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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10594 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10594 /2022 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Gamalero del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia
(BS) in Via Giovanni Bruni, n. 1,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Omar CP_1 C.F._2
Bosio del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia (BS) in
Via Cefalonia n.70,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di Debito.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'attore: “- Accertarsi che i fatti, così come descritti in narrativa, costituiscono ai sensi dell'art
1381 cod. civ. promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo;
- Accertarsi che l'obbligazione e/o
comunque i fatti di cui sopra non si sono realizzati, ed in particolare, che la promessa della signora
che Progetto Immobiliare avrebbe stipulato con l'odierno attore contratto di locazione da CP_1
stipularsi a Novembre 2020 ed avente ad oggetto l'edificanda villa di via San Bernardo non si è
verificata; - per l'effetto condannarsi la signora al risarcimento dei danni tutti subiti CP_1
dall'attore e/o comunque, in via subordinata, al pagamento di un congruo indennizzo ex art 1381
code. Civ da quantificarsi a cura del Tribunale in via equitativa, ma comunque non inferiore ad euro
30.000; - spese legali integralmente rifuse”
Per la convenuta: “accertare la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e/o della
causa petendi e la mancanza di qualsiasi promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo e, in
subordine, la nullità della stessa per mancanza o indeterminatezza di uno degli elementi essenziali
del contratto asseritamente promesso e, ancora in subordine, la mancanza di un danno
indennizzabile, e, comunque e in ogni caso, la totale infondatezza della domanda avversaria per tutte
le causali esposte, e, per l'effetto, respingere la domanda avversaria. Spese di lite rifuse”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09 settembre 2022, l'attore domandava nei confronti di il risarcimento dei danni, ovvero il pagamento dell'indennizzo, derivanti dal CP_1
diniego da parte della stessa di concedere all'attore in locazione la villa di Via San Bernardo, situata nel Comune di Ospitaletto.
A tal fine l'attore deduceva che: in data 15.09.2018 stipulava con n contratto con CP_1
il quale quest'ultima concedeva all'attore in locazione il proprio immobile sito in Ospitaletto, Via
San Benedetto n. 5 ad un canone annuo complessivo di € 14.400,00 per la durata di otto anni (4+4);
il predetto contratto prevedeva la clausola penale pari a € 30.000,00 in caso di recesso anticipato del conduttore;
dopo meno di un anno la locatrice comunicava all'odierno attore di voler risolvere anticipatamente il contratto, poiché aveva ricevuto una proposta di acquisto dell'immobile ed era sua intenzione accettare;
con scrittura privata del 24.09.2019 le parti convenivano la mutua risoluzione del contratto di locazione;
tale scrittura prevedeva altresì la promessa della i concedere in CP_1
locazione all'attore un altro immobile, di pari pregio rispetto al precedente, al medesimo canone;
tale immobile veniva individuato in una villetta in via di costruzione sita in via San Bernardo;
incaricata della costruzione dell'immobile era la società riferibile al marito della in CP_1 Persona_1
seguito alla stipula della predetta scrittura privata, parte attrice rilasciava l'appartamento sito in via
San Benedetto;
la scrittura prevedeva altresì che in attesa del completamento della palazzina sita in via San Benedetto, parte attrice avrebbe stipulato nuovo contratto con la società Style Immobiliare
S.R.L. (riferibile al marito della sig.ra per la locazione di un immobile sito in Via Martiri CP_1
della Libertà n. 42; poiché la promessa fatta dalla non veniva adempiuta, l'attore, per mezzo del CP_1
suo difensore, invitava la convenuta al rispetto degli accordi presi.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritto in epigrafe.
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente, la nullità della domanda per difetto, ovvero per indeterminatezza, del petitun , ovvero della causa petendi, nonché contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso rappresentato e deducendo che: l'originario contratto di locazione non aveva ad oggetto una “villetta”, ma una porzione di casa;
la scrittura privata non presentava gli elementi essenziali per configurare promessa dell'obbligazione del terzo (forma ad substantiam;
canone di locazione); non era mai stato oggetto di pattuizione (né scritta né verbale) che il canone di locazione per il nuovo immobile dovesse essere pari a quello precedente;
la costruzione delle villette site in Via
San Bernardo aveva avuto un percorso amministrativo e realizzativo complesso e la realizzazione originariamente prevista era stata in parte preclusa;
la pratica amministrativa aveva subito ritardi imputabili sia al Comune sia alla pandemia di Covid;
la scelta dell'abitazione temporanea da parte del ra da imputare unicamente all'attore, che si era rivolto anche ad altre agenzie, non Parte_1
solo a quella del marito della sig.ra in data 22.03.2022 parte attrice, per tramite del proprio CP_1
difensore, contestava il mancato adempimento degli accordi presi con la scrittura modificativa, asserendo che questa fosse fra le parti vincolante;
a tale lettera rispondeva il difensore di parte convenuta contestando sia l'esistenza di un vincolo giuridico, sia l'esistenza di un accordo in tal senso.
Tutto ciò premesso, parte convenuta rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza il giudice rilevava l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità
della citazione ed assegnava alle parti i termini per le memorie ex 183 VI comma c.p.c.
All'esito della successiva udienza il giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 10.11.2023 il Giudice scioglieva la riserva dichiarando l'inammissibilità dei capitoli di prova, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI
Questioni preliminari
Anzitutto, devono essere oggetto di valutazione le eccezioni sollevate da parte della convenuta in ordine alla asserita nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Pare opportuno richiamare in questa sede la disciplina codicistica.
L'articolo 164 c.p.c. elenca i casi tassativi al verificarsi dei quali l'atto di citazione è nullo. Invero, il comma 4 del predetto articolo, al n. 3 richiede, ai fini della efficacia dell'atto di citazione che la cosa oggetto di causa sia determinata, elevando, dunque, la determinatezza, ovvero la determinabilità, del
petitum e della causa petendi a requisiti imprescindibili alla validità dell'atto di citazione.
Si deve tuttavia rilevare, che nel caso in esame né il petitum né la causa petendi sono indeterminati né indeterminabili. Ad una tale conclusione si arriva dalla semplice lettura degli atti.
In primo luogo, l'oggetto della controversia è ben identificato nell'atto di citazione e riguarda l'asserito inadempimento degli obblighi indicati nella scrittura privata “modificativa” (doc. 2 di parte attrice) da parte della presente convenuta. In particolare, la promessa da parte della sig.ra di CP_1
concedere in locazione l'immobile sito in Ospitaletto, via San Bernardo una volta che la società
Progetto Immobiliare S.R.L. avesse terminato la costruzione. Secondariamente, qualora quanto sin ora esposto non sia sufficiente, si deve richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la quale prevede che “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od
assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione
caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione,
dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla
controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in
cui, con esso, si trovi la controparte.” Con tale massima la Corte chiarisce come il giudice, nel valutare la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, è tenuto ad effettuare una valutazione “caso per caso”, che non si limita alla mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio, ma che coinvolga anche un'attenta analisi degli allegati dello stesso atto introduttivo.
Nel caso di specie, allegato all'atto di citazione è la scrittura privata del 15.09.2018 (doc. 2 di parte attrice), nella quale si descrive specificamente il titolo della domanda giudiziale proposta e dunque l'oggetto della domanda, riferito alla promessa di concedere in locazione (contratto 4+4) all'attore la villetta n.4 sita in Via S. Bernardo, in Ospitaletto.
In conclusione, l'oggetto della controversia è determinato, sia con riguardo al titolo, sia con riguardo al petitum, con la conseguenza che l'eccezione preliminare sul rito deve essere rigettata.
Ulteriore eccezione preliminare sollevata da parte convenuta riguarda l'asserita mutatio libelli che parte attrice avrebbe realizzato con l'introduzione, all'interno della memoria n. I (e successivamente riconfermato nelle conclusioni), di una “domanda totalmente estranea a quelle introdotte con l'atto di citazione”. Il riferimento è alla domanda di risarcimento del danno. In questo senso, parte convenuta lamenta non solo di dover argomentare su un nuovo nonché diverso fatto costitutivo della pretesa, ma anche l'introduzione di una nuova domanda, inammissibile, in quanto diversa da quella originaria di richiesta di indennizzo. L'eccezione è fondata e la domanda di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto, si rileva che la domanda di risarcimento del danno è stata formulata per la prima volta da parte attrice con la memoria art. 183 c.p.c. n. 1.
