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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 195/2021 introdotta con ricorso depositato in data 05.02.2021 da
, c.f. nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di
Feliciantonio del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/06/1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dante Scardecchia del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo GIUDICE adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza: i) - in via principale e nel merito: accogliere la domanda spiegata nel ricorso del 05.02.2021 dalla Sig.ra c.f. e per Parte_1 C.F._1
l'effetto, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi per Parte_2
fatto addebitabile al marito, confermando le condizioni di cui in premessa dalla lettera alla A) alla lettera G) e in particolare condannare, il sig. al Controparte_1
versamento mensile alla moglie della complessiva somma di euro 1.100,00
(millecento/00) di cui euro 900,00 per la Sig.ra ed euro 200,00 per la figlia Pt_1
oltre al rimborso della somma di € 3.105,00 (euro Persona_1
tremilacentocinque/00) oltre interessi moratori dalla richiesta all'effettivo soddisfo.
Vinte sempre e comunque le spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
PER IL RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previa il rigetto della richiesta di addebito della separazione a carico del e del rigetto delle richieste Controparte_1
economiche avanzate dalla nei propri scritti difensivi, dichiarare la Parte_1
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) fermo Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto tra i coniugi, la casa familiare sita in Via delle Begonie
n. 93 di Ascoli Piceno, di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata Controparte_1
alla sig.ra che vi vivrà con la figlia maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
autosufficiente economicamente;
2) il sig. ha già lasciato l'abitazione Controparte_1
sita in Via delle Begonie n. 93 Ascoli Piceno;
3) i beni mobili e le suppellettili resteranno affidati alla moglie in quanto collocataria della figlia maggiorenne Per_1
ma non autosufficiente economicamente;
4) il sig. , preso atto Controparte_1 dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno del 02/07/2021, a titolo di mantenimento per la moglie verserà € 300,00 mensili, e per la figlia Parte_1
la somma di € 300,00 mensili, poiché la figlia non ha un Persona_1 Per_1
proprio conto corrente verserà la complessiva somma di € 600,00, il giorno 11 di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla acceso presso Intesa Parte_1
Sanpaolo IBAN: [...] e sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo;
5) resteranno interamente a carico del sig. le spese straordinarie che dovessero Controparte_1
essere necessarie per l'immobile, mentre le utenze e comunque tutte le spese ordinarie, verranno pagate dalla sig.ra ; 6) eventuali spese straordinarie da sostenere Parte_1
nell'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente
, saranno regolamentate e divise tra i genitori nella misura del 50% a carico Per_1
del sig. e del 50% a carico della sig.ra secondo quanto Controparte_1 Parte_1
previsto dal “Protocollo d'intesa per la regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nelle cause di diritto familiare e per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio, e relative modifiche, nonché dei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio” - Tribunale di Ascoli Piceno;
7) in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni sopra spiegate, confermarsi le determinazioni contenute nell'ordinanza
02/07/2021 del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese e competenze”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 22.09.1991 aveva contratto matrimonio concordatario con il Sig. CP_1
in Ascoli Piceno, optando per il regime della comunione dei beni;
l'atto era
[...]
stato trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno nell'anno 1991, Atto Numero 66-2-B; - il sig. era dipendente presso Ascoli Servizi mentre la moglie era Controparte_1
casalinga;
- dall'unione coniugale era nata, in data 11.12.1999, la figlia Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- negli ultimi tempi la convivenza era divenuta di fatto assolutamente intollerabile per colpa esclusiva del sig. il quale aveva violato l'obbligo di fedeltà gravante CP_1
sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con addebito al marito , alle condizioni indicate nel Controparte_1
ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte;
in particolare, contestava la richiesta di addebito, ritenendo che non vi fosse il nesso di causalità tra l'adulterio e l'intollerabilità della convivenza, atteso che la coppia era in crisi già da molto tempo prima, perlomeno dal 2018; riteneva inoltre sproporzionato il mantenimento di euro 1.100, di cui euro 900 per sé ed euro
200 per la figlia, richiesto dalla moglie, in quanto, in virtù della sua condizione economica, poteva sostenere al massimo un esborso complessivo, per il coniuge e la prole, di euro 600.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 30.06.2021; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 02.07.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Nella successiva fase davanti al G.I. venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; con ordinanza del 24.01.2023 il Giudice ammetteva le prove ritenute rilevanti e fissava l'udienza del 22.2.2023 dinanzi al GOP Dott.ssa Stefania
Iannetti per l'assunzione delle prove orali.
