TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IL AN RI RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: ripristino assegno sociale,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
ES LL, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 il ricorrente ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire
“condannare l' a ripristinare l'assegno sociale in capo ad esso ricorrente CP_1 Parte_1
e al pagamento della somma di € 3.481,84 ad oggi maturata oltre ai ratei successivi, nonché rivalutazione ed interessi legali”; con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda ha esposto: di aver beneficiato della pensione di inabilità, giusta decreto di omologa del 20/09/2022, a decorrere dalla domanda del 18/10/2021; che la prestazione, trasformatasi in assegno sociale al compimento del 67° anno di età, gli era stata erogata regolarmente sino a giugno 2024; che dal mese di luglio 2024 il pagamento era stato sospeso in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
che il permesso, consegnato in data 12/12/2024, era stato rinnovato fino al 9/09/2025, sicché aveva diritto al ripristino della prestazione dal giorno della sospensione;
che aveva inutilmente segnalato all' quanto innanzi, con pec del CP_1
12/12/2024.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha, in particolare, dedotto che la prestazione non era stata sospesa per mancanza del CP_1 permesso di soggiorno, bensì perché il ricorrente aveva omesso di dichiarare il proprio stato civile
1 (di coniugato) e non aveva fornito alcuna prova dei redditi familiari, rendendo impossibile la verifica del diritto alla prestazione.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Risulta dalla documentazione agli atti che con decreto di omologa del 20/09/2022 (emesso in proc.
R.G. 313/2022) è stato accertato in capo al ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa del 18/10/2021.
Con provvedimento del 16 marzo 2023 gli è stata, conseguentemente, liquidata la prestazione 044
1100 07096936 cat. INVCIV, a decorrere dal 1° novembre 2021 e sino al mese di ottobre 2023, data di scadenza del permesso di soggiorno.
Dal 1° novembre 2022 la prestazione si è trasformata in assegno sociale per raggiungimento del requisito dell'età stabilito dall'art. 24, co. 12, del d.l. 201/2011, conv. dalla l. 214/2011.
La prestazione è stata sospesa una prima volta da novembre 2023, a seguito della scadenza del permesso di soggiorno, e poi ripristinata dopo l'azione giudiziaria proposta dal (cfr. Pt_1 sentenza di cessazione della materia del contendere del 22/05/2024, in proc. R.G. 628/2024, allegata alle note di trattazione scritta del 26/05/2025).
Dal mese di luglio 2024 l' ha nuovamente sospeso il pagamento. CP_1
Dunque, il ricorrente era beneficiario della pensione di inabilità di cui all'art. 12, l. 118/1971, che prevede che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello
Stato e a cura del , una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire Controparte_2 in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”, automaticamente trasformatasi in assegno sociale sostitutivo, secondo quanto previsto dall'art. 19 della l. 118/1971. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 19 della l. 118/1971, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153”. Sopraggiunto l'art. 3, comma 6 della l. 335/1995, che ha introdotto, in sostituzione della pensione sociale, l'assegno sociale, si è affermato che mutilati ed invalidi civili
– titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità – continuano a percepire la pensione sociale conseguita, qualora il compimento del sessantacinquesimo anno di età sia avvenuto entro il novembre 1995; hanno, invece, diritto all'assegno sociale, ove tale età sia stata raggiunta dal dicembre 1995 in avanti (cfr. Cass. civ. Sez. VI Ord., 07/03/2012, n. 3557, Cass. civ. Sez. lavoro
Sent., 08/11/2011, n. 23168, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/11/2011, n. 23168).
L'assegno sociale derivante dalla trasformazione è assoggettato ai medesimi limiti di reddito previsti per la prestazione originaria, fissati annualmente dall' . La trasformazione non muta CP_1 infatti la categoria della prestazione.
In merito ai redditi da prendere in considerazione, il comma 7 dell'art. 14-septies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. dalla l. 29 febbraio 1980 n. 33, aggiunto dal comma 5 dell'art. 10,
d.l. 28 giugno 2013, n. 76, stabilisce che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. 2 L'art. 26 della l. 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda l'art. 12, comma 2 della l. 118/71, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità sono, pertanto, rilevanti i soli redditi personali assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti nonché di quello della casa di abitazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5479 del
05/04/2012; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14456 del 13/08/2012, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20387 del 05/09/2013).
Ne discende la completa irrilevanza, ai fini della prestazione per cui è causa, della composizione del nucleo familiare del ricorrente e degli eventuali redditi coniugali.
Pertanto, le ragioni addotte dall' a sostegno della sospensione – peraltro per la prima volta CP_1 nel presente giudizio, e senza alcun supporto documentale – appaiono del tutto inconsistenti e da respingere.
Il ricorrente beneficia dell'assegno sociale derivante dalla trasformazione della pensione di inabilità ed era in possesso di un valido permesso di soggiorno fino al 9/09/2025.
Ha, pertanto, diritto al ripristino della prestazione categoria INVCIV assegno sociale n.
044110007096936 dalla sospensione (luglio 2024).
L' va inoltre condannato alla corresponsione, a titolo di arretrati da luglio 2024 a gennaio CP_1
2025, della somma di € 3.481,84, quantificata sulla base del conteggio sviluppato in ricorso sulla base dei cedolini precedenti e non specificamente contestato. A tale somma si aggiungono gli interessi legali a norma dell'art. 16, sesto comma, l. 412/91 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo nella CP_1 misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di al ripristino della Parte_1 prestazione categoria INVCIV assegno sociale n. 044110007096936 dalla sospensione (luglio
2024);
2) condanna l' al pagamento di € 3.481,84 a titolo di ratei arretrati per il periodo luglio CP_1
2024-gennaio 2025, oltre interessi legali a norma dell'art. 16, sesto comma, l. 412/91 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
LL dichiaratosi antistatario.
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
IL AN RI RI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IL AN RI RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: ripristino assegno sociale,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
ES LL, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 il ricorrente ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire
“condannare l' a ripristinare l'assegno sociale in capo ad esso ricorrente CP_1 Parte_1
e al pagamento della somma di € 3.481,84 ad oggi maturata oltre ai ratei successivi, nonché rivalutazione ed interessi legali”; con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda ha esposto: di aver beneficiato della pensione di inabilità, giusta decreto di omologa del 20/09/2022, a decorrere dalla domanda del 18/10/2021; che la prestazione, trasformatasi in assegno sociale al compimento del 67° anno di età, gli era stata erogata regolarmente sino a giugno 2024; che dal mese di luglio 2024 il pagamento era stato sospeso in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
che il permesso, consegnato in data 12/12/2024, era stato rinnovato fino al 9/09/2025, sicché aveva diritto al ripristino della prestazione dal giorno della sospensione;
che aveva inutilmente segnalato all' quanto innanzi, con pec del CP_1
12/12/2024.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha, in particolare, dedotto che la prestazione non era stata sospesa per mancanza del CP_1 permesso di soggiorno, bensì perché il ricorrente aveva omesso di dichiarare il proprio stato civile
1 (di coniugato) e non aveva fornito alcuna prova dei redditi familiari, rendendo impossibile la verifica del diritto alla prestazione.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Risulta dalla documentazione agli atti che con decreto di omologa del 20/09/2022 (emesso in proc.
R.G. 313/2022) è stato accertato in capo al ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa del 18/10/2021.
Con provvedimento del 16 marzo 2023 gli è stata, conseguentemente, liquidata la prestazione 044
1100 07096936 cat. INVCIV, a decorrere dal 1° novembre 2021 e sino al mese di ottobre 2023, data di scadenza del permesso di soggiorno.
Dal 1° novembre 2022 la prestazione si è trasformata in assegno sociale per raggiungimento del requisito dell'età stabilito dall'art. 24, co. 12, del d.l. 201/2011, conv. dalla l. 214/2011.
La prestazione è stata sospesa una prima volta da novembre 2023, a seguito della scadenza del permesso di soggiorno, e poi ripristinata dopo l'azione giudiziaria proposta dal (cfr. Pt_1 sentenza di cessazione della materia del contendere del 22/05/2024, in proc. R.G. 628/2024, allegata alle note di trattazione scritta del 26/05/2025).
Dal mese di luglio 2024 l' ha nuovamente sospeso il pagamento. CP_1
Dunque, il ricorrente era beneficiario della pensione di inabilità di cui all'art. 12, l. 118/1971, che prevede che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello
Stato e a cura del , una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire Controparte_2 in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”, automaticamente trasformatasi in assegno sociale sostitutivo, secondo quanto previsto dall'art. 19 della l. 118/1971. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 19 della l. 118/1971, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153”. Sopraggiunto l'art. 3, comma 6 della l. 335/1995, che ha introdotto, in sostituzione della pensione sociale, l'assegno sociale, si è affermato che mutilati ed invalidi civili
– titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità – continuano a percepire la pensione sociale conseguita, qualora il compimento del sessantacinquesimo anno di età sia avvenuto entro il novembre 1995; hanno, invece, diritto all'assegno sociale, ove tale età sia stata raggiunta dal dicembre 1995 in avanti (cfr. Cass. civ. Sez. VI Ord., 07/03/2012, n. 3557, Cass. civ. Sez. lavoro
Sent., 08/11/2011, n. 23168, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/11/2011, n. 23168).
L'assegno sociale derivante dalla trasformazione è assoggettato ai medesimi limiti di reddito previsti per la prestazione originaria, fissati annualmente dall' . La trasformazione non muta CP_1 infatti la categoria della prestazione.
In merito ai redditi da prendere in considerazione, il comma 7 dell'art. 14-septies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. dalla l. 29 febbraio 1980 n. 33, aggiunto dal comma 5 dell'art. 10,
d.l. 28 giugno 2013, n. 76, stabilisce che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. 2 L'art. 26 della l. 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda l'art. 12, comma 2 della l. 118/71, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità sono, pertanto, rilevanti i soli redditi personali assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti nonché di quello della casa di abitazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5479 del
05/04/2012; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14456 del 13/08/2012, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20387 del 05/09/2013).
Ne discende la completa irrilevanza, ai fini della prestazione per cui è causa, della composizione del nucleo familiare del ricorrente e degli eventuali redditi coniugali.
Pertanto, le ragioni addotte dall' a sostegno della sospensione – peraltro per la prima volta CP_1 nel presente giudizio, e senza alcun supporto documentale – appaiono del tutto inconsistenti e da respingere.
Il ricorrente beneficia dell'assegno sociale derivante dalla trasformazione della pensione di inabilità ed era in possesso di un valido permesso di soggiorno fino al 9/09/2025.
Ha, pertanto, diritto al ripristino della prestazione categoria INVCIV assegno sociale n.
044110007096936 dalla sospensione (luglio 2024).
L' va inoltre condannato alla corresponsione, a titolo di arretrati da luglio 2024 a gennaio CP_1
2025, della somma di € 3.481,84, quantificata sulla base del conteggio sviluppato in ricorso sulla base dei cedolini precedenti e non specificamente contestato. A tale somma si aggiungono gli interessi legali a norma dell'art. 16, sesto comma, l. 412/91 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo nella CP_1 misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di al ripristino della Parte_1 prestazione categoria INVCIV assegno sociale n. 044110007096936 dalla sospensione (luglio
2024);
2) condanna l' al pagamento di € 3.481,84 a titolo di ratei arretrati per il periodo luglio CP_1
2024-gennaio 2025, oltre interessi legali a norma dell'art. 16, sesto comma, l. 412/91 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
LL dichiaratosi antistatario.
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
IL AN RI RI
3