Tale dato permette di collocare temporalmente l'asserita “mutatio libelli” all'interno della c.d.
appendice di trattazione scritta, fase in cui alle parti è ancora permesso precisare, ovvero modificare,
le proprie domande. È tuttavia opportuno chiarire che tale facoltà non si estrinseca in termini assoluti
(tali da risolversi in una modificabilità ad nutum delle proprie richieste), ma sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Ne consegue che la modifica dell'oggetto della domanda non possa estendersi fino a mutare radicalmente l'oggetto dell'originaria pretesa.
Nel caso di specie, con l'introduzione della domanda di risarcimento del danno (in aggiunta alla preesistente domanda di indennizzo), è evidente che il fatto costituivo della pretesa sia mutato dal punto di vista materiale.
Sul punto soccorre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma “In tema di promessa del
fatto del terzo, l'art. 1381 cod. civ. prevede, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte
del terzo, dell'obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un
indennizzo, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno il quale ricorre allorché il promittente
non assolva al proprio compito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando
così i propri doveri di correttezza e buona fede, nel qual caso il promissario può ben avvalersi dei
rimedi predisposti contro l'inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità,
il risarcimento del danno. Se invece il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di
attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l'assunzione
dell'obbligazione, si verifica, per l'appunto, quella situazione in presenza della quale l'art. 1381 cod.
civ. riconosce al promissario l'indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni
valutazione sul comportamento di quest'ultimo.”. Con tale massima la Corte di Cassazione palesa il differente fatto costituivo tra la richiesta di risarcimento e la richiesta di indennizzo in ambito di promessa al terzo.
Di fatti, in ordine al risarcimento del danno è imperativo dimostrare la condotta del promittente, il quale con dolo o colpa deve aver tenuto un comportamento incompatibile con l'obbligo che questi aveva assunto in sede di promessa;
al contrario, per l'indennizzo è sufficiente dimostrare il semplice inadempimento del terzo, senza che si debba indagare l'elemento soggettivo (dolo o colpa)
caratterizzante la condotta del promittente. Da quanto esposto, è palese che i fatti costitutivi delle domande di indennizzo e di risarcimento del danno siano diversi.
In ragione di quanto sin ora esposto si deve concludere che l'introduzione della domanda di risarcimento del danno con memoria n. 1 di parte attrice costituisca mutatio libelli.
Per tali motivi, l'eccezione di inammissibilità va accolta e per l'effetto va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno per come formulata nella memoria ex 183 c.p.c, comma VI, n.1
di parte attrice.
Merito
La domanda di indennizzo è infondata e deve essere rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.
Va anzitutto richiamata l'attenzione sulla scrittura privata del 24.09.2019 (doc. 2 di parte attrice) la cui qualificazione costituisce presupposto fondamentale nella presente controversia.
Rileva anzitutto il carattere di scrittura modificativa del contratto di locazione stipulato tra le parti in causa in data 15.09.2018 (doc. 1 parte attrice).
Invero, la prima finalità perseguita dalle parti con la presente scrittura, come si evince dal tenore letterale, è quella di anticipare la scadenza del contratto. Ciò in quanto era interesse della locatrice avere la liberazione anticipata dell'immobile locato, poiché intenzionata a venderlo;
ed interesse del conduttore ricevere la promessa di locazione dell'immobile di via Martiri della Libertà, 42, poiché
intenzionato a ricercare una diversa abitazione, assicurandosi, nel frattempo, un contratto di locazione temporaneo. Così ricostruita la volontà dei contraenti è logico scindere la scrittura privata in tre parti: la prima, è
fatto pacifico fra le parti, avente ad oggetto del mutuo assenso delle parti ad anticipare la scadenza del contratto di locazione (doc. 1 parte attrice); la seconda avente ad oggetto il contratto preliminare di locazione di un altro immobile;
la terza parte avente ad oggetto, secondo la prospettazione di parte attrice, la promessa del fatto del terzo” ai sensi e agli effetti dell'art 1381 c.c. qui azionata.
Trattasi, precisamente, della clausola riportata alla fine della scrittura che così stabilisce: “L'accordo
prevede inoltre che all'incirca in data Novembre 2020, contemporaneamente all'ultimazione della
costruzione di una palazzina costruita da 4 villette da edificarsi in Ospitaletto via S. Bernardo, venga
interrotta la locazione presso l'immobile in Ospitaletto via Martiri della Libertà 42 per iniziare
definitivamente con regolare contratto locativo di anni 4+4 presso la villetta identificata al nr. 4
facente parte della 4 villette da edificarsi in Ospitaletto via s. Bernardo.”
Osserva il Tribunale che la qualificazione proposta dalla difesa dell'attore non può essere avvallata da questo giudice, giacché la scrittura difetta degli elementi propri dell'istituto di cui art. 1381 c.c.
In questo senso rileva anzitutto la lettera della norma: “Colui che ha promesso l'obbligazione o il
fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non
compie il fatto promesso”.
Oggetto dell'istituto è dunque la promessa, ovvero la dichiarazione ad opera di un soggetto
(promittente), che si obbliga nei confronti di un altro soggetto (promissario), affinché un soggetto terzo assuma un'obbligazione, ovvero esegua un determinato fatto, a favore del promissario. In questo senso, la Cassazione distingue due momenti e altrettante obbligazioni: “Con la promessa del fatto del
terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi
affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del
promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in
cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto
della promessa, sicchè, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione,
totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l'azione di inadempimento, l'azione di
adempimento), mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di "facere", il
promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra
obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo.”
Tanto premesso, si comprende come elementi essenziali al fine di identificare la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ex art 1381 c.c. sono:
1) la volontà di promettere;
2) la determinazione dell'obbligazione o del fatto oggetto di promessa (oggetto, termine);
3) l'identificazione del terzo.
E' agevole osservare come nella scrittura in esame non compaia alcuno degli elementi appena citati.
Innanzitutto, non è identificabile alcuna volontà della sig.ra i promettere, ovvero di assumere CP_1
alcun obbligo. Non sussiste alcun elemento all'interno della scrittura privata che permetta di tracciare una correlazione tra la sig.ra l'asserita promessa. CP_1
Ulteriore elemento che sconfessa la ricostruzione attorea è l'assenza della terminologia tipica dell'istituto in esame, quali: “prometto”, “mi impegno” o simili. Parimenti, non è stata prodotta alcuna corrispondenza idonea a dimostrare l'esistenza della volontà di promettere (mail, messaggistica,
lettere).
Secondariamente non è determinato l'oggetto dell'asserita promessa. Gli unici dati presenti nel corpo della scrittura modificativa sono (sinteticamente) “villetta n.4” e “via S. Bernardo”; senza nemmeno che venga precisato il numero civico, né tantomeno la società costruttrice, né il numero del progetto a cui si fa riferimento;
qualora poi si ritenga che oggetto della promessa fosse la locazione, non è
identificato nemmeno il canone di locazione futuro o il termine di decorrenza del godimento.
Infine, manca anche l'ultimo requisito (indeterminatezza del terzo): è assolutamente ignoto il soggetto che avrebbe dovuto eseguire l'asserita prestazione finale;
non solo non è nota la sua identità, ma nemmeno si precisa se questi sia una persona fisica ovvero giuridica. In definitiva, non è possibile attribuire la natura di promessa del fatto del terzo alla sezione contrattuale della scrittura privata indicata dall'attore ed azionata con il presente giudizio.
Si deve precisare altresì, che parte attrice non ha fornito alcuna prova della volontà versata nella predetta scrittura nei termini prospettati, non avendo prodotto altri documenti integrativi da cui evincere la completa volontà delle parti.
Sul punto, va ricordato (come già espresso nell'ordinanza istruttoria del 10.11.2023) che non tutti i mezzi di prova previsti dal codice sono valevoli a tal fine. In questa sede si ribadisce il divieto dell'articolo 2722 c.c. che afferma l'inammissibilità della prova testimoniale al fine di dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Pertanto, anche in questa sede è opportuno riaffermare l'inammissibilità
del capitolo 6 formulato nella memoria 2 di parte attrice e, in generale, delle istanze istruttorie formulate dall'attore.
In conclusione, all'interno la scrittura privata del 24.09.2019 (doc. 2 di parte attrice) non può essere identificata alcuna promessa del fatto del terzo ex 1381 c.c., potendosi, al più, attribuire all'ultima pattuizione (qui azionata), in ossequio al canone interpretativo di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., il valore di stabilire un termine finale (Novembre 2020) per stipula del contratto definitivo di locazione.
Per tutte le suesposte considerazioni la domanda attorea va rigettata.
La difficoltà interpretativa del documento contrattuale azionato giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda attorea,
compensa le spese.
Brescia, 18 giugno 2025. Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35
, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10594 /2022 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Gamalero del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia
(BS) in Via Giovanni Bruni, n. 1,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Omar CP_1 C.F._2
Bosio del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia (BS) in
Via Cefalonia n.70,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di Debito.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'attore: “- Accertarsi che i fatti, così come descritti in narrativa, costituiscono ai sensi dell'art
1381 cod. civ. promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo;
- Accertarsi che l'obbligazione e/o
comunque i fatti di cui sopra non si sono realizzati, ed in particolare, che la promessa della signora
che Progetto Immobiliare avrebbe stipulato con l'odierno attore contratto di locazione da CP_1
stipularsi a Novembre 2020 ed avente ad oggetto l'edificanda villa di via San Bernardo non si è
verificata; - per l'effetto condannarsi la signora al risarcimento dei danni tutti subiti CP_1
dall'attore e/o comunque, in via subordinata, al pagamento di un congruo indennizzo ex art 1381
code. Civ da quantificarsi a cura del Tribunale in via equitativa, ma comunque non inferiore ad euro
30.000; - spese legali integralmente rifuse”
Per la convenuta: “accertare la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e/o della
causa petendi e la mancanza di qualsiasi promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo e, in
subordine, la nullità della stessa per mancanza o indeterminatezza di uno degli elementi essenziali
del contratto asseritamente promesso e, ancora in subordine, la mancanza di un danno
indennizzabile, e, comunque e in ogni caso, la totale infondatezza della domanda avversaria per tutte
le causali esposte, e, per l'effetto, respingere la domanda avversaria. Spese di lite rifuse”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09 settembre 2022, l'attore domandava nei confronti di il risarcimento dei danni, ovvero il pagamento dell'indennizzo, derivanti dal CP_1
diniego da parte della stessa di concedere all'attore in locazione la villa di Via San Bernardo, situata nel Comune di Ospitaletto.
A tal fine l'attore deduceva che: in data 15.09.2018 stipulava con n contratto con CP_1
il quale quest'ultima concedeva all'attore in locazione il proprio immobile sito in Ospitaletto, Via
San Benedetto n. 5 ad un canone annuo complessivo di € 14.400,00 per la durata di otto anni (4+4);
il predetto contratto prevedeva la clausola penale pari a € 30.000,00 in caso di recesso anticipato del conduttore;
dopo meno di un anno la locatrice comunicava all'odierno attore di voler risolvere anticipatamente il contratto, poiché aveva ricevuto una proposta di acquisto dell'immobile ed era sua intenzione accettare;
con scrittura privata del 24.09.2019 le parti convenivano la mutua risoluzione del contratto di locazione;
tale scrittura prevedeva altresì la promessa della i concedere in CP_1
locazione all'attore un altro immobile, di pari pregio rispetto al precedente, al medesimo canone;
tale immobile veniva individuato in una villetta in via di costruzione sita in via San Bernardo;
incaricata della costruzione dell'immobile era la società riferibile al marito della in CP_1 Persona_1
seguito alla stipula della predetta scrittura privata, parte attrice rilasciava l'appartamento sito in via
San Benedetto;
la scrittura prevedeva altresì che in attesa del completamento della palazzina sita in via San Benedetto, parte attrice avrebbe stipulato nuovo contratto con la società Style Immobiliare
S.R.L. (riferibile al marito della sig.ra per la locazione di un immobile sito in Via Martiri CP_1
della Libertà n. 42; poiché la promessa fatta dalla non veniva adempiuta, l'attore, per mezzo del CP_1
suo difensore, invitava la convenuta al rispetto degli accordi presi.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritto in epigrafe.
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente, la nullità della domanda per difetto, ovvero per indeterminatezza, del petitun , ovvero della causa petendi, nonché contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso rappresentato e deducendo che: l'originario contratto di locazione non aveva ad oggetto una “villetta”, ma una porzione di casa;
la scrittura privata non presentava gli elementi essenziali per configurare promessa dell'obbligazione del terzo (forma ad substantiam;
canone di locazione); non era mai stato oggetto di pattuizione (né scritta né verbale) che il canone di locazione per il nuovo immobile dovesse essere pari a quello precedente;
la costruzione delle villette site in Via
San Bernardo aveva avuto un percorso amministrativo e realizzativo complesso e la realizzazione originariamente prevista era stata in parte preclusa;
la pratica amministrativa aveva subito ritardi imputabili sia al Comune sia alla pandemia di Covid;
la scelta dell'abitazione temporanea da parte del ra da imputare unicamente all'attore, che si era rivolto anche ad altre agenzie, non Parte_1
solo a quella del marito della sig.ra in data 22.03.2022 parte attrice, per tramite del proprio CP_1
difensore, contestava il mancato adempimento degli accordi presi con la scrittura modificativa, asserendo che questa fosse fra le parti vincolante;
a tale lettera rispondeva il difensore di parte convenuta contestando sia l'esistenza di un vincolo giuridico, sia l'esistenza di un accordo in tal senso.
Tutto ciò premesso, parte convenuta rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza il giudice rilevava l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità
della citazione ed assegnava alle parti i termini per le memorie ex 183 VI comma c.p.c.
All'esito della successiva udienza il giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 10.11.2023 il Giudice scioglieva la riserva dichiarando l'inammissibilità dei capitoli di prova, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI
Questioni preliminari
Anzitutto, devono essere oggetto di valutazione le eccezioni sollevate da parte della convenuta in ordine alla asserita nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Pare opportuno richiamare in questa sede la disciplina codicistica.
L'articolo 164 c.p.c. elenca i casi tassativi al verificarsi dei quali l'atto di citazione è nullo. Invero, il comma 4 del predetto articolo, al n. 3 richiede, ai fini della efficacia dell'atto di citazione che la cosa oggetto di causa sia determinata, elevando, dunque, la determinatezza, ovvero la determinabilità, del
petitum e della causa petendi a requisiti imprescindibili alla validità dell'atto di citazione.
Si deve tuttavia rilevare, che nel caso in esame né il petitum né la causa petendi sono indeterminati né indeterminabili. Ad una tale conclusione si arriva dalla semplice lettura degli atti.
In primo luogo, l'oggetto della controversia è ben identificato nell'atto di citazione e riguarda l'asserito inadempimento degli obblighi indicati nella scrittura privata “modificativa” (doc. 2 di parte attrice) da parte della presente convenuta. In particolare, la promessa da parte della sig.ra di CP_1
concedere in locazione l'immobile sito in Ospitaletto, via San Bernardo una volta che la società
Progetto Immobiliare S.R.L. avesse terminato la costruzione. Secondariamente, qualora quanto sin ora esposto non sia sufficiente, si deve richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la quale prevede che “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od
assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione
caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione,
dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla
controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in
cui, con esso, si trovi la controparte.” Con tale massima la Corte chiarisce come il giudice, nel valutare la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, è tenuto ad effettuare una valutazione “caso per caso”, che non si limita alla mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio, ma che coinvolga anche un'attenta analisi degli allegati dello stesso atto introduttivo.
Nel caso di specie, allegato all'atto di citazione è la scrittura privata del 15.09.2018 (doc. 2 di parte attrice), nella quale si descrive specificamente il titolo della domanda giudiziale proposta e dunque l'oggetto della domanda, riferito alla promessa di concedere in locazione (contratto 4+4) all'attore la villetta n.4 sita in Via S. Bernardo, in Ospitaletto.
In conclusione, l'oggetto della controversia è determinato, sia con riguardo al titolo, sia con riguardo al petitum, con la conseguenza che l'eccezione preliminare sul rito deve essere rigettata.
Ulteriore eccezione preliminare sollevata da parte convenuta riguarda l'asserita mutatio libelli che parte attrice avrebbe realizzato con l'introduzione, all'interno della memoria n. I (e successivamente riconfermato nelle conclusioni), di una “domanda totalmente estranea a quelle introdotte con l'atto di citazione”. Il riferimento è alla domanda di risarcimento del danno. In questo senso, parte convenuta lamenta non solo di dover argomentare su un nuovo nonché diverso fatto costitutivo della pretesa, ma anche l'introduzione di una nuova domanda, inammissibile, in quanto diversa da quella originaria di richiesta di indennizzo. L'eccezione è fondata e la domanda di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto, si rileva che la domanda di risarcimento del danno è stata formulata per la prima volta da parte attrice con la memoria art. 183 c.p.c. n. 1.
Tale dato permette di collocare temporalmente l'asserita “mutatio libelli” all'interno della c.d.
appendice di trattazione scritta, fase in cui alle parti è ancora permesso precisare, ovvero modificare,
le proprie domande. È tuttavia opportuno chiarire che tale facoltà non si estrinseca in termini assoluti
(tali da risolversi in una modificabilità ad nutum delle proprie richieste), ma sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Ne consegue che la modifica dell'oggetto della domanda non possa estendersi fino a mutare radicalmente l'oggetto dell'originaria pretesa.
Nel caso di specie, con l'introduzione della domanda di risarcimento del danno (in aggiunta alla preesistente domanda di indennizzo), è evidente che il fatto costituivo della pretesa sia mutato dal punto di vista materiale.
Sul punto soccorre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma “In tema di promessa del
fatto del terzo, l'art. 1381 cod. civ. prevede, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte
del terzo, dell'obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un
indennizzo, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno il quale ricorre allorché il promittente
non assolva al proprio compito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando
così i propri doveri di correttezza e buona fede, nel qual caso il promissario può ben avvalersi dei
rimedi predisposti contro l'inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità,
il risarcimento del danno. Se invece il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di
attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l'assunzione
dell'obbligazione, si verifica, per l'appunto, quella situazione in presenza della quale l'art. 1381 cod.
civ. riconosce al promissario l'indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni
valutazione sul comportamento di quest'ultimo.”. Con tale massima la Corte di Cassazione palesa il differente fatto costituivo tra la richiesta di risarcimento e la richiesta di indennizzo in ambito di promessa al terzo.
Di fatti, in ordine al risarcimento del danno è imperativo dimostrare la condotta del promittente, il quale con dolo o colpa deve aver tenuto un comportamento incompatibile con l'obbligo che questi aveva assunto in sede di promessa;
al contrario, per l'indennizzo è sufficiente dimostrare il semplice inadempimento del terzo, senza che si debba indagare l'elemento soggettivo (dolo o colpa)
caratterizzante la condotta del promittente. Da quanto esposto, è palese che i fatti costitutivi delle domande di indennizzo e di risarcimento del danno siano diversi.
In ragione di quanto sin ora esposto si deve concludere che l'introduzione della domanda di risarcimento del danno con memoria n. 1 di parte attrice costituisca mutatio libelli.
Per tali motivi, l'eccezione di inammissibilità va accolta e per l'effetto va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno per come formulata nella memoria ex 183 c.p.c, comma VI, n.1
di parte attrice.
Merito
La domanda di indennizzo è infondata e deve essere rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.
Va anzitutto richiamata l'attenzione sulla scrittura privata del 24.09.2019 (doc. 2 di parte attrice) la cui qualificazione costituisce presupposto fondamentale nella presente controversia.
Rileva anzitutto il carattere di scrittura modificativa del contratto di locazione stipulato tra le parti in causa in data 15.09.2018 (doc. 1 parte attrice).
Invero, la prima finalità perseguita dalle parti con la presente scrittura, come si evince dal tenore letterale, è quella di anticipare la scadenza del contratto. Ciò in quanto era interesse della locatrice avere la liberazione anticipata dell'immobile locato, poiché intenzionata a venderlo;
ed interesse del conduttore ricevere la promessa di locazione dell'immobile di via Martiri della Libertà, 42, poiché
intenzionato a ricercare una diversa abitazione, assicurandosi, nel frattempo, un contratto di locazione temporaneo. Così ricostruita la volontà dei contraenti è logico scindere la scrittura privata in tre parti: la prima, è
fatto pacifico fra le parti, avente ad oggetto del mutuo assenso delle parti ad anticipare la scadenza del contratto di locazione (doc. 1 parte attrice); la seconda avente ad oggetto il contratto preliminare di locazione di un altro immobile;
la terza parte avente ad oggetto, secondo la prospettazione di parte attrice, la promessa del fatto del terzo” ai sensi e agli effetti dell'art 1381 c.c. qui azionata.
Trattasi, precisamente, della clausola riportata alla fine della scrittura che così stabilisce: “L'accordo
prevede inoltre che all'incirca in data Novembre 2020, contemporaneamente all'ultimazione della
costruzione di una palazzina costruita da 4 villette da edificarsi in Ospitaletto via S. Bernardo, venga
interrotta la locazione presso l'immobile in Ospitaletto via Martiri della Libertà 42 per iniziare
definitivamente con regolare contratto locativo di anni 4+4 presso la villetta identificata al nr. 4
facente parte della 4 villette da edificarsi in Ospitaletto via s. Bernardo.”
Osserva il Tribunale che la qualificazione proposta dalla difesa dell'attore non può essere avvallata da questo giudice, giacché la scrittura difetta degli elementi propri dell'istituto di cui art. 1381 c.c.
In questo senso rileva anzitutto la lettera della norma: “Colui che ha promesso l'obbligazione o il
fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non
compie il fatto promesso”.
Oggetto dell'istituto è dunque la promessa, ovvero la dichiarazione ad opera di un soggetto
(promittente), che si obbliga nei confronti di un altro soggetto (promissario), affinché un soggetto terzo assuma un'obbligazione, ovvero esegua un determinato fatto, a favore del promissario. In questo senso, la Cassazione distingue due momenti e altrettante obbligazioni: “Con la promessa del fatto del
terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi
affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del
promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in
cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto
della promessa, sicchè, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione,
totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l'azione di inadempimento, l'azione di
adempimento), mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di "facere", il
promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra
obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo.”
Tanto premesso, si comprende come elementi essenziali al fine di identificare la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ex art 1381 c.c. sono:
1) la volontà di promettere;
2) la determinazione dell'obbligazione o del fatto oggetto di promessa (oggetto, termine);
3) l'identificazione del terzo.
E' agevole osservare come nella scrittura in esame non compaia alcuno degli elementi appena citati.
Innanzitutto, non è identificabile alcuna volontà della sig.ra i promettere, ovvero di assumere CP_1
alcun obbligo. Non sussiste alcun elemento all'interno della scrittura privata che permetta di tracciare una correlazione tra la sig.ra l'asserita promessa. CP_1
Ulteriore elemento che sconfessa la ricostruzione attorea è l'assenza della terminologia tipica dell'istituto in esame, quali: “prometto”, “mi impegno” o simili. Parimenti, non è stata prodotta alcuna corrispondenza idonea a dimostrare l'esistenza della volontà di promettere (mail, messaggistica,
lettere).
Secondariamente non è determinato l'oggetto dell'asserita promessa. Gli unici dati presenti nel corpo della scrittura modificativa sono (sinteticamente) “villetta n.4” e “via S. Bernardo”; senza nemmeno che venga precisato il numero civico, né tantomeno la società costruttrice, né il numero del progetto a cui si fa riferimento;
qualora poi si ritenga che oggetto della promessa fosse la locazione, non è
identificato nemmeno il canone di locazione futuro o il termine di decorrenza del godimento.
Infine, manca anche l'ultimo requisito (indeterminatezza del terzo): è assolutamente ignoto il soggetto che avrebbe dovuto eseguire l'asserita prestazione finale;
non solo non è nota la sua identità, ma nemmeno si precisa se questi sia una persona fisica ovvero giuridica. In definitiva, non è possibile attribuire la natura di promessa del fatto del terzo alla sezione contrattuale della scrittura privata indicata dall'attore ed azionata con il presente giudizio.
Si deve precisare altresì, che parte attrice non ha fornito alcuna prova della volontà versata nella predetta scrittura nei termini prospettati, non avendo prodotto altri documenti integrativi da cui evincere la completa volontà delle parti.
Sul punto, va ricordato (come già espresso nell'ordinanza istruttoria del 10.11.2023) che non tutti i mezzi di prova previsti dal codice sono valevoli a tal fine. In questa sede si ribadisce il divieto dell'articolo 2722 c.c. che afferma l'inammissibilità della prova testimoniale al fine di dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Pertanto, anche in questa sede è opportuno riaffermare l'inammissibilità
del capitolo 6 formulato nella memoria 2 di parte attrice e, in generale, delle istanze istruttorie formulate dall'attore.
In conclusione, all'interno la scrittura privata del 24.09.2019 (doc. 2 di parte attrice) non può essere identificata alcuna promessa del fatto del terzo ex 1381 c.c., potendosi, al più, attribuire all'ultima pattuizione (qui azionata), in ossequio al canone interpretativo di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., il valore di stabilire un termine finale (Novembre 2020) per stipula del contratto definitivo di locazione.
Per tutte le suesposte considerazioni la domanda attorea va rigettata.
La difficoltà interpretativa del documento contrattuale azionato giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda attorea,
compensa le spese.
Brescia, 18 giugno 2025. Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35
, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”