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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3753/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M023332023 2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M023332023 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M023332023 2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7796/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante:Richiama i motivi di appello ed insiste per la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Richiama l'avviso di accertamento e la sua motivazione chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale avente partita IVA n. P.IVA_2, difeso dal dott. Difensore_2 , la sentenza n. 1416/19/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sezione XIX, con cui era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n. TF3011M0233/2023, per l'anno di imposta 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli DP I di Napoli, ai sensi degli art.li 40 e 39 c.2 del D.pr 600/73 ai fini IRPEF, dell'art. 25 del D.Lgs. 446/97 ai fini IRAP, e dell'art. 54 dell'art. 54 del Dpr.
633/72 ai fini IVA, cui erano stati accertati ricavi omessi per Euro 197.752,00 pari al doppio dei costi da lui dichiarati nel modello IVA 2018 per euro 98.876,00.
Premesso che il ricorrente esercitava nell'anno 2017 attività di impresa (attività agenti assicurativi di codice
ATECO 662202, partita IVA P.IVA_2, azienda iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al numero Rea_1, PEC Email_3, cessata in data 28/01/2021) è da considerare che l'accertamento, qui impugnato, scaturiva dalla segnalazione protocollo 0180119 del 13/11/2019 con cui si accertava l'apposizione di visti di conformità da parte dell'intermediario abilitato in assenza dei presupposti di legge con la consequenziale indebita compensazione con crediti tributari inesistenti da parte dei suoi clienti fra cui rientrava il medesimo ricorrente che aveva compensato crediti indicati nel modello 730/2018 per euro
20.921,00 (rigo F3 – eccedenze risultanti dalla precedente dic. Compensate in F24).
Veniva, altresì, riscontrato per il medesimo anno di imposta 2017, la presenza, oltre al su indicato modello
730/2018, di un modello UNICO/2018, (integrativo presentato in data 1/3/2019, prot. 18020731315, con cui venivano dichiarati ricavi per attività di impresa per euro 13.923,00 e costi per euro 187,00), un ulteriore modello UNICO/2018, (integrativo presentato in data 23/11/2020 protocollo 43422327232), con cui venivano dichiarati redditi per euro 13.367,00 e costi per euro 5.870,00, un modello IVA/2018 (presentato in data
26/04/2018 protocollo 13502450899) con cui venivano dichiarato costi per euro 98.876,00 ed operazioni imponibili per euro 1.690,00, un'ulteriore dichiarazione IVA/2018 (presentata in data 1/7/2019 protocollo
40480431123) con cui venivano dichiarate operazioni imponibili per euro 989,00 e costi per euro 169,00, la presenza di certificazioni effettuate da sostituti di imposta per un imponibile di euro 28.290,00, l'esistenza di operazioni risultanti dallo spesometro attive imponibili per euro 11.249,00.
Sulla base delle su indicate incongruenze l'Ufficio procedeva induttivamente all'accertamento dei maggiori ricavi nel maggior importo di euro 197.752,00 per un importo calcolato nella misura del doppio degli acquisti dichiarati di euro 98.876,00 in uno dei due modelli IVA/2018 al quadro VF (prima dichiarazione IVA/2018 presentata il 26/04/2018) per un imponibile accertato di euro 197.752 su cui, ai fini del calcolo del reddito effettivo veniva predeterminata una percentuale di redditività del 78%.
Ciò preliminarmente esposto ai fini dell'inquadramento della vicenda impugnava il ricorrente il su indicato avviso di accertamento lamentando la sua nullità per l'assenza del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, l'inesistenza delle presunzioni e dei presupposti di legge che avrebbero legittimato la sua emissione, avendo il ricorrente regolarmente e tempestivamente presentato il modello dichiarativo
730/2018, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, l'insussistenza del presupposto impositivo ai fini IRAP. Si era costituita nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale DP I di Napoli che, ribadendo la legittimità dell'avviso di accertamento, rilevava come il ricorrente, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, fosse stato regolarmente convocato con invito n. TF3I11M00875/2023, notificato via PEC in data 08/08/2023, all'indirizzo risultante in Email_4 Email_3, per cui contestava l'infondatezza di tale eccezione, richiamava, al fine della congruità sia della motivazione dell'avviso di accertamento che dei valori ivi accertati le su indicate dichiarazioni presentate rilevando, altresì, la presenza di un bilancio abbreviato d'esercizio presentato in data 04/05/2022, da cui risultavano ricavi/prestazioni delle vendite per euro 55.831,00, nonché l'esattezza della percentuale di redditività applicata quale coefficiente stabilito per gli analoghi contribuenti forfettari del 78% sui maggiori ricavi accertati per un valore pari al doppio dei valori di costo già dichiarati dal ricorrente in uno dei due modelli, insistendo, anche sulla sottoponibilità all'imposta
IRAP.
Con la richiamata sentenza n. 14416/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso rilevando in diritto la regolare costituzione del contraddittorio endoprocedimentale, nel merito la legittimità della pretesa impositiva, stante l'assenza di qualunque documentazione probatoria documentale e la presenza di dati economici fra loro discordanti, così come risultanti dalle varie dichiarazioni presentate dal ricorrente, dichiarando, altresì, in parte motiva l'imponibilità ai fini IRAP.
Viene impugnata dal ricorrente la su indicata sentenza richiamando sostanzialmente ed integralmente quanto già eccepito nel ricorso di primo grado relativamente:
- alla inesistenza della motivazione della sentenza,
- alla necessità del preventivo contraddittorio endoprocedimentale sulla cui mancata costituzione insiste l'appellante,
- sull'inesistenza dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo non essendo stata dichiarata inattendibile la contabilità ed avendo il ricorrente regolarmente presentato il modello 730/2018, sull'inesistenza della percentuale di reddittività così come erroneamente determinata dall'Ufficio impositore su valori, peraltro, anch'essi privi di pregio,
richiama il ricorrente, inoltre, una documentazione contabile attestante tale erroneità (è da prendere atto che tale documentazione non sia stata mai depositata agli atti del procedimento), rileva, altresì, il difetto di motivazione essendo il valore accertato privo di qualunque riscontro e determinato su presupposti del tutto infondati e non provati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che richiama integralmente quanto già esposto nel procedimento di primo grado ed insiste sulla conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa e previa esposizione delle proprie tesi, nell'udienza del 19 dicembre 2025 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere osservato, in conferma di quanto già considerato dal giudice di primo grado, che parte appellante, pur richiamando in sede di appello, documentazione contabile (pag. 10 – sub 7 le fatture passive e copia registri IVA) non abbia provveduto in entrambi i gradi di giudizio ad alcun deposito confermando, quindi, l'assunto accertativo dall'Ufficio impositore relativo all'inesistenza di una contabilità, ancorché semplificata e la legittimità dell'accertamento induttivo così come operato ai sensi dell'art. 39 del
D.pr 600/73.
In tal senso, a conferma di quanto preliminarmente rilevato ed esaminando l'eccezione posta da parte appellante relativa all'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'accertamento induttivo, la Corte di Cassazione ha sottolineato che le presunzioni poste a base dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 39 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che possono prescindere dalle risultanze del bilancio, trattandosi di presunzioni “semplicissime” (Cass. Ordinanza n. 20793/2020), ancora si è affermato che l'accertamento induttivo presuppone l'intrinseca inattendibilità delle scritture contabili che si ha quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi in esse indicati non è tale da consentire di prescindere dalle stesse, dovendo l'Ufficio accertatore completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all' art. 2729 c.c. (Cassaz. 26035/2024).
Nel caso di specie il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39 è pienamente giustificato sia per la mancanza di qualunque contabilità, sia per le molteplici difformità constatate dall'Ufficio impositore consistenti nella presenza di più modelli dichiarativi afferenti al medesimo periodo impositivo con dati contabili fra loro differenti, dall'esistenza di certificazioni di lavoro autonomo attestanti l'esistenza di redditi non dichiarati, di dati contabili risultanti dallo spesometro integrato non dichiarati, per cui sotto questo profilo tale eccezione preliminare è del tutto infondata risultante del tutto secondaria la presentazione, ancorché, tempestiva di un dichiarativo (mod. 730/2018) privo dei dati contabili afferenti all'attività esercitata dalll'aeppellante.
Da tanto il motivo di appello relativo all'inesistenza dei presupposti accertativi e del ricorso all'accertamento induttivo è da rigettare.
Passando ad esaminare l'eccezione proposta dall'appellante avente ad oggetto l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sulla questione dei limiti e delle condizioni perché si attivi, a carico dell'amministrazione finanziaria, l'obbligo di preventiva interlocuzione endoprocedimentale, strumentale alla adozione dell'atto impositivo, la Corte costituzionale (con la sentenza 21 marzo 2023 n. 47) ha, da ultimo, chiarito che, per consolidato intendimento, nel vigente sistema tributario, non esiste una disciplina positiva che generalizzi, in capo all'amministrazione finanziaria, l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente, al di fuori delle fattispecie normative in cui ciò sia espressamente previsto.
Se, invero, il procedimento tributario costituisce una species del procedimento amministrativo, a differenza di quest'ultimo non contiene previsioni generali in ordine alla formazione partecipata dell'atto impositivo che ne costituisce l'eventuale atto conclusivo, anzi, l'art. 13, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che reca la disciplina generale sul procedimento amministrativo, esclude l'applicabilità delle disposizioni del Capo III, dedicate alla “partecipazione al procedimento amministrativo”, ai procedimenti tributari, per i quali “restano
[...] ferme le particolari norme che li regolano”. Ad essi non si applicano, quindi, le norme che disciplinano l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7), l'intervento nel procedimento (art. 9), il diritto di accesso agli atti endoprocedimentali (art. 10, comma 1, lettera a) e quello di produrre memorie e allegare documenti (art 10, lettera b), nonché l'obbligo di comunicare il cosiddetto preavviso di rigetto (art. 10-bis).
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come consolidatasi a seguito della sentenza a sezioni unite civili n. 24823 del 2015, ha interpretato “il diritto nazionale, allo stato della legislazione, nel senso che non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto”. Si è escluso, pertanto, che possa attribuirsi valenza generale alla previsione dell'art. 12, comma 7, statuto contribuente, perché questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche "a tavolino" (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 13 dicembre 2022,
n. 36502; analogamente, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23729; sezione quinta, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7690; sezione sesta, ordinanza 3 luglio 2019, n. 17897).
Vero è che, pur nella ribadita assenza, in ambito tributario, di una previsione generale sulla formazione partecipata dell'atto impositivo, si è assistito a progressive e ripetute aperture del legislatore, che hanno reso obbligatorio, in un sempre più consistente numero di ipotesi, il contraddittorio endoprocedimentale. Si tratta, tuttavia, di disposizioni specifiche, che prescrivono l'interlocuzione preventiva con il contribuente con modalità ed effetti differentemente declinati a seconda della dinamica istruttoria seguita dall'amministrazione e delle esigenze, di matrice tipicamente collaborativa o più prettamente difensiva, ad essa sottese (cfr.., per esempio, l'art. 38, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in relazione alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, prescrive, a pena di nullità, che l'ufficio convochi il contribuente e, poi, avvii il procedimento di accertamento previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; cfr., altresì, l'analogo iter previsto per l'accertamento legato agli studi di settore, per il quale l'art 10, comma 3-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146 impone all'ufficio, prima della notifica dell'avviso, di invitare i contribuente a comparire ai fini dell'accertamento con adesione;
o, ancora,
l'ipotesi di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
e di controllo formale di cui all'art. 36-ter del medesimo decreto, letti alla luce dell'art. 6, comma 5, statuto contribuente, il cui esito deve essere, a pena di nullità, comunicato al contribuente, il quale, entro il successivo termine di trenta giorni, può fornire i necessari chiarimenti, le quante volte vi sia incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione).
Tra le principali ipotesi tipizzate di contraddittorio endoprocedimentale si pone, poi, l'art. 10-bis dello statuto contribuente che, dopo aver introdotto la clausola generale antielusiva, impone, a pena di nullità, una preventiva richiesta di chiarimenti rivolta al contribuente, caratterizzata dalla precisa indicazione degli elementi che portano a ritenere configurabile l'abuso del diritto, cui segue la concessione di un termine dilatorio di sessanta giorni, durante il quale al contribuente stesso è data la possibilità di comunicare i chiarimenti sollecitati dall'ufficio e dei quali l'amministrazione è obbligata a tenere conto in sede di motivazione dell'atto impositivo (commi 6, 7, 8).
Inoltre, lo statuto attribuisce al contribuente un rilevante spazio partecipativo, delineando uno specifico modulo procedimentale che si attaglia alle peculiarità delle verifiche eseguite dall'amministrazione finanziaria, caratterizzate appunto dall'essere svolte tramite accessi “nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (art. 12, comma 1, statuto contribuente). Peraltro, nei confronti di dette verifiche opera la deroga alle garanzie di cui all'art. 14 Cost. prevista per gli “accertamenti ed ispezioni” a fini fiscali “regolati da leggi speciali”.
Ciò posto, alla ribadita frammentazione delle norme sul contraddittorio propria del diritto interno, si contrappone la previsione, in capo all'amministrazione tributaria, di un obbligo generale di attivarlo, ogniqualvolta adotti decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto europeo.
Nel procedimento di verifica fiscale in cui l'amministrazione attua il diritto dell'Unione europea, infatti, questa
è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed inteso come «il diritto a che le questioni
[...] siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione», tra le cui articolazioni, elencate in via esemplificativo, il paragrafo 2 prevede espressamente
“il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio” (da ultimo, Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione quinta, 24 febbraio 2022, in causa C-582/20, Società_1 srl). Questo diritto “garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, la propria opinione durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi” ex multis, Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione sesta, 4 giugno 2020, in causa C-430/19, SC C.F. srl;
Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione quinta, 16 ottobre 2019, in causa C-189/18, Glencore Agriculture
Hungary Kft.; Corte di giustizia dell'Unione europea, 3 luglio 2014, in cause riunite C-129/13 e C-130/13,
MI AT Logistics BV e TE LL Worldwide Logistics BV).
Proprio il rispetto dei principi fondamentali del diritto europeo implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, che, nell'accertamento dei cosiddetti "tributi armonizzati", “avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione”, vige un generale obbligo dell'amministrazione di instaurare un'interlocuzione preventiva con il contribuente, la cui inosservanza può portare all'invalidità dell'atto impositivo, ma solo se questi assolve alla
"prova di resistenza", allegando le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale e il conseguente pregiudizio sostanziale subito (Corte di cassazione, sentenza n. 24823 del 2015; in senso conforme, ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, ordinanza 1° aprile 2021, n. 9076; ordinanza n.
7690 del 2020; sezione quinta, ordinanza 3 ottobre 2019 n. 24699 e ordinanza n. 17897 del 2019).
L'esigenza di superare la disarmonia del vigente sistema tributario, per cui non sussiste un obbligo generale di attivare il contraddittorio con il contribuente al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ha portato, di recente, a un nuovo intervento del legislatore.
L'art.
4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58, ha infatti introdotto, nel d.lgs. n. 218 del 1997, l'art.
5-ter, in forza del quale, prima di emettere un avviso di accertamento,
l'ufficio deve notificare al contribuente l'invito a comparire per avviare il procedimento di accertamento con adesione (comma 1); in caso di mancato accoglimento dei chiarimenti forniti nel corso del contraddittorio,
è imposto all'amministrazione un obbligo di motivazione rinforzata (comma 3). L'invito a comparire può essere omesso soltanto nei “casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione”, potendo l'ufficio notificare direttamente l'avviso di accertamento al contribuente
(comma 4).
Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il comma 5 del citato art.
5-ter tipizza la cosiddetta prova di resistenza, prevedendo che “il mancato avvio del contraddittorio [...] comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”. Sono, infine, fatte salve “le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento” (comma
6) e le ipotesi in cui è stata “rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo” (comma 1).
Sul punto, la Corte evidenzia che, nonostante la scelta legislativa di inserire la nuova disciplina dell' “invito obbligatorio” a comparire nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione - così circoscrivendone il campo di applicazione alle sole imposte a cui si estende questa procedura ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.
218 del 1997 - e di escluderne l'operatività nel caso di accertamenti e rettifiche parziali (art. 41-bis del d.P.
R. n. 600 del 1973 e art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), essa denota, in effetti, un'evoluzione del sistema tale per cui l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non costituisce più un'ipotesi residuale, ma aspira ad assurgere a principio generale, che, peraltro, esprime, de jure condito, solo una linea di tendenza (come, indirettamente, dimostra, per inciso, il recente disegno di legge di delega per la riforma fiscale approvato dal consiglio dei ministri il 16 marzo 2023, il quale prevede, all'articolo 4, la generale estensione dell'applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità).
Del resto, è ormai diffusamente riconosciuto che il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del principio del "giusto procedimento" (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti), ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 71 del 2015), anche come criterio di orientamento non solo per l'interprete, ma prima ancora per il legislatore (sentenza n. 210 del 1995). Il che vale anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria;
dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli.
In definitiva, dall'analisi dell'attuale ordito normativo emerge come il legislatore abbia introdotto - seppur con diversi limiti applicativi - un meccanismo di portata generale;
tuttavia, avendo fatti salvi i moduli di partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto impositivo previsti dalla normativa vigente, si è determinato un sistema composito del contraddittorio nel procedimento tributario. Questo è, del resto, il senso dell'esclusione disposta dal richiamato art. 13 l. n. 241/1990, che non va inteso come impedimento alla sottoposizione dei procedimenti tributari al principio di partecipazione enunciato, per i procedimenti amministrativi, dalla legge n. 241 del 1990, ma semplicemente come espressione dell'esigenza che ad essi sia dedicata una disciplina specifica.
Ciò ricostruito va osservato che in primo luogo il caso di specie non rientra nell'ambito del nuovo intervento normativo essendo ad esso antecedente e in secondo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza su richiamata, parte appellante non abbia assolutamente indicato i motivi per cui tale contraddittorio preventivo avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento rispetto a quanto si è verificato soprattutto alla luce del mancato deposito delle scritture contabili.
Deve essere, altresì, osservato, sempre ai fini della valutazione della suddetta eccezione, che l'Ufficio ha regolarmente attivato il contraddittorio procedimentale.
Contesta parte appellante, insistendo ripetutamente su tale aspetto che l'invito al contraddittorio inviato all'indirizzo PEC risultante dalla Camera di Commercio Napoli, pur se regolarmente consegnato, sia invalido poiché la ditta individuale ad esso collegato risulta cessata in data antecedente al suo invio.
L'obiezione è del tutto inconsistente.
Il domicilio digitale eletto dal ricorrente, ancorché trasmesso alla locale camera di Commercio, è collegato alla persona fisica e non all'azienda individuale esercitata dal ricorrente per cui la sua cancellazione non ha alcuna influenza e/o collegamento sulla validità del suddetto domicilio digitale da lui eletto anche alla luce dell'osservazione e dell'onere probatorio offerto dal resistente Ufficio dato dall'allegazione delle ricevute di consegna della PEC dell'invito al contraddittorio.
L'estratto dell'albo INIPEC offerto dal ricorrente non ha alcuna valenza contraria avendo solo la funzione di certificare l'attuale indirizzo PEC non avendo, d'altronde, egli dimostrato la cancellazione del precedente indirizzo telematico ancora attivo alla data della notifica dell'invito al contraddittorio.
Deve essere, inoltre, confermata la statuizione del giudice di primo grado relativa all'imponibilità dell'IRAP in quanto il mancato deposito delle scritture contabili e l'esistenza di un dichiarativo IVA/2018 attestante l'esistenza di costi quantificati in oltre euro 97.000,00, anche se successivamente rettificato, la presenza di più dichiarativi impedisce di accertare l'inesistenza dell'autonoma organizzazione il cui onere probatorio gravava esclusivamente su parte ricorrente a cui essa non ha assolto.
Né può essere accolta l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto accertativo.
L'atto impositivo contiene una motivazione idonea a consentire al destinatario di conoscere esattamente la pretesa erariale, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (Cassaz. 30039/2018, 34906/2024, 26336/2024) a guisa tale, come in effetti avvenuto, a permettere all'appellante di esercitare il proprio diritto alla difesa.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, le contestazioni di parte appellante sono in parte fondate.
Deve essere, infatti, osservato che il valore accertato determinato forfettariamente in un multiplo dei costi dichiarati dall'appellante in uno dei due dichiarativi da lui presentati non ha alcun fondamento logico ed è, peraltro, confliggente, così come rilevato dal ricorrente con i dati risultanti sia dallo spesometro, richiamato dal resistente Ufficio, sia dai valori dalle certificazioni di lavoro autonomo dichiarate dal medesimo Ufficio.
In effetti l'Ufficio non porta alcun elemento probatorio utile a dimostrare la congruità di tale valore presuntivamente accertato e disancorato con qualunque elemento comparativo e/o fattuale. Sulla base di questo ragionamento si ritiene fondato un valore accertativo corrispondente a quello già predeterminato dall'Ufficio accertatore e da lui richiamato in sede di accertamento, così come risultante dalle certificazioni di lavoro autonomo ricevute, per un importo imponibile di euro 28.890,00.
Su tale valore di euro 28.890,00 andranno riparametrate le imposte IRPEF/IVA ed IRAP così come le conseguenti sanzioni ed interessi.
Tale importo è da intendersi, infatti, quale reddito effettivo in quanto il ricorrente non ha portato alcun elemento utile probatorio volto alla dimostrazione di eventuali costi: egli, infatti, non ha esibito alcuna documentazione volta a dimostrare che tale importo non vada configurato quali provvigioni omesse, non avendo depositato alcuna documentazione contabile.
Per quanto su esposto l'appello va parzialmente accolto nel limite del maggior reddito imponibile di euro
28.890 utile al calcolo di tutte le imposte, le spese vanno compensate in funzione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ridetermina in euro 28890 il valore imponibile accertato su cui calcolare le imposte IRPEF, IVA ed IRAP con le conseguenti sanzioni ed interessi;
compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3753/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M023332023 2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M023332023 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M023332023 2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7796/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante:Richiama i motivi di appello ed insiste per la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Richiama l'avviso di accertamento e la sua motivazione chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale avente partita IVA n. P.IVA_2, difeso dal dott. Difensore_2 , la sentenza n. 1416/19/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sezione XIX, con cui era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n. TF3011M0233/2023, per l'anno di imposta 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli DP I di Napoli, ai sensi degli art.li 40 e 39 c.2 del D.pr 600/73 ai fini IRPEF, dell'art. 25 del D.Lgs. 446/97 ai fini IRAP, e dell'art. 54 dell'art. 54 del Dpr.
633/72 ai fini IVA, cui erano stati accertati ricavi omessi per Euro 197.752,00 pari al doppio dei costi da lui dichiarati nel modello IVA 2018 per euro 98.876,00.
Premesso che il ricorrente esercitava nell'anno 2017 attività di impresa (attività agenti assicurativi di codice
ATECO 662202, partita IVA P.IVA_2, azienda iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al numero Rea_1, PEC Email_3, cessata in data 28/01/2021) è da considerare che l'accertamento, qui impugnato, scaturiva dalla segnalazione protocollo 0180119 del 13/11/2019 con cui si accertava l'apposizione di visti di conformità da parte dell'intermediario abilitato in assenza dei presupposti di legge con la consequenziale indebita compensazione con crediti tributari inesistenti da parte dei suoi clienti fra cui rientrava il medesimo ricorrente che aveva compensato crediti indicati nel modello 730/2018 per euro
20.921,00 (rigo F3 – eccedenze risultanti dalla precedente dic. Compensate in F24).
Veniva, altresì, riscontrato per il medesimo anno di imposta 2017, la presenza, oltre al su indicato modello
730/2018, di un modello UNICO/2018, (integrativo presentato in data 1/3/2019, prot. 18020731315, con cui venivano dichiarati ricavi per attività di impresa per euro 13.923,00 e costi per euro 187,00), un ulteriore modello UNICO/2018, (integrativo presentato in data 23/11/2020 protocollo 43422327232), con cui venivano dichiarati redditi per euro 13.367,00 e costi per euro 5.870,00, un modello IVA/2018 (presentato in data
26/04/2018 protocollo 13502450899) con cui venivano dichiarato costi per euro 98.876,00 ed operazioni imponibili per euro 1.690,00, un'ulteriore dichiarazione IVA/2018 (presentata in data 1/7/2019 protocollo
40480431123) con cui venivano dichiarate operazioni imponibili per euro 989,00 e costi per euro 169,00, la presenza di certificazioni effettuate da sostituti di imposta per un imponibile di euro 28.290,00, l'esistenza di operazioni risultanti dallo spesometro attive imponibili per euro 11.249,00.
Sulla base delle su indicate incongruenze l'Ufficio procedeva induttivamente all'accertamento dei maggiori ricavi nel maggior importo di euro 197.752,00 per un importo calcolato nella misura del doppio degli acquisti dichiarati di euro 98.876,00 in uno dei due modelli IVA/2018 al quadro VF (prima dichiarazione IVA/2018 presentata il 26/04/2018) per un imponibile accertato di euro 197.752 su cui, ai fini del calcolo del reddito effettivo veniva predeterminata una percentuale di redditività del 78%.
Ciò preliminarmente esposto ai fini dell'inquadramento della vicenda impugnava il ricorrente il su indicato avviso di accertamento lamentando la sua nullità per l'assenza del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, l'inesistenza delle presunzioni e dei presupposti di legge che avrebbero legittimato la sua emissione, avendo il ricorrente regolarmente e tempestivamente presentato il modello dichiarativo
730/2018, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, l'insussistenza del presupposto impositivo ai fini IRAP. Si era costituita nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale DP I di Napoli che, ribadendo la legittimità dell'avviso di accertamento, rilevava come il ricorrente, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, fosse stato regolarmente convocato con invito n. TF3I11M00875/2023, notificato via PEC in data 08/08/2023, all'indirizzo risultante in Email_4 Email_3, per cui contestava l'infondatezza di tale eccezione, richiamava, al fine della congruità sia della motivazione dell'avviso di accertamento che dei valori ivi accertati le su indicate dichiarazioni presentate rilevando, altresì, la presenza di un bilancio abbreviato d'esercizio presentato in data 04/05/2022, da cui risultavano ricavi/prestazioni delle vendite per euro 55.831,00, nonché l'esattezza della percentuale di redditività applicata quale coefficiente stabilito per gli analoghi contribuenti forfettari del 78% sui maggiori ricavi accertati per un valore pari al doppio dei valori di costo già dichiarati dal ricorrente in uno dei due modelli, insistendo, anche sulla sottoponibilità all'imposta
IRAP.
Con la richiamata sentenza n. 14416/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso rilevando in diritto la regolare costituzione del contraddittorio endoprocedimentale, nel merito la legittimità della pretesa impositiva, stante l'assenza di qualunque documentazione probatoria documentale e la presenza di dati economici fra loro discordanti, così come risultanti dalle varie dichiarazioni presentate dal ricorrente, dichiarando, altresì, in parte motiva l'imponibilità ai fini IRAP.
Viene impugnata dal ricorrente la su indicata sentenza richiamando sostanzialmente ed integralmente quanto già eccepito nel ricorso di primo grado relativamente:
- alla inesistenza della motivazione della sentenza,
- alla necessità del preventivo contraddittorio endoprocedimentale sulla cui mancata costituzione insiste l'appellante,
- sull'inesistenza dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo non essendo stata dichiarata inattendibile la contabilità ed avendo il ricorrente regolarmente presentato il modello 730/2018, sull'inesistenza della percentuale di reddittività così come erroneamente determinata dall'Ufficio impositore su valori, peraltro, anch'essi privi di pregio,
richiama il ricorrente, inoltre, una documentazione contabile attestante tale erroneità (è da prendere atto che tale documentazione non sia stata mai depositata agli atti del procedimento), rileva, altresì, il difetto di motivazione essendo il valore accertato privo di qualunque riscontro e determinato su presupposti del tutto infondati e non provati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che richiama integralmente quanto già esposto nel procedimento di primo grado ed insiste sulla conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa e previa esposizione delle proprie tesi, nell'udienza del 19 dicembre 2025 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere osservato, in conferma di quanto già considerato dal giudice di primo grado, che parte appellante, pur richiamando in sede di appello, documentazione contabile (pag. 10 – sub 7 le fatture passive e copia registri IVA) non abbia provveduto in entrambi i gradi di giudizio ad alcun deposito confermando, quindi, l'assunto accertativo dall'Ufficio impositore relativo all'inesistenza di una contabilità, ancorché semplificata e la legittimità dell'accertamento induttivo così come operato ai sensi dell'art. 39 del
D.pr 600/73.
In tal senso, a conferma di quanto preliminarmente rilevato ed esaminando l'eccezione posta da parte appellante relativa all'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'accertamento induttivo, la Corte di Cassazione ha sottolineato che le presunzioni poste a base dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 39 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che possono prescindere dalle risultanze del bilancio, trattandosi di presunzioni “semplicissime” (Cass. Ordinanza n. 20793/2020), ancora si è affermato che l'accertamento induttivo presuppone l'intrinseca inattendibilità delle scritture contabili che si ha quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi in esse indicati non è tale da consentire di prescindere dalle stesse, dovendo l'Ufficio accertatore completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all' art. 2729 c.c. (Cassaz. 26035/2024).
Nel caso di specie il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39 è pienamente giustificato sia per la mancanza di qualunque contabilità, sia per le molteplici difformità constatate dall'Ufficio impositore consistenti nella presenza di più modelli dichiarativi afferenti al medesimo periodo impositivo con dati contabili fra loro differenti, dall'esistenza di certificazioni di lavoro autonomo attestanti l'esistenza di redditi non dichiarati, di dati contabili risultanti dallo spesometro integrato non dichiarati, per cui sotto questo profilo tale eccezione preliminare è del tutto infondata risultante del tutto secondaria la presentazione, ancorché, tempestiva di un dichiarativo (mod. 730/2018) privo dei dati contabili afferenti all'attività esercitata dalll'aeppellante.
Da tanto il motivo di appello relativo all'inesistenza dei presupposti accertativi e del ricorso all'accertamento induttivo è da rigettare.
Passando ad esaminare l'eccezione proposta dall'appellante avente ad oggetto l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sulla questione dei limiti e delle condizioni perché si attivi, a carico dell'amministrazione finanziaria, l'obbligo di preventiva interlocuzione endoprocedimentale, strumentale alla adozione dell'atto impositivo, la Corte costituzionale (con la sentenza 21 marzo 2023 n. 47) ha, da ultimo, chiarito che, per consolidato intendimento, nel vigente sistema tributario, non esiste una disciplina positiva che generalizzi, in capo all'amministrazione finanziaria, l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente, al di fuori delle fattispecie normative in cui ciò sia espressamente previsto.
Se, invero, il procedimento tributario costituisce una species del procedimento amministrativo, a differenza di quest'ultimo non contiene previsioni generali in ordine alla formazione partecipata dell'atto impositivo che ne costituisce l'eventuale atto conclusivo, anzi, l'art. 13, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che reca la disciplina generale sul procedimento amministrativo, esclude l'applicabilità delle disposizioni del Capo III, dedicate alla “partecipazione al procedimento amministrativo”, ai procedimenti tributari, per i quali “restano
[...] ferme le particolari norme che li regolano”. Ad essi non si applicano, quindi, le norme che disciplinano l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7), l'intervento nel procedimento (art. 9), il diritto di accesso agli atti endoprocedimentali (art. 10, comma 1, lettera a) e quello di produrre memorie e allegare documenti (art 10, lettera b), nonché l'obbligo di comunicare il cosiddetto preavviso di rigetto (art. 10-bis).
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come consolidatasi a seguito della sentenza a sezioni unite civili n. 24823 del 2015, ha interpretato “il diritto nazionale, allo stato della legislazione, nel senso che non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto”. Si è escluso, pertanto, che possa attribuirsi valenza generale alla previsione dell'art. 12, comma 7, statuto contribuente, perché questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche "a tavolino" (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 13 dicembre 2022,
n. 36502; analogamente, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23729; sezione quinta, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7690; sezione sesta, ordinanza 3 luglio 2019, n. 17897).
Vero è che, pur nella ribadita assenza, in ambito tributario, di una previsione generale sulla formazione partecipata dell'atto impositivo, si è assistito a progressive e ripetute aperture del legislatore, che hanno reso obbligatorio, in un sempre più consistente numero di ipotesi, il contraddittorio endoprocedimentale. Si tratta, tuttavia, di disposizioni specifiche, che prescrivono l'interlocuzione preventiva con il contribuente con modalità ed effetti differentemente declinati a seconda della dinamica istruttoria seguita dall'amministrazione e delle esigenze, di matrice tipicamente collaborativa o più prettamente difensiva, ad essa sottese (cfr.., per esempio, l'art. 38, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in relazione alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, prescrive, a pena di nullità, che l'ufficio convochi il contribuente e, poi, avvii il procedimento di accertamento previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; cfr., altresì, l'analogo iter previsto per l'accertamento legato agli studi di settore, per il quale l'art 10, comma 3-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146 impone all'ufficio, prima della notifica dell'avviso, di invitare i contribuente a comparire ai fini dell'accertamento con adesione;
o, ancora,
l'ipotesi di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
e di controllo formale di cui all'art. 36-ter del medesimo decreto, letti alla luce dell'art. 6, comma 5, statuto contribuente, il cui esito deve essere, a pena di nullità, comunicato al contribuente, il quale, entro il successivo termine di trenta giorni, può fornire i necessari chiarimenti, le quante volte vi sia incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione).
Tra le principali ipotesi tipizzate di contraddittorio endoprocedimentale si pone, poi, l'art. 10-bis dello statuto contribuente che, dopo aver introdotto la clausola generale antielusiva, impone, a pena di nullità, una preventiva richiesta di chiarimenti rivolta al contribuente, caratterizzata dalla precisa indicazione degli elementi che portano a ritenere configurabile l'abuso del diritto, cui segue la concessione di un termine dilatorio di sessanta giorni, durante il quale al contribuente stesso è data la possibilità di comunicare i chiarimenti sollecitati dall'ufficio e dei quali l'amministrazione è obbligata a tenere conto in sede di motivazione dell'atto impositivo (commi 6, 7, 8).
Inoltre, lo statuto attribuisce al contribuente un rilevante spazio partecipativo, delineando uno specifico modulo procedimentale che si attaglia alle peculiarità delle verifiche eseguite dall'amministrazione finanziaria, caratterizzate appunto dall'essere svolte tramite accessi “nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (art. 12, comma 1, statuto contribuente). Peraltro, nei confronti di dette verifiche opera la deroga alle garanzie di cui all'art. 14 Cost. prevista per gli “accertamenti ed ispezioni” a fini fiscali “regolati da leggi speciali”.
Ciò posto, alla ribadita frammentazione delle norme sul contraddittorio propria del diritto interno, si contrappone la previsione, in capo all'amministrazione tributaria, di un obbligo generale di attivarlo, ogniqualvolta adotti decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto europeo.
Nel procedimento di verifica fiscale in cui l'amministrazione attua il diritto dell'Unione europea, infatti, questa
è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed inteso come «il diritto a che le questioni
[...] siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione», tra le cui articolazioni, elencate in via esemplificativo, il paragrafo 2 prevede espressamente
“il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio” (da ultimo, Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione quinta, 24 febbraio 2022, in causa C-582/20, Società_1 srl). Questo diritto “garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, la propria opinione durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi” ex multis, Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione sesta, 4 giugno 2020, in causa C-430/19, SC C.F. srl;
Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione quinta, 16 ottobre 2019, in causa C-189/18, Glencore Agriculture
Hungary Kft.; Corte di giustizia dell'Unione europea, 3 luglio 2014, in cause riunite C-129/13 e C-130/13,
MI AT Logistics BV e TE LL Worldwide Logistics BV).
Proprio il rispetto dei principi fondamentali del diritto europeo implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, che, nell'accertamento dei cosiddetti "tributi armonizzati", “avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione”, vige un generale obbligo dell'amministrazione di instaurare un'interlocuzione preventiva con il contribuente, la cui inosservanza può portare all'invalidità dell'atto impositivo, ma solo se questi assolve alla
"prova di resistenza", allegando le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale e il conseguente pregiudizio sostanziale subito (Corte di cassazione, sentenza n. 24823 del 2015; in senso conforme, ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, ordinanza 1° aprile 2021, n. 9076; ordinanza n.
7690 del 2020; sezione quinta, ordinanza 3 ottobre 2019 n. 24699 e ordinanza n. 17897 del 2019).
L'esigenza di superare la disarmonia del vigente sistema tributario, per cui non sussiste un obbligo generale di attivare il contraddittorio con il contribuente al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ha portato, di recente, a un nuovo intervento del legislatore.
L'art.
4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58, ha infatti introdotto, nel d.lgs. n. 218 del 1997, l'art.
5-ter, in forza del quale, prima di emettere un avviso di accertamento,
l'ufficio deve notificare al contribuente l'invito a comparire per avviare il procedimento di accertamento con adesione (comma 1); in caso di mancato accoglimento dei chiarimenti forniti nel corso del contraddittorio,
è imposto all'amministrazione un obbligo di motivazione rinforzata (comma 3). L'invito a comparire può essere omesso soltanto nei “casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione”, potendo l'ufficio notificare direttamente l'avviso di accertamento al contribuente
(comma 4).
Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il comma 5 del citato art.
5-ter tipizza la cosiddetta prova di resistenza, prevedendo che “il mancato avvio del contraddittorio [...] comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”. Sono, infine, fatte salve “le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento” (comma
6) e le ipotesi in cui è stata “rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo” (comma 1).
Sul punto, la Corte evidenzia che, nonostante la scelta legislativa di inserire la nuova disciplina dell' “invito obbligatorio” a comparire nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione - così circoscrivendone il campo di applicazione alle sole imposte a cui si estende questa procedura ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.
218 del 1997 - e di escluderne l'operatività nel caso di accertamenti e rettifiche parziali (art. 41-bis del d.P.
R. n. 600 del 1973 e art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), essa denota, in effetti, un'evoluzione del sistema tale per cui l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non costituisce più un'ipotesi residuale, ma aspira ad assurgere a principio generale, che, peraltro, esprime, de jure condito, solo una linea di tendenza (come, indirettamente, dimostra, per inciso, il recente disegno di legge di delega per la riforma fiscale approvato dal consiglio dei ministri il 16 marzo 2023, il quale prevede, all'articolo 4, la generale estensione dell'applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità).
Del resto, è ormai diffusamente riconosciuto che il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del principio del "giusto procedimento" (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti), ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 71 del 2015), anche come criterio di orientamento non solo per l'interprete, ma prima ancora per il legislatore (sentenza n. 210 del 1995). Il che vale anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria;
dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli.
In definitiva, dall'analisi dell'attuale ordito normativo emerge come il legislatore abbia introdotto - seppur con diversi limiti applicativi - un meccanismo di portata generale;
tuttavia, avendo fatti salvi i moduli di partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto impositivo previsti dalla normativa vigente, si è determinato un sistema composito del contraddittorio nel procedimento tributario. Questo è, del resto, il senso dell'esclusione disposta dal richiamato art. 13 l. n. 241/1990, che non va inteso come impedimento alla sottoposizione dei procedimenti tributari al principio di partecipazione enunciato, per i procedimenti amministrativi, dalla legge n. 241 del 1990, ma semplicemente come espressione dell'esigenza che ad essi sia dedicata una disciplina specifica.
Ciò ricostruito va osservato che in primo luogo il caso di specie non rientra nell'ambito del nuovo intervento normativo essendo ad esso antecedente e in secondo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza su richiamata, parte appellante non abbia assolutamente indicato i motivi per cui tale contraddittorio preventivo avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento rispetto a quanto si è verificato soprattutto alla luce del mancato deposito delle scritture contabili.
Deve essere, altresì, osservato, sempre ai fini della valutazione della suddetta eccezione, che l'Ufficio ha regolarmente attivato il contraddittorio procedimentale.
Contesta parte appellante, insistendo ripetutamente su tale aspetto che l'invito al contraddittorio inviato all'indirizzo PEC risultante dalla Camera di Commercio Napoli, pur se regolarmente consegnato, sia invalido poiché la ditta individuale ad esso collegato risulta cessata in data antecedente al suo invio.
L'obiezione è del tutto inconsistente.
Il domicilio digitale eletto dal ricorrente, ancorché trasmesso alla locale camera di Commercio, è collegato alla persona fisica e non all'azienda individuale esercitata dal ricorrente per cui la sua cancellazione non ha alcuna influenza e/o collegamento sulla validità del suddetto domicilio digitale da lui eletto anche alla luce dell'osservazione e dell'onere probatorio offerto dal resistente Ufficio dato dall'allegazione delle ricevute di consegna della PEC dell'invito al contraddittorio.
L'estratto dell'albo INIPEC offerto dal ricorrente non ha alcuna valenza contraria avendo solo la funzione di certificare l'attuale indirizzo PEC non avendo, d'altronde, egli dimostrato la cancellazione del precedente indirizzo telematico ancora attivo alla data della notifica dell'invito al contraddittorio.
Deve essere, inoltre, confermata la statuizione del giudice di primo grado relativa all'imponibilità dell'IRAP in quanto il mancato deposito delle scritture contabili e l'esistenza di un dichiarativo IVA/2018 attestante l'esistenza di costi quantificati in oltre euro 97.000,00, anche se successivamente rettificato, la presenza di più dichiarativi impedisce di accertare l'inesistenza dell'autonoma organizzazione il cui onere probatorio gravava esclusivamente su parte ricorrente a cui essa non ha assolto.
Né può essere accolta l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto accertativo.
L'atto impositivo contiene una motivazione idonea a consentire al destinatario di conoscere esattamente la pretesa erariale, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (Cassaz. 30039/2018, 34906/2024, 26336/2024) a guisa tale, come in effetti avvenuto, a permettere all'appellante di esercitare il proprio diritto alla difesa.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, le contestazioni di parte appellante sono in parte fondate.
Deve essere, infatti, osservato che il valore accertato determinato forfettariamente in un multiplo dei costi dichiarati dall'appellante in uno dei due dichiarativi da lui presentati non ha alcun fondamento logico ed è, peraltro, confliggente, così come rilevato dal ricorrente con i dati risultanti sia dallo spesometro, richiamato dal resistente Ufficio, sia dai valori dalle certificazioni di lavoro autonomo dichiarate dal medesimo Ufficio.
In effetti l'Ufficio non porta alcun elemento probatorio utile a dimostrare la congruità di tale valore presuntivamente accertato e disancorato con qualunque elemento comparativo e/o fattuale. Sulla base di questo ragionamento si ritiene fondato un valore accertativo corrispondente a quello già predeterminato dall'Ufficio accertatore e da lui richiamato in sede di accertamento, così come risultante dalle certificazioni di lavoro autonomo ricevute, per un importo imponibile di euro 28.890,00.
Su tale valore di euro 28.890,00 andranno riparametrate le imposte IRPEF/IVA ed IRAP così come le conseguenti sanzioni ed interessi.
Tale importo è da intendersi, infatti, quale reddito effettivo in quanto il ricorrente non ha portato alcun elemento utile probatorio volto alla dimostrazione di eventuali costi: egli, infatti, non ha esibito alcuna documentazione volta a dimostrare che tale importo non vada configurato quali provvigioni omesse, non avendo depositato alcuna documentazione contabile.
Per quanto su esposto l'appello va parzialmente accolto nel limite del maggior reddito imponibile di euro
28.890 utile al calcolo di tutte le imposte, le spese vanno compensate in funzione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ridetermina in euro 28890 il valore imponibile accertato su cui calcolare le imposte IRPEF, IVA ed IRAP con le conseguenti sanzioni ed interessi;
compensa le spese.