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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TOMMASO CRISTALLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOMMASO CRISTALLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 41.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di contro l'avviso di addebito numero 307 2024 Controparte_2
00012445 04 000 con il quale l' gli intimava il pagamento della somma di € CP_1
€ 40.000,56, a titolo di contributi, esponendo che tale credito si fonderebbe sulle risultanze del Verbale Unico di accertamento numero AR00000/2022 – 488 – 02 del 23.9.2022 con il quale gli organi ispettivi hanno qualificato il ricorrente come gestore di fatto dell'attività di assistenza agli anziani non autosufficienti svolta negli appartamenti di Arezzo, loc. Fontiano 31, via Campo di Marte 11 e Piazza della Repubblica 2 (I e II piano) e che in questa qualità [fossero] i datori di lavoro delle lavoratrici formalmente assunte come badanti degli anziani ospitati negli stessi; che, sulla base di tale qualificazione, gli ispettori hanno iscritto d'ufficio i soci alla gestione I.V.S. commercianti;
che successivamente al
31.3.2022 ha cessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa nell'ambito del c.d. cohousing.
Chiede pertanto di accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento dei contributi previdenziali per complessivi € 40.000,56, avanzata dall' tramite l'avviso di addebito numero 307 2024 00012445 04 000. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che con il verbale n. 2022008576 del 9 novembre 2022, ha evidenziato la posizione del assumendo che lo stesso ha svolto le attività di assistenza e CP_3
datore di lavoro delle badanti assunte dagli anziani ricoverati con carattere di abitualità e prevalenza nell'arco del periodo suddetto e dunque ha provveduto all'iscrizione dello stesso nella gestione IVS commercianti dell' , a CP_1
decorrere dall'1.11.2012 – nell'ambito del termine prescrizionale.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le ispezioni e gli accertamenti svolti nei confronti della ricorrente si ritengono validi e sono valutati ai fini della presente decisione.
Esaminando in concreto la fattispecie di cui è causa, dalla lettura dei documenti in atti e dai riscontri fattuali rilevati dagli ispettori (doc. n. 4 memoria), non può non rilevarsi come la tesi della ricorrente, tesa a ricondurre la sua attività quale dipendente contemporaneamente di oltre 70 differenti datori di
2 lavoro, abitanti in quattro diversi appartamenti, ciascuno in periodi coincidenti, appaia del tutto inverosimile.
È assai più verosimile ritenere, sia sulla base degli oggettivi riscontri che delle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici, che parte ricorrente svolgesse insieme al marito l'attività di gestione di una casa di riposo per anziani con sedi distaccate, avvalendosi dell'opera di lavoratrici, che provvedevano a reclutare, coordinare, istruire e retribuire personalmente, facendole tuttavia formalmente assumere dai pazienti della casa di riposo come collaboratrici domestiche per sole 5 ore settimanali.
Dalla disamina della documentazione acquisita e dalle informazioni acquisite alla data di inizio del controllo, è emerso che e Parte_2 Pt_1
gestivano, insieme e in maniera organizzata, appartamenti siti in Arezzo e
[...]
provincia, adibiti a case di cura ed assistenza per anziani che non sono autosufficienti, con l'ausilio di lavoratrici, che provvedevano a reclutare, coordinare, istruire e retribuire personalmente, facendole tuttavia formalmente assumere dai pazienti della casa di riposo come collaboratrici domestiche per sole 5 ore settimanali
Dai rilevamenti e da accertamenti eseguiti, è stato constatato che i parenti degli anziani ospitati nei vari appartamenti pagano/hanno pagato, mensilmente, a e una quota pari ad € 1.500,00 (rilevata sino Parte_2 Parte_1
all'anno 2017), aumentata poi all'incirca ad € 1.500,00/€ 1.600,00 (rilevata nell'anno 2018) e dall'anno 2019 sino al 2021 (sino al 07.07) pari a circa €
1.700,00/€ 1.800,00.
La disamina di detti conti correnti e della documentazione esibita dai ricorrenti ha evidenziato che le entrate riguardano esclusivamente le rette pagate mensilmente dai parenti degli anziani assistiti, soprattutto con bonifico bancario.
Le quote pagate in contanti sono state rilevate nelle ―entrate‖ di cassa.
Le uscite maggiormente rilevanti riguardano le spese per il pagamento degli stipendi delle badanti e dei loro contributi. Altre spese riguardano il pagamento degli affitti degli appartamenti ove sono ospitati gli anziani da assistere, le spese condominiali, le utenze di acqua, luce e gas, della nettezza
3 urbana, le spese alimentari e quelle del commercialista incaricato di predisporre le buste paga delle badanti ed i contratti di assunzione. Sono state rilevate anche spese varie per l'acquisto di materiale sanitario, mobilio necessario per gli appartamenti utilizzati, spese per ferramenta, spese di manutenzione, bar, ecc…
Anche in questo caso alcune spese sono state pagate in contanti, come rilevato alla voce ―uscite‖ di cassa.
Tra i documenti esaminati sono risultati d'interesse anche alcuni prospetti estrapolati anch'essi dal computer utilizzato da riportanti il Parte_2
nominativo dell'appartamento e dell'anziano assistito, il mese di riferimento ed un elenco delle spese mensili da imputarsi a ciascun anziano assistito, con il totale della quota mensile da pagare.
Dunque, e pur risultando formalmente Parte_2 Parte_1
dipendenti degli anziani assistiti, di fatto sono i referenti principali delle varie badanti e dei parenti degli anziani ospitati.
All'esito delle indagini effettuate, la Guardia di Finanza ha ritenuto che l'attività di assistenza agli anziani svolta da e Parte_2 Parte_1
integri un'attività d'impresa, in quanto: a) pur risultando dipendenti, in qualità di badanti, degli anziani inquilini degli appartamenti in precedenza menzionati, entrambi in realtà gestiscono in maniera organizzata l'assistenza agli anziani non autosufficienti;
b) entrambi svolgono professionalmente e con continuità l'attività di assistenza agli anziani ospitati in quattro appartamenti siti in Arezzo né può essere diversamente in considerazione dell'elevato numero degli anziani complessivamente assistiti;
c) si occupa soprattutto degli aspetti Parte_2
amministrativi della gestione, pagando lo stipendio ed i contributi delle badanti, anch'esse risultate formalmente dipendenti degli anziani assistiti, come da dichiarazioni fornite da alcune di esse, facendo firmare i vari contratti di assunzione ed i contratti di locazione tra i proprietari degli immobili e gli anziani inquilini assistiti dai propri familiari, predispone i turni di lavoro delle badanti impiegate, cura gli adempimenti contributivi dei lavoratori utilizzati negli appartamenti avvalendosi dell'assistenza dello studio commerciale associato di
Arezzo ―DISTINTO e che CP_4 Controparte_5
4 predispone le buste paga e appositi prospetti, rendicontando l'attività attraverso la registrazione delle quote percepite mensilmente dai parenti degli anziani assistiti e delle spese necessarie per la gestione dell'attività; d) nessuna iniziativa di carattere organizzativo viene presa dal personale impiegato senza sentire prima il parere di;
e) si occupa dell'aspetto organizzativo, Parte_2 Parte_1
coordinando le attività di assistenza agli anziani ed impartendo le necessarie direttive, occupandosi della spesa alimentare e della spesa delle medicine, all'occorrenza copre anche qualche turno di lavoro;
f) tra la documentazione acquisita sono stati esaminati dei quadernoni riportanti rapportini giornalieri scritti dalle badanti assunte dagli anziani inquilini ma anche vari ammonimenti e consegne di servizio scritte in stampatello dalla stessa e rivolte Parte_1
a tutti gli operatori/badanti degli appartamenti in cui prestano servizio;
g) entrambi, oltre ad essere i referenti dei familiari degli anziani assistiti e delle badanti, curano anche i rapporti con i vari fornitori per l'acquisto di materiali vari, di pulizia, di arredamento e per i lavori di manutenzione degli appartamenti, come peraltro rilevabile nelle fatture di acquisto rinvenute tra la documentazione acquisita ed intestate a;
h) il LISI mantiene i rapporti con le famiglie Parte_2
degli anziani ospitati per l'aggiornamento della situazione economico/finanziaria, della situazione sanitaria e dell'impiego delle badanti;
i) anche i colloqui di lavoro vengono effettati da e ed in molti casi gli stessi CP_3 Pt_1
provvedono anche ad effettuare il bonifico delle retribuzioni.
Sulla base della documentazione esaminata, delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dalle lavoratrici presenti negli appartamenti al momento degli accessi ispettivi e di altre sentite successivamente nonché da quanto accertato dai militari della GdF (cfr. all. 4 e 5 doc. n. 4 memoria), è emerso che tutte le lavoratrici hanno stipulato contratti di lavoro domestico per 5 ore settimanali con un numero variabile di anziani presenti negli appartamenti.
Durante i loro turni di lavoro, però, si prendono cura di tutti gli anziani presenti nell'appartamento, indipendentemente dal fatto che abbiano un contratto di lavoro domestico con ciascuno di loro.
5 Quindi tutte le lavoratrici che prestano servizio negli appartamenti hanno dei contratti di lavoro domestico, nella maggior parte dei casi, di cinque ore settimanali per datore di lavoro, ma nel corso della loro prestazione giornaliera effettuano attività di assistenza a tutti gli anziani presenti nell'appartamento, siano gli stessi loro formali datori di lavoro o meno.
È, quindi, evidente che l'organizzazione del lavoro sia gestita dai due coniugi, i quali effettuano i colloqui di lavoro, sono le persone di riferimento per i familiari degli anziani ospiti per ogni esigenza e per la riscossione delle quote mensili, organizzano i turni di lavoro, provvedono alle sostituzioni in caso di malattia o assenza, forniscono alle lavoratrici disposizioni particolareggiate riguardanti la cura degli anziani assistiti.
Che gli anziani non siano i diretti datori di lavoro di coloro che li assistono
è dimostrato anche dal fatto che in realtà, durante il proprio turno di lavoro ognuna delle lavoratrici si occupa di tutti gli anziani presenti nella casa sulla base alle esigenze degli stessi, non potendo in alcun modo riferire la propria prestazione sulla base del contratto stipulato con ciascuno di loro.
Pertanto si ritiene, per i motivi appena esposti, che la pretesa contributiva vantata dall'istituto resistente sia fondata sotto il profilo dell'an debeatur, ed è stata accertata anche dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 433/2024.
La contribuzione richiesta è stata calcolata sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Case di Cura Private — Personale non medico — per i dipendenti , , Persona_1 Persona_2 [...]
, , , Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , ,
[...] Persona_7 Persona_8 [...]
, , Parte_3 Persona_9 Per_10
, ,
[...] Persona_11 Persona_12 Per_13
, , ,
[...] Persona_14 Persona_15 Persona_16
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 Controparte_13 CP_14
ed , inquadrando gli addetti
[...] Controparte_15
6 all'assistenza nella posizione "A3" mentre gli addetti alle sole pulizie in posizione
"A".
Parte ricorrente contesta lo svolgimento di attività commerciale, in via diretta per tutto il periodo, ma in via subordinata per il periodo successivo al marzo 2022, in quanto dal 31.3.2022 egli ha cessato l'attività di lavoro con le strutture di cohousing per anziani.
Con riferimento al periodo successivo al 31.3.2022, a fronte della legittimità dell'iscrizione, parte ricorrente non adduce o allega elementi idonei a provare la cessazione di detta attività.
Era, infatti, onere dell'interessato segnalare la cessazione dell'attività, o comunque il venir meno dei requisiti per l'iscrizione.
Sul conteggio della contribuzione dovuta, parte ricorrente ritiene che debba essere scomputato l'importo della contribuzione versata in qualità di datore di lavoro come contestata.
Tuttavia, anche tale eccezione è infondata, in quanto l'obbligo contributivo che riguarda il ricorrente iscritto alla gestione commercianti è la contribuzione personale e riguarda la sua attività di socio di S.r.l. Trattasi di obbligo che nulla ha a che fare con l'obbligazione contributiva contestata con il verbale che ha riconosciuto la qualità di datore di lavoro e di soci di fatto dei coniugi - Pt_2 Pt_1
In altri termini, dal dovuto non occorre scomputare i versamenti già effettuati presso l' relativamente ai rapporti di lavoro disconosciuti, CP_1
trattandosi di rapporti contributivi diversi e intrattenuti con soggetti diversi e che comunque nulla hanno a che fare con la contribuzione obbligatoria personale del ricorrente iscritto alla gestione commercianti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
7 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento – in favore della resistente – delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TOMMASO CRISTALLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOMMASO CRISTALLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 41.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di contro l'avviso di addebito numero 307 2024 Controparte_2
00012445 04 000 con il quale l' gli intimava il pagamento della somma di € CP_1
€ 40.000,56, a titolo di contributi, esponendo che tale credito si fonderebbe sulle risultanze del Verbale Unico di accertamento numero AR00000/2022 – 488 – 02 del 23.9.2022 con il quale gli organi ispettivi hanno qualificato il ricorrente come gestore di fatto dell'attività di assistenza agli anziani non autosufficienti svolta negli appartamenti di Arezzo, loc. Fontiano 31, via Campo di Marte 11 e Piazza della Repubblica 2 (I e II piano) e che in questa qualità [fossero] i datori di lavoro delle lavoratrici formalmente assunte come badanti degli anziani ospitati negli stessi; che, sulla base di tale qualificazione, gli ispettori hanno iscritto d'ufficio i soci alla gestione I.V.S. commercianti;
che successivamente al
31.3.2022 ha cessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa nell'ambito del c.d. cohousing.
Chiede pertanto di accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento dei contributi previdenziali per complessivi € 40.000,56, avanzata dall' tramite l'avviso di addebito numero 307 2024 00012445 04 000. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che con il verbale n. 2022008576 del 9 novembre 2022, ha evidenziato la posizione del assumendo che lo stesso ha svolto le attività di assistenza e CP_3
datore di lavoro delle badanti assunte dagli anziani ricoverati con carattere di abitualità e prevalenza nell'arco del periodo suddetto e dunque ha provveduto all'iscrizione dello stesso nella gestione IVS commercianti dell' , a CP_1
decorrere dall'1.11.2012 – nell'ambito del termine prescrizionale.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le ispezioni e gli accertamenti svolti nei confronti della ricorrente si ritengono validi e sono valutati ai fini della presente decisione.
Esaminando in concreto la fattispecie di cui è causa, dalla lettura dei documenti in atti e dai riscontri fattuali rilevati dagli ispettori (doc. n. 4 memoria), non può non rilevarsi come la tesi della ricorrente, tesa a ricondurre la sua attività quale dipendente contemporaneamente di oltre 70 differenti datori di
2 lavoro, abitanti in quattro diversi appartamenti, ciascuno in periodi coincidenti, appaia del tutto inverosimile.
È assai più verosimile ritenere, sia sulla base degli oggettivi riscontri che delle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici, che parte ricorrente svolgesse insieme al marito l'attività di gestione di una casa di riposo per anziani con sedi distaccate, avvalendosi dell'opera di lavoratrici, che provvedevano a reclutare, coordinare, istruire e retribuire personalmente, facendole tuttavia formalmente assumere dai pazienti della casa di riposo come collaboratrici domestiche per sole 5 ore settimanali.
Dalla disamina della documentazione acquisita e dalle informazioni acquisite alla data di inizio del controllo, è emerso che e Parte_2 Pt_1
gestivano, insieme e in maniera organizzata, appartamenti siti in Arezzo e
[...]
provincia, adibiti a case di cura ed assistenza per anziani che non sono autosufficienti, con l'ausilio di lavoratrici, che provvedevano a reclutare, coordinare, istruire e retribuire personalmente, facendole tuttavia formalmente assumere dai pazienti della casa di riposo come collaboratrici domestiche per sole 5 ore settimanali
Dai rilevamenti e da accertamenti eseguiti, è stato constatato che i parenti degli anziani ospitati nei vari appartamenti pagano/hanno pagato, mensilmente, a e una quota pari ad € 1.500,00 (rilevata sino Parte_2 Parte_1
all'anno 2017), aumentata poi all'incirca ad € 1.500,00/€ 1.600,00 (rilevata nell'anno 2018) e dall'anno 2019 sino al 2021 (sino al 07.07) pari a circa €
1.700,00/€ 1.800,00.
La disamina di detti conti correnti e della documentazione esibita dai ricorrenti ha evidenziato che le entrate riguardano esclusivamente le rette pagate mensilmente dai parenti degli anziani assistiti, soprattutto con bonifico bancario.
Le quote pagate in contanti sono state rilevate nelle ―entrate‖ di cassa.
Le uscite maggiormente rilevanti riguardano le spese per il pagamento degli stipendi delle badanti e dei loro contributi. Altre spese riguardano il pagamento degli affitti degli appartamenti ove sono ospitati gli anziani da assistere, le spese condominiali, le utenze di acqua, luce e gas, della nettezza
3 urbana, le spese alimentari e quelle del commercialista incaricato di predisporre le buste paga delle badanti ed i contratti di assunzione. Sono state rilevate anche spese varie per l'acquisto di materiale sanitario, mobilio necessario per gli appartamenti utilizzati, spese per ferramenta, spese di manutenzione, bar, ecc…
Anche in questo caso alcune spese sono state pagate in contanti, come rilevato alla voce ―uscite‖ di cassa.
Tra i documenti esaminati sono risultati d'interesse anche alcuni prospetti estrapolati anch'essi dal computer utilizzato da riportanti il Parte_2
nominativo dell'appartamento e dell'anziano assistito, il mese di riferimento ed un elenco delle spese mensili da imputarsi a ciascun anziano assistito, con il totale della quota mensile da pagare.
Dunque, e pur risultando formalmente Parte_2 Parte_1
dipendenti degli anziani assistiti, di fatto sono i referenti principali delle varie badanti e dei parenti degli anziani ospitati.
All'esito delle indagini effettuate, la Guardia di Finanza ha ritenuto che l'attività di assistenza agli anziani svolta da e Parte_2 Parte_1
integri un'attività d'impresa, in quanto: a) pur risultando dipendenti, in qualità di badanti, degli anziani inquilini degli appartamenti in precedenza menzionati, entrambi in realtà gestiscono in maniera organizzata l'assistenza agli anziani non autosufficienti;
b) entrambi svolgono professionalmente e con continuità l'attività di assistenza agli anziani ospitati in quattro appartamenti siti in Arezzo né può essere diversamente in considerazione dell'elevato numero degli anziani complessivamente assistiti;
c) si occupa soprattutto degli aspetti Parte_2
amministrativi della gestione, pagando lo stipendio ed i contributi delle badanti, anch'esse risultate formalmente dipendenti degli anziani assistiti, come da dichiarazioni fornite da alcune di esse, facendo firmare i vari contratti di assunzione ed i contratti di locazione tra i proprietari degli immobili e gli anziani inquilini assistiti dai propri familiari, predispone i turni di lavoro delle badanti impiegate, cura gli adempimenti contributivi dei lavoratori utilizzati negli appartamenti avvalendosi dell'assistenza dello studio commerciale associato di
Arezzo ―DISTINTO e che CP_4 Controparte_5
4 predispone le buste paga e appositi prospetti, rendicontando l'attività attraverso la registrazione delle quote percepite mensilmente dai parenti degli anziani assistiti e delle spese necessarie per la gestione dell'attività; d) nessuna iniziativa di carattere organizzativo viene presa dal personale impiegato senza sentire prima il parere di;
e) si occupa dell'aspetto organizzativo, Parte_2 Parte_1
coordinando le attività di assistenza agli anziani ed impartendo le necessarie direttive, occupandosi della spesa alimentare e della spesa delle medicine, all'occorrenza copre anche qualche turno di lavoro;
f) tra la documentazione acquisita sono stati esaminati dei quadernoni riportanti rapportini giornalieri scritti dalle badanti assunte dagli anziani inquilini ma anche vari ammonimenti e consegne di servizio scritte in stampatello dalla stessa e rivolte Parte_1
a tutti gli operatori/badanti degli appartamenti in cui prestano servizio;
g) entrambi, oltre ad essere i referenti dei familiari degli anziani assistiti e delle badanti, curano anche i rapporti con i vari fornitori per l'acquisto di materiali vari, di pulizia, di arredamento e per i lavori di manutenzione degli appartamenti, come peraltro rilevabile nelle fatture di acquisto rinvenute tra la documentazione acquisita ed intestate a;
h) il LISI mantiene i rapporti con le famiglie Parte_2
degli anziani ospitati per l'aggiornamento della situazione economico/finanziaria, della situazione sanitaria e dell'impiego delle badanti;
i) anche i colloqui di lavoro vengono effettati da e ed in molti casi gli stessi CP_3 Pt_1
provvedono anche ad effettuare il bonifico delle retribuzioni.
Sulla base della documentazione esaminata, delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dalle lavoratrici presenti negli appartamenti al momento degli accessi ispettivi e di altre sentite successivamente nonché da quanto accertato dai militari della GdF (cfr. all. 4 e 5 doc. n. 4 memoria), è emerso che tutte le lavoratrici hanno stipulato contratti di lavoro domestico per 5 ore settimanali con un numero variabile di anziani presenti negli appartamenti.
Durante i loro turni di lavoro, però, si prendono cura di tutti gli anziani presenti nell'appartamento, indipendentemente dal fatto che abbiano un contratto di lavoro domestico con ciascuno di loro.
5 Quindi tutte le lavoratrici che prestano servizio negli appartamenti hanno dei contratti di lavoro domestico, nella maggior parte dei casi, di cinque ore settimanali per datore di lavoro, ma nel corso della loro prestazione giornaliera effettuano attività di assistenza a tutti gli anziani presenti nell'appartamento, siano gli stessi loro formali datori di lavoro o meno.
È, quindi, evidente che l'organizzazione del lavoro sia gestita dai due coniugi, i quali effettuano i colloqui di lavoro, sono le persone di riferimento per i familiari degli anziani ospiti per ogni esigenza e per la riscossione delle quote mensili, organizzano i turni di lavoro, provvedono alle sostituzioni in caso di malattia o assenza, forniscono alle lavoratrici disposizioni particolareggiate riguardanti la cura degli anziani assistiti.
Che gli anziani non siano i diretti datori di lavoro di coloro che li assistono
è dimostrato anche dal fatto che in realtà, durante il proprio turno di lavoro ognuna delle lavoratrici si occupa di tutti gli anziani presenti nella casa sulla base alle esigenze degli stessi, non potendo in alcun modo riferire la propria prestazione sulla base del contratto stipulato con ciascuno di loro.
Pertanto si ritiene, per i motivi appena esposti, che la pretesa contributiva vantata dall'istituto resistente sia fondata sotto il profilo dell'an debeatur, ed è stata accertata anche dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 433/2024.
La contribuzione richiesta è stata calcolata sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Case di Cura Private — Personale non medico — per i dipendenti , , Persona_1 Persona_2 [...]
, , , Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , ,
[...] Persona_7 Persona_8 [...]
, , Parte_3 Persona_9 Per_10
, ,
[...] Persona_11 Persona_12 Per_13
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[...] Persona_14 Persona_15 Persona_16
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 Controparte_13 CP_14
ed , inquadrando gli addetti
[...] Controparte_15
6 all'assistenza nella posizione "A3" mentre gli addetti alle sole pulizie in posizione
"A".
Parte ricorrente contesta lo svolgimento di attività commerciale, in via diretta per tutto il periodo, ma in via subordinata per il periodo successivo al marzo 2022, in quanto dal 31.3.2022 egli ha cessato l'attività di lavoro con le strutture di cohousing per anziani.
Con riferimento al periodo successivo al 31.3.2022, a fronte della legittimità dell'iscrizione, parte ricorrente non adduce o allega elementi idonei a provare la cessazione di detta attività.
Era, infatti, onere dell'interessato segnalare la cessazione dell'attività, o comunque il venir meno dei requisiti per l'iscrizione.
Sul conteggio della contribuzione dovuta, parte ricorrente ritiene che debba essere scomputato l'importo della contribuzione versata in qualità di datore di lavoro come contestata.
Tuttavia, anche tale eccezione è infondata, in quanto l'obbligo contributivo che riguarda il ricorrente iscritto alla gestione commercianti è la contribuzione personale e riguarda la sua attività di socio di S.r.l. Trattasi di obbligo che nulla ha a che fare con l'obbligazione contributiva contestata con il verbale che ha riconosciuto la qualità di datore di lavoro e di soci di fatto dei coniugi - Pt_2 Pt_1
In altri termini, dal dovuto non occorre scomputare i versamenti già effettuati presso l' relativamente ai rapporti di lavoro disconosciuti, CP_1
trattandosi di rapporti contributivi diversi e intrattenuti con soggetti diversi e che comunque nulla hanno a che fare con la contribuzione obbligatoria personale del ricorrente iscritto alla gestione commercianti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
7 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento – in favore della resistente – delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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