Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 23/06/2025, RGC n. 1878/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. VALLECCA CATERINA per parte attrice, la quale preliminarmente insiste nell'ammissione della CTU ed escussione dei testi non ammessi;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRADILONE FRANCESCO, per delega dell'avv. CARUSO LUIGINA MARIA per parte convenuta, il quale si oppone alle odierne richieste istruttorie di controparte e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note conclusive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.06.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1878 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F.: ) e la Parte_1 C.F._1 Parte_2
in p.l.r.p.t. (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Vallecca
[...] P.IVA_1
e nel cui studio in Corigliano Rossano A.U.C., alla Via Crotone n. 5, elettivamente domicilia;
- attori -
contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
P.zza Santi Anargiri – 87064 – Corigliano Rossano – a.u. Rossano;
-convenuto –
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 23.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori evocavano in giudizio il convenuto identificato in epigrafe al fine di “….Accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa, così come descritto nella
narrativa in premessa, si è verificato per esclusiva responsabilità del che non ha Controparte_1
provveduto al controllo vigilanza ed alla corretta manutenzione e pulitura del tratto di strada in questione;
Accertare e
dichiarare che a seguito dell'evento descritto le parti attrici hanno subito dei danni materiali ed economici… in
riferimento campagne olivicole 2019-2020 e 2020-2021), ammontano ad € 12.400,00 e/o a quella diversa somma che
l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare e dichiarare….Accertare e dichiarare che i danni materiali subiti dal veicolo
della ammontano ad € 993,01 e/o a quella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse Parte_2
accertare e dichiarare….Condannare il , all'immediato pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1
il sig. per i danni subiti a causa dell'occorso per cui è causa, della somma pari ad € 12.400,00, come Parte_1
danno emergente e lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate dal giorno
dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare il , all'immediato pagamento, in Controparte_1
favore della parte attrice, la in p.l.r.p.t. per i danni materiali subiti Parte_2
al proprio veicolo, a causa dell'occorso per cui è causa, della somma pari ad € 993,01 oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali sulle somme così rivalutate dal giorno dell'evento e sino all'effettivo soddisfo….”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 26.02.2023 si costituiva il
, il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto Controparte_1
ed eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del 23.06.2025
il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, ormai, assenti.
La domanda degli odierni attori è infondata e va pertanto respinta.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti di fatto allegati a sostegno della propria domanda da colui che agisca invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sono del tutto distinti e diversi da quelli invocati da chi agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi nel primo caso di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante (che nella fattispecie in esame si dovrebbe desumere dal carattere occulto della situazione di pericolo che l'incuria del convenuto ha fatto sorgere CP_2
determinando una situazione di scarsa illuminazione dei luoghi) ed il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso e nel secondo di allegare e dimostrare il rapporto di custodia ed il nesso eziologico intercorso tra il fattore dannoso esistente o sorto nel bene in custodia e l'evento dannoso;
pertanto si tratta di domande diverse caratterizzate da una distinta causa petendi, proposta una delle quali non si può considerare l'altra (Cass. 20.8.09 n. 18520; id. 20.9.06 n. 20328; id.
6.7.06 n. 15382; id.
6.7.04 n. 12329; id.
7.8.01 n. 10893).
Nella fattispecie, per mancanza di adeguata dimostrazione, che era onere del preteso danneggiato fornire, difetta una situazione di pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto) e nemmeno si ravvisa il nesso eziologico (sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., cioè tra la pretesa condotta illecita e l'evento dannoso,
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., cioè tra il fattore dannoso esistente nel bene e l'evento dannoso).
Il teste , escusso all'udienza del 20.02.2024 ha riferito “…. Sono a conoscenza dei fatti di Testimone_1
causa. Me ne ha parlato ”. Trattasi dunque di testimonianza de relato actoris, in quanto Parte_3
tale di rilevanza sostanzialmente nulla (cass. n. 7746/2020; cass. n. 12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri che consentano di utilizzarla ai fini dell'accertamento del fatto ed ai fini dell'indagine, non meno rilevante, sul nesso causale che è onere imprescindibile del preteso danneggiato dimostrare (sia che agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia che agisca ex art. 2043 c.c.). Nessun apporto probatorio viene, infine, riferito dall'ulteriore teste , Testimone_2
escusso all'udienza del 11.12.2024.
Quanto poi alla CTP si rileva che la stessa non ha valore di prova nemmeno ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato ma solo di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo con la conseguenza la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr Cass. 2980/2023).
Pertanto, mancando la prova dei presupposti costituitivi del diritto risarcitorio vantato in citazione, la domanda degli attori non può che essere respinta.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna e la , in Parte_1 Parte_2
p.l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore del , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 23 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio