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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/06/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. 34786/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 12/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 18/06/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. MENINI RAFFAELLA con studio in VIA MATTEOTTI 11 20021 BOLLATE presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/02/1991, residenza non nota
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30/10/2024.
pagina 1 di 4
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la RICORRENTE:
Ricorrendone i presupposti, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BOLLATE (MI) il 30/06/2018 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di BOLLATE (MI) nell'anno 2018, atto n. 23, p. 1, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 07/10/2024 la ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio e allegava che l'unione con il marito si era interrotta a causa dei molteplici comportamenti aggressivi e intimidatori nei di lei confronti che avevano determinato plurimi interventi delle Forze dell'Ordine ed avevano condotto ad un procedimento penale conclusosi con la condanna di Controparte_1
per atti persecutori (sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 28.10.2021). Da ultimo,
[...]
dopo che il resistente si era appropriato della sua vettura ella aveva nuovamente sporto denuncia querela per appropriazione indebita. Ella era economicamente indipendente. Il marito aveva svolto lavori saltuari e l'ultimo domicilio noto risultava essere quello di via Roma n. 51 in Cesano Maderno
(MI), ma da informazioni ricevute informalmente oggi risulterebbe all'estero, in Francia, all'udienza per la comparizione personale delle parti, fissata con decreto del 17.2.2025, dopo una serie di richieste di rimessione in termini di parte ricorrente per necessità di reperire il resistente, tenutasi in data 12/06/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143, co. 2 c.p.c. in data 3/03/2025, veniva dichiarata la contumacia del
[...]
non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di Controparte_1
conciliazione vista la mancata comparizione del convenuto,
pagina 2 di 4 il Presidente relatore non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni dalla difesa della ricorrente, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co. lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'irreperibilità del resistente che non ha neppure intesto comunicare alla moglie la sua attuale residenza e le allegazioni della ricorrente danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Controparte_1
BOLLATE (MI) il 30/06/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di BOLLATE
(MI) nell'anno 2018 atto n. 23, p. 1;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di BOLLATE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla sulle spese
Milano 18/06/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 12/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 18/06/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. MENINI RAFFAELLA con studio in VIA MATTEOTTI 11 20021 BOLLATE presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/02/1991, residenza non nota
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30/10/2024.
pagina 1 di 4
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la RICORRENTE:
Ricorrendone i presupposti, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BOLLATE (MI) il 30/06/2018 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di BOLLATE (MI) nell'anno 2018, atto n. 23, p. 1, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 07/10/2024 la ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio e allegava che l'unione con il marito si era interrotta a causa dei molteplici comportamenti aggressivi e intimidatori nei di lei confronti che avevano determinato plurimi interventi delle Forze dell'Ordine ed avevano condotto ad un procedimento penale conclusosi con la condanna di Controparte_1
per atti persecutori (sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 28.10.2021). Da ultimo,
[...]
dopo che il resistente si era appropriato della sua vettura ella aveva nuovamente sporto denuncia querela per appropriazione indebita. Ella era economicamente indipendente. Il marito aveva svolto lavori saltuari e l'ultimo domicilio noto risultava essere quello di via Roma n. 51 in Cesano Maderno
(MI), ma da informazioni ricevute informalmente oggi risulterebbe all'estero, in Francia, all'udienza per la comparizione personale delle parti, fissata con decreto del 17.2.2025, dopo una serie di richieste di rimessione in termini di parte ricorrente per necessità di reperire il resistente, tenutasi in data 12/06/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143, co. 2 c.p.c. in data 3/03/2025, veniva dichiarata la contumacia del
[...]
non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di Controparte_1
conciliazione vista la mancata comparizione del convenuto,
pagina 2 di 4 il Presidente relatore non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni dalla difesa della ricorrente, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co. lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'irreperibilità del resistente che non ha neppure intesto comunicare alla moglie la sua attuale residenza e le allegazioni della ricorrente danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Controparte_1
BOLLATE (MI) il 30/06/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di BOLLATE
(MI) nell'anno 2018 atto n. 23, p. 1;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di BOLLATE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla sulle spese
Milano 18/06/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4