Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04334/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2025, proposto da
Fincom S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Adriano Barberi e Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di PO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marican Heritage 1 S.p.A., non costituita in giudizio;
per
l’accesso ai seguenti atti e documenti:
“ - a) istanze di concessione presentate da terzi interessati in relazione ai lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455, per un nuovo insediamento e/o l’ampliamento di un insediamento esistente;
b) atti di concessione e/o assegnazione da parte del Consorzio dei lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455;
c) atti di autorizzazione e/o assenso alla esecuzione dei lavori sui lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455;
d) gli atti dei procedimenti istruttori conseguenti alle istanze concessorie presentate da terzi per i lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455”
nonché
per l’annullamento
del diniego opposto in data 27/12/2024 comunicato in data 7/1/2025 relativo all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 21/11/2024 ed assunta al protocollo consortile al n. 5453 del 22/11/2024 e, per l’effetto,
per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’esibizione dei documenti di che trattasi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale di PO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente è titolare di un insediamento produttivo situato all’interno dell’area A.S.I. di PO (particella 543 - sub 1).
Con il ricorso in trattazione deduce di aver presentato al Consorzio A.S.I., in data 21/11/2024, istanza di accesso ai seguenti atti:
a) istanze di concessione presentate da terzi interessati in relazione ai lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455, per un nuovo insediamento e/o l’ampliamento di un insediamento esistente;
b) atti di concessione e/o assegnazione da parte del Consorzio dei lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455;
c) atti di autorizzazione e/o assenso alla esecuzione dei lavori sui lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455;
d) gli atti dei procedimenti istruttori conseguenti alle istanze concessorie presentate da terzi per i lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455.
L’istanza esplicitava gli elementi per l’identificazione della legittimazione e dell’interesse all’accesso, specificando che “l’impresa Fincom S.r.l. ha pieno e legittimo interesse all’assegnazione dei suddetti lotti per l’ampliamento del proprio insediamento, che insiste sul lotto adiacente, Particella 543 - sub 1, della superficie totale di mq 9.140, come risultante dall’istanza inviata a mezzo PEC l’11.01.2023 e successivo sollecito del 03.03.2023, per la quale non si è mai ricevuta risposta ”. La ricorrente, infatti, aveva presentato in precedenza un’istanza di assegnazione dei suddetti terreni, rimasta inevasa.
Il Consorzio ASI, con nota Prot. 0005512 del 27/11/2024, respingeva l’istanza evidenziando l’insufficiente allegazione dell’interesse ai documenti richiesti.
Con nota a mezzo PEC del 09/12/2024 Fincom, pur evidenziando di aver già motivato in merito alle ragioni sottese all’accesso sia in punto legittimazione all’accesso che in punto interesse all’accesso, approfondiva sul piano giuridico le ragioni per le quali riteneva sussistente la propria legittimazione ed interesse all’accesso e insisteva nella propria istanza ostensiva.
Con successiva nota datata 27/12/2024 e trasmessa in data 07/01/2025 il Consorzio resistente opponeva un nuovo diniego all’istanza di accesso agli atti affermando di ritenerla “generica ed esplorativa” e tale da non “consentire all’amministrazione un’agevole individuazione dei documenti richiesti”.
L’istanza di annullamento in autotutela del diniego trasmesso dalla ricorrente in data 14/1/2025 restava senza riscontro.
Con il ricorso in trattazione, notificato il 5.2.2025, la ricorrente, ritenendolo illegittimo, ha impugnato il diniego del 27.12.2024 (notificato il 7.1.2025).
Si è costituito il Consorzio A.S.I. di PO, il quale ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, poiché proposto solo avverso il secondo diniego, non essendo stato impugnato il diniego del 27 novembre 2024. Ha controdedotto, altresì, nel merito dell’avversa pretesa ostensiva.
All’udienza camerale del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre muovere dalla disamina delle preliminari eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso formulate dal Consorzio in ragione della omessa tempestiva impugnazione della nota prot. 0005512 del 27/11/2024 con la quale l’Ente ha riscontrato l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 21.11.2024.
Entrambe le eccezioni si fondano sull’assunto che la nota 0005512 del 27/11/2024 sia da qualificare come rigetto dell’istanza d’accesso, non tempestivamente impugnata e che la nota del 27/12/2024 e trasmessa in data 07/01/2025 sia da qualificare come meramente confermativa del precedente diniego.
Tale assunto non è fondato, sia in quanto, come condivisibilmente affermato da parte ricorrente, la nota del 27.11.2024 non è qualificabile come un provvedimento di diniego, ma come un riscontro fondato su un’asserita mancanza di motivazione con riguardo all’interesse ostensivo, sia perché la nota del 27.12.2024, oggetto di impugnazione, non può qualificarsi come atto meramente confermativo del precedente.
2. La nota del 27.11.2024 è così motivata: “Atteso che l'accesso agli atti amministrativi, ex art. 25 L. 241/90, deve essere puntualmente motivato ed indicare i presupposti di fatto e l'interesse specifico, diretto, concreto ed attuale, che lega il documento richiesto ad una situazione giuridicamente rilevante dell'istante (cfr. Consiglio di Stato 14/09/2017), considerato che, la Fincom srl non si è qualificata in merito alla richiesta inoltrata, nè ha indicato motivazioni sufficienti a supporto delle informazioni richieste, in rispondenza al dettato normativo, concernenti, si ribadisce, soggetti distinti dalla richiedente, anche in virtù della prescrizione di cui all'art 24 co 3 1. 241/ 90 e smi, la Vs. istanza, allo stato, non può essere evasa”.
Con la nota del 27.11.2024 il Consorzio, richiamati i presupposti legittimanti l’accesso agli atti amministrativi, si è limitato ad osservare l’assenza di una sufficiente illustrazione degli elementi connotanti la qualificazione e l’interesse all’accesso, affermando che “allo stato ” l’istanza così come motivata non fosse accoglibile.
Non v’è, dunque, un definitivo diniego, ma la prospettazione di una carenza dimostrativa dei presupposti legittimanti l’accesso e un diniego “allo stato degli atti ”.
Non può, dunque, ritenersi che la mancata impugnazione della suddetta nota possa determinare effetti preclusivi dell’esame del ricorso proposto avverso la seconda nota, poiché essa non esprime un definitivo diniego all’accesso, ma evidenzia una carenza motivazionale e documentale colmabile in ogni tempo, come emerge dall’affermazione secondo cui l’istanza non era accoglibile “allo stato ”.
3. In ogni caso, la nota del 27.12.2024 non risulta qualificabile come atto meramente confermativo della precedente comunicazione, in quanto essa motiva su questioni diverse dalla sussistenza delle condizioni legittimanti l’accesso. A seguito della nota di chiarimenti della ricorrente del 9 dicembre 2024, il diniego del 27.12.2024 – a parte un generico riferimento alla necessità che l’istanza di accesso agli atti debba essere “indicare i presupposti di fatto e l'interesse specifico, diretto, concreto ed attuale, che lega il documento richiesto ad una situazione giuridicamente rilevante dell'istante” - si fonda sulla natura “generica ed indeterminata e/o finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione (art 24 co 3 1. 24I/ 90 e smi)” dell’istanza stessa.
Con la nota impugnata, dunque, il Consorzio ha concluso il procedimento avviato sull’istanza del 21.11.2024, dopo aver esaminato le ulteriori precisazioni di parte ricorrente contenute nella nota del 9 dicembre 2024, non riproponendo questioni concernenti la legittimazione e l’interesse al ricorso, ma negando l’accesso per ragioni diverse, ovvero l’asserita natura generica ed esplorativa dell’istanza.
L’omessa tempestiva impugnazione della nota del 27.11.2024, dunque, non rende tardivo o inammissibile il ricorso.
Per autorevole e condivisa giurisprudenza “il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 c. proc. amm., come già prima dall’art. 25, l. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l’istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso ovvero l’amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è certamente ammissibile l'impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1113; Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4912; si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3431).