All'esito dell'istruttoria, veniva fissata al giorno 8.2.2024, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza emessa in data 8.2.2024 il G.I., letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ciò posto, in merito ai punti da A. a G. della memoria integrativa di parte ricorrente di cui quest'ultima ha chiesto la conferma in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato quanto segue.
Sul punto A. (“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di rispetto reciproco”) aveva già provveduto il Presidente del Tribunale con ordinanza del
02.07.2021 e, in ogni caso, la richiesta è superata dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi adottata in questa sede.
In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Ascoli Piceno alla Via delle
Begonie n. 93 (punto B. conclusioni parte ricorrente), va rilevato che non vi è contrasto tra le parti e che, anzi, il ha aderito alla domanda della moglie;
pertanto, a CP_1
conferma di quanto statuito dal Presidente del Tribunale, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, viene assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1
convivente con la figlia , maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente.
Sulla domanda di cui al punto C. (“pronunciare in ogni caso che nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto al marito”), il Collegio nulla dispone, non avendo il chiesto alcun mantenimento alla moglie. CP_1
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di ordinare al resistente di prelevare i beni di proprietà dello stesso posti nel garage, di cui al punto D. del ricorso, va rilevato che, per costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa coniugale comprende anche le relative pertinenze. Invero, quando c'è un vincolo di pertinenza e di strumentalità tra l'abitazione e la pertinenza, in assenza di specificazioni contenute nel provvedimento giudiziale, quest'ultima deve essere ricompresa nell'assegnazione della casa (cfr. Cass. sent. n. 15367/2015). Pertanto, qualora il garage sia effettivamente una pertinenza dell'abitazione, la ricorrente avrebbe ben potuto far valere la propria pretesa sulla base dei provvedimenti presidenziali del 02.07.2021, ove il era stato infatti CP_1
autorizzato “ad asportare i propri beni ed effetti personali – dalla ex casa coniugale – entro un mese dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Nondimeno, l'accertamento del vincolo di pertinenzialità e strumentalità tra la casa coniugale e il garage non è stato oggetto del presente giudizio.
Pertanto, il Collegio nulla dispone anche con riferimento alla domanda di cui al punto
D. Con riferimento al punto F. del ricorso (“Consentire alla moglie Sig.ra di Pt_1
sostituire la serratura d'ingresso dell'abitazione coniugale”), osserva il Collegio che dopo l'emissione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale – già disposto in via temporanea e urgente dal Presidente del Tribunale –, il coniuge assegnatario può legittimamente procedere al cambio della serratura, senza che sia necessaria una ulteriore pronuncia giudiziale. Secondo la Cassazione, infatti, il coniuge non assegnatario viene legittimamente, su ordine del giudice, spogliato del possesso sull'immobile, per cui, dal punto di vista civilistico, non vi sono azioni da intraprendere.
Di talché, anche in questo caso, il Collegio nulla dispone.
In merito invece alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente va rilevato quanto segue.
In base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che tale comportamento è idoneo, anche da solo, a determinare l'addebito della separazione, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394; Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021).
In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale. Ciò sta a significare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (in questi termini, si veda Tribunale Modena sez.
II, 13/07/2017, n.1248).
Nel caso di specie, è stato provato attraverso la relazione investigativa in atti (si veda doc. 6 allegato al fascicolo della ricorrente), che il marito abbia violato il dovere di fedeltà avendo avuto una relazione con un'altra donna;
tale circostanza è stata peraltro confermata dallo stesso all'udienza presidenziale del 30.06.2021. CP_1
D'altra parte, anche il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura presso questo Tribunale nei confronti della sig.ra allegato dal resistente (si veda Pt_1
doc. 3 fascicolo controparte), non dimostra che la crisi coniugale fosse già in atto ma anzi, data la prossimità temporale tra i fatti per cui la ricorrente è imputata e il conferimento dell'incarico da parte della stessa all'investigatore privato, si presume che quelle riferite condotte delittuose siano state poste in essere in conseguenza della scoperta – dapprima tramite la visione dei messaggi inviati dall'amante sul cellulare del (circostanza non contestata dal resistente) e, successivamente, attraverso CP_1
il rapporto dell'investigatore – della relazione extraconiugale tenuta dal marito.
Parte convenuta ritiene tuttavia che le dichiarazioni rese dai coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza del 30.06.2021 dimostrino che la crisi coniugale fosse in realtà in atto già da tempo prima dell'adulterio.
In particolare, in quella sede la donna ha dichiarato: “Mio marito si è sempre disinteressato della famiglia e della casa mi ha sempre trattato come una schiava e non mi ha mai dato un soldo”; il marito ha invece affermato che: “mia moglie mi ha sempre umiliato, considerandomi un nullafacente che voleva sempre dormire, il tutto senza però considerare che io per il mio lavoro alle dipendenze del Comune di Ascoli
Piceno, mi devo alzare tutte le mattine alle 4,20 e quindi avevo bisogno di riposare qualche ora il pomeriggio”.
Ritiene il Collegio che tali dichiarazioni dimostrino soltanto che vi erano contrasti tra i coniugi e che la moglie, pur non sentendosi valorizzata come donna, avesse sempre tollerato i comportamenti del marito, avendo sempre voluto rimanere insieme a lui, tanto che non è stato né allegato né provato che fino alla scoperta del tradimento vi fosse mai stata una separazione di fatto o un allontanamento dal tetto coniugale da parte di uno dei due coniugi. Non è stata dunque dimostrata l'intollerabilità della convivenza e l'irreversibilità della crisi coniugale antecedente all'adulterio da parte del CP_1
essendo anzi stata provata dalla ricorrente l'efficienza causale tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e la crisi matrimoniale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalla sig.ra deve, pertanto, Pt_1
essere accolta, non reputandosi necessario, a tal fine, esaminare la circostanza relativa ai dedotti maltrattamenti e/o lesioni del marito nei confronti della moglie.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento della ricorrente e della figlia a carico del (lettera G. del ricorso), rileva il Collegio che non vi è opposizione sull'an CP_1
della domanda, avendo la controparte, nelle proprie conclusioni, chiesto di versare l'assegno sia al coniuge che alla prole. Ciò su cui vi è contrasto è, dunque, la quantificazione di detti assegni, dal momento che la moglie chiede la somma mensile di euro 1.100, di cui euro 900 per lei ed euro 200 per la figlia, mentre il resistente si è dichiarato disponibile a corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 600, dei quali euro 500 all'ex coniuge ed euro 100,00 alla prole.
Al riguardo, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi
(Cass. civ. n. 1480/2006; Cass. n. 13747/2003) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso (si veda in questi termini, Tribunale Rieti, sez. civile, sentenza 8 settembre 2022 n. 376).
Va inoltre ribadito il principio generale secondo cui ai fini della determinazione dell'importo del mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni reddituali e patrimoniali (ex multis, Cass. civ. n. 25618/2007).
Tanto premesso, osserva il Collegio che il resistente ha un reddito di circa euro 1.500 mensili, che è gravato dalle rate di un finanziamento e deve contribuire, finché vivrà con gli anziani genitori, alle utenze della loro abitazione e alla spesa per i generi alimentari.
