Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO SENZA FIGLI MINORI/ ECONOM. DIP.
N. 678/2025, R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.03.2025 , da
1) Parte_1
nato/a IA (Mi) il 06.05.1969
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Cuomo
e
2) CP_2
nato/a RA (Eritrea) il 29.05.1952
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Cuomo
1
in AN (Co), in data 20.11.1998,
(anno 1998 , atto n. 10 , parte 1 )
separati con sentenza n. 64 del 2024
(passata in giudicato).
senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.03.2025 , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
, celebrato con rito civile in AN (Co), in data 20.11.1998, trascritto nel registro degli CP_2 atti di matrimonio del Comune di Guan-zate, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla registrazione dell'emananda sentenza;
b) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver regolato qualsiasi rapporto economico esistente tra loro non avendo reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo e di non avere beni mobili o immobili in comune;
c) I coniugi con la firma del presente ricorso dichiarano espressamente di rinunciare congiuntamente e reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis 12 terzo comma c.p.c.;
d) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare;
e) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
2 Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 20.11.1998 , in AN (Co) CP_2
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN (Co)
(anno 1998 , atto n. 10 , parte 1 );
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, lì 11.04.2025.
3 Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
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