Articolo 15 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
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20 giugno 1975
Art. 15. Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione

Al compimento dell'eta' pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.
Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.
A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferira' annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15 miliardi.
Entrata in vigore il 20 giugno 1975
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