La sig.ra ha invece dichiarato, per l'anno 2019, un reddito sostanzialmente nullo, Pt_1
tanto da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, alla ricorrente, si ritiene di dover determinare in euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento, a carico del resistente, per la moglie e in euro 300,00 il contributo del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_1 circostanza quest'ultima non contestata e di cui, in ogni caso, non è stata fornita la prova contraria.
In mancanza di una espressa istanza della figlia maggiorenne o del genitore richiedente il mantenimento, l'assegno deve essere versato in favore della madre, quale genitore convivente con la prole.
Ciascun genitore sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche
e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto.
La domanda di condanna del resistente al pagamento delle spese anticipate dalla Pt_1
per la figlia (punto E. ricorso) deve, invece, essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma
Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 5.2.2021 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870). Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di separazione ma soggetta a rito diverso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono compensate per 1/3, in ragione della parziale soccombenza reciproca, con i restanti 2/3 posti a carico della parte resistente, la quale dovrà pagare tale somma allo Stato, in quanto la sig.ra Parte_1
è stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
nata ad [...] il [...] e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nato ad [...] l'[...], unitisi in matrimonio in C.F._2
data 22.09.1991 in Ascoli Piceno, con addebito al sig. ; Controparte_1
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno
1991, Atto N. 66 – 2 – B;
3) pone a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della moglie e, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente, un assegno mensile di €
300,00, entrambi da versare in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di febbraio 2026;
4) dispone che entrambe le parti contribuiscano, ciascuna nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche
e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
5) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al rimborso delle spese anticipate nell'interesse della figlia, proposta dalla parte ricorrente;
6) nulla dispone sulle altre domande formulate dalla sig.ra e rigetta ogni Parte_1
altra domanda proposta nel presente giudizio;
7) condanna parte resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in € 3.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da compensare per 1/3 in ragione della parziale soccombenza reciproca, con i restanti 2/3 a carico del sig. ; Controparte_1
8) dispone che le spese liquidate vadano rimborsate allo Stato, essendo stata la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio;
9) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv.
Gianluca Di Feliciantonio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 10.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 195/2021 introdotta con ricorso depositato in data 05.02.2021 da
, c.f. nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di
Feliciantonio del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/06/1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dante Scardecchia del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo GIUDICE adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza: i) - in via principale e nel merito: accogliere la domanda spiegata nel ricorso del 05.02.2021 dalla Sig.ra c.f. e per Parte_1 C.F._1
l'effetto, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi per Parte_2
fatto addebitabile al marito, confermando le condizioni di cui in premessa dalla lettera alla A) alla lettera G) e in particolare condannare, il sig. al Controparte_1
versamento mensile alla moglie della complessiva somma di euro 1.100,00
(millecento/00) di cui euro 900,00 per la Sig.ra ed euro 200,00 per la figlia Pt_1
oltre al rimborso della somma di € 3.105,00 (euro Persona_1
tremilacentocinque/00) oltre interessi moratori dalla richiesta all'effettivo soddisfo.
Vinte sempre e comunque le spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
PER IL RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previa il rigetto della richiesta di addebito della separazione a carico del e del rigetto delle richieste Controparte_1
economiche avanzate dalla nei propri scritti difensivi, dichiarare la Parte_1
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) fermo Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto tra i coniugi, la casa familiare sita in Via delle Begonie
n. 93 di Ascoli Piceno, di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata Controparte_1
alla sig.ra che vi vivrà con la figlia maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
autosufficiente economicamente;
2) il sig. ha già lasciato l'abitazione Controparte_1
sita in Via delle Begonie n. 93 Ascoli Piceno;
3) i beni mobili e le suppellettili resteranno affidati alla moglie in quanto collocataria della figlia maggiorenne Per_1
ma non autosufficiente economicamente;
4) il sig. , preso atto Controparte_1 dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno del 02/07/2021, a titolo di mantenimento per la moglie verserà € 300,00 mensili, e per la figlia Parte_1
la somma di € 300,00 mensili, poiché la figlia non ha un Persona_1 Per_1
proprio conto corrente verserà la complessiva somma di € 600,00, il giorno 11 di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla acceso presso Intesa Parte_1
Sanpaolo IBAN: [...] e sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo;
5) resteranno interamente a carico del sig. le spese straordinarie che dovessero Controparte_1
essere necessarie per l'immobile, mentre le utenze e comunque tutte le spese ordinarie, verranno pagate dalla sig.ra ; 6) eventuali spese straordinarie da sostenere Parte_1
nell'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente
, saranno regolamentate e divise tra i genitori nella misura del 50% a carico Per_1
del sig. e del 50% a carico della sig.ra secondo quanto Controparte_1 Parte_1
previsto dal “Protocollo d'intesa per la regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nelle cause di diritto familiare e per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio, e relative modifiche, nonché dei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio” - Tribunale di Ascoli Piceno;
7) in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni sopra spiegate, confermarsi le determinazioni contenute nell'ordinanza
02/07/2021 del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese e competenze”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 22.09.1991 aveva contratto matrimonio concordatario con il Sig. CP_1
in Ascoli Piceno, optando per il regime della comunione dei beni;
l'atto era
[...]
stato trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno nell'anno 1991, Atto Numero 66-2-B; - il sig. era dipendente presso Ascoli Servizi mentre la moglie era Controparte_1
casalinga;
- dall'unione coniugale era nata, in data 11.12.1999, la figlia Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- negli ultimi tempi la convivenza era divenuta di fatto assolutamente intollerabile per colpa esclusiva del sig. il quale aveva violato l'obbligo di fedeltà gravante CP_1
sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con addebito al marito , alle condizioni indicate nel Controparte_1
ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte;
in particolare, contestava la richiesta di addebito, ritenendo che non vi fosse il nesso di causalità tra l'adulterio e l'intollerabilità della convivenza, atteso che la coppia era in crisi già da molto tempo prima, perlomeno dal 2018; riteneva inoltre sproporzionato il mantenimento di euro 1.100, di cui euro 900 per sé ed euro
200 per la figlia, richiesto dalla moglie, in quanto, in virtù della sua condizione economica, poteva sostenere al massimo un esborso complessivo, per il coniuge e la prole, di euro 600.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 30.06.2021; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 02.07.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Nella successiva fase davanti al G.I. venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; con ordinanza del 24.01.2023 il Giudice ammetteva le prove ritenute rilevanti e fissava l'udienza del 22.2.2023 dinanzi al GOP Dott.ssa Stefania
Iannetti per l'assunzione delle prove orali.
All'esito dell'istruttoria, veniva fissata al giorno 8.2.2024, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza emessa in data 8.2.2024 il G.I., letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ciò posto, in merito ai punti da A. a G. della memoria integrativa di parte ricorrente di cui quest'ultima ha chiesto la conferma in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato quanto segue.
Sul punto A. (“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di rispetto reciproco”) aveva già provveduto il Presidente del Tribunale con ordinanza del
02.07.2021 e, in ogni caso, la richiesta è superata dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi adottata in questa sede.
In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Ascoli Piceno alla Via delle
Begonie n. 93 (punto B. conclusioni parte ricorrente), va rilevato che non vi è contrasto tra le parti e che, anzi, il ha aderito alla domanda della moglie;
pertanto, a CP_1
conferma di quanto statuito dal Presidente del Tribunale, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, viene assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1
convivente con la figlia , maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente.
Sulla domanda di cui al punto C. (“pronunciare in ogni caso che nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto al marito”), il Collegio nulla dispone, non avendo il chiesto alcun mantenimento alla moglie. CP_1
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di ordinare al resistente di prelevare i beni di proprietà dello stesso posti nel garage, di cui al punto D. del ricorso, va rilevato che, per costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa coniugale comprende anche le relative pertinenze. Invero, quando c'è un vincolo di pertinenza e di strumentalità tra l'abitazione e la pertinenza, in assenza di specificazioni contenute nel provvedimento giudiziale, quest'ultima deve essere ricompresa nell'assegnazione della casa (cfr. Cass. sent. n. 15367/2015). Pertanto, qualora il garage sia effettivamente una pertinenza dell'abitazione, la ricorrente avrebbe ben potuto far valere la propria pretesa sulla base dei provvedimenti presidenziali del 02.07.2021, ove il era stato infatti CP_1
autorizzato “ad asportare i propri beni ed effetti personali – dalla ex casa coniugale – entro un mese dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Nondimeno, l'accertamento del vincolo di pertinenzialità e strumentalità tra la casa coniugale e il garage non è stato oggetto del presente giudizio.
Pertanto, il Collegio nulla dispone anche con riferimento alla domanda di cui al punto
D. Con riferimento al punto F. del ricorso (“Consentire alla moglie Sig.ra di Pt_1
sostituire la serratura d'ingresso dell'abitazione coniugale”), osserva il Collegio che dopo l'emissione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale – già disposto in via temporanea e urgente dal Presidente del Tribunale –, il coniuge assegnatario può legittimamente procedere al cambio della serratura, senza che sia necessaria una ulteriore pronuncia giudiziale. Secondo la Cassazione, infatti, il coniuge non assegnatario viene legittimamente, su ordine del giudice, spogliato del possesso sull'immobile, per cui, dal punto di vista civilistico, non vi sono azioni da intraprendere.
Di talché, anche in questo caso, il Collegio nulla dispone.
In merito invece alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente va rilevato quanto segue.
In base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che tale comportamento è idoneo, anche da solo, a determinare l'addebito della separazione, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394; Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021).
In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale. Ciò sta a significare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (in questi termini, si veda Tribunale Modena sez.
II, 13/07/2017, n.1248).
Nel caso di specie, è stato provato attraverso la relazione investigativa in atti (si veda doc. 6 allegato al fascicolo della ricorrente), che il marito abbia violato il dovere di fedeltà avendo avuto una relazione con un'altra donna;
tale circostanza è stata peraltro confermata dallo stesso all'udienza presidenziale del 30.06.2021. CP_1
D'altra parte, anche il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura presso questo Tribunale nei confronti della sig.ra allegato dal resistente (si veda Pt_1
doc. 3 fascicolo controparte), non dimostra che la crisi coniugale fosse già in atto ma anzi, data la prossimità temporale tra i fatti per cui la ricorrente è imputata e il conferimento dell'incarico da parte della stessa all'investigatore privato, si presume che quelle riferite condotte delittuose siano state poste in essere in conseguenza della scoperta – dapprima tramite la visione dei messaggi inviati dall'amante sul cellulare del (circostanza non contestata dal resistente) e, successivamente, attraverso CP_1
il rapporto dell'investigatore – della relazione extraconiugale tenuta dal marito.
Parte convenuta ritiene tuttavia che le dichiarazioni rese dai coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza del 30.06.2021 dimostrino che la crisi coniugale fosse in realtà in atto già da tempo prima dell'adulterio.
In particolare, in quella sede la donna ha dichiarato: “Mio marito si è sempre disinteressato della famiglia e della casa mi ha sempre trattato come una schiava e non mi ha mai dato un soldo”; il marito ha invece affermato che: “mia moglie mi ha sempre umiliato, considerandomi un nullafacente che voleva sempre dormire, il tutto senza però considerare che io per il mio lavoro alle dipendenze del Comune di Ascoli
Piceno, mi devo alzare tutte le mattine alle 4,20 e quindi avevo bisogno di riposare qualche ora il pomeriggio”.
Ritiene il Collegio che tali dichiarazioni dimostrino soltanto che vi erano contrasti tra i coniugi e che la moglie, pur non sentendosi valorizzata come donna, avesse sempre tollerato i comportamenti del marito, avendo sempre voluto rimanere insieme a lui, tanto che non è stato né allegato né provato che fino alla scoperta del tradimento vi fosse mai stata una separazione di fatto o un allontanamento dal tetto coniugale da parte di uno dei due coniugi. Non è stata dunque dimostrata l'intollerabilità della convivenza e l'irreversibilità della crisi coniugale antecedente all'adulterio da parte del CP_1
essendo anzi stata provata dalla ricorrente l'efficienza causale tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e la crisi matrimoniale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalla sig.ra deve, pertanto, Pt_1
essere accolta, non reputandosi necessario, a tal fine, esaminare la circostanza relativa ai dedotti maltrattamenti e/o lesioni del marito nei confronti della moglie.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento della ricorrente e della figlia a carico del (lettera G. del ricorso), rileva il Collegio che non vi è opposizione sull'an CP_1
della domanda, avendo la controparte, nelle proprie conclusioni, chiesto di versare l'assegno sia al coniuge che alla prole. Ciò su cui vi è contrasto è, dunque, la quantificazione di detti assegni, dal momento che la moglie chiede la somma mensile di euro 1.100, di cui euro 900 per lei ed euro 200 per la figlia, mentre il resistente si è dichiarato disponibile a corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 600, dei quali euro 500 all'ex coniuge ed euro 100,00 alla prole.
Al riguardo, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi
(Cass. civ. n. 1480/2006; Cass. n. 13747/2003) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso (si veda in questi termini, Tribunale Rieti, sez. civile, sentenza 8 settembre 2022 n. 376).
Va inoltre ribadito il principio generale secondo cui ai fini della determinazione dell'importo del mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni reddituali e patrimoniali (ex multis, Cass. civ. n. 25618/2007).
Tanto premesso, osserva il Collegio che il resistente ha un reddito di circa euro 1.500 mensili, che è gravato dalle rate di un finanziamento e deve contribuire, finché vivrà con gli anziani genitori, alle utenze della loro abitazione e alla spesa per i generi alimentari.
La sig.ra ha invece dichiarato, per l'anno 2019, un reddito sostanzialmente nullo, Pt_1
tanto da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, alla ricorrente, si ritiene di dover determinare in euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento, a carico del resistente, per la moglie e in euro 300,00 il contributo del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_1 circostanza quest'ultima non contestata e di cui, in ogni caso, non è stata fornita la prova contraria.
In mancanza di una espressa istanza della figlia maggiorenne o del genitore richiedente il mantenimento, l'assegno deve essere versato in favore della madre, quale genitore convivente con la prole.
Ciascun genitore sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche
e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto.
La domanda di condanna del resistente al pagamento delle spese anticipate dalla Pt_1
per la figlia (punto E. ricorso) deve, invece, essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma
Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 5.2.2021 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870). Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di separazione ma soggetta a rito diverso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono compensate per 1/3, in ragione della parziale soccombenza reciproca, con i restanti 2/3 posti a carico della parte resistente, la quale dovrà pagare tale somma allo Stato, in quanto la sig.ra Parte_1
è stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
nata ad [...] il [...] e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nato ad [...] l'[...], unitisi in matrimonio in C.F._2
data 22.09.1991 in Ascoli Piceno, con addebito al sig. ; Controparte_1
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno
1991, Atto N. 66 – 2 – B;
3) pone a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della moglie e, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente, un assegno mensile di €
300,00, entrambi da versare in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di febbraio 2026;
4) dispone che entrambe le parti contribuiscano, ciascuna nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche
e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
5) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al rimborso delle spese anticipate nell'interesse della figlia, proposta dalla parte ricorrente;
6) nulla dispone sulle altre domande formulate dalla sig.ra e rigetta ogni Parte_1
altra domanda proposta nel presente giudizio;
7) condanna parte resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in € 3.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da compensare per 1/3 in ragione della parziale soccombenza reciproca, con i restanti 2/3 a carico del sig. ; Controparte_1
8) dispone che le spese liquidate vadano rimborsate allo Stato, essendo stata la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio;
9) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv.
Gianluca Di Feliciantonio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 10.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo