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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 568 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 8/2023 del Tribunale di L'Aquila del 16/01/2023, ritualmente notificato, passata a decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189. c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2025, vertente tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Alessandro CIUCCI del Foro di L'Aquila – email: Email_1
- ricorrente in opposizione e
(c.f. e P. IVA: ), quale mandataria di , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO PIERLUCA giorgio.
[...]
Email_2
- resistente opposto
OGGETTO: contratti bancari
Conclusioni come nei rispettivi atti difensivi.
I fatti di causa e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8/2023 con cui il Tribunale di L'Aquila gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 42.092,99 e gli interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, in favore della società cessionaria del credito Controparte_1 originariamente vantato dalla e del Lazio, per l'esposizione debitoria Controparte_3 maturata sul conto corrente n. 189/202-9, acceso il 25.11.2005.
L'opponente sollevava plurime eccezioni, riconducibili al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, alla carenza di prova del credito per mancata produzione integrale degli estratti conto, alla illegittimità degli interessi applicati (moratori, ultralegali e anatocistici), alla nullità della commissione di massimo scoperto, e, infine, alla prescrizione di parte del credito.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto con condanna alle spese e per lite temeraria.
Costituitasi, la società opposta contestava l'opposizione, ribadendo la piena legittimazione attiva derivante da cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e allegando sia la documentazione già prodotta in monitoria – tra cui estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – sia ulteriore documentazione contabile: estratti scalari a decorrere dall'apertura del conto, estratti conto degli ultimi anni, contratti bancari e certificazione notarile della cessione.
Il giudice, con ordinanza, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto e ordinava l'esperimento della mediazione obbligatoria, poi esperita senza esito per la mancata partecipazione del ricorrente.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti.
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva della società opposta
La società opposta ha provato la titolarità del credito mediante la produzione della documentazione relativa già in fase monitoria, nonché allegano, in questa fase di giudizio, la certificazione notarile attestante l'inclusione del rapporto oggetto di causa nella cessione in blocco pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la certificazione del notaio rogante è mezzo idoneo e sufficiente ad attestare la riferibilità del credito alla cessionaria, senza necessità di produrre l'intero contratto di cessione (ex plurimis: Cass. 31188/2018; Cass. 19872/2020).
La legittimazione attiva va pertanto riconosciuta.
Sulla prova del credito ingiunto
L'opponente lamenta la mancata produzione integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto e, conseguentemente, la presunta impossibilità di verificare il saldo azionato monitoriamente. La doglianza, restando l'unica riportata nella comparsa conclusionale, merita un esame articolato, alla luce sia della documentazione prodotta, sia degli approdi interpretativi elaborati dalla Suprema
Corte.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ingiungente deve dimostrare il credito azionato, mentre l'opponente, pur non gravato da un autonomo onere probatorio, è tenuto a formulare contestazioni specifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il quale sancisce che i fatti non specificamente contestati si considerano ammessi.
La Corte di CA ha più volte affermato che la contestazione deve essere chiara e circostanziata poiché quella generica è tamquam non esset e non sposta l'onere probatorio sull'ingiungente» (Cass. civ. sentenza n.7775/2014; Cass. civ., ordinanza del 21 settembre 2025).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, l'opponente ha l'onere di contestare in modo analitico le circostanze dedotte dall'opposto: in mancanza, i fatti si considerano non contestati ex art. 115 c.p.c. (Cass. civ., n. 20597/2022).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a dedurre la mancata produzione “integrale” degli estratti conto, che impedirebbe la verifica del credito, senza tuttavia indicare un solo movimento inesatto o non dovuto, contestare un addebito specifico, evidenziare periodi di vuoto documentale rilevante, offrire un saldo alternativo ovvero dedurre un diverso criterio di calcolo. Tale difesa, priva di specificità, non integra una contestazione idonea ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sicché i fatti allegati dall'ingiungente devono ritenersi non contestati.
L'ingiungente, per contro, ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., del contratto di conto corrente con le condizioni economiche, del contratto di apertura di credito, degli estratti conto relativi agli ultimi anni del rapporto e, da ultimo, degli estratti scalari a far data dal 25.11.2005 con indicazione dei movimenti, delle valute, dei giorni di competenza e delle decorrenze degli interessi: i documenti prodotti, non smentiti da elementi contrari, appaiono coerenti e. consentono una ricostruzione chiara, continua e verificabile dell'evoluzione debitoria del rapporto.
Quanto alla inadeguatezza probatoria degli estratti scalare, è opportuno evidenziare il più recente approdo giurisprudenziale secondo il quale gli estratti scalari assumono dignità probatoria autonoma, quando siano idonei a rappresentare le movimentazioni (Cass. Civ. Ordinanza del 18 aprile 2023). Ancora a proposito degli estratti scalari, la ha ribadito che è sempre CP_4 possibile ricostruire i saldi attraverso mezzi di prova ulteriori e diversi dagli estratti conto, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass. Civ. Ordinanza 12466/2025)
Venendo al caso di specie, e ferme le superiori osservazioni riguardo alla mancata proposta, da parte dell'opponente, di alcun elemento contabile discordante, gli estratti conto più recenti confermano la progressione e la coerenza degli estratti scalari prodotti, i quali rappresentano compiutamente le movimentazioni sin dall'origine, e il saldo riportato nell'estratto ex art. 50 T.U.B. coincide con la ricostruzione dell'intero rapporto.
Dunque, la documentazione depositata va ritenuta idonea, completa e coerente, secondo i parametri tracciati dalla CA e la contestazione generica dell'opponente non è idonea a mettere in dubbio la correttezza del saldo certificato né ha reso necessaria una CTU la quale – in assenza di allegazioni specifiche – si tradurrebbe in una esplorazione vietata.
L'onere probatorio gravante sulla banca deve quindi ritenersi pienamente assolto.
Anche le ulteriori eccezioni appaiono del tutto generiche.
Quanto alla eccezione circa l'applicazione di interessi moratori e ultralegali, parte opponente non ha allegato una sola clausola invalida né un diverso regime di calcolo.
Per la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 19597/2020) chi contesta l'applicazione degli interessi deve precisare le clausole, i tassi e le decorrenze che ritiene illegittime.
Nulla di tutto ciò è stato fatto e, pertanto, la censura non può essere accolta.
L'opponente ha eccepito anche l'applicazione della pratica dell'anatocismo, anche in tal caso senza allegare violazioni specifiche. Peraltro, il rapporto è sorto nel 2005, e quindi è interamente regolato dalla delibera CICR del 2000 che consente l'anatocismo in caso di reciprocità della periodicità.
La banca ha dimostrato di aver rispettato tale principio.
Da ultimo, quanto alla Commissione di massimo scoperto, dall'analisi del contratto sottoscritto dal correntista, prodotto a corredo del procedimento monitorio R.G. N. 2582/2022, si evince come la stessa sia stata applicata nel rispetto della normativa vigente ratione temporis (art.
2-bis d.l.
185/2008; art. 117-bis T.U.B.).
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere tale pattuizione valida se espressamente accettata
(Cass. 878/2008; Cass. 23418/2019) e, pertanto, anche tale eccezione deve considerarsi infondata.
Neppure è accoglibile l'ultimo motivo di doglianza, relativo alla intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., del credito monitoriamente azionato poiché come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, gli interessi corrispettivi o moratori, quando derivano da un debito unitario (mutuo, finanziamento), non si prescrivono in cinque anni, ma seguono la prescrizione decennale del capitale, non trattandosi di obbligazioni periodiche autonome» (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n.42329; la Corte di CA ha chiarito che gli interessi extra-fido, generati da sconfinamento oltre il limite del credito concesso, sono accessori del debito principale immediatamente esigibile e soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale. Nel caso di specie, gli interessi richiesti derivano da utilizzi extra-fido, ossia da sconfinamenti oltre il limite del credito concesso. Tale debito, per capitale e interessi, costituisce un'obbligazione unitaria sicché gli interessi hanno natura accessoria e seguono il regime prescrizionale del credito principale.
Non si tratta, pertanto, di prestazioni periodiche autonome, ma di accessori di un debito unico, per cui non trova applicazione l'art. 2948, n. 4 c.c., bensì l'art. 2946 c.c., con prescrizione decennale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione si rivela integralmente infondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Infine, la mancata partecipazione di parte opponente alla mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, oltre a costituire comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., quale argomento di prova sfavorevole alla parte inadempiente, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dell'Aquila in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2023 del Parte_1
16.01.2023, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 8/2023;
3. condanna l'opponente che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, II comma D.Lgs. 28/2010; 4. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che, liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5. ordina la trasmissione del provvedimento alla competente Agenzia delle Entrate per la riscossione della somma di cui al punto 3.
L'Aquila, 2 dicembre 2025
Il G. O. T.
SE MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 8/2023 del Tribunale di L'Aquila del 16/01/2023, ritualmente notificato, passata a decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189. c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2025, vertente tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Alessandro CIUCCI del Foro di L'Aquila – email: Email_1
- ricorrente in opposizione e
(c.f. e P. IVA: ), quale mandataria di , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO PIERLUCA giorgio.
[...]
Email_2
- resistente opposto
OGGETTO: contratti bancari
Conclusioni come nei rispettivi atti difensivi.
I fatti di causa e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8/2023 con cui il Tribunale di L'Aquila gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 42.092,99 e gli interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, in favore della società cessionaria del credito Controparte_1 originariamente vantato dalla e del Lazio, per l'esposizione debitoria Controparte_3 maturata sul conto corrente n. 189/202-9, acceso il 25.11.2005.
L'opponente sollevava plurime eccezioni, riconducibili al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, alla carenza di prova del credito per mancata produzione integrale degli estratti conto, alla illegittimità degli interessi applicati (moratori, ultralegali e anatocistici), alla nullità della commissione di massimo scoperto, e, infine, alla prescrizione di parte del credito.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto con condanna alle spese e per lite temeraria.
Costituitasi, la società opposta contestava l'opposizione, ribadendo la piena legittimazione attiva derivante da cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e allegando sia la documentazione già prodotta in monitoria – tra cui estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – sia ulteriore documentazione contabile: estratti scalari a decorrere dall'apertura del conto, estratti conto degli ultimi anni, contratti bancari e certificazione notarile della cessione.
Il giudice, con ordinanza, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto e ordinava l'esperimento della mediazione obbligatoria, poi esperita senza esito per la mancata partecipazione del ricorrente.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti.
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva della società opposta
La società opposta ha provato la titolarità del credito mediante la produzione della documentazione relativa già in fase monitoria, nonché allegano, in questa fase di giudizio, la certificazione notarile attestante l'inclusione del rapporto oggetto di causa nella cessione in blocco pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la certificazione del notaio rogante è mezzo idoneo e sufficiente ad attestare la riferibilità del credito alla cessionaria, senza necessità di produrre l'intero contratto di cessione (ex plurimis: Cass. 31188/2018; Cass. 19872/2020).
La legittimazione attiva va pertanto riconosciuta.
Sulla prova del credito ingiunto
L'opponente lamenta la mancata produzione integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto e, conseguentemente, la presunta impossibilità di verificare il saldo azionato monitoriamente. La doglianza, restando l'unica riportata nella comparsa conclusionale, merita un esame articolato, alla luce sia della documentazione prodotta, sia degli approdi interpretativi elaborati dalla Suprema
Corte.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ingiungente deve dimostrare il credito azionato, mentre l'opponente, pur non gravato da un autonomo onere probatorio, è tenuto a formulare contestazioni specifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il quale sancisce che i fatti non specificamente contestati si considerano ammessi.
La Corte di CA ha più volte affermato che la contestazione deve essere chiara e circostanziata poiché quella generica è tamquam non esset e non sposta l'onere probatorio sull'ingiungente» (Cass. civ. sentenza n.7775/2014; Cass. civ., ordinanza del 21 settembre 2025).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, l'opponente ha l'onere di contestare in modo analitico le circostanze dedotte dall'opposto: in mancanza, i fatti si considerano non contestati ex art. 115 c.p.c. (Cass. civ., n. 20597/2022).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a dedurre la mancata produzione “integrale” degli estratti conto, che impedirebbe la verifica del credito, senza tuttavia indicare un solo movimento inesatto o non dovuto, contestare un addebito specifico, evidenziare periodi di vuoto documentale rilevante, offrire un saldo alternativo ovvero dedurre un diverso criterio di calcolo. Tale difesa, priva di specificità, non integra una contestazione idonea ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sicché i fatti allegati dall'ingiungente devono ritenersi non contestati.
L'ingiungente, per contro, ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., del contratto di conto corrente con le condizioni economiche, del contratto di apertura di credito, degli estratti conto relativi agli ultimi anni del rapporto e, da ultimo, degli estratti scalari a far data dal 25.11.2005 con indicazione dei movimenti, delle valute, dei giorni di competenza e delle decorrenze degli interessi: i documenti prodotti, non smentiti da elementi contrari, appaiono coerenti e. consentono una ricostruzione chiara, continua e verificabile dell'evoluzione debitoria del rapporto.
Quanto alla inadeguatezza probatoria degli estratti scalare, è opportuno evidenziare il più recente approdo giurisprudenziale secondo il quale gli estratti scalari assumono dignità probatoria autonoma, quando siano idonei a rappresentare le movimentazioni (Cass. Civ. Ordinanza del 18 aprile 2023). Ancora a proposito degli estratti scalari, la ha ribadito che è sempre CP_4 possibile ricostruire i saldi attraverso mezzi di prova ulteriori e diversi dagli estratti conto, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass. Civ. Ordinanza 12466/2025)
Venendo al caso di specie, e ferme le superiori osservazioni riguardo alla mancata proposta, da parte dell'opponente, di alcun elemento contabile discordante, gli estratti conto più recenti confermano la progressione e la coerenza degli estratti scalari prodotti, i quali rappresentano compiutamente le movimentazioni sin dall'origine, e il saldo riportato nell'estratto ex art. 50 T.U.B. coincide con la ricostruzione dell'intero rapporto.
Dunque, la documentazione depositata va ritenuta idonea, completa e coerente, secondo i parametri tracciati dalla CA e la contestazione generica dell'opponente non è idonea a mettere in dubbio la correttezza del saldo certificato né ha reso necessaria una CTU la quale – in assenza di allegazioni specifiche – si tradurrebbe in una esplorazione vietata.
L'onere probatorio gravante sulla banca deve quindi ritenersi pienamente assolto.
Anche le ulteriori eccezioni appaiono del tutto generiche.
Quanto alla eccezione circa l'applicazione di interessi moratori e ultralegali, parte opponente non ha allegato una sola clausola invalida né un diverso regime di calcolo.
Per la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 19597/2020) chi contesta l'applicazione degli interessi deve precisare le clausole, i tassi e le decorrenze che ritiene illegittime.
Nulla di tutto ciò è stato fatto e, pertanto, la censura non può essere accolta.
L'opponente ha eccepito anche l'applicazione della pratica dell'anatocismo, anche in tal caso senza allegare violazioni specifiche. Peraltro, il rapporto è sorto nel 2005, e quindi è interamente regolato dalla delibera CICR del 2000 che consente l'anatocismo in caso di reciprocità della periodicità.
La banca ha dimostrato di aver rispettato tale principio.
Da ultimo, quanto alla Commissione di massimo scoperto, dall'analisi del contratto sottoscritto dal correntista, prodotto a corredo del procedimento monitorio R.G. N. 2582/2022, si evince come la stessa sia stata applicata nel rispetto della normativa vigente ratione temporis (art.
2-bis d.l.
185/2008; art. 117-bis T.U.B.).
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere tale pattuizione valida se espressamente accettata
(Cass. 878/2008; Cass. 23418/2019) e, pertanto, anche tale eccezione deve considerarsi infondata.
Neppure è accoglibile l'ultimo motivo di doglianza, relativo alla intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., del credito monitoriamente azionato poiché come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, gli interessi corrispettivi o moratori, quando derivano da un debito unitario (mutuo, finanziamento), non si prescrivono in cinque anni, ma seguono la prescrizione decennale del capitale, non trattandosi di obbligazioni periodiche autonome» (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n.42329; la Corte di CA ha chiarito che gli interessi extra-fido, generati da sconfinamento oltre il limite del credito concesso, sono accessori del debito principale immediatamente esigibile e soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale. Nel caso di specie, gli interessi richiesti derivano da utilizzi extra-fido, ossia da sconfinamenti oltre il limite del credito concesso. Tale debito, per capitale e interessi, costituisce un'obbligazione unitaria sicché gli interessi hanno natura accessoria e seguono il regime prescrizionale del credito principale.
Non si tratta, pertanto, di prestazioni periodiche autonome, ma di accessori di un debito unico, per cui non trova applicazione l'art. 2948, n. 4 c.c., bensì l'art. 2946 c.c., con prescrizione decennale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione si rivela integralmente infondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Infine, la mancata partecipazione di parte opponente alla mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, oltre a costituire comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., quale argomento di prova sfavorevole alla parte inadempiente, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dell'Aquila in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2023 del Parte_1
16.01.2023, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 8/2023;
3. condanna l'opponente che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, II comma D.Lgs. 28/2010; 4. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che, liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5. ordina la trasmissione del provvedimento alla competente Agenzia delle Entrate per la riscossione della somma di cui al punto 3.
L'Aquila, 2 dicembre 2025
Il G. O. T.
SE MO