Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2022, n. 24061
CASS
Sentenza 3 agosto 2022

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Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2022, n. 24061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24061
    Data del deposito : 3 agosto 2022

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