere e della legittimazione ad causam .
Nell’appello si ripropongono questioni di merito non affrontate dal primo giudice, mentre ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. sarebbe stato in primo luogo necessario contrastare le argomentazioni che sorreggono la declaratoria di inammissibilità.
Sul punto la società si è limitata ad affermare che l’eventuale revoca dell’assegnazione alla controinteressata, le consentirebbe di partecipare alla nuova assegnazione che il Consorzio dovrebbe disporre mettendo a gara il lotto.
Ma si tratta di un interesse di mero fatto che non ha alcun collegamento diretto con gli atti impugnati. Si tratta più nello specifico di un interesse di mero fatto che non è diverso da quello di cui è titolare qualunque imprenditore economico che fosse interessato a quel lotto laddove fosse messo nuovamente a gara.
La circostanza che in passato il lotto era di proprietà della società appellante non ha alcuna rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso, dal momento che la procedura espropriativa si è a suo tempo conclusa e non pende alcun contenzioso sull’eventuale rivendicazione della proprietà né è stata formalizzata una richiesta di retrocessione del terreno. L’originario legame della società con la proprietà del terreno espropriato a favore del Consorzio per essere poi assegnato a gara ad un imprenditore e venuta meno e l’interesse che sorreggerebbe il ricorso non può essere qualificato come diritto affievolito in attesa di espansione. Non c’è più alcun diritto, ma, laddove il Consorzio revocasse l’assegnazione, vi sarebbe una mera chance di partecipazione ad una gara che non può fondare l’interesse a ricorrere.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante a rifondere a ciascuna delle parti costituite le spese della presente fasce che liquida per ognuna in € 2.000 (duemila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO