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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3091 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PARISELLA LUCA e Parte_1
PROIETTI FABRIZIO.
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2. Con ricorso depositato in data 05/10/2023 la parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della presso il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” in CP_1
Fondi con decorrenza dal 22.10.1976 al 30.06.2019 (data del pensionamento) con qualifica di Infermiere, rappresentava di aver svolto nel corso del tempo diverse e superiori mansioni rispetto a quelle di Infermiere, svolgendo funzioni di effettivo coordinamento, dietro formali richieste della Direzione sanitaria, nelle persone dei vari Direttori Sanitari e superiori che si sono avvicendati nel corso del tempo. Ha evidenziato - atteso lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ininterrottamente alla data del 31.08.2001, con diritto alla correlata indennità ex art. 10 CCNL Sanità 2000/2001 - di avere altresì diritto, in forza della previsione del CCNL 2004, art. 19, c.1.
1 lett.b, al riconoscimento automatico del passaggio dalla categoria D al livello economico
“DS”, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro, l' al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- previo accertamento dell'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento al 31.08.2001 da parte del sig. ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art.10, CCNL Sanità 2000/2001, nonchè
- previo accertamento e previa ricognizione dell'avvenuto passaggio dalla categoria “C” alla categoria “D”, in forza dell'art.10, CCNL Sanità 2000/2001, passaggio riconosciuto al sig. come descritto Parte_1 supra (cfr.punti 38- 41 e relativi allegati dimostrativi), nonché
- previo accertamento del diritto al passaggio dalla categoria “D” alla categoria “DS”, in forza del CCNL Sanità 2004, art.19, c.1, lett. b) a far data dal 1.9.2003, per l'effetto A) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento dell'importo pari a €15.493,70 oltre interessi e rivalutazione, differenze sul TFR, come da conteggi in atto, oltre contributi previdenziali ed assistenziali maturati sulle indicate somme giusto riconoscimento del diritto all' “indennità di coordinamento” e/o altra voce diversamente qualificata secondo fonte collettiva ulteriore applicabile in favore del sig. nei Pt_1 termini prescrizionali;
B) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati ed eventualmente non prescritti sulle somme complessivamente dovute, fatte salve le azioni ex art.2116 c.c. ed ex art.13 legge n.1338/1962; C) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 riconoscimento delle differenze retributive per passaggio da inquadramento
“D” a “DS” nei termini prescrizionali e di importo pari a €9.887,80, oltre interessi e rivalutazione, differenze sul TFR, come da conteggi in atto, oltre contributi previdenziali ed assistenziali maturati sulle indicate somme;
D) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 riconoscimento del danno da perdita di chances, comprensivo del danno morale, economico ed esistenziale per maggiori responsabilità professionali sostenute senza percepire una giusta retribuzione ai sensi dell'art.36 della Costituzione, danno subito dal sig. per non avere avuto il legittimo Pt_1 inquadramento dovutogli dal 2003 al 2019 e correlate spettanze e di importo da calcolare in via equitativa (se del caso, assumendo a parametro della liquidazione del cd. danno punitivo gli importi di cui sub A-B-C);
2 In via estremamente subordinata, per mero tutiorismo: E) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 riconoscimento del risarcimento di un danno onnicomprensivo, comprensivo del danno morale, economico, esistenziale per maggiori responsabilità sostenute in costanza di rapporto di lavoro senza percepire una giusta retribuzione ai sensi dell'art.36 della Costituzione, danno subito dal sig. per non avere avuto il legittimo inquadramento dovutogli dal 2003 Pt_1 al 2019 e correlate spettanze, anche secondo ulteriore fonte collettiva applicabile, danno alla propria immagine professionale e generato anche da condotta discriminatoria, di importo equitativamente quantificato (se del caso, assumendo a parametro della liquidazione del cd. danno punitivo gli importi di cui sub A-B-C). Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Parte Si è costituita la eccependo la parziale prescrizione ed, in ogni caso, l'assenza di un provvedimento della direzione aziendale di conferimento dell'incarico, circostanza di per sé sola ostativa al riconoscimento della relativa indennità; ha rilevato inoltre la insussistenza del diritto all'inquadramento nella cat. DS in quanto il ricorrente non risulta tra il personale che svolgeva funzioni di coordinamento riconosciute al 31.08.2001 e quindi non destinatario del passaggio dalla categoria D alla categoria DS.
3. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per la ragioni di seguito esplicitamente indicate.
4. Occorre preliminarmente analizzare la normativa posta a fondamento della pretesa attorea. L'art. 10 c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 rubricato “indennità di coordinamento” così dispone:
“1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali
– assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”. (cfr. allegato 45 fasc. ricorr.). Alla luce di quanto espressamente indicato nella norma contrattuale la disposizione distingue i requisiti per l'attribuzione “in prima applicazione” (commi 2,3,7,8) e rinvia, per il periodo successivo al 1 settembre 2001, all'autonomia contrattuale (comma 9).
5. L'indennità in questione costituisce elemento accessorio al trattamento economico volto a compensare la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo;
in particolare con tale indennità si è inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati. L'indennità, pertanto, in sede di prima applicazione è riconosciuta:
4 1) a tutti i collaboratori professionali sanitari-capo sala, già appartenenti alla categoria D (ad eccezione di coloro che non svolgevano alla data del 31 agosto 2001 reali funzioni di coordinamento) – riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale;
2) ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, nonché ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds. In questo caso, non essendo la funzione di coordinamento intrinseca al ruolo dei profili, ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale. Sempre in sede di prima applicazione del c.c.n.l. ai sensi del citato art. 10, comma 7, al fine di evitare una duplicazione di benefici, è stato previsto che l'incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso e, sia rimessa alla valutazione aziendale, la possibilità di attribuire l'indennità di coordinamento ex art. 10, c.1, c.c.n.l. citato anche al personale proveniente dalla categoria C, cui sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5. Invero, la natura dell'indennità predetta la quale è stata prevista in conseguenza dell'attuazione dell'art. 9, comma 2, del medesimo CCNL con il quale è stato disposto il passaggio del personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico - assistenti sociali dalla categoria C alla categoria D - per le ragioni esplicitate nella stessa clausola contrattuale. Con tale indennità le parti contrattuali hanno inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati.
6. Sulla spettanza dell'indennità e sull'interpretazione dell'art. 10 commi 2 e 3, del c.c.n.l. del Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.01, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità. In punto di “prima applicazione” la Suprema Corte ha in ogni caso precisato che l'attività di coordinamento di cui all'art. 10 c.c.n.l. è funzione autonoma e distinta rispetto alle capacità organizzative, di coordinamento e gestionali previste dalla declaratoria contrattuale del livello D;
pertanto, in ogni caso, non si può prescindere in giudizio dall'accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento. È stato poi confermato, anche con riferimento all'indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10 c.c.n.l. di cui al comma 3, che la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il
5 potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. (in tal senso Cassazione civile sez. lav. -28/05/2019, n. 14507). In tale affermazione di principio, richiamata nella pronuncia citata del 2019, l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato, quindi, i tre requisiti che debbono coesistere nell'espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta indennità: a) l'incarico deve risultare documentalmente;
b) è sufficiente il conferimento dell'incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di coordinamento;
c) in terzo luogo, l'assegnazione di tali compiti deve provenire da "coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente".
7. Premesso il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce l'indennità richiesta, nel caso che occupa la parte ricorrente ha prodotto all'allegato n. 40 la nota del Responsabile del Dipartimento per la Gestione delle risorse Umane Prot. N. 13527 del 07.11.2002 (protocollo n.111/15/8828 del 06.11.2002), destinata al Direttore Sanitario del
, avente ad oggetto "espletamento di Parte_3 funzioni di effettivo coordinamento ex art. 10 c.3 e 7 CCNL Comparto Sanità - II biennio economico 2000/01”, con la quale si invitava il direttore sanitario a chiarire per i dipendenti indicati in calce - tra cui figura il ricorrente - se i medesimi Parte_1 avessero svolto funzioni di effettivo coordinamento anche nei primi quattro mesi precedenti la data del 31.08.01. All'allegato 12 risulta prodotta nota di risposta alla richiesta, prot.n. 13686 del 11.11.2002 a firma del Direttore Sanitario del Parte_3
, nella quale si attesta che ha svolto, anche in data antecedente
[...] Parte_1 al 31.08.2001, funzioni di coordinamento del personale della Segreteria della Direzione Sanitaria, oltre che il coordinamento su tutte le attività di pertinenza dei soggetti (risorse umane) interessati alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi e non di tutto il . Lo stesso ricorrente, si evince sempre Parte_3 dall'esame dalla nota, è stato nominato referente aziendale del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali con atto formale n. 658 del 23.05.2000, con compiti di coordinamento e verifica delle attività ad esse riferite.
8. Orbene, la suddetta nota, emessa dal Direttore Sanitario del
[...]
, costituisce certamente atto ricognitivo del conferimento Parte_3 dell'incarico di coordinamento da data antecedente al 31.08.2001. Ne consegue il diritto del ricorrente alla fruizione dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 ccnl comparto sanità ed alla percezione delle differenze retributive nei limiti della prescrizionale quinquennale (pec di messa in mora del 28.9.2019 all. 42).
6 9. In relazione alle differenze retributive spettanti si osserva quanto segue. Considerata la prescrizione quinquennale le differenze retributive decorrono dal 28.9.2014 sino al 30.6.2019 (data del pensionamento). L'importo annuale della indennità ai sensi dell'art. 19 CCNL Sanità biennio 2000/2001 è pari a Lire 3.000.000, corrispondenti a 1.549,37 euro, cui deve aggiungersi il rateo della 13^ mensilità pari ad € 129,11 Non può essere riconosciuta la parte variabile (solo eventuale) prevista dal CCNL atteso che non vi è prova della circostanza che la stessa sia stata effettivamente prevista dalla ed, eventualmente, in che misura. CP_1
Possono essere riconosciute le differenze retributive a titolo di indennità di coordinamento nella seguente misura:
Per l'anno 2014 spettano € 387,34 (1.549,37:12x3)
Per l'anno 2015 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2016 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2017 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2018 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2019 spettano € 774,68 (1.549,37:12x6)
Per un importo complessivo pari ad € 7.880,34 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, atteso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro nel pubblico impiego.
10. Quanto al diritto al passaggio al livello economico superiore Ds, giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento. Come evincibile dall'allegato 46 accluso al fascicolo attoreo, l'art. 19 del CCNL Comparto del personale del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 così recita:
“Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dellʼart.17. A tal fine:a)………..b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dellʼart. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000-2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dellʼeffettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. …..” (cfr. all. 46 fasc. ricor.). È evidente che la norma consente il passaggio automatico al livello economico DS a decorrere al 1.9.2003, solo al personale che svolgesse effettive funzioni di coordinamento alla data del 31.8.2001.
Nella fattispecie in esame, come precedentemente argomentato, deve ritenersi accertato che il ricorrente svolgesse funzioni di coordinamento a tale data;
ne consegue il diritto alle differenze retributive maturate in relazione al superiore livello economico DS, dovute, anche in questo caso, nei limiti della prescrizione quinquennale.
7 11. In relazione ai conteggi per come articolati in ricorso, non oggetto di alcuna Parte contestazione da parte della le differenze retributive maturate in forza del superiore livello retributivo DS, corrispondono ad € 152,12 mensili. Anche in questo caso le differenze retributive sono dovute nei limiti della prescrizione e pertanto in relazione al periodo dal 28.9.2014 sino al 30.6.2019 (data del pensionamento). Per il periodo di riferimento risultano dovute pertanto € 9.583,56 (somma indicata nei conteggi comprensiva della 13^ mensilità, scomputate unicamente le mensilità di luglio agosto 2014 prescritte) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, atteso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro nel pubblico impiego. Può essere altresì riconosciuta la differenza sul TFR pari ad € 709,89 (9.583,56:13,5) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
12. Non può essere accolta la domanda di risarcimento danno da perdita di chance attesa l'assenza di prova in relazione al danno conseguenza oltre al fatto che il danno patrimoniale risulta interamente ristorato con la presente statuizione.
13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed accertato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 c.c.n.l., nonché il passaggio al Parte superiore livello DS;
per l'effetto la deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari a complessivi € 18.173,79 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause di lavoro, scaglione € 5.200 - € 26.000) e della attività processuale svolta, liquidate integralmente nei medi di legge, anche in considerazione del pregio degli scritti difensivi e della copiosa ed ordinata produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 3091/2023), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 ccnl Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 e, per l'effetto, Parte condanna la al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale pari ad € 7.880,34 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al passaggio dalla categoria D alla superiore categoria Ds, in forza dell'art. 19, comma 1, lett. b del CCNL Sanità 2004 a decorrere dal Parte 01.09.2003 e, per l'effetto, condanna la al pagamento delle differenze retributive,
8 nei limiti della prescrizione, pari alla somma di € 10.293,45 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
Part
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 5.077,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
9
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3091 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PARISELLA LUCA e Parte_1
PROIETTI FABRIZIO.
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2. Con ricorso depositato in data 05/10/2023 la parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della presso il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” in CP_1
Fondi con decorrenza dal 22.10.1976 al 30.06.2019 (data del pensionamento) con qualifica di Infermiere, rappresentava di aver svolto nel corso del tempo diverse e superiori mansioni rispetto a quelle di Infermiere, svolgendo funzioni di effettivo coordinamento, dietro formali richieste della Direzione sanitaria, nelle persone dei vari Direttori Sanitari e superiori che si sono avvicendati nel corso del tempo. Ha evidenziato - atteso lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ininterrottamente alla data del 31.08.2001, con diritto alla correlata indennità ex art. 10 CCNL Sanità 2000/2001 - di avere altresì diritto, in forza della previsione del CCNL 2004, art. 19, c.1.
1 lett.b, al riconoscimento automatico del passaggio dalla categoria D al livello economico
“DS”, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro, l' al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- previo accertamento dell'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento al 31.08.2001 da parte del sig. ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art.10, CCNL Sanità 2000/2001, nonchè
- previo accertamento e previa ricognizione dell'avvenuto passaggio dalla categoria “C” alla categoria “D”, in forza dell'art.10, CCNL Sanità 2000/2001, passaggio riconosciuto al sig. come descritto Parte_1 supra (cfr.punti 38- 41 e relativi allegati dimostrativi), nonché
- previo accertamento del diritto al passaggio dalla categoria “D” alla categoria “DS”, in forza del CCNL Sanità 2004, art.19, c.1, lett. b) a far data dal 1.9.2003, per l'effetto A) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento dell'importo pari a €15.493,70 oltre interessi e rivalutazione, differenze sul TFR, come da conteggi in atto, oltre contributi previdenziali ed assistenziali maturati sulle indicate somme giusto riconoscimento del diritto all' “indennità di coordinamento” e/o altra voce diversamente qualificata secondo fonte collettiva ulteriore applicabile in favore del sig. nei Pt_1 termini prescrizionali;
B) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati ed eventualmente non prescritti sulle somme complessivamente dovute, fatte salve le azioni ex art.2116 c.c. ed ex art.13 legge n.1338/1962; C) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 riconoscimento delle differenze retributive per passaggio da inquadramento
“D” a “DS” nei termini prescrizionali e di importo pari a €9.887,80, oltre interessi e rivalutazione, differenze sul TFR, come da conteggi in atto, oltre contributi previdenziali ed assistenziali maturati sulle indicate somme;
D) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 riconoscimento del danno da perdita di chances, comprensivo del danno morale, economico ed esistenziale per maggiori responsabilità professionali sostenute senza percepire una giusta retribuzione ai sensi dell'art.36 della Costituzione, danno subito dal sig. per non avere avuto il legittimo Pt_1 inquadramento dovutogli dal 2003 al 2019 e correlate spettanze e di importo da calcolare in via equitativa (se del caso, assumendo a parametro della liquidazione del cd. danno punitivo gli importi di cui sub A-B-C);
2 In via estremamente subordinata, per mero tutiorismo: E) condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 riconoscimento del risarcimento di un danno onnicomprensivo, comprensivo del danno morale, economico, esistenziale per maggiori responsabilità sostenute in costanza di rapporto di lavoro senza percepire una giusta retribuzione ai sensi dell'art.36 della Costituzione, danno subito dal sig. per non avere avuto il legittimo inquadramento dovutogli dal 2003 Pt_1 al 2019 e correlate spettanze, anche secondo ulteriore fonte collettiva applicabile, danno alla propria immagine professionale e generato anche da condotta discriminatoria, di importo equitativamente quantificato (se del caso, assumendo a parametro della liquidazione del cd. danno punitivo gli importi di cui sub A-B-C). Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Parte Si è costituita la eccependo la parziale prescrizione ed, in ogni caso, l'assenza di un provvedimento della direzione aziendale di conferimento dell'incarico, circostanza di per sé sola ostativa al riconoscimento della relativa indennità; ha rilevato inoltre la insussistenza del diritto all'inquadramento nella cat. DS in quanto il ricorrente non risulta tra il personale che svolgeva funzioni di coordinamento riconosciute al 31.08.2001 e quindi non destinatario del passaggio dalla categoria D alla categoria DS.
3. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per la ragioni di seguito esplicitamente indicate.
4. Occorre preliminarmente analizzare la normativa posta a fondamento della pretesa attorea. L'art. 10 c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 rubricato “indennità di coordinamento” così dispone:
“1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali
– assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”. (cfr. allegato 45 fasc. ricorr.). Alla luce di quanto espressamente indicato nella norma contrattuale la disposizione distingue i requisiti per l'attribuzione “in prima applicazione” (commi 2,3,7,8) e rinvia, per il periodo successivo al 1 settembre 2001, all'autonomia contrattuale (comma 9).
5. L'indennità in questione costituisce elemento accessorio al trattamento economico volto a compensare la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo;
in particolare con tale indennità si è inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati. L'indennità, pertanto, in sede di prima applicazione è riconosciuta:
4 1) a tutti i collaboratori professionali sanitari-capo sala, già appartenenti alla categoria D (ad eccezione di coloro che non svolgevano alla data del 31 agosto 2001 reali funzioni di coordinamento) – riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale;
2) ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, nonché ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds. In questo caso, non essendo la funzione di coordinamento intrinseca al ruolo dei profili, ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale. Sempre in sede di prima applicazione del c.c.n.l. ai sensi del citato art. 10, comma 7, al fine di evitare una duplicazione di benefici, è stato previsto che l'incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso e, sia rimessa alla valutazione aziendale, la possibilità di attribuire l'indennità di coordinamento ex art. 10, c.1, c.c.n.l. citato anche al personale proveniente dalla categoria C, cui sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5. Invero, la natura dell'indennità predetta la quale è stata prevista in conseguenza dell'attuazione dell'art. 9, comma 2, del medesimo CCNL con il quale è stato disposto il passaggio del personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico - assistenti sociali dalla categoria C alla categoria D - per le ragioni esplicitate nella stessa clausola contrattuale. Con tale indennità le parti contrattuali hanno inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati.
6. Sulla spettanza dell'indennità e sull'interpretazione dell'art. 10 commi 2 e 3, del c.c.n.l. del Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.01, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità. In punto di “prima applicazione” la Suprema Corte ha in ogni caso precisato che l'attività di coordinamento di cui all'art. 10 c.c.n.l. è funzione autonoma e distinta rispetto alle capacità organizzative, di coordinamento e gestionali previste dalla declaratoria contrattuale del livello D;
pertanto, in ogni caso, non si può prescindere in giudizio dall'accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento. È stato poi confermato, anche con riferimento all'indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10 c.c.n.l. di cui al comma 3, che la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il
5 potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. (in tal senso Cassazione civile sez. lav. -28/05/2019, n. 14507). In tale affermazione di principio, richiamata nella pronuncia citata del 2019, l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato, quindi, i tre requisiti che debbono coesistere nell'espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta indennità: a) l'incarico deve risultare documentalmente;
b) è sufficiente il conferimento dell'incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di coordinamento;
c) in terzo luogo, l'assegnazione di tali compiti deve provenire da "coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente".
7. Premesso il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce l'indennità richiesta, nel caso che occupa la parte ricorrente ha prodotto all'allegato n. 40 la nota del Responsabile del Dipartimento per la Gestione delle risorse Umane Prot. N. 13527 del 07.11.2002 (protocollo n.111/15/8828 del 06.11.2002), destinata al Direttore Sanitario del
, avente ad oggetto "espletamento di Parte_3 funzioni di effettivo coordinamento ex art. 10 c.3 e 7 CCNL Comparto Sanità - II biennio economico 2000/01”, con la quale si invitava il direttore sanitario a chiarire per i dipendenti indicati in calce - tra cui figura il ricorrente - se i medesimi Parte_1 avessero svolto funzioni di effettivo coordinamento anche nei primi quattro mesi precedenti la data del 31.08.01. All'allegato 12 risulta prodotta nota di risposta alla richiesta, prot.n. 13686 del 11.11.2002 a firma del Direttore Sanitario del Parte_3
, nella quale si attesta che ha svolto, anche in data antecedente
[...] Parte_1 al 31.08.2001, funzioni di coordinamento del personale della Segreteria della Direzione Sanitaria, oltre che il coordinamento su tutte le attività di pertinenza dei soggetti (risorse umane) interessati alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi e non di tutto il . Lo stesso ricorrente, si evince sempre Parte_3 dall'esame dalla nota, è stato nominato referente aziendale del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali con atto formale n. 658 del 23.05.2000, con compiti di coordinamento e verifica delle attività ad esse riferite.
8. Orbene, la suddetta nota, emessa dal Direttore Sanitario del
[...]
, costituisce certamente atto ricognitivo del conferimento Parte_3 dell'incarico di coordinamento da data antecedente al 31.08.2001. Ne consegue il diritto del ricorrente alla fruizione dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 ccnl comparto sanità ed alla percezione delle differenze retributive nei limiti della prescrizionale quinquennale (pec di messa in mora del 28.9.2019 all. 42).
6 9. In relazione alle differenze retributive spettanti si osserva quanto segue. Considerata la prescrizione quinquennale le differenze retributive decorrono dal 28.9.2014 sino al 30.6.2019 (data del pensionamento). L'importo annuale della indennità ai sensi dell'art. 19 CCNL Sanità biennio 2000/2001 è pari a Lire 3.000.000, corrispondenti a 1.549,37 euro, cui deve aggiungersi il rateo della 13^ mensilità pari ad € 129,11 Non può essere riconosciuta la parte variabile (solo eventuale) prevista dal CCNL atteso che non vi è prova della circostanza che la stessa sia stata effettivamente prevista dalla ed, eventualmente, in che misura. CP_1
Possono essere riconosciute le differenze retributive a titolo di indennità di coordinamento nella seguente misura:
Per l'anno 2014 spettano € 387,34 (1.549,37:12x3)
Per l'anno 2015 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2016 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2017 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2018 spettano € 1.679,58
Per l'anno 2019 spettano € 774,68 (1.549,37:12x6)
Per un importo complessivo pari ad € 7.880,34 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, atteso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro nel pubblico impiego.
10. Quanto al diritto al passaggio al livello economico superiore Ds, giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento. Come evincibile dall'allegato 46 accluso al fascicolo attoreo, l'art. 19 del CCNL Comparto del personale del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 così recita:
“Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dellʼart.17. A tal fine:a)………..b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dellʼart. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000-2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dellʼeffettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. …..” (cfr. all. 46 fasc. ricor.). È evidente che la norma consente il passaggio automatico al livello economico DS a decorrere al 1.9.2003, solo al personale che svolgesse effettive funzioni di coordinamento alla data del 31.8.2001.
Nella fattispecie in esame, come precedentemente argomentato, deve ritenersi accertato che il ricorrente svolgesse funzioni di coordinamento a tale data;
ne consegue il diritto alle differenze retributive maturate in relazione al superiore livello economico DS, dovute, anche in questo caso, nei limiti della prescrizione quinquennale.
7 11. In relazione ai conteggi per come articolati in ricorso, non oggetto di alcuna Parte contestazione da parte della le differenze retributive maturate in forza del superiore livello retributivo DS, corrispondono ad € 152,12 mensili. Anche in questo caso le differenze retributive sono dovute nei limiti della prescrizione e pertanto in relazione al periodo dal 28.9.2014 sino al 30.6.2019 (data del pensionamento). Per il periodo di riferimento risultano dovute pertanto € 9.583,56 (somma indicata nei conteggi comprensiva della 13^ mensilità, scomputate unicamente le mensilità di luglio agosto 2014 prescritte) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, atteso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro nel pubblico impiego. Può essere altresì riconosciuta la differenza sul TFR pari ad € 709,89 (9.583,56:13,5) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
12. Non può essere accolta la domanda di risarcimento danno da perdita di chance attesa l'assenza di prova in relazione al danno conseguenza oltre al fatto che il danno patrimoniale risulta interamente ristorato con la presente statuizione.
13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed accertato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 c.c.n.l., nonché il passaggio al Parte superiore livello DS;
per l'effetto la deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari a complessivi € 18.173,79 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause di lavoro, scaglione € 5.200 - € 26.000) e della attività processuale svolta, liquidate integralmente nei medi di legge, anche in considerazione del pregio degli scritti difensivi e della copiosa ed ordinata produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 3091/2023), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 ccnl Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 e, per l'effetto, Parte condanna la al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale pari ad € 7.880,34 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al passaggio dalla categoria D alla superiore categoria Ds, in forza dell'art. 19, comma 1, lett. b del CCNL Sanità 2004 a decorrere dal Parte 01.09.2003 e, per l'effetto, condanna la al pagamento delle differenze retributive,
8 nei limiti della prescrizione, pari alla somma di € 10.293,45 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
Part
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 5.077,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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