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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17176 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49815/2022 (a cui è stato riunito il proc. r.g. 41/2023), trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, con termine per il deposito delle comparse conclusionali fino all'8.10.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 28.10.2025, promossa da:
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante , Parte_2 con il patrocinio dall'avv. Giannicola Forte, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Puccioni, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO- ATTORE NEL PROCEDIMENTO RIUNITO R.G. 41/2023
e
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona dei legali rappresentanti e , Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio degli avv. Guglielmo Camera, Martina Iguera e Antonio Bufalari, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
CONVENUTO
e
(C.F. , Controparte_5 P.IVA_3
pagina 1 di 15 in persona del procuratore speciale dott. CP_6
con il patrocinio degli avv. Alessandro Nobiloni e Michele Paoletti, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione nel procedimento rg. 41/2023
CONVENUTO
OGGETTO: questioni in materia di diritto della navigazione, contratto di compravendita e contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 7.7.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio di fronte a questo Tribunale chiedendo di: Controparte_1
a. accertare e dichiarare che l'intervento in data 07/08/2021 della Parte_1 in favore dell'imbarcazione Makaira, di bandiera italiana, targa OL1843D, di proprietà
[...] della sig.ra è configurabile quale soccorso in mare;
Controparte_1
b. accertare e dichiarare il diritto della parte attrice al compenso per le attività di soccorso in mare prestate in favore dell'imbarcazione Makaira, di bandiera italiana, targa OL1843D, di proprietà della sig.ra per la somma di € 95.000,00, oltre spese per € 25.000,00 ed Controparte_1 interessi dovuti dalla domanda cautelare al soddisfo;
c. condannare la sig.ra al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 95.000,00, oltre spese per € 25.000,00 ed interessi dovuti dalla
[...] domanda cautelare al soddisfo;
d. condannare la sig.ra al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 Pt_1 delle spese di giudizio inclusa la fase cautelare.
[...]
A tal fine ha esposto: - che, in data 7.8.2021, il responsabile operativo della società dott.
aveva risposto alla chiamata del sig. , che si era qualificato come CP_7 Persona_1 comandante della imbarcazione Makaira tg. OL1843D; - che il comandante aveva comunicato di trovarsi sulla imbarcazione, che era in panne nel mar Tirreno centrale, con a bordo altre due persone, senza la possibilità di riparare il guasto;
- che una delle altre due persone imbarcate era un meccanico che doveva seguire il trasferimento dell'imbarcazione dalla Sardegna al porto di Fiumicino;
- che era stato quindi richiesto un intervento per trainare l'imbarcazione sino a Fiumicino;
- che era stato pattuito un compenso per tale attività, sulla base delle dichiarazioni rese dal sig. ; - che quindi era Per_1
pagina 2 di 15 partito da Ponza un mezzo veloce che aveva consentito l'imbarco del dott. ; - che le CP_7 condizioni meteomarine erano andate peggiorando fino a mare mosso forza 5; - che gli occupanti dell'imbarcazione all'arrivo della motovedetta della Guardia Costiera avevano abbandonato la nave;
- che tale situazione aveva determinato maggiori difficoltà per l'individuazione della imbarcazione e nell'esecuzione del recupero e traino della fino al porto di Fiumicino;
- che la società attrice CP_8 aveva impiegato mezzi e personale per oltre 18 ore, percorrendo circa 130 miglia marine, con un intervento pronto e portato a termine con successo;
- che i costi vivi dell'intervento per carburante e personale impiegato erano stati quantificati in € 15.000,00, come da specifica inviata al comandante della imbarcazione;
- che era stato introdotto ricorso per sequestro conservativo presso il Tribunale di
Civitavecchia, al fine di garantire il futuro soddisfacimento del credito derivante dal compenso per il salvataggio in mare, da quantificarsi in un importo non inferiore ad € 105.000,00; - che il sequestro era stato concesso fino alla concorrenza di € 130.000,00; - che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo;
- che doveva essere introdotto procedimento di merito;
- che a seguito dell'intervento della società attrice doveva ritenersi maturato l'obbligo di corrispondere un congruo compenso ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Londra del 28.4.1989 in tema di soccorso, ratificata con legge 129/1995; - che sussistevano tutti i presupposti per ritenere la ricorrenza della fattispecie del salvataggio, avendo l'azione posta in atto della scongiurato gravi danni Pt_1 all'imbarcazione, con conseguente congruità della quantificazione del compenso per il salvataggio in misura non inferiore al 10% del valore del bene salvato;
- che quindi la domanda doveva ritenersi del tutto fondata.
Si è costituita in giudizio formulando, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata Controparte_1 in causa dei terzi e le seguenti conclusioni: Controparte_2 Controparte_9
1. accertare che, per il servizio reso dall'attrice, sia dovuto dalla convenuta esclusivamente l'importo di € 8.000,00 oltre iva;
2. accertare che la e/o la sono tenute a Controparte_2 Controparte_9 manlevare la convenuta dalle spese per il servizio reso dalla società attrice;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del sequestro, disponendo la revoca della misura o lo svincolo delle somme depositate a titolo di cauzione, con condanna della parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., con pagamento di una somma non inferiore ad € 160.000,00
A tal fine ha dedotto: - di essere salpata con la propria imbarcazione denominata da Olbia CP_8 verso il porto di Fiumicino, con a bordo il sig. che assumeva il ruolo di comandante e Parte_3 un meccanico specializzato il sig. , quest'ultimo presente in ragione di motivi di Persona_2 Cont sicurezza su indicazione del cantiere di Olbia, trattandosi della prima uscita della imbarcazione dopo il suo acquisto;
- che, a circa 20 miglia da Fiumicino, i motori si erano spenti a causa della pagina 3 di 15 mancanza di carburante nel serbatoio principale;
- che, a causa di una inversione nel collegamento dei cavi elettrici di connessione tra il serbatoio principale e quelli secondari, il segna livello di quello principale indicava serbatoio pieno, mentre nella realtà il serbatoio si stava svuotando;
- che il tecnico, dopo aver rilevato il malfunzionamento elettrico ed aperto il serbatoio di riserva, non era riuscito a far Cont ripartire il motore di sinistra;
- che quindi la di Olbia era stata contattata ed informata della situazione;
- che quest'ultima aveva a sua volta contattato il sig. della CP_7 Parte_1 per organizzare il recupero della imbarcazione;
- che era stato pattuito il corrispettivo di € 8.000,00 per l'esecuzione di tale intervento;
- che all'arrivo della motovedetta della Capitaneria di Porto di
Fiumicino, l'equipaggio sfinito per via dele ore trascorse in mare a tentare di far riavviare i motori, avvisando il sig. , aveva lasciato l'imbarcazione; - che tra le parti era intervenuto un CP_7 chiaro accordo in ordine alla misura del corrispettivo per il servizio da rendere;
- che la stessa
Capitaneria di Porto aveva ritenuto la scarsa rilevanza dell'evento straordinario occorso Cont all'imbarcazione, escludendo la ricorrenza di un sinistro marittimo;
- che il cantiere di Olbia aveva provveduto alla riparazione dei guasti elettrici e meccanici occorsi alla imbarcazione, ma non aveva accolto le richieste formulate dalla di pagamento di ulteriori importi;
- che il ricorso per sequestro Pt_1 era stato introdotto senza che fossa inviata alcuna preventiva messa in mora;
- che la ricostruzione fornita dalla controparte non poteva essere ritenuta fondata;
- che in particolare il aveva CP_7 riferito di poter raggiungere l'imbarcazione in 2,40 h, comunicando di essere partito alle 17.20 e successivamente di esser giunto alle ore 20.00 circa, quindi esattamente nel tempo che era stato preventivato per la resa del servizio;
- che le condizioni del mare non erano particolarmente complesse, trattandosi di mare forza 3; - che il provvedimento di sequestro doveva essere revocato, dovendo essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che le parti avevano raggiunto un accordo sul compenso per l'attività di salvataggio e rimorchio al Porto di Fiumicino;
- che la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo doveva ritenersi del tutto eccessiva, difettando anche qualsiasi prova in ordine alle spese sostenute;
- che il sig. aveva prestato il suo assenso rispetto alla CP_7 circostanza, segnalata dal sig. , che l'equipaggio avrebbe lasciato l'imbarcazione; - che la Per_1 fattispecie in esame doveva essere ricondotta a quella del “traino” ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 171/2005
(Codice del Diporto); - che in ogni caso la Convenzione di Londra sul salvataggio all'art. 6 prevede la sua applicabilità ad ogni operazione di salvataggio, salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente sia implicitamente ed inoltre l'art. 17, dedicato ai “Servizi resi in virtu' di contratti esistenti”, stabilisce che “nessun pagamento è dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano ciò' che può ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo”; - che la previsione del “premio” ai sensi dell'art. 510 cod. nav. doveva ritenersi limitata al caso del ritrovamento fortuito;
- che peraltro il pagamento non era stato richiesto prima dell'introduzione del ricorso per sequestro e la somma di € 8.000,00 oltre iva era stata offerta, ma era pagina 4 di 15 stata rifiutata;
- che dovevano ritenersi ricorrenti i presupposti per il risarcimento del danno da lite temeraria da commisurare al periodo di mancata utilizzabilità dell'imbarcazione sottoposta a sequestro
(10 mesi); - che doveva ritenersi in ogni caso la responsabilità del venditore ai sensi degli artt. 128 e Cont seg. d.lgs. 206/2005, mentre la intendeva sottrarsi all'obbligo di manleva e garanzia derivante dalla sua posizione di venditore;
- che quindi doveva essere disposta la chiamata in causa del venditore;
- che inoltre doveva essere fatta valere anche la polizza assicurativa stipulata con
[...] ora a copertura dei danni conseguenti ad avaria causati da difetti occulti CP_10 Controparte_9
o da erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavori di riparazione o modifica dell'imbarcazione:
L'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi non è stata accolta.
Con successivo atto di citazione, ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Controparte_1 la e la svolgendo nei loro confronti la seguente Controparte_2 Controparte_9 domanda: accertare e dichiarare che le convenute sono tenute, per le diverse causali di cui in premessa, a garantire e manlevare la convenuta dai corrispettivi per il servizio reso dalla soc.
[...] in occasione dell'avaria verificatasi in data 07.08.2021 all'imbarcazione di Parte_1 proprietà dell'istante e per l'effetto, condannare le stesse alla integrale refusione di ogni somma che la
Sig.ra abbia a corrispondere alla soc. per tale Controparte_1 Parte_1 causale, con refusione di onorari e spese di giudizio.
A fondamento della domanda ha esposto le circostanze già allegate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 formulata nei suoi confronti.
A tal fine ha dedotto: - che era stato concluso con la parte attrice contratto di compravendita relativo all'imbarcazione Makaira, il quale esplicitamente prevedeva l'esclusione della operatività della garanzia legale di conformità in caso di vizi e difetti conseguenti ad un uso negligente da parte del compratore… per danni e/o malfunzionamenti e/o vizi nascenti o causati in tutto o in parte da fatto colposo del compratore, dei suoi ausiliari, del suo equipaggio;
- che era stato consigliato alla parte attrice di avvalersi per il primo utilizzo della propria imbarcazione di un equipaggio esperto, ma tale Cont suggerimento non era stato accolto dalla sig. - che per volontà della comunque era CP_1 stato presente sull'imbarcazione un meccanico motorista;
- che la sig. era stata avvertita del CP_1 peggioramento delle condizioni meteo previsto per la giornata del 7 agosto, ma non aveva desistito dal salpare;
- che i motori dell'imbarcazione si erano spenti ed il meccanico era riuscito a riaccendere esclusivamente quello di destra, non avendo avuto la necessaria collaborazione da parte del
Comandante della imbarcazione, che era totalmente inesperto;
- che la SNO aveva fatto intervenire la er il recupero ed il traino;
- che per tale servizio era stato pattuito il compenso di € Parte_1
pagina 5 di 15 8.000,00; - che in data 10.8.2021 aveva inviato i propri tecnici per verificare se l'avaria fosse stata determinata dall'esistenza di vizi dell'impianto di trasferimento del carburante;
- che era stato confermato che non si era verificato alcun malfunzionamento, essendosi solo omessa l'attivazione manuale del sistema di trasferimento del carburante dai serbatoi di stoccaggio a quello principale;
- che quindi nessun inadempimento poteva essere imputato alla venditrice;
- che non poteva essere quindi chiamata a rispondere in alcun modo in relazione alle eventuali somme che la sig. CP_1 fosse condannata a corrispondere nei confronti della Parte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto della domanda Controparte_9 proposta nei suoi confronti, in via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere che il sinistro rientri nell'oggetto della copertura assicurativa, di determinare il quantum tenendo conto della franchigia in polizza e, previa quantificazione del danno risarcibile che venga dichiarata la responsabilità della
[...] per l'evento dannoso con conseguente condanna di quest'ultima società al Controparte_2 pagamento in favore della compagnia assicuratrice del medesimo importo, che dovrà corrispondere all'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 c.c.
A tal fine ha dedotto: - il difetto dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum;
- l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art.
2.1 lett. m. delle condizioni generali, non trattandosi di avaria riconducibile a rischi assicurati, sussistendo il vizio anteriormente alla stipula del contratto;
- di conseguenza la non rimborsabilità del costo del traino;
- che dovevano essere condivise le argomentazioni di parte attrice in ordine all'esclusione della fattispecie del salvataggio in mare;
- la previsione della franchigia di polizza per € 3.500,00; - la sussistenza comunque del diritto a surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 c.c. all'assicurato nei confronti dei responsabili.
Con ordinanza del 16.3.2023, il Collegio, a seguito di reclamo avverso il provvedimento di diniego della revoca del sequestro a fronte della prestazione della cauzione, ha preso atto dell'avvenuta prestazione della cauzione a garanzia del credito vantato dalla e ha revocato il sequestro Pt_1 dell'imbarcazione.
In data 1.9.2023, il procedimento è stato assegnato a questo Giudice.
Il procedimento rg. 41/2023 è stato riunito al presente.
La prova orale richiesta non è stata ammessa.
È stata svolta consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
pagina 6 di 15 La presente controversia costituisce giudizio di merito successivo all'emissione del provvedimento di sequestro conservativo dell'imbarcazione di proprietà della convenuta emesso dal Controparte_1
Tribunale di Civitavecchia e ha ad oggetto la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 95.000,00 per compenso ed € 25.000,00 per spese, in dipendenza dell'attività di rimorchio svolta dalla società attrice, domanda rispetto alla quale la sig. ha chiesto il rigetto e l'accertamento che sia dovuta esclusivamente la somma di € 8.000,00 CP_1 oltre iva, pattuita quale compenso. A seguito della riunione al presente procedimento di quello successivamente introdotto dalla sig. dovrà inoltre valutarsi la fondatezza delle domande di CP_1 garanzia e manleva proposte nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_9
A. IL DIRITTO AL COMPENSO VANTATO DALLA PARTE ATTRICE.
La ha sostenuto che, in dipendenza dell'intervento svolto in favore dell'imbarcazione Makaira, Pt_1 sia maturato il diritto a percepire un congruo compenso, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di
Londra del 28.4.1989 in tema di soccorso, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 129/95. In particolare, ha invocato gli artt. 1 lett. a) e 12 della Convenzione, deducendo la ricorrenza nel caso di specie del presupposto del “pericolo” richiamato dall'art. 1, da ritenersi sussistente quando ricorra anche soltanto la ragionevole probabilità che da una circostanza o da un complesso di circostanze possa derivare un danno al bene salvato. Ha aggiunto che la situazione verificatasi doveva ritenersi sia oggettivamente che soggettivamente pericolosa, tanto che il comandante aveva abbandonato l'imbarcazione e senza l'intervento della società attrice si sarebbero certamente determinati gravi danni al natante o anche a terzi. Ha dedotto che, in considerazione del risultato positivo ottenuto, ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione, sarebbe stato congruo riconoscere un compenso pari al 10% del valore dell'imbarcazione.
La sig. a contestato il sorgere del diritto in capo alla parte attrice a vedersi corrispondere un CP_1 importo diverso da quello pattuito prima dell'intervento della società , sostenendo l'inapplicabilità Pt_1 al caso di specie, sia delle disposizioni della Convenzione di Londra che delle previsioni di cui agli artt.
489-491 cod. nav. ed evidenziando l'avvenuta conclusione di un vero e proprio contratto, con quantificazione del corrispettivo, che aveva tenuto conto di tutti gli aspetti rilevanti della situazione in cui versava l'imbarcazione.
Ai fini della corretta ricostruzione della fattispecie, lo svolgimento dei fatti dal punto di vista cronologico, tenuto conto delle allegazioni delle parti con riguardo agli aspetti non oggetto di contestazione e dalla documentazione allegata, va ricostruito come segue:
1. in data 28.7.2021, è stata resa dichiarazione verbale di vendita di imbarcazione da diporto
OL1843D denominata tra la e la sig. CP_8 Controparte_2 Controparte_1 con attestazione che il possesso giuridico e materiale dell'imbarcazione si intendeva trasferito pagina 7 di 15 nella medesima data e che il prezzo della compravendita era stato stabilito in € 650.000,00 corrisposti a mezzo di bonifici (doc. 7 produzione el fascicolo rg. 41/2023); CP_1
2. in data 7.8.2021, l'imbarcazione, con a bordo la sig. il sig. che CP_1 Persona_1 aveva assunto il ruolo di comandante e il sig. , meccanico specializzato, è Persona_2 salpata da Olbia alla volta del porto di Fiumicino;
3. intorno alle ore 12.30 della stessa giornata, l'imbarcazione ha avuto un'avaria che ha determinato lo spegnimento dei motori;
4. le persone a bordo dell'imbarcazione hanno contattato il sig. capocantiere Persona_3 della SNO Service, che a sua volta ha contattato telefonicamente la società Parte_1 Cont per organizzare il recupero dell'imbarcazione (doc. 4 produzione nel fascicolo rg.
41/2023);
5. alle ore 16.40 del medesimo giorno, il dott. della ha contattato il CP_7 Pt_1 comandante della , rappresentando di poter “essere in loco con mezzo veloce in circa CP_8
2.40 o con mezzo grande in 6/7 h poiché abbiamo i mezzi grandi impegnati. Prezzo operazione 8.000 più iva”; il comandante della ha acconsentito chiedendo di utilizzare CP_8 il mezzo veloce (cfr. screenshot comunicazione wathsapp doc. 4 della produzione;
CP_1
6. intorno alle ore 17.00 è giunta presso l'imbarcazione una motovedetta della Guardia Costiera e alle 17.29 le persone a bordo sono state trasbordate sulla motovedetta (cfr. brogliaccio della
Capitaneria doc. 6 produzione el proc. n. 41/2023); CP_1
7. il comandante della ha avvisato il dott. dell'intenzione di trasferire tutto CP_8 CP_7
l'equipaggio sul mezzo della Capitaneria, chiedendo esplicitamente se avrebbe comunque recuperato la barca;
l'interlocutore ha risposto positivamente, aggiungendo “sarebbe meglio che uno rimanesse a bordo” ma quando il sig. ha ribattuto “siamo sfiniti non ce la Per_1 facciamo più”, ha risposto “ok”; a quel punto il sig. ha inviato le coordinate Per_1 dell'ultima posizione dell'imbarcazione fotografando la plancia di comando (cfr. testualmente il contenuto della comunicazione via wathsapp doc. 4 produzione;
CP_1
8. il rimorchiatore della società è giunto presso la alle ore 20:15, ha iniziato Pt_1 CP_8
l'intervento alle ore 21.30 ed è arrivato presso il porto di Fiumicino alle ore 9:00 dell'8.8.2021: tali dati si rilevano dal modulo degli interventi di assistenza e appoggio redatto dalla stessa società attrice, in cui peraltro si riporta, quanto alle condizioni meteo, mare “Scirocco 3”, vento sud-est e si dà atto che l'imbarcazione non ha riportato alcun danno (cfr. doc. 1 produzione per emissione provvedimento sequestro conservativo); Pt_1
9. la Capitaneria di Porto di Roma in data 23.8.2021, a seguito della denuncia di evento straordinario resa dal sig. , quale comandante della , ha determinato Persona_1 CP_8 come di scarsa rilevanza l'evento straordinario occorso in data 7.8.2021 (cfr. doc. 7 produzione
; CP_1
pagina 8 di 15 10. nella missiva di richiesta di compenso (allegato 11 produzione ), nel ricostruire la vicenda Pt_1 la società attrice sostiene che soltanto in seguito all'arrivo alle ore 20.20 in loco, non trovando l'imbarcazione, erano stati controllati i messaggi telefonici in cerca di nuove informazioni ed era stato trovato un messaggio del Comandante che indicava altre coordinate e la scelta di abbandonare la barca, che era stata effettuata una ulteriore attività di ricerca per altri 45 e che quindi la barca era stata individuata.
Dalla comparazione della ricostruzione fattuale fornita dalla stessa nel modulo di intervento di cui Pt_1 al punto 8 con quella di cui alla richiesta di pagamento del compenso per il salvataggio, emerge chiaramente una incongruenza relativa all'orario in cui il rimorchiatore è giunto nei pressi della individuato nel modulo di recupero nelle 20:15 e, nella richiesta di pagamento del compenso, CP_8 in 45 minuti dopo le 20.20. Peraltro, quanto sostenuto nella richiesta di pagamento del compenso in ordine alla mancata conoscenza da parte dell della circostanza che l'equipaggio aveva lasciato Pt_1 la è chiaramente sconfessato dal contenuto dei messaggi riportati al punto 7, ove il dott. CP_8
prende esplicitamente atto della circostanza e chiede di fornire l'ultima posizione della CP_7 barca.
Da quanto attestato nel modulo di intervento, emerge invece che il rimorchiatore della è giunto Pt_1 nei pressi della esattamente nel tempo previsto al momento della pattuizione dell'intervento CP_8
(due ore e quaranta minuti dall'inizio 17:40- 20:15), con ciò essendo smentita per tabulas la particolare complessità dell'individuazione del luogo in cui si trovava l'imbarcazione priva di equipaggio a bordo.
Con riferimento alla disciplina applicabile al caso in esame, pur volendo riconoscere che l'attività svolta dalla in favore della sig. vada qualificata come di salvataggio (l'art. 1 della Pt_1 CP_1
Convenzione definisce “operazione di salvataggio” ogni atto o attività intrapresa per assistere una nave o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili o in qualsiasi altro corso d'acqua) deve osservarsi che è la stessa Convenzione di Londra, all'art. 6, a prevedere l'ipotesi dell'avvenuta stipula del “contratto di salvataggio”, escludendo in tal caso la diretta applicazione della disciplina della
Convenzione (“1. la presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente, sia implicitamente.
2. Il capitano ha facoltà di stipulare contratti di salvataggio a nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave hanno facoltà di concludere tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'attuazione dell'articolo 7 o l'obbligo di prevenire o ridurre danni all'ambiente”); a sua volta l'art. 7 prevede, sotto la rubrica
“Annullamento e modifica dei contratti”, che “un contratto, o qualsiasi sua condizione, può essere annullato o modificato se: a) il contratto è stato concluso sotto indebita pressione, o sotto l'influenza di pagina 9 di 15 pericolo e le sue condizioni non sono eque;
oppure se b) il pagamento convenuto in base al contratto
è eccessivamente elevato o eccessivamente basso per i servizi effettivamente corrisposti” ed ancora l'art. 17 sotto la rubrica “servizi resi in virtù di contratti esistenti” chiarisce ulteriormente che “nessun pagamento è dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano ciò che può ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo”.
Risulta allora chiara la ratio della disciplina posta dalla Convenzione internazionale, la quale diviene applicabile tutte le volte in cui le parti non abbiano già pattuito le condizioni in generale, ed in particolare il compenso, per l'esecuzione dell'intervento di salvataggio. Nello specifico, il contenuto dell'art. 17 chiarisce proprio che la disciplina della Convenzione deve tornare ad essere applicata qualora la situazione di pericolo sia sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto ed i servizi in concreto resi eccedano quanto ragionevolmente considerato dovuto in esecuzione dell'accordo.
Nel caso in esame, come emerso dalla superiore ricostruzione fattuale, l'accordo è stato concluso quando era già presente la situazione di pericolo, trovandosi l'imbarcazione priva dell'uso dei motori ed in particolare di quello che avrebbe consentito di poter governare efficacemente il timone ed essendo nota al dott. la volontà dell'equipaggio di lasciare l'imbarcazione. CP_7
La giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte attrice a sostegno della propria ricostruzione attiene al contrario a tutte fattispecie in cui la situazione di pericolo si determini per circostanze sopravvenute rispetto alla stipula del contratto di rimorchio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3534 del 27/04/1990 secondo cui “il soccorso di rimorchiatori ad una nave in situazione di pericolo, che discenda da contratto stipulato già in presenza di detta situazione, va ricondotto nella previsione di cui all'art. 491 cod. nav., in tema di assistenza e salvataggio, non in quella dell'art. 106 cod. nav., il quale regola la diversa ipotesi del soccorso alla nave rimorchiata, per evenienze sopravvenute durante l'esecuzione del contratto di rimorchio;
Sez. 1, Sentenza n. 6264 del 22/06/1990 secondo cui “al fine del riconoscimento delle indennità e diritti per assistenza o salvataggio di nave, ai sensi degli artt. 106 e
491 cod. nav., in favore del rimorchiatore che presti opera "eccedente quella normale di rimorchio", non si richiede il pericolo di perdita o grave avaria della nave stessa (come invece esige l'art. 489 cod. nav.), ma è sufficiente il verificarsi di una situazione di pericolo per i beni. La suddetta attività del rimorchiatore, pertanto, è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui la nave, nel corso del traino (nella specie, in fase di entrata in un porto), si incagli, e non sia in grado di liberarsi con mezzi propri, di modo che l'intervento del rimorchiatore medesimo integri apporto causalmente necessario per il disincaglio”).
Peraltro, la parte attrice non ha neppure invocato la disposizione dell'art. 7 della Convenzione al fine di far valere un ipotetico squilibrio tra le prestazioni, che avrebbe potuto in via teorica determinare una modifica del contratto. pagina 10 di 15 Da quanto esposto consegue che non può ritenersi fondata la pretesa della di vedersi Pt_1 riconoscere come dovuto a titolo di congruo compenso secondo le previsioni della Convenzione, mentre deve accertarsi che il corrispettivo dovuto era stato pattuito in € 8.000,00 oltre iva.
Dall'esame del verbale di udienza del giorno 11.3.2022 di fronte al Tribunale di Civitavecchia, emerge chiaramente che la sig. aveva effettuato offerta di pagamento dell'importo pattuito e che tale CP_1 offerta non è stata accolta dalla controparte: deve dunque ritenersi che sulla somma dovuta non siano maturati interessi secondo quanto previsto dall'art. 1220 c.c. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 10293 del 27/04/2018 secondo cui “l'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis", della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole;
qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria”).
Quanto alla domanda relativa al pagamento delle spese di carburante e materiali per € 15.000,00, è sufficiente osservare per ritenerne l'infondatezza che l'unica documentazione prodotta dalla parte attrice è costituita da due fatture per acquisto di carburante per un importo complessivo di € 1.073,02 emesse in date non corrispondenti a quella dell'intervento e in nessun modo direttamente ricollegabili all'evento oggetto della presente controversia.
B. GLI EFFETTI SUL SEQUESTRO.
Per effetto del rigetto della domanda di condanna formulata dalla parte attrice, tenuto conto della circostanza che, in considerazione del versamento della cauzione, in corso di causa era già stata disposta la revoca del sequestro, deve disporsi lo svincolo della somma di € 130.000,00 versata sul c/c presso Unicredit n. 0000106567672, vincolato all'ordine del Giudice del proc. rg. 49815/2022.
C. LA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 96 C.P.C. DI RISARCIMENTO DEI DANNI.
ha richiesto la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. Controparte_1
96 commi I e II c.p.c., deducendo che l'imbarcazione era rimasta inutilizzabile da gennaio ad ottobre del 2022 e che si sarebbe dovuto liquidare l'importo di € 160.000,00, tenuto conto del costo di mercato di noleggio di analoga imbarcazione (pari ad € 18.000,00 a settimana).
In ordine all'istituto della responsabilità aggravata occorre ricordare che la norma invocata, nel comma
1, stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente, la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio. La condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria presuppone, dunque: i) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza, con la conseguente condanna alle spese e cioè non pagina 11 di 15 in ipotesi di compensazione;
ii) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente;
iii) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
Nel caso di specie, pur ricorrendo il requisito di cui al precedente punto i), considerata l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate non emerge la ricorrenza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave e peraltro non è stata sufficientemente allegata e comprovata la ricorrenza del danno, considerato che, per un verso, l'imbarcazione non avrebbe potuto essere noleggiata a terzi, tenuto conto della sua destinazione ad uso diporto e, per altro, che in concreto non è stato dimostrato che l'odierna convenuta abbia sopportato spese per il noleggio di una imbarcazione che potesse sostituire la propria soggetta al sequestro. La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve essere quindi respinta.
D. LA DOMANDA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DELLA Controparte_2
[...]
La sig. ha inteso far valere nei confronti della la garanzia prevista CP_1 Controparte_2 dall'art. 128 D.gls 206/2005, in quanto l'avaria dell'imbarcazione si era determinata al primo viaggio dopo il suo acquisto dal cantiere. Ha precisato che:
a. lo spegnimento dei motori si era determinato per effetto della mancanza di carburante nel serbatoio principale;
b. l'imbarcazione era dotata anche di due serbatoi secondari che alimentavano quello principale per mezzo di una pompa di trasferimento normalmente impostata sul funzionamento automatico;
c. a causa di una accertata errata inversione del collegamento dei cavi elettrici di connessione tra i serbatoi e gli indicatori di livello in plancia, l'indicatore del serbatoio principale mostrava un livello pressoché pieno;
d. l'anomalia non poteva essere rilevata, perché dagli indicatori della plancia sembrava che il trasferimento del carburante avvenisse correttamente;
e. dopo lo spegnimento dei motori, il tecnico presente a bordo non era riuscito ad effettuare lo spurgo e quindi l'imbarcazione era rimasta ingovernabile.
La ricostruzione effettuata dalla difesa stata contestata dalla che ha sostenuto CP_1 CP_2
l'inesistenza di vizi di conformità del sistema di alimentazione, deducendo al contrario che l'avaria fosse stata determinata dall'omessa attivazione manuale della pompa di trasferimento.
Vertendosi in materia eminentemente tecnica, è stata quindi disposta consulenza d'ufficio al fine di individuare le cause dell'avaria. Il tecnico incaricato, dopo aver eseguito indagini sia sulla documentazione a corredo dell'imbarcazione che sulle condizioni della strumentazione di bordo, ha concluso ritenendo del tutto incongruente la ricostruzione della difesa econdo cui vi sarebbe CP_1 pagina 12 di 15 stata una inversione dei cavi elettrici di connessione tra i serbatoi e gli indicatori di livello di plancia, ed ha affermato invece che lo spegnimento dei motori si era determinato per effetto della mancata accensione della pompa di travaso, imputabile al personale di bordo e non a vizi del bene.
Le conclusioni del CTU, correttamente e logicamente motivate, devono essere totalmente condivise, con la conseguenza che non è risultata accertata alcuna responsabilità del venditore, non essendo stati accertati vizi della cosa oggetto della compravendita. La domanda di manleva nei confronti della deve essere quindi respinta. CP_2
E. LA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA Controparte_9
Da ultimo deve essere valutata la fondatezza della domanda proposta da nei confronti Controparte_1 della volta ad ottenere una pronuncia dell'esistenza dell'obbligo in capo alla Controparte_5
Compagnia di Assicurazione di garantire e manlevare l'assicurata in relazione ai corrispettivi del servizio reso dalla in occasione dell'avaria verificatasi in data 7.8.2021. A Parte_1 fondamento di tale domanda l'assicurata ha dedotto e documentato di aver sottoscritto polizza assicurativa con la ora a copertura, tra l'altro, dei danni Controparte_10 Controparte_5 conseguenti ad avaria causati da difetti occulti o da erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica dell'imbarcazione, ivi comprese le spese di assistenza e salvataggio.
La Compagnia di Assicurazione ha anzitutto eccepito il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita: la censura tuttavia è chiaramente infondata, in quanto la domanda originaria in relazione alla quale la sig. ha chiesto di essere manlevata è di valore superiore ad € CP_1
50.000,00, con il che è chiaramente escluso il necessario ricorso al procedimento di negoziazione assistita.
La società chiamata ha poi dedotto la nullità della domanda proposta nei suoi confronti, per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, non essendo chiaramente evincibile se la prestazione resa dalla parte attrice avesse le caratteristiche del salvataggio ovvero del mero traino, con conseguente impossibilità di determinare il relativo compenso. Sul punto è agevole osservare che, se
è vero che le originarie parti controvertono sulla qualificazione dell'intervento eseguito dalla , Pt_1 tuttavia la domanda di garanzia formulata dalla difesa è chiaramente determinata nel suo CP_1 oggetto, in quanto attiene al corrispettivo che dovesse essere ritenuto dovuto per la prestazione svolta dalla . Pt_1
Nel merito la ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa, dal momento che dalla CP_9 stessa prospettazione della difesa emergeva che il dedotto vizio sarebbe stato sussistente CP_1 già in epoca anteriore alla vigenza della copertura assicurativa, in contrasto con la previsione di cui all'art.
2.1 CGA. Ha aggiunto che comunque l'onere probatorio relativo alla operatività della garanzia doveva ritenersi totalmente incombente sull'assicurato: peraltro dalla stessa narrativa effettuata dalla pagina 13 di 15 controparte emergeva che il venditore aveva consegnato all'assicurata un bene già affetto da vizio intrinseco.
Deve quindi valutarsi se l'evento verificatosi, come accertato anche in sede di consulenza tecnica espletata, rientrasse tra quelli oggetto di copertura assicurativa.
Ai sensi dell'art.
2.1 delle condizioni di polizza, oggetto dell'assicurazione è costituito tra l'altro da “lett.
m. le spese e il compenso di assistenza e salvataggio sostenuti al fine di prevenire o ridurre una perdita riconducibile ai rischi assicurati”.
E' quindi necessario valutare se l'evento occorso rientrasse o meno tra i rischi assicurati costituiti da
“perdita totale o avaria causati da: a. accidenti della navigazione;
b) incendio ed esplosione;
c. getto e/o asporto;
d) pirateria;
e) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini, calamità naturali;
f) atti dolosi e vandalici;
g) furto o rapina dell'imbarcazione, delle relative dotazioni e del suo battello di servizio;
h) difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa;
i) errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica dell'imbarcazione, purché eseguito da impresa abilitata Esclusioni: le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno;
l) intervento di qualsiasi autorità di governo che agisca nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare i danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'imbarcazione assicura del quale debba CP_5 rispondere a termini di polizza.”
Tenuto conto di quanto riportato al paragrafo D in ordine alla causa dell'avaria, deve ritenersi che l'evento non rientri in nessuna delle ipotesi oggetto di copertura assicurativa, dal momento che la causa dell'evento è stata ricondotta al comportamento tenuto dal personale di bordo: di conseguenza la domanda di garanzia deve essere respinta.
F. LE SPESE DI LITE.
Le spese di lite sono regolate tra le parti in applicazione del criterio della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia, dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento, incluse anche quelle relative alla fase cautelare del sequestro.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria in relazione alle domande proposte da nei confronti della e della vanno poste Controparte_1 CP_2 Controparte_5 definitivamente a carico di tale parte, in applicazione del principio di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
respinge le domande di Parte_1
pagina 14 di 15 accerta che l'importo dovuto alla parte attrice quale corrispettivo per l'attività svolta è pari ad €
8.000,00 oltre iva, con l'aggiunta di interessi dalla data di emissione della presente sentenza;
dispone lo svincolo in favore di della somma di € 130.000,00 versata sul conto Controparte_1 corrente bancario presso Unicredit n. 0000106567672, intestato alla procedura r.g. 49815/2022;
respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
respinge la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
respinge la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_5
condanna la al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento che liquida come segue: per la fase cautelare monocratica in € 4.000,00 per compensi, per la fase cautelare collegiale in € 4.500,00 per compensi e per la fase di merito €
12.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore della Controparte_1 [...] che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Controparte_2
condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore della Controparte_1 CP_5 che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
[...]
pone definitivamente a carico di le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49815/2022 (a cui è stato riunito il proc. r.g. 41/2023), trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, con termine per il deposito delle comparse conclusionali fino all'8.10.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 28.10.2025, promossa da:
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante , Parte_2 con il patrocinio dall'avv. Giannicola Forte, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Puccioni, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO- ATTORE NEL PROCEDIMENTO RIUNITO R.G. 41/2023
e
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona dei legali rappresentanti e , Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio degli avv. Guglielmo Camera, Martina Iguera e Antonio Bufalari, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
CONVENUTO
e
(C.F. , Controparte_5 P.IVA_3
pagina 1 di 15 in persona del procuratore speciale dott. CP_6
con il patrocinio degli avv. Alessandro Nobiloni e Michele Paoletti, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione nel procedimento rg. 41/2023
CONVENUTO
OGGETTO: questioni in materia di diritto della navigazione, contratto di compravendita e contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 7.7.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio di fronte a questo Tribunale chiedendo di: Controparte_1
a. accertare e dichiarare che l'intervento in data 07/08/2021 della Parte_1 in favore dell'imbarcazione Makaira, di bandiera italiana, targa OL1843D, di proprietà
[...] della sig.ra è configurabile quale soccorso in mare;
Controparte_1
b. accertare e dichiarare il diritto della parte attrice al compenso per le attività di soccorso in mare prestate in favore dell'imbarcazione Makaira, di bandiera italiana, targa OL1843D, di proprietà della sig.ra per la somma di € 95.000,00, oltre spese per € 25.000,00 ed Controparte_1 interessi dovuti dalla domanda cautelare al soddisfo;
c. condannare la sig.ra al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 95.000,00, oltre spese per € 25.000,00 ed interessi dovuti dalla
[...] domanda cautelare al soddisfo;
d. condannare la sig.ra al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 Pt_1 delle spese di giudizio inclusa la fase cautelare.
[...]
A tal fine ha esposto: - che, in data 7.8.2021, il responsabile operativo della società dott.
aveva risposto alla chiamata del sig. , che si era qualificato come CP_7 Persona_1 comandante della imbarcazione Makaira tg. OL1843D; - che il comandante aveva comunicato di trovarsi sulla imbarcazione, che era in panne nel mar Tirreno centrale, con a bordo altre due persone, senza la possibilità di riparare il guasto;
- che una delle altre due persone imbarcate era un meccanico che doveva seguire il trasferimento dell'imbarcazione dalla Sardegna al porto di Fiumicino;
- che era stato quindi richiesto un intervento per trainare l'imbarcazione sino a Fiumicino;
- che era stato pattuito un compenso per tale attività, sulla base delle dichiarazioni rese dal sig. ; - che quindi era Per_1
pagina 2 di 15 partito da Ponza un mezzo veloce che aveva consentito l'imbarco del dott. ; - che le CP_7 condizioni meteomarine erano andate peggiorando fino a mare mosso forza 5; - che gli occupanti dell'imbarcazione all'arrivo della motovedetta della Guardia Costiera avevano abbandonato la nave;
- che tale situazione aveva determinato maggiori difficoltà per l'individuazione della imbarcazione e nell'esecuzione del recupero e traino della fino al porto di Fiumicino;
- che la società attrice CP_8 aveva impiegato mezzi e personale per oltre 18 ore, percorrendo circa 130 miglia marine, con un intervento pronto e portato a termine con successo;
- che i costi vivi dell'intervento per carburante e personale impiegato erano stati quantificati in € 15.000,00, come da specifica inviata al comandante della imbarcazione;
- che era stato introdotto ricorso per sequestro conservativo presso il Tribunale di
Civitavecchia, al fine di garantire il futuro soddisfacimento del credito derivante dal compenso per il salvataggio in mare, da quantificarsi in un importo non inferiore ad € 105.000,00; - che il sequestro era stato concesso fino alla concorrenza di € 130.000,00; - che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo;
- che doveva essere introdotto procedimento di merito;
- che a seguito dell'intervento della società attrice doveva ritenersi maturato l'obbligo di corrispondere un congruo compenso ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Londra del 28.4.1989 in tema di soccorso, ratificata con legge 129/1995; - che sussistevano tutti i presupposti per ritenere la ricorrenza della fattispecie del salvataggio, avendo l'azione posta in atto della scongiurato gravi danni Pt_1 all'imbarcazione, con conseguente congruità della quantificazione del compenso per il salvataggio in misura non inferiore al 10% del valore del bene salvato;
- che quindi la domanda doveva ritenersi del tutto fondata.
Si è costituita in giudizio formulando, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata Controparte_1 in causa dei terzi e le seguenti conclusioni: Controparte_2 Controparte_9
1. accertare che, per il servizio reso dall'attrice, sia dovuto dalla convenuta esclusivamente l'importo di € 8.000,00 oltre iva;
2. accertare che la e/o la sono tenute a Controparte_2 Controparte_9 manlevare la convenuta dalle spese per il servizio reso dalla società attrice;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del sequestro, disponendo la revoca della misura o lo svincolo delle somme depositate a titolo di cauzione, con condanna della parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., con pagamento di una somma non inferiore ad € 160.000,00
A tal fine ha dedotto: - di essere salpata con la propria imbarcazione denominata da Olbia CP_8 verso il porto di Fiumicino, con a bordo il sig. che assumeva il ruolo di comandante e Parte_3 un meccanico specializzato il sig. , quest'ultimo presente in ragione di motivi di Persona_2 Cont sicurezza su indicazione del cantiere di Olbia, trattandosi della prima uscita della imbarcazione dopo il suo acquisto;
- che, a circa 20 miglia da Fiumicino, i motori si erano spenti a causa della pagina 3 di 15 mancanza di carburante nel serbatoio principale;
- che, a causa di una inversione nel collegamento dei cavi elettrici di connessione tra il serbatoio principale e quelli secondari, il segna livello di quello principale indicava serbatoio pieno, mentre nella realtà il serbatoio si stava svuotando;
- che il tecnico, dopo aver rilevato il malfunzionamento elettrico ed aperto il serbatoio di riserva, non era riuscito a far Cont ripartire il motore di sinistra;
- che quindi la di Olbia era stata contattata ed informata della situazione;
- che quest'ultima aveva a sua volta contattato il sig. della CP_7 Parte_1 per organizzare il recupero della imbarcazione;
- che era stato pattuito il corrispettivo di € 8.000,00 per l'esecuzione di tale intervento;
- che all'arrivo della motovedetta della Capitaneria di Porto di
Fiumicino, l'equipaggio sfinito per via dele ore trascorse in mare a tentare di far riavviare i motori, avvisando il sig. , aveva lasciato l'imbarcazione; - che tra le parti era intervenuto un CP_7 chiaro accordo in ordine alla misura del corrispettivo per il servizio da rendere;
- che la stessa
Capitaneria di Porto aveva ritenuto la scarsa rilevanza dell'evento straordinario occorso Cont all'imbarcazione, escludendo la ricorrenza di un sinistro marittimo;
- che il cantiere di Olbia aveva provveduto alla riparazione dei guasti elettrici e meccanici occorsi alla imbarcazione, ma non aveva accolto le richieste formulate dalla di pagamento di ulteriori importi;
- che il ricorso per sequestro Pt_1 era stato introdotto senza che fossa inviata alcuna preventiva messa in mora;
- che la ricostruzione fornita dalla controparte non poteva essere ritenuta fondata;
- che in particolare il aveva CP_7 riferito di poter raggiungere l'imbarcazione in 2,40 h, comunicando di essere partito alle 17.20 e successivamente di esser giunto alle ore 20.00 circa, quindi esattamente nel tempo che era stato preventivato per la resa del servizio;
- che le condizioni del mare non erano particolarmente complesse, trattandosi di mare forza 3; - che il provvedimento di sequestro doveva essere revocato, dovendo essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che le parti avevano raggiunto un accordo sul compenso per l'attività di salvataggio e rimorchio al Porto di Fiumicino;
- che la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo doveva ritenersi del tutto eccessiva, difettando anche qualsiasi prova in ordine alle spese sostenute;
- che il sig. aveva prestato il suo assenso rispetto alla CP_7 circostanza, segnalata dal sig. , che l'equipaggio avrebbe lasciato l'imbarcazione; - che la Per_1 fattispecie in esame doveva essere ricondotta a quella del “traino” ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 171/2005
(Codice del Diporto); - che in ogni caso la Convenzione di Londra sul salvataggio all'art. 6 prevede la sua applicabilità ad ogni operazione di salvataggio, salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente sia implicitamente ed inoltre l'art. 17, dedicato ai “Servizi resi in virtu' di contratti esistenti”, stabilisce che “nessun pagamento è dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano ciò' che può ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo”; - che la previsione del “premio” ai sensi dell'art. 510 cod. nav. doveva ritenersi limitata al caso del ritrovamento fortuito;
- che peraltro il pagamento non era stato richiesto prima dell'introduzione del ricorso per sequestro e la somma di € 8.000,00 oltre iva era stata offerta, ma era pagina 4 di 15 stata rifiutata;
- che dovevano ritenersi ricorrenti i presupposti per il risarcimento del danno da lite temeraria da commisurare al periodo di mancata utilizzabilità dell'imbarcazione sottoposta a sequestro
(10 mesi); - che doveva ritenersi in ogni caso la responsabilità del venditore ai sensi degli artt. 128 e Cont seg. d.lgs. 206/2005, mentre la intendeva sottrarsi all'obbligo di manleva e garanzia derivante dalla sua posizione di venditore;
- che quindi doveva essere disposta la chiamata in causa del venditore;
- che inoltre doveva essere fatta valere anche la polizza assicurativa stipulata con
[...] ora a copertura dei danni conseguenti ad avaria causati da difetti occulti CP_10 Controparte_9
o da erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavori di riparazione o modifica dell'imbarcazione:
L'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi non è stata accolta.
Con successivo atto di citazione, ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Controparte_1 la e la svolgendo nei loro confronti la seguente Controparte_2 Controparte_9 domanda: accertare e dichiarare che le convenute sono tenute, per le diverse causali di cui in premessa, a garantire e manlevare la convenuta dai corrispettivi per il servizio reso dalla soc.
[...] in occasione dell'avaria verificatasi in data 07.08.2021 all'imbarcazione di Parte_1 proprietà dell'istante e per l'effetto, condannare le stesse alla integrale refusione di ogni somma che la
Sig.ra abbia a corrispondere alla soc. per tale Controparte_1 Parte_1 causale, con refusione di onorari e spese di giudizio.
A fondamento della domanda ha esposto le circostanze già allegate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 formulata nei suoi confronti.
A tal fine ha dedotto: - che era stato concluso con la parte attrice contratto di compravendita relativo all'imbarcazione Makaira, il quale esplicitamente prevedeva l'esclusione della operatività della garanzia legale di conformità in caso di vizi e difetti conseguenti ad un uso negligente da parte del compratore… per danni e/o malfunzionamenti e/o vizi nascenti o causati in tutto o in parte da fatto colposo del compratore, dei suoi ausiliari, del suo equipaggio;
- che era stato consigliato alla parte attrice di avvalersi per il primo utilizzo della propria imbarcazione di un equipaggio esperto, ma tale Cont suggerimento non era stato accolto dalla sig. - che per volontà della comunque era CP_1 stato presente sull'imbarcazione un meccanico motorista;
- che la sig. era stata avvertita del CP_1 peggioramento delle condizioni meteo previsto per la giornata del 7 agosto, ma non aveva desistito dal salpare;
- che i motori dell'imbarcazione si erano spenti ed il meccanico era riuscito a riaccendere esclusivamente quello di destra, non avendo avuto la necessaria collaborazione da parte del
Comandante della imbarcazione, che era totalmente inesperto;
- che la SNO aveva fatto intervenire la er il recupero ed il traino;
- che per tale servizio era stato pattuito il compenso di € Parte_1
pagina 5 di 15 8.000,00; - che in data 10.8.2021 aveva inviato i propri tecnici per verificare se l'avaria fosse stata determinata dall'esistenza di vizi dell'impianto di trasferimento del carburante;
- che era stato confermato che non si era verificato alcun malfunzionamento, essendosi solo omessa l'attivazione manuale del sistema di trasferimento del carburante dai serbatoi di stoccaggio a quello principale;
- che quindi nessun inadempimento poteva essere imputato alla venditrice;
- che non poteva essere quindi chiamata a rispondere in alcun modo in relazione alle eventuali somme che la sig. CP_1 fosse condannata a corrispondere nei confronti della Parte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto della domanda Controparte_9 proposta nei suoi confronti, in via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere che il sinistro rientri nell'oggetto della copertura assicurativa, di determinare il quantum tenendo conto della franchigia in polizza e, previa quantificazione del danno risarcibile che venga dichiarata la responsabilità della
[...] per l'evento dannoso con conseguente condanna di quest'ultima società al Controparte_2 pagamento in favore della compagnia assicuratrice del medesimo importo, che dovrà corrispondere all'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 c.c.
A tal fine ha dedotto: - il difetto dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum;
- l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art.
2.1 lett. m. delle condizioni generali, non trattandosi di avaria riconducibile a rischi assicurati, sussistendo il vizio anteriormente alla stipula del contratto;
- di conseguenza la non rimborsabilità del costo del traino;
- che dovevano essere condivise le argomentazioni di parte attrice in ordine all'esclusione della fattispecie del salvataggio in mare;
- la previsione della franchigia di polizza per € 3.500,00; - la sussistenza comunque del diritto a surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 c.c. all'assicurato nei confronti dei responsabili.
Con ordinanza del 16.3.2023, il Collegio, a seguito di reclamo avverso il provvedimento di diniego della revoca del sequestro a fronte della prestazione della cauzione, ha preso atto dell'avvenuta prestazione della cauzione a garanzia del credito vantato dalla e ha revocato il sequestro Pt_1 dell'imbarcazione.
In data 1.9.2023, il procedimento è stato assegnato a questo Giudice.
Il procedimento rg. 41/2023 è stato riunito al presente.
La prova orale richiesta non è stata ammessa.
È stata svolta consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
pagina 6 di 15 La presente controversia costituisce giudizio di merito successivo all'emissione del provvedimento di sequestro conservativo dell'imbarcazione di proprietà della convenuta emesso dal Controparte_1
Tribunale di Civitavecchia e ha ad oggetto la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 95.000,00 per compenso ed € 25.000,00 per spese, in dipendenza dell'attività di rimorchio svolta dalla società attrice, domanda rispetto alla quale la sig. ha chiesto il rigetto e l'accertamento che sia dovuta esclusivamente la somma di € 8.000,00 CP_1 oltre iva, pattuita quale compenso. A seguito della riunione al presente procedimento di quello successivamente introdotto dalla sig. dovrà inoltre valutarsi la fondatezza delle domande di CP_1 garanzia e manleva proposte nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_9
A. IL DIRITTO AL COMPENSO VANTATO DALLA PARTE ATTRICE.
La ha sostenuto che, in dipendenza dell'intervento svolto in favore dell'imbarcazione Makaira, Pt_1 sia maturato il diritto a percepire un congruo compenso, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di
Londra del 28.4.1989 in tema di soccorso, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 129/95. In particolare, ha invocato gli artt. 1 lett. a) e 12 della Convenzione, deducendo la ricorrenza nel caso di specie del presupposto del “pericolo” richiamato dall'art. 1, da ritenersi sussistente quando ricorra anche soltanto la ragionevole probabilità che da una circostanza o da un complesso di circostanze possa derivare un danno al bene salvato. Ha aggiunto che la situazione verificatasi doveva ritenersi sia oggettivamente che soggettivamente pericolosa, tanto che il comandante aveva abbandonato l'imbarcazione e senza l'intervento della società attrice si sarebbero certamente determinati gravi danni al natante o anche a terzi. Ha dedotto che, in considerazione del risultato positivo ottenuto, ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione, sarebbe stato congruo riconoscere un compenso pari al 10% del valore dell'imbarcazione.
La sig. a contestato il sorgere del diritto in capo alla parte attrice a vedersi corrispondere un CP_1 importo diverso da quello pattuito prima dell'intervento della società , sostenendo l'inapplicabilità Pt_1 al caso di specie, sia delle disposizioni della Convenzione di Londra che delle previsioni di cui agli artt.
489-491 cod. nav. ed evidenziando l'avvenuta conclusione di un vero e proprio contratto, con quantificazione del corrispettivo, che aveva tenuto conto di tutti gli aspetti rilevanti della situazione in cui versava l'imbarcazione.
Ai fini della corretta ricostruzione della fattispecie, lo svolgimento dei fatti dal punto di vista cronologico, tenuto conto delle allegazioni delle parti con riguardo agli aspetti non oggetto di contestazione e dalla documentazione allegata, va ricostruito come segue:
1. in data 28.7.2021, è stata resa dichiarazione verbale di vendita di imbarcazione da diporto
OL1843D denominata tra la e la sig. CP_8 Controparte_2 Controparte_1 con attestazione che il possesso giuridico e materiale dell'imbarcazione si intendeva trasferito pagina 7 di 15 nella medesima data e che il prezzo della compravendita era stato stabilito in € 650.000,00 corrisposti a mezzo di bonifici (doc. 7 produzione el fascicolo rg. 41/2023); CP_1
2. in data 7.8.2021, l'imbarcazione, con a bordo la sig. il sig. che CP_1 Persona_1 aveva assunto il ruolo di comandante e il sig. , meccanico specializzato, è Persona_2 salpata da Olbia alla volta del porto di Fiumicino;
3. intorno alle ore 12.30 della stessa giornata, l'imbarcazione ha avuto un'avaria che ha determinato lo spegnimento dei motori;
4. le persone a bordo dell'imbarcazione hanno contattato il sig. capocantiere Persona_3 della SNO Service, che a sua volta ha contattato telefonicamente la società Parte_1 Cont per organizzare il recupero dell'imbarcazione (doc. 4 produzione nel fascicolo rg.
41/2023);
5. alle ore 16.40 del medesimo giorno, il dott. della ha contattato il CP_7 Pt_1 comandante della , rappresentando di poter “essere in loco con mezzo veloce in circa CP_8
2.40 o con mezzo grande in 6/7 h poiché abbiamo i mezzi grandi impegnati. Prezzo operazione 8.000 più iva”; il comandante della ha acconsentito chiedendo di utilizzare CP_8 il mezzo veloce (cfr. screenshot comunicazione wathsapp doc. 4 della produzione;
CP_1
6. intorno alle ore 17.00 è giunta presso l'imbarcazione una motovedetta della Guardia Costiera e alle 17.29 le persone a bordo sono state trasbordate sulla motovedetta (cfr. brogliaccio della
Capitaneria doc. 6 produzione el proc. n. 41/2023); CP_1
7. il comandante della ha avvisato il dott. dell'intenzione di trasferire tutto CP_8 CP_7
l'equipaggio sul mezzo della Capitaneria, chiedendo esplicitamente se avrebbe comunque recuperato la barca;
l'interlocutore ha risposto positivamente, aggiungendo “sarebbe meglio che uno rimanesse a bordo” ma quando il sig. ha ribattuto “siamo sfiniti non ce la Per_1 facciamo più”, ha risposto “ok”; a quel punto il sig. ha inviato le coordinate Per_1 dell'ultima posizione dell'imbarcazione fotografando la plancia di comando (cfr. testualmente il contenuto della comunicazione via wathsapp doc. 4 produzione;
CP_1
8. il rimorchiatore della società è giunto presso la alle ore 20:15, ha iniziato Pt_1 CP_8
l'intervento alle ore 21.30 ed è arrivato presso il porto di Fiumicino alle ore 9:00 dell'8.8.2021: tali dati si rilevano dal modulo degli interventi di assistenza e appoggio redatto dalla stessa società attrice, in cui peraltro si riporta, quanto alle condizioni meteo, mare “Scirocco 3”, vento sud-est e si dà atto che l'imbarcazione non ha riportato alcun danno (cfr. doc. 1 produzione per emissione provvedimento sequestro conservativo); Pt_1
9. la Capitaneria di Porto di Roma in data 23.8.2021, a seguito della denuncia di evento straordinario resa dal sig. , quale comandante della , ha determinato Persona_1 CP_8 come di scarsa rilevanza l'evento straordinario occorso in data 7.8.2021 (cfr. doc. 7 produzione
; CP_1
pagina 8 di 15 10. nella missiva di richiesta di compenso (allegato 11 produzione ), nel ricostruire la vicenda Pt_1 la società attrice sostiene che soltanto in seguito all'arrivo alle ore 20.20 in loco, non trovando l'imbarcazione, erano stati controllati i messaggi telefonici in cerca di nuove informazioni ed era stato trovato un messaggio del Comandante che indicava altre coordinate e la scelta di abbandonare la barca, che era stata effettuata una ulteriore attività di ricerca per altri 45 e che quindi la barca era stata individuata.
Dalla comparazione della ricostruzione fattuale fornita dalla stessa nel modulo di intervento di cui Pt_1 al punto 8 con quella di cui alla richiesta di pagamento del compenso per il salvataggio, emerge chiaramente una incongruenza relativa all'orario in cui il rimorchiatore è giunto nei pressi della individuato nel modulo di recupero nelle 20:15 e, nella richiesta di pagamento del compenso, CP_8 in 45 minuti dopo le 20.20. Peraltro, quanto sostenuto nella richiesta di pagamento del compenso in ordine alla mancata conoscenza da parte dell della circostanza che l'equipaggio aveva lasciato Pt_1 la è chiaramente sconfessato dal contenuto dei messaggi riportati al punto 7, ove il dott. CP_8
prende esplicitamente atto della circostanza e chiede di fornire l'ultima posizione della CP_7 barca.
Da quanto attestato nel modulo di intervento, emerge invece che il rimorchiatore della è giunto Pt_1 nei pressi della esattamente nel tempo previsto al momento della pattuizione dell'intervento CP_8
(due ore e quaranta minuti dall'inizio 17:40- 20:15), con ciò essendo smentita per tabulas la particolare complessità dell'individuazione del luogo in cui si trovava l'imbarcazione priva di equipaggio a bordo.
Con riferimento alla disciplina applicabile al caso in esame, pur volendo riconoscere che l'attività svolta dalla in favore della sig. vada qualificata come di salvataggio (l'art. 1 della Pt_1 CP_1
Convenzione definisce “operazione di salvataggio” ogni atto o attività intrapresa per assistere una nave o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili o in qualsiasi altro corso d'acqua) deve osservarsi che è la stessa Convenzione di Londra, all'art. 6, a prevedere l'ipotesi dell'avvenuta stipula del “contratto di salvataggio”, escludendo in tal caso la diretta applicazione della disciplina della
Convenzione (“1. la presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente, sia implicitamente.
2. Il capitano ha facoltà di stipulare contratti di salvataggio a nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave hanno facoltà di concludere tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'attuazione dell'articolo 7 o l'obbligo di prevenire o ridurre danni all'ambiente”); a sua volta l'art. 7 prevede, sotto la rubrica
“Annullamento e modifica dei contratti”, che “un contratto, o qualsiasi sua condizione, può essere annullato o modificato se: a) il contratto è stato concluso sotto indebita pressione, o sotto l'influenza di pagina 9 di 15 pericolo e le sue condizioni non sono eque;
oppure se b) il pagamento convenuto in base al contratto
è eccessivamente elevato o eccessivamente basso per i servizi effettivamente corrisposti” ed ancora l'art. 17 sotto la rubrica “servizi resi in virtù di contratti esistenti” chiarisce ulteriormente che “nessun pagamento è dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano ciò che può ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo”.
Risulta allora chiara la ratio della disciplina posta dalla Convenzione internazionale, la quale diviene applicabile tutte le volte in cui le parti non abbiano già pattuito le condizioni in generale, ed in particolare il compenso, per l'esecuzione dell'intervento di salvataggio. Nello specifico, il contenuto dell'art. 17 chiarisce proprio che la disciplina della Convenzione deve tornare ad essere applicata qualora la situazione di pericolo sia sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto ed i servizi in concreto resi eccedano quanto ragionevolmente considerato dovuto in esecuzione dell'accordo.
Nel caso in esame, come emerso dalla superiore ricostruzione fattuale, l'accordo è stato concluso quando era già presente la situazione di pericolo, trovandosi l'imbarcazione priva dell'uso dei motori ed in particolare di quello che avrebbe consentito di poter governare efficacemente il timone ed essendo nota al dott. la volontà dell'equipaggio di lasciare l'imbarcazione. CP_7
La giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte attrice a sostegno della propria ricostruzione attiene al contrario a tutte fattispecie in cui la situazione di pericolo si determini per circostanze sopravvenute rispetto alla stipula del contratto di rimorchio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3534 del 27/04/1990 secondo cui “il soccorso di rimorchiatori ad una nave in situazione di pericolo, che discenda da contratto stipulato già in presenza di detta situazione, va ricondotto nella previsione di cui all'art. 491 cod. nav., in tema di assistenza e salvataggio, non in quella dell'art. 106 cod. nav., il quale regola la diversa ipotesi del soccorso alla nave rimorchiata, per evenienze sopravvenute durante l'esecuzione del contratto di rimorchio;
Sez. 1, Sentenza n. 6264 del 22/06/1990 secondo cui “al fine del riconoscimento delle indennità e diritti per assistenza o salvataggio di nave, ai sensi degli artt. 106 e
491 cod. nav., in favore del rimorchiatore che presti opera "eccedente quella normale di rimorchio", non si richiede il pericolo di perdita o grave avaria della nave stessa (come invece esige l'art. 489 cod. nav.), ma è sufficiente il verificarsi di una situazione di pericolo per i beni. La suddetta attività del rimorchiatore, pertanto, è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui la nave, nel corso del traino (nella specie, in fase di entrata in un porto), si incagli, e non sia in grado di liberarsi con mezzi propri, di modo che l'intervento del rimorchiatore medesimo integri apporto causalmente necessario per il disincaglio”).
Peraltro, la parte attrice non ha neppure invocato la disposizione dell'art. 7 della Convenzione al fine di far valere un ipotetico squilibrio tra le prestazioni, che avrebbe potuto in via teorica determinare una modifica del contratto. pagina 10 di 15 Da quanto esposto consegue che non può ritenersi fondata la pretesa della di vedersi Pt_1 riconoscere come dovuto a titolo di congruo compenso secondo le previsioni della Convenzione, mentre deve accertarsi che il corrispettivo dovuto era stato pattuito in € 8.000,00 oltre iva.
Dall'esame del verbale di udienza del giorno 11.3.2022 di fronte al Tribunale di Civitavecchia, emerge chiaramente che la sig. aveva effettuato offerta di pagamento dell'importo pattuito e che tale CP_1 offerta non è stata accolta dalla controparte: deve dunque ritenersi che sulla somma dovuta non siano maturati interessi secondo quanto previsto dall'art. 1220 c.c. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 10293 del 27/04/2018 secondo cui “l'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis", della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole;
qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria”).
Quanto alla domanda relativa al pagamento delle spese di carburante e materiali per € 15.000,00, è sufficiente osservare per ritenerne l'infondatezza che l'unica documentazione prodotta dalla parte attrice è costituita da due fatture per acquisto di carburante per un importo complessivo di € 1.073,02 emesse in date non corrispondenti a quella dell'intervento e in nessun modo direttamente ricollegabili all'evento oggetto della presente controversia.
B. GLI EFFETTI SUL SEQUESTRO.
Per effetto del rigetto della domanda di condanna formulata dalla parte attrice, tenuto conto della circostanza che, in considerazione del versamento della cauzione, in corso di causa era già stata disposta la revoca del sequestro, deve disporsi lo svincolo della somma di € 130.000,00 versata sul c/c presso Unicredit n. 0000106567672, vincolato all'ordine del Giudice del proc. rg. 49815/2022.
C. LA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 96 C.P.C. DI RISARCIMENTO DEI DANNI.
ha richiesto la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. Controparte_1
96 commi I e II c.p.c., deducendo che l'imbarcazione era rimasta inutilizzabile da gennaio ad ottobre del 2022 e che si sarebbe dovuto liquidare l'importo di € 160.000,00, tenuto conto del costo di mercato di noleggio di analoga imbarcazione (pari ad € 18.000,00 a settimana).
In ordine all'istituto della responsabilità aggravata occorre ricordare che la norma invocata, nel comma
1, stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente, la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio. La condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria presuppone, dunque: i) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza, con la conseguente condanna alle spese e cioè non pagina 11 di 15 in ipotesi di compensazione;
ii) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente;
iii) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
Nel caso di specie, pur ricorrendo il requisito di cui al precedente punto i), considerata l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate non emerge la ricorrenza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave e peraltro non è stata sufficientemente allegata e comprovata la ricorrenza del danno, considerato che, per un verso, l'imbarcazione non avrebbe potuto essere noleggiata a terzi, tenuto conto della sua destinazione ad uso diporto e, per altro, che in concreto non è stato dimostrato che l'odierna convenuta abbia sopportato spese per il noleggio di una imbarcazione che potesse sostituire la propria soggetta al sequestro. La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve essere quindi respinta.
D. LA DOMANDA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DELLA Controparte_2
[...]
La sig. ha inteso far valere nei confronti della la garanzia prevista CP_1 Controparte_2 dall'art. 128 D.gls 206/2005, in quanto l'avaria dell'imbarcazione si era determinata al primo viaggio dopo il suo acquisto dal cantiere. Ha precisato che:
a. lo spegnimento dei motori si era determinato per effetto della mancanza di carburante nel serbatoio principale;
b. l'imbarcazione era dotata anche di due serbatoi secondari che alimentavano quello principale per mezzo di una pompa di trasferimento normalmente impostata sul funzionamento automatico;
c. a causa di una accertata errata inversione del collegamento dei cavi elettrici di connessione tra i serbatoi e gli indicatori di livello in plancia, l'indicatore del serbatoio principale mostrava un livello pressoché pieno;
d. l'anomalia non poteva essere rilevata, perché dagli indicatori della plancia sembrava che il trasferimento del carburante avvenisse correttamente;
e. dopo lo spegnimento dei motori, il tecnico presente a bordo non era riuscito ad effettuare lo spurgo e quindi l'imbarcazione era rimasta ingovernabile.
La ricostruzione effettuata dalla difesa stata contestata dalla che ha sostenuto CP_1 CP_2
l'inesistenza di vizi di conformità del sistema di alimentazione, deducendo al contrario che l'avaria fosse stata determinata dall'omessa attivazione manuale della pompa di trasferimento.
Vertendosi in materia eminentemente tecnica, è stata quindi disposta consulenza d'ufficio al fine di individuare le cause dell'avaria. Il tecnico incaricato, dopo aver eseguito indagini sia sulla documentazione a corredo dell'imbarcazione che sulle condizioni della strumentazione di bordo, ha concluso ritenendo del tutto incongruente la ricostruzione della difesa econdo cui vi sarebbe CP_1 pagina 12 di 15 stata una inversione dei cavi elettrici di connessione tra i serbatoi e gli indicatori di livello di plancia, ed ha affermato invece che lo spegnimento dei motori si era determinato per effetto della mancata accensione della pompa di travaso, imputabile al personale di bordo e non a vizi del bene.
Le conclusioni del CTU, correttamente e logicamente motivate, devono essere totalmente condivise, con la conseguenza che non è risultata accertata alcuna responsabilità del venditore, non essendo stati accertati vizi della cosa oggetto della compravendita. La domanda di manleva nei confronti della deve essere quindi respinta. CP_2
E. LA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA Controparte_9
Da ultimo deve essere valutata la fondatezza della domanda proposta da nei confronti Controparte_1 della volta ad ottenere una pronuncia dell'esistenza dell'obbligo in capo alla Controparte_5
Compagnia di Assicurazione di garantire e manlevare l'assicurata in relazione ai corrispettivi del servizio reso dalla in occasione dell'avaria verificatasi in data 7.8.2021. A Parte_1 fondamento di tale domanda l'assicurata ha dedotto e documentato di aver sottoscritto polizza assicurativa con la ora a copertura, tra l'altro, dei danni Controparte_10 Controparte_5 conseguenti ad avaria causati da difetti occulti o da erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica dell'imbarcazione, ivi comprese le spese di assistenza e salvataggio.
La Compagnia di Assicurazione ha anzitutto eccepito il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita: la censura tuttavia è chiaramente infondata, in quanto la domanda originaria in relazione alla quale la sig. ha chiesto di essere manlevata è di valore superiore ad € CP_1
50.000,00, con il che è chiaramente escluso il necessario ricorso al procedimento di negoziazione assistita.
La società chiamata ha poi dedotto la nullità della domanda proposta nei suoi confronti, per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, non essendo chiaramente evincibile se la prestazione resa dalla parte attrice avesse le caratteristiche del salvataggio ovvero del mero traino, con conseguente impossibilità di determinare il relativo compenso. Sul punto è agevole osservare che, se
è vero che le originarie parti controvertono sulla qualificazione dell'intervento eseguito dalla , Pt_1 tuttavia la domanda di garanzia formulata dalla difesa è chiaramente determinata nel suo CP_1 oggetto, in quanto attiene al corrispettivo che dovesse essere ritenuto dovuto per la prestazione svolta dalla . Pt_1
Nel merito la ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa, dal momento che dalla CP_9 stessa prospettazione della difesa emergeva che il dedotto vizio sarebbe stato sussistente CP_1 già in epoca anteriore alla vigenza della copertura assicurativa, in contrasto con la previsione di cui all'art.
2.1 CGA. Ha aggiunto che comunque l'onere probatorio relativo alla operatività della garanzia doveva ritenersi totalmente incombente sull'assicurato: peraltro dalla stessa narrativa effettuata dalla pagina 13 di 15 controparte emergeva che il venditore aveva consegnato all'assicurata un bene già affetto da vizio intrinseco.
Deve quindi valutarsi se l'evento verificatosi, come accertato anche in sede di consulenza tecnica espletata, rientrasse tra quelli oggetto di copertura assicurativa.
Ai sensi dell'art.
2.1 delle condizioni di polizza, oggetto dell'assicurazione è costituito tra l'altro da “lett.
m. le spese e il compenso di assistenza e salvataggio sostenuti al fine di prevenire o ridurre una perdita riconducibile ai rischi assicurati”.
E' quindi necessario valutare se l'evento occorso rientrasse o meno tra i rischi assicurati costituiti da
“perdita totale o avaria causati da: a. accidenti della navigazione;
b) incendio ed esplosione;
c. getto e/o asporto;
d) pirateria;
e) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini, calamità naturali;
f) atti dolosi e vandalici;
g) furto o rapina dell'imbarcazione, delle relative dotazioni e del suo battello di servizio;
h) difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa;
i) errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica dell'imbarcazione, purché eseguito da impresa abilitata Esclusioni: le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno;
l) intervento di qualsiasi autorità di governo che agisca nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare i danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'imbarcazione assicura del quale debba CP_5 rispondere a termini di polizza.”
Tenuto conto di quanto riportato al paragrafo D in ordine alla causa dell'avaria, deve ritenersi che l'evento non rientri in nessuna delle ipotesi oggetto di copertura assicurativa, dal momento che la causa dell'evento è stata ricondotta al comportamento tenuto dal personale di bordo: di conseguenza la domanda di garanzia deve essere respinta.
F. LE SPESE DI LITE.
Le spese di lite sono regolate tra le parti in applicazione del criterio della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia, dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento, incluse anche quelle relative alla fase cautelare del sequestro.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria in relazione alle domande proposte da nei confronti della e della vanno poste Controparte_1 CP_2 Controparte_5 definitivamente a carico di tale parte, in applicazione del principio di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
respinge le domande di Parte_1
pagina 14 di 15 accerta che l'importo dovuto alla parte attrice quale corrispettivo per l'attività svolta è pari ad €
8.000,00 oltre iva, con l'aggiunta di interessi dalla data di emissione della presente sentenza;
dispone lo svincolo in favore di della somma di € 130.000,00 versata sul conto Controparte_1 corrente bancario presso Unicredit n. 0000106567672, intestato alla procedura r.g. 49815/2022;
respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
respinge la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
respinge la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_5
condanna la al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento che liquida come segue: per la fase cautelare monocratica in € 4.000,00 per compensi, per la fase cautelare collegiale in € 4.500,00 per compensi e per la fase di merito €
12.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore della Controparte_1 [...] che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Controparte_2
condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore della Controparte_1 CP_5 che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
[...]
pone definitivamente a carico di le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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