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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6345 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pubblicato nella causa RG. n 29431/24 all'udienza del 3/6/25 , mediante lettura la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Testa pec Parte_1
giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore ,geom
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Miele pec CP_2
giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/7/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire revocare il decreto opposto, in subordine, accogliere la riduzione degli importi relativamente agli interessi per gli anni dal 2017 al 2020 decurtare le sanzioni e dichiararle dovute per la minore somma ritenuta di giustizia . A sostegno del ricorso assumeva che era stato notificato ricorso per decreto ingiuntivo in data 20/06/2024 per la somma di euro 2877 9,42 oltre interessi legali e spese;
che la in base CP_1 all'articolo 5 dello Statuto, anche in assenza di reddito e di partiva iva chiedeva il pagamento della contribuzione ai geometri per la sola iscrizione all'albo; che il ricorrente, essendo iscritto all'albo ,veniva iscritto alla Cassa e con il decreto ingiuntivo opposto veniva richiesto il pagamento della contribuzione previdenziale per gli anni dal 2017 al 2021; che il decreto ingiuntivo era illegittimo in quanto il ricorrente non aveva mai svolto la professione di geometra avendo svolto sempre attività di lavoro dipendente essendo stato dal 20 gennaio 1997 dipendente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con inquadramento in area professionale livello 2R1 sino al 31/05/2015 ed in area amministrativa livello B1 sino alla cessazione del rapporto;
che in data 18 maggio 2015 aveva conseguito il titolo di amministratore di condominio professionista necessario per lo svolgimento della suddetta attività; che solo a partire dal 2017 aveva aperto partita iva ,ma senza mai effettuare fatture per l'attività di libera professione;
che essendogli stato attribuito un codice Ateco relativo ai professionisti ,in data 26/07/2018 aveva chiesto il cambio di attività con codice Ateco diverso per lo svolgimento della professione di amministratore del condominio gestione immobili e ciò era necessario per poter emettere le fatture relative all'attività di amministratore di condominio;
che inoltre non aveva mai ritirato il timbro per lo svolgimento della professione di geometra;
che lo stesso si era iscritto alla albo dei geometri in quanto era richiesto dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
che nessuna contribuzione era dovuta non essendo mai stata esercitata la professione di geometra sia pure in possesso di partita iva;
che l'iscrizione alla Cassa era obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitavano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività e tale non era il caso dell' opponente che invece aveva svolto solo attività di lavoro dipendente e, a seguito di pensionamento, l'attività di amministratore di condominio;
che sussisteva un contrasto tra le disposizioni legislative di cui all'articolo 22 c. 1 Legge 773/82, come modificato dalla legge 236/90, e lo statuto della richiedendo la legge, ai fini CP_1 dell'iscrizione alla l'esercizio della libera professione con carattere di continuità, mentre CP_1 invece lo statuto richiedeva l'iscrizione alla anche quando la professione non era CP_1 esercitata con caratteri di continuità ed esclusività; in ogni caso, anche lo statuto ammetteva che la presunzione di esercizio di attività per gli iscritti all'albo potesse essere vinta dalla prova contraria come definita dalle delibere da sottoporre all'approvazione dei CP_3 vigilanti. Concludeva come sopra . Si costituiva la che affermava prevedere lo Statuto l'iscrizione obbligatoria alla CP_1 CP_1 per tutti i professionisti iscritti all'albo, anche se non esercitavano la libera professione, non producevano reddito ed anche se iscritti ad altra gestione;
in subordine , qualora l'iscrizione fosse subordinata all'esercizio dell'attività professionale, era onere del professionista fornire la prova contraria operando la presunzione relativa all'esercizio dell'attività, come prescritto dall'art 5 Statuto . Chiedeva il rigetto dell'opposizione. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato chiedendo il pagamento della contribuzione minima anni dal 2017 al 2021,in quanto l'attuale opponente era iscritto all'albo ed in quanto tale , era stato iscritto d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, l. 37/1967 nonché dell'art. 5 dello Statuto della , alla . Pt_2 CP_1 Si premette che l'art. 1 l. 37/1967 (“Riordinamento della nazionale di previdenza ed CP_1 assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali”) prevede espressamente che «Sono obbligatoriamente iscritti alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con legge 2 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”. L'art 26 della predetta legge prevedeva poi che i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla . CP_1
Tali requisiti di iscrizione sono stati oggetto di modifica da parte della l. 773/1982 (“Riforma della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri”) ove, all'art. 22 si è in particolare stabilito che “
1. L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1 professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è CP_1 facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”. Successivamente con decreto interministeriale del 27/2/2003 (pubblicato sulla GURI serie generale del 7.4.2003, n. 81), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, lett. a), d.lgs. 509/94, è stato approvato il nuovo Statuto della , il cui art. 5 prevede che, a far data dal 1/1/2003, CP_1
«Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509».
Detto ciò ,come sostenuto dalla Suprema Corte in linea generale , proprio con riferimento alla “ In tema di ai fini CP_1 Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione CP_1 di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass 28188/22) Secondo la Corte : “ la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza CP_1 continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del pagamento della CP_1 contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1 prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. I principi CP_1 enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente CP_1 compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.Invero dal momento in cui un geometra liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio CP_1 della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa CP_1 pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con CP_1 disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla
, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la CP_1 CP_1
svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. CP_1
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. L'attribuzione -ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non CP_1 importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piena applicazione della normativa statutaria e regolamentare. Nel caso, peraltro, rientrante nell'ambito di applicazione della seconda delle delibere su richiamate, la corte territoriale -rilevando, con accertamento di merito qui peraltro non impugnato, il mancato riferimento contrattuale specifico a mansioni di geometra nell'inquadramento del lavoratore da parte dell'impresa datrice- ha sostanzialmente escluso che il lavoratore avesse dimostrato la riconducibilità esclusiva dell'attività di geometra all'attività svolta quale lavoratore subordinato (mentre per altro verso era stato riconosciuto nella sentenza confermata in appello lo svolgimento continuativo da parte del contribuente, in costanza d'iscrizione all'albo, di una posizione gestoria presso società che svolgevano attività oggettivamente collegate alle competenze dei geometri).” Sostiene il ricorrente di non aver mai esercitato l'attività di geometra, non avendo mai ritirato il sigillo. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato dipendente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dal 1997 al 30/4/22 , è stato iscritto all'albo degli amministratori di condominio dal 26/1/15,all'albo del geometri dal 2013 , ha avuto la partita iva codice ATECO 711230 erroneamente attribuito per l'attività libero professionale dal febbraio 2017 con variazione del codice ATECO per l'attività di amministratore dal 2018 , ha richiesto la cancellazione dall'albo il 29/9/20.
Alla luce di tale quadro legislativo e giurisprudenziale dall'iscrizione all'albo discende correttamente l'iscrizione d'ufficio alla sulla base della presunzione di esercizio CP_1 dell'attività ,e sotto tale aspetto, il ricorrente non può esentarsi dal pagamento dei contributi asserendo che si era iscritto all'albo perché così richiesto dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, in quanto tale circostanza non è in alcun modo dimostrata e non è neanche avvalorata dallo sfasamento temporale che esiste tra la predetta iscrizione nel 2013 e l'esercizio del lavoro dipendente nel 1997 per la Cassa forense.Ne deriva che dall'iscrizione all'albo discende l'obbligo solidaristico di pagamento dei contributi , tanto più che la presunzione non è stata vinta dalla prova contraria come richiesta dalle citate delibere . Inoltre dall'estratto contributivo emerge che per l'anno 2020 i contributi sono stati richiesti per 9 mesi e per l'anno 2021 sono state chieste sanzioni . Deve pertanto respingersi l'opposizione , dichiararsi definitivamente esecutivo il decreto . Le spese , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso , conferma il decreto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 3784,00 oltre iva cpa e spese generali . Roma 3/6/25 Il giudice