4. Nel merito il ricorso è fondato.
Le questioni relative all’interesse all’accesso non fanno parte del compendio motivazionale del provvedimento impugnato, non avendo il Consorzio fatto alcuno specifico cenno in esso alle ragioni per le quali la legittimazione e l’interesse all’ostensione documentale manifestate dalla parte ricorrente non sarebbero sufficienti ad evidenziare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
E’ appena il caso di rilevare che la vicinitas della ricorrente ai lotti in questione, l’interesse da essa manifestato all’ampliamento del proprio stabilimento sulle suddette aree, l’avvenuto avvio di lavori su di essi costituiscono tutti elementi sufficienti ad evidenziare la sussistenza di un interesse ostensivo degli atti relativi alle concessioni, autorizzazioni e titoli edilizi rilasciati. L’interesse ostensivo, infatti, prima ancora che difensivo, può essere riferito alla tutela della situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui l’istante è titolare, anche a prescindere dalla pendenza o dalla sussistenza di concrete possibilità di avviare un contenzioso.
Per costante indirizzo “In base al disposto dell'art. 22, comma 1, lett. b) della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Peraltro, la nozione di situazione giuridicamente tutelata di cui al predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto” (T.A.R. Campania PO, Sez. VIII, 07/02/2025, n. 1016).
Quanto alle motivazioni su cui si fonda il diniego impugnato, le censure di parte ricorrente risultano fondate. L’istanza del ricorrente circoscriveva in modo chiaro ed esaustivo i documenti ai quali intendeva accedere, tutti correlati alla situazione giuridica azionata. Si tratta, infatti, degli atti delle procedure concessorie, di assegnazione, o di autorizzazione all’esecuzione di lavori relativi ai lotti di cui al Foglio 7, Particelle 99-165-166-167-455. L’istanza si riferisce a un’area ben determinata, non rilevando, ai fini della perimetrazione dell’interesse ostensivo, la sua materiale estensione.
Né la circostanza che non siano indicati gli estremi degli atti richiesti può condurre ad un’affermazione di genericità dell’istanza, o dell’essere la stessa preordinata ad un generalizzato controllo dell’attività amministrativa.
Come si è persuasivamente osservato (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 12/04/2019, n. 347) “Per quanto riguarda l'ampiezza dell'istanza di accesso, occorre distinguere le richieste esplorative da quelle semplicemente generiche o ad ampio spettro. Solo le prime possono essere respinte come un indebito tentativo di sottoporre a controllo l'intera attività amministrativa. Le seconde risultano invece perfettamente ammissibili, in quanto sono una conseguenza dell'asimmetria informativa, che vede i privati in posizione disvantaggio rispetto all'amministrazione. I privati, conoscendo in modo imperfetto e atecnico le pratiche amministrative, e dovendosi talvolta basare solo su quanto è osservabile nella realtà quotidiana sono costretti a proporre l'istanza di accesso in termini descrittivi e generici, e a coinvolgere nella richiesta ogni provvedimento che abbia un collegamento anche solo apparente con la vicenda che li riguarda; a fronte di istanze così formulate, gli uffici comunali sono gravati da un obbligo di leale collaborazione avente un duplice contenuto, positivo e negativo. Da un lato, devono aiutare i richiedenti a focalizzare esattamente la documentazione che presenta elementi di interesse, fornendo le informazioni necessarie a chiarire il contesto entro cui si è svolta l'attività amministrativa. Dall'altro, devono evitare di sostituirsi ai richiedenti nel giudizio sulla rilevanza dei provvedimenti inseriti nelle pratiche amministrative o richiamati negli atti già offerti in visione.”.
5. Per le ragioni sopra esposte, il diniego di accesso impugnato deve essere annullato, con conseguente ordine al Consorzio di consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 21.11.2024 entro il termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Consorzio resistente di consentire l’accesso agli atti e documenti indicati nell’istanza del 21.11.2024 presentata da parte ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO