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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/08/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 26-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: Dott. Elena Scotti Presidente Dott. Maria Amoruso Giudice Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da (C.F.: ), con sede legale in Briga Novarese (NO), Via Parte_1 P.IVA_1
Borgomanero n.97, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a Controparte_1 Borgomanero il 28.10.1985 e residente in [...];
--=o0o=-- Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che ha formulato istanza di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale in proprio, rappresentando la sussistenza di uno stato di insolvenza irreversibile;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 c.c.i.i. non si desume che la fissazione dell'udienza di convocazione sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'art. 14 l.fall., il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
ritenuto, dunque, di non doversi fissare udienza per la discussione sul ricorso;
osserva quanto segue: sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Briga Novarese e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
la società ha prodotto la documentazione richiesta dall'art. 39 c.c.i.i. ritenuta necessaria per la decisione sull'istanza; il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.; per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, la stessa risulta esclusa alla luce dei bilanci depositati, che evidenziano ricavi superiori alla soglia prevista dall'art. 2, lett. D), n. 2; ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00; quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa; è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile dal serio squilibrio tra risorse attive e passivo maturato, che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, rende impossibile provvedere al pagamento dei debiti maturati;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di C.F.: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Briga Novarese (NO), Via Borgomanero n.97, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] il [...] e residente in [...] Giovanetti n.79;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore la dott.ssa Elisabetta Cremonini
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 4/11/2025 alle ore 12.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) INVITA il curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara la trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 31/7/2025 Il Presidente dott. ssa Elena Scotti Il Giudice Relatore dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: Dott. Elena Scotti Presidente Dott. Maria Amoruso Giudice Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da (C.F.: ), con sede legale in Briga Novarese (NO), Via Parte_1 P.IVA_1
Borgomanero n.97, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a Controparte_1 Borgomanero il 28.10.1985 e residente in [...];
--=o0o=-- Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che ha formulato istanza di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale in proprio, rappresentando la sussistenza di uno stato di insolvenza irreversibile;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 c.c.i.i. non si desume che la fissazione dell'udienza di convocazione sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'art. 14 l.fall., il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
ritenuto, dunque, di non doversi fissare udienza per la discussione sul ricorso;
osserva quanto segue: sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Briga Novarese e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
la società ha prodotto la documentazione richiesta dall'art. 39 c.c.i.i. ritenuta necessaria per la decisione sull'istanza; il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.; per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, la stessa risulta esclusa alla luce dei bilanci depositati, che evidenziano ricavi superiori alla soglia prevista dall'art. 2, lett. D), n. 2; ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00; quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa; è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile dal serio squilibrio tra risorse attive e passivo maturato, che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, rende impossibile provvedere al pagamento dei debiti maturati;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di C.F.: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Briga Novarese (NO), Via Borgomanero n.97, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] il [...] e residente in [...] Giovanetti n.79;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore la dott.ssa Elisabetta Cremonini
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 4/11/2025 alle ore 12.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) INVITA il curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara la trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 31/7/2025 Il Presidente dott. ssa Elena Scotti Il Giudice Relatore dott.ssa Veronica Zanin