Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale iscritto al n.
R.G. 31/2024 P.U.;
PROMOSSO DA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Marcello Giarratana, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
P.I. ), con sede legale in Mussomeli, via Controparte_1 P.IVA_1
Palermo 135;
INTIMATA
__________________
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto nei confronti della società Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti;
1
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società intimata;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII;
premesso che i creditori ricorrenti vantano un credito fondato su decreti ingiuntivi e precetti, per l'importo complessivo di € 19.603,60, oltre interessi e spese;
ritenuto che
l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'istruttoria svolta, è in ogni caso superiore alla soglia minima d'indebitamento prevista dall'art. 49 ultimo comma CCII;
considerato, invero, che dai dati del bilancio di esercizio al 31.12.2022 risultano a carico della società intimata debiti pari ad € 499.136,00, di cui € 370.575,00 già scaduti;
considerato che
dalle informative trasmesse da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione risultano debiti tributari pari ad € 316.795,65 ed importi già iscritti a ruolo pari a complessivi € 389.363,21 (mentre i debiti tributari riportati nell'ultimo bilancio sono pari ad appena € 13.146,00, sì che i dati ivi riportati non appaiono in linea con le certificazioni trasmesse dagli enti); considerato che dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022 risulta il superamento delle soglie minime di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
ritenuto sussistente il presupposto dell'insolvenza per quanto di seguito esposto;
ritenuto che
sulla base di quanto emerge dagli ultimi bilanci depositati (anni 2021 e 2022) la società ha registrato un patrimonio netto negativo in entrambi gli esercizi;
considerato che
nell'esercizio 2021 si è registrato un valore della produzione (pari ad €
301.790,00) inferiore ai costi della produzione (pari ad € 461.806,00), con un importante squilibrio economico ed una perdita d'esercizio pari a - € 160.016,00;
considerato che
l'utile di esercizio relativo al 2022 non ha consentito di superare il deficit dello stato patrimoniale;
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considerato che
dalla relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza risulta che per l'annualità
2023 non è stato depositato dalla società il bilancio di Controparte_1
esercizio, né è stata presentata la dichiarazione Modello Unico – Società di Capitali;
considerato, tuttavia, che attraverso l'esame del Modello Iva e del cd. bilancio di verifica relativo al 2023 la Guardia di Finanza ha estrapolato i dati dello stato patrimoniale e del conto economico relativi alla società interessata, attestando la permanenza di un patrimonio netto negativo e la sussistenza di una perdita di esercizio per - € 65.144,68;
ritenuto che
i dati sopra riportati dimostrano la società intimata si trova in una situazione di grave squilibrio non soltanto patrimoniale e finanziario ma anche economico, trattandosi di impresa priva di liquidità o di patrimonio liquidabile utile a pagare i debiti ed altresì incapace di realizzare ricavi sufficienti a coprire i costi fissi e remunerare il capitale;
ritenuto che
alla luce di quanto già rilevato va considerato sussistente lo stato di insolvenza della società intimata;
considerato che
sussistono altri numerosi indici rivelatori dello stato di insolvenza a carico della società Controparte_1
rilevato, in particolate, che la Guardia di Finanza ha accertato che il soggetto da ultimo nominato amministratore unico della società, in sostituzione di Controparte_2 [...]
(socio unico), a decorrere dal 25.10.2024, risulta domiciliato presso la casa Controparte_3
Comunale di Genova, “indirizzo che per consuetudine viene attribuito alle persone dichiarate irreperibili”; considerato che dalle certificazioni trasmesse dalle cancellerie presso il Tribunale di
Caltanissetta, risultano a carico della società intimata, due procedure esecutive mobiliari pendenti e sei definite, oltre a due procedimenti monitori definiti con l'adozione dei relativi decreti ingiuntivi, sì che è evidente l'incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente al pagamento dei suoi debiti;
considerato che
all'esito delle ricerche eseguite dai creditori ricorrenti non risultano beni o conti correnti intestati alla società, utilmente aggredibili dai creditori;
considerato, infine, che nell'anno 2023 presso il suindicato Tribunale era già stato iscritto a ruolo altro un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, promosso da un creditore per un importo del credito pari ad € 76.944,86;
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ritenuto che
dall'analisi dei dati sopra riportati discende che la società intimata si trova in uno stato di impotenza funzionale non transitorio, che non le consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, sicché sussiste lo stato di insolvenza richiesto dalla legge ai fini della apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
consultato l'albo ex art.356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
(P.I. ), con sede legale in Mussomeli, via Palermo 135; numero REA CL- P.IVA_1
108428;
nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F. ) Curatore della procedura, con Parte_4 C.F._1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pag. 4 di 6 4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2
CCII; stabilisce il giorno 01 luglio 2025, ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
pag. 5 di 6 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto
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