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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 614/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 614/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. FUSINA MICHELE (C.F. ) giusta procura in C.F._2 C.F._3
atti; ricorrenti contro
(c.f. , con l'avv. BIANCO ROSARIA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIA (C.F. ) e l'avv. ANTONELLA IMBASTARI (C.F. C.F._4
) della Funzione Affari Legali-Dislocazione di Venezia della Società, giusta procura C.F._5
in atti;
resistente in punto: pagamento maggiori interessi dovuti sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P; responsabilità precontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni dei ricorrenti: pagina 1 di 9 “insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni come rassegnate nel ricorso introduttivo e qui precisate:
- in via principale: accertato per i motivi in atti il diritto dei ricorrenti alla riscossione di quanto previsto a tergo dei buoni postali descritti in premessa, sia condannata alla liquidazione ed al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_2
dell'importo di € 7.697,74 (al lordo di eventuali ritenute fiscali) ed in favore del Sig. Parte_2 Parte_1
dell'importo di € 30.980,22 (al lordo di eventuali ritenute fiscali), anche in solido tra loro in ordine ai buoni tra gli
[...]
stessi cointestati, o della minore o maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione;
- in via subordinata: accertata per i motivi esposti in atti la responsabilità precontrattuale in capo a sia Controparte_2
la stessa condannata al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € 7.697,74 (al lordo di Parte_2
eventuali ritenute fiscali) ed in favore del Sig. dell'importo di € 30.980,22 (al lordo di eventuali ritenute Parte_1
fiscali), anche in solido tra loro in ordine ai buoni tra gli stessi cointestati, o della minore o maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione;
- sempre nel merito: sia comunque condannata a rimborsare in favore dei ricorrenti l'importo di € 20,00 Controparte_2
come statuito dall'Arbitro Bancario Finanziario nella propria decisione in atti (doc. 5) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso avanti a tale organismo;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite”.
Conclusioni della resistente:
“piaccia all'On. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito, Rigettare il ricorso e comunque respingere le domande tutte dei ricorrenti, siccome infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di dedurre e controdedurre anche in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di
CTU contabile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i sig.ri e convenivano Parte_2 Parte_1
in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento, in favore della prima, Controparte_2
pagina 2 di 9 dell'importo di € 7.697,74 (al lordo di eventuali ritenute fiscali) e, in favore del secondo, dell'importo di €
30.980,22 (al lordo di eventuali ritenute fiscali), anche in solido tra loro in forza dei buoni loro cointestati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in via principale a titolo di ulteriori interessi asseritamente spettanti in rimborso di dieci buoni postali;
in via subordinata, chiedevano la condanna della resistente al pagamento dei medesimi importi a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, oltre al pagamento di € 20,00, quale rimborso disposto dall'Arbitro Bancario Finanziario nella propria decisione in atti e con la rifusone integrale delle spese di lite.
A fondamento delle proprie pretese i ricorrenti allegavano:
- di essere cointestatari, , insieme alla madre deceduta, di sei buoni di dieci buoni postali serie Q/P Pt_1
del valore nominale di lire 1.000.000, ed entrambi, congiuntamente ad altra sorella, anch'ella deceduta, di altri quattro buoni postali serie Q/P del valore nominale di lire 1.000.000;
- di aver ricevuto, all'atto del rimborso dei suddetti buoni postali, un importo inferiore a quello asseritamente dovuto come desumibile dai titoli, con conseguente differenza in loro favore pari, rispettivamente, all'importo di € 30.980,22 per e all'importo di € 7.697,74 per Pt_1 Parte_2
- l'errore nel computo degli interessi risiedeva, a loro avviso, nel fatto che erroneamente non CP_2
aveva liquidato gli interessi dal ventunesimo anno sino al trentesimo anno, nell'importo di “lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” secondo l'indicazione originariamente prevista sul titolo, bensì applicando i valori previsti dal D.M. 13.06.1986 per i buoni postali fruttiferi di tipo Q/P;
- di aver proposto ricorso all'ABF, il quale con provvedimento del 19/06/2021 disponeva “che per i n. 10 buoni della serie Q/P l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali”, e riconosciuto in favore dei ricorrenti il rimborso della somma di €
20,00 versata alla presentazione del ricorso;
- che rimaneva inadempiente alla ridetta decisione. CP_2
pagina 3 di 9 Costituendosi in giudizio instava per il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_2
infondata, replicando e contestando puntualmente ogni argomentazione del ricorso introduttivo.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori discutevano ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito, il Giudice si riservava la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Al fine di decidere il presente ricorso, occorre anzitutto stabilire se i buoni fruttiferi postali siano o meno dei titoli di credito e, a seconda della risposta, individuare la disciplina applicabile.
1. Sulla natura dei buoni fruttiferi postali e sulla normativa applicabile
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 173 D.P.R. 156/1973 che, nella versione ratione temporis vigente, stabiliva che “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Dal tenore della norma si ricava che il buono fruttifero postale non è considerato titolo di credito dal legislatore, poichè sulle annotazioni nello stesso contenute sono destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali (per una più compiuta disamina cfr. Cass. 27809/2005).
pagina 4 di 9 Di conseguenza, il buono fruttifero postale costituisce un mero titolo di legittimazione che, ai sensi dell'art. 2002, serve “solo a identificare l'avente titolo alla prestazione”.
Da ciò consegue che i diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali sono assoggettati alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito (cfr. Cass. 3963/2009).
Con particolare riferimento ai buoni fruttiferi postali di tipo P, il D.M. 13/06/1986, istitutivo della serie Q (cfr. art. 4 del richiamato D.M.: “Con effetto dal 1 luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”), stabilisce che ““Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
A sua volta, l'art. 6 statuisce che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q”.
Nel caso di specie, dai documenti depositati dagli stessi ricorrenti (cfr. doc. 1 ricorrente), risulta che ai fini dell'emissione dei buoni oggetto di causa veniva utilizzato dalla convenuta un modulo della serie “P”, anteriore alla serie “Q”. Sul fronte di ciascun buono risulta apposto il timbro “SERIE Q/P”, sia in alto a sinistra che in basso a destra (come richiesto dall'art. 6 del menzionato D.M.).
Non risulta contestata l'appartenenza dei buoni intestati ai ricorrenti alla serie Q/P.
Sul retro di ciascun buono risulta inoltre sovrapposto, alla tabella prestampata, riferita ad altra serie, ed al timbro relativo alla serie P/Q, il timbro con l'indicazione dei tassi previsti nei primi vent'anni per i pagina 5 di 9 buoni della serie Q/P (“8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al
20° anno”), conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del ridetto D.M..
Il retro del buono non reca l'indicazione del tasso relativo alla serie Q/P per il periodo dal 21° al
30° anno;
lo stesso può tuttavia essere agevolmente ricavato, come prescritto dall'art. 6 del D.M.
13/06/1986, dalle tabelle relative alla serie Q ed è pari a lire 656.376 per ogni successivo bimestre, ossia al
12%.
Come già osservato dalla Corte d'Appello di Venezia (cfr. sent. del 04/09/2023, depositata dalla resistente) la Cassazione di recente ha riconosciuto espressamente che la variazione del regime di rendimento dei buoni postali fruttiferi da parte dell'Autorità Ministeriale a ciò deputata costituisce applicazione di un fenomeno di integrazione extra-testuale del contenuto dei buoni, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1339 c.c.. In particolare, le condizioni stabilite dal D.M. in relazione al tasso di interesse, pur peggiorative per il sottoscrittore rispetto a quelle apposte sul titolo, risultano “prevalenti” in quanto dettate da una fonte di rango legislativo con natura cogente (cfr. Cass. n. 4748/2022; Cass. n. 4384/2022).
Tale meccanismo di etero integrazione ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza di legittimità
a Sezioni NI (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019) ed in quella della Corte Costituzionale;
in particolare, secondo la Consulta (n. 26/2020) “La qualificazione – per costante giurisprudenza della Corte di legittimità – di detti buoni come “titoli di legittimazione” ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito;
inoltre, in ragione della “soggettività statuale del soggetto emittente e [delle] garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”, la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trova ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339
c.c.” (cfr. Cass. SS. UU. n. 3963/2019).
Da tale inquadramento giuridico consegue l'applicazione del meccanismo sostitutivo di cui alla norma in parola, che comporta - con riferimento al buono postale controverso - la necessaria applicazione pagina 6 di 9 dei tassi di interesse previsti dal D.M. del 1986, da ritenersi automatica e di diritto, tale cioè da integrare il contenuto del titolo di legittimazione, anche in sostituzione delle diverse clausole o previsioni di interessi ivi previste.
Sempre la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 567/2023, n. 4748/2022 e n. 4751/2022) ha chiarito che la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di un'elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c.; se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q” e l'Autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei precedenti buoni della serie “P” è palesemente esclusa
(cfr. Cass. n. 4384/2022).
Un tanto trova ulteriore conferma nell'art. 1342, comma 1, c.c., il quale stabilisce che, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (cfr. Cass. n.4751/2022).
Applicando tali principi al caso in esame, deve concludersi che, correttamente, ha CP_2
applicato, dal ventunesimo al trentesimo anno, il tasso di interesse previsto dal già citato D.M. e che invece la tesi proposta dai ricorrenti non è in alcun modo condivisibile.
2. Sulla responsabilità pre-contrattuale e sulla lesione dell'affidamento
Neppure può ritenersi leso, nella fattispecie in esame, l'affidamento degli intestatari del buono, in quanto i medesimi, edotti dell'appartenenza del buono alla serie Q/P, in ragione della sovrapposizione del relativo timbro sul buono, avrebbero dovuto controllare, con l'ordinaria diligenza, i tassi applicabili con pagina 7 di 9 riferimento alla predetta serie, i quali erano agevolmente conoscibili attraverso l'esame di quanto riportato sul retro del buono e dall'esame della relativa disciplina, rappresentata dal D.M. 13.06.1986 e dalle tabelle ad esso relative.
Inoltre, sul punto, sempre la Cassazione ha precisato che l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti a una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestino alcun elemento dal quale il sottoscrittore possa desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che vedere con il diverso caso [quale è quello in discussione] in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - rechi l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo dell'impressione a stampa preesistente.
In altri termini, non vi è violazione del principio della buona fede da parte di , né può CP_2
ritenersi che queste ultime abbiano indotto i contraenti a stipulare un contratto meno vantaggioso.
Qui non solo non c'è la rappresentazione da parte dell'Ente di pattuire la misura degli interessi che oggi i sottoscrittori richiedono, giacché essi la fanno discendere dalla forzata giustapposizione [collage] di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente e superata, concernente la serie "P", non più applicabile.
Ne consegue che anche la domanda di risarcimento per accertata reponsabilità pre-contrattuale non può trovare accoglimento.
Per tutti i motivi dianzi articolati, devono ritenersi corretti gli interessi applicati da e, CP_2
di conseguenza, devono essere rigettate le domande di condanna al pagamento di somme ulteriori e di risarcimento del danno, formulate dai ricorrenti, in quanto infondate.
3. Sulle spese di lite
pagina 8 di 9 Le spese di lite, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata nei precedenti paragrafi, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori ricompresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 614/2023 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
), (c.f. ), contro C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , ogni altra diversa domanda ed eccezione Controparte_1 P.IVA_1
respinta:
I. RIGETTA la domanda dei ricorrenti;
II. CONDANNA (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in solido tra loro a rimborsare a
[...] C.F._2 [...]
(c.f. le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, Controparte_1 P.IVA_1
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Belluno, 28/04/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
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