Versione
20 giugno 1975
20 giugno 1975
Art. 15. Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione
Al compimento dell'eta' pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.
Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.
A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferira' annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15 miliardi.
Al compimento dell'eta' pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.
Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.
A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferira' annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15 miliardi.
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/10/1987, n. 7537Provvedimento: Il contributo addizionale, istituito dall'art. 15 legge 3 giugno 1975 n. 160, sui contributi dovuti per l'adeguamento delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e soggetti concedenti è soggetto al meccanismo di indicizzazione previsto dall'art. 22 della legge medesima, che prevede l'adeguamento dei contributi dovuti in misura fissa all'INPS nella stessa misura percentuale degli aumenti di pensione (verificatisi in applicazione dell'art. 19 legge 30 aprile 1969 n. 153), atteso che l'addizionale suddetta - al pari del contributo base - ha natura contributiva ed è stabilita in misura fissa, a nulla rilevando invece che essa sia in particolare destinata al ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. ( V 6867/86, mass n 448970).*Leggi di più...
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- contributi unificati in agricoltura·
- versamento·
- indicizzazione·
- contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia·
- interessi·
- decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo