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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/06/2025 al n. 3285/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. SCARPARI Parte_1 C.F._1
PIERO, elettivamente domiciliata in VIALE VIRGILIO N 63/B 46029
SUZZARA presso lo studio dell'avv. SCARPARI PIERO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CARILLO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA ZAVATTINO 17
PALIDANO DI GONZAGA presso lo studio dell'avv. CARILLO
ANTONELLA resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per ed : “1) i figli minori , Parte_1 Controparte_1 Per_1
e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Persona_3
genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la casa familiare assegnata alla madre in Gonzaga, Largo Martiri della Liberà n 17/c; 2) i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, tenendo conto anche delle eIGenze direttamente manifestate dai figli,
3) i genitori si impegneranno, altresì, collaborare fra loro e ad assumere concordemente le decisioni relative agli studi, alla salute ed alla residenza dei minori;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà e con la più ampia libertà, pur sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei medesimi e salvo diversi accordi temporanei che dovessero intervenire tra i genitori;
5) anche nei periodi di vacanza scolastica i genitori potranno tenere i figli liberamente e con il solo limite di comunicarsi reciprocamente e con un congruo anticipo i tempi ed i luoghi in cui dovessero recarsi in vacanza con i minori;
6) le festività verranno ripartite equamente tra i genitori, curandone l'alternanza, più segnatamente per le festività invernali i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del Santo Natale con l'uno e la Vigilia o Santo Stefano pagina 2 di 6 con l'altro, e così se trascorreranno il Capodanno con l'uno, passeranno la festa della Befana con l'altro, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
7) per il periodo delle festività pasquali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua col padre e il giorno di Pasquetta con la madre e viceversa;
8) la casa coniugale, gli arredi ed i corredi, ad eccezione degli effetti personali del IG. , rimangono assegnati alla IG.ra che vi risiederà CP_1 Parte_1
con i figli;
tutte le spese di manutenzione ordinaria, comprese le spese condominiali non riferite ad interventi di competenza delle proprietà, dovranno essere ad esclusivo carico della IG.ra ; Pt_1
9) verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Pt_1
mantenimento dei figli, la somma mensile di € 350,00 mensili con decorrenza da luglio 2025. L'importo, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto direttamente alla IG.ra anticipatamente, entro e non oltre il giorno Parte_1
10 di ogni mese e rivalutato annualmente in conformità all'indice Istat del costo della vita;
10) L'assegno unico, comprensivo delle quote del IG. , competerà CP_1
interamente alla madre ed il IG. si impegna fin da ora a comunicare CP_1
all'INPS le necessarie autorizzazioni affinché ciò avvenga;
11) Le spese straordinarie, come da elenco che si riporta più sotto, saranno poste a carico dei genitori in egual misura e il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Elenco spese straordinarie:
A. spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 3 di 6 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B. spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C. spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D. spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E. spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F. spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
pagina 4 di 6 G. per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, che sarà rimborsata secondo le modalità di cui al precedente punto n 6;
H. per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, nei termini sopra concordati;
12) i ricorrenti si impegnano al mutuo rispetto ed a civili ed educate modalità comunicative, sia verbali che per iscritto;
13) i IGg.ri e dichiarano, altresì, che i rapporti economici tra di Pt_1 CP_1
essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti in separata sede;
14) il IG. si impegna fin da ora a rilasciare l'attuale Parte_2
residenza, posta in Gonzaga L.go Martiri della Liberà n 17/c, improrogabilmente entro il 30.06.2025”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia. pagina 5 di 6 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/06/2025 al n. 3285/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. SCARPARI Parte_1 C.F._1
PIERO, elettivamente domiciliata in VIALE VIRGILIO N 63/B 46029
SUZZARA presso lo studio dell'avv. SCARPARI PIERO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CARILLO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA ZAVATTINO 17
PALIDANO DI GONZAGA presso lo studio dell'avv. CARILLO
ANTONELLA resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per ed : “1) i figli minori , Parte_1 Controparte_1 Per_1
e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Persona_3
genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la casa familiare assegnata alla madre in Gonzaga, Largo Martiri della Liberà n 17/c; 2) i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, tenendo conto anche delle eIGenze direttamente manifestate dai figli,
3) i genitori si impegneranno, altresì, collaborare fra loro e ad assumere concordemente le decisioni relative agli studi, alla salute ed alla residenza dei minori;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà e con la più ampia libertà, pur sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei medesimi e salvo diversi accordi temporanei che dovessero intervenire tra i genitori;
5) anche nei periodi di vacanza scolastica i genitori potranno tenere i figli liberamente e con il solo limite di comunicarsi reciprocamente e con un congruo anticipo i tempi ed i luoghi in cui dovessero recarsi in vacanza con i minori;
6) le festività verranno ripartite equamente tra i genitori, curandone l'alternanza, più segnatamente per le festività invernali i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del Santo Natale con l'uno e la Vigilia o Santo Stefano pagina 2 di 6 con l'altro, e così se trascorreranno il Capodanno con l'uno, passeranno la festa della Befana con l'altro, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
7) per il periodo delle festività pasquali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua col padre e il giorno di Pasquetta con la madre e viceversa;
8) la casa coniugale, gli arredi ed i corredi, ad eccezione degli effetti personali del IG. , rimangono assegnati alla IG.ra che vi risiederà CP_1 Parte_1
con i figli;
tutte le spese di manutenzione ordinaria, comprese le spese condominiali non riferite ad interventi di competenza delle proprietà, dovranno essere ad esclusivo carico della IG.ra ; Pt_1
9) verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Pt_1
mantenimento dei figli, la somma mensile di € 350,00 mensili con decorrenza da luglio 2025. L'importo, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto direttamente alla IG.ra anticipatamente, entro e non oltre il giorno Parte_1
10 di ogni mese e rivalutato annualmente in conformità all'indice Istat del costo della vita;
10) L'assegno unico, comprensivo delle quote del IG. , competerà CP_1
interamente alla madre ed il IG. si impegna fin da ora a comunicare CP_1
all'INPS le necessarie autorizzazioni affinché ciò avvenga;
11) Le spese straordinarie, come da elenco che si riporta più sotto, saranno poste a carico dei genitori in egual misura e il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Elenco spese straordinarie:
A. spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 3 di 6 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B. spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C. spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D. spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E. spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F. spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
pagina 4 di 6 G. per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, che sarà rimborsata secondo le modalità di cui al precedente punto n 6;
H. per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, nei termini sopra concordati;
12) i ricorrenti si impegnano al mutuo rispetto ed a civili ed educate modalità comunicative, sia verbali che per iscritto;
13) i IGg.ri e dichiarano, altresì, che i rapporti economici tra di Pt_1 CP_1
essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti in separata sede;
14) il IG. si impegna fin da ora a rilasciare l'attuale Parte_2
residenza, posta in Gonzaga L.go Martiri della Liberà n 17/c, improrogabilmente entro il 30.06.2025”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia. pagina 5 di 6 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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