Decreto cautelare 9 dicembre 2023
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2023, proposto da
M.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Annicchiarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Ponseggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di inibizione dell’impianto elettroacustico e sospensione dell’attività di pubblico spettacolo prot. n. 0248801/2023;
del rapporto n. SINADOC 11072/2023/RA dell'ARPAE del 17 novembre 2023;
del verbale ARPAE di accertata violazione amministrativa n. 47/2023 del 2 novembre 2023;
della nota del Comune di Ravenna PG n. 113338/2023 del 31 maggio 2023 quale atto presupposto; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
di tutti i provvedimenti adottati dal Comune di Ravenna, ad oggi non conosciuti se ed in quanto lesivi, nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023 la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe;
si è costituito in giudizio il Comune di Ravenna per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memorie depositate in data 16 gennaio 2026 la società ricorrente e il Comune hanno concordemente dato conto della sopravvenuta carenza di interesse nella decisione del ricorso;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
le spese di lite devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO SI | AO RP |
IL SEGRETARIO