Inammissibile
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02978/2026REG.PROV.COLL.
N. 08328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8328 del 2025, proposto da
NA Gullì, RL PA, SA CO e IA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Carannante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabrese, Massimo Consoli e Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 1507/2016, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il Cons. SA EL AR e uditi per le parti gli avvocati Divicino, in sostituzione dell'avvocato Carannante, e Consoli, anche in sostituzione degli avvocati Calabrese e Niceforo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’azione giudiziaria qui in decisione i già funzionari avvocati regionali (attualmente in quiescenza) NA Gullì, RL PA, SA CO e IA RI hanno presentato “ ricorso per l’ottemperanza della sentenza del consiglio di stato n. 1507/2016 anche alla luce della sentenza del consiglio di stato n. 697/2024 ” (così l’epigrafe del ricorso).
2. I ricorrenti hanno chiesto la “ estensione (nonché alla conseguente esecuzione) del giudicato anche nei loro confronti formatosi sulla sentenza del Tar Campania-Napoli n. 1196/2015 la cui ottemperanza è stata chiarita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1507/2016 ”.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Non è controverso che gli attuali ricorrenti non siano stati parte del precedente giudizio, avendolo essi stessi affermato e avendo chiesto a tal fine l’estensione (soggettiva) del giudicato.
Essi infatti non sono parti nel giudizio concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 1507 del 2016, né parti del giudizio concluso con sentenza n. 697 del 2024.
Il dato è determinante in quanto il ricorso in ottemperanza qui in decisione è volto a ottenere l’ottemperanza alla “ sentenza del Consiglio di stato n. 1507/2016 anche alla luce della sentenza del consiglio di stato n. 697/2024 ” (così l’epigrafe del ricorso).
La stessa diffida che ha preceduto il presente ricorso per ottemperanza, alla quale quest’ultimo fa riferimento, reca il medesimo oggetto (l’ottemperanza a entrambe le suddette sentenze), chiedendo di adottare gli atti attuativi dell’art. 30 comma 2 del regolamento n. 12 del 2011.
3.2. Pertanto le sentenze di cui è chiesta l’ottemperanza sono (le predette) sentenze del Consiglio di Stato, ragione per cui, in disparte la fondatezza della presa, la competenza si incardina presso questo Giudice di appello ai sensi dell’art. 113 c.p.a., così dovendosi rigettare l’eccezione dell’Amministrazione sul punto.
Né osta a detta conclusione il fatto che nelle conclusioni del ricorso si richieda di “ accogliere il ricorso e per l’effetto disporsi in favore dei ricorrenti l’estensione soggettiva del giudicato della sentenza Tar Campania-Napoli n. 1196/2015 la cui ottemperanza è stata modificata e chiarita dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1507/2016 (anche alla luce della sentenza del Tar Campania-Napoli n. 2866/2017 come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 697/2024) ”. In ogni caso, infatti, nella prospettazione di parte ricorrente, assume una portata determinante la sentenza n. 1507 del 2016 del Consiglio di Stato.
Pertanto, considerando il dato letterale di cui all’epigrafe del ricorso, la diffida precedentemente inviata, oltre che la domanda di estensione del giudicato e il continuo richiamo al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1507 del 2016, non può che confermarsi la competenza di questo Giudice d’appello.
3.3. Né può essere differenziata la posizione dell’avvocato IA RI, che risulta essere parte del giudizio concluso con sentenza n. 1196 del 2025. E ciò in quanto:
- l’ottemperanza, come già illustrato, è chiesta nei termini indicati nell’epigrafe del ricorso, dando preminente rilievo alla sentenza n. 1507 del 2016 del Consiglio di Stato, il cui giudizio non ha visto la partecipazione degli attuali ricorrenti;
- nel ricorso (collettivo) qui in decisione, è stata evidenziata un’identica situazione processuale degli attuali ricorrenti, dal momento che gli attuali ricorrenti hanno chiesto che il giudicato “ venga esteso anche ad essi per chiederne l’esecuzione ”.
Quanto a detto secondo profilo, nel processo amministrativo, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussista identità delle situazioni sostanziali e delle situazioni processuali, oltre che mancanza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. La giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire come “ la proponibilità del giudizio collettivo è soggetta al rispetto, non solo, e non tanto, del requisito negativo dell'assenza di un conflitto di interessi, anche di tipo potenziale, tra le parti, ma soprattutto, del requisito positivo dell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti ” (Cons. St., sez. VII, 20 giugno 2025 n. 5388).
In ogni caso, quindi, la condizione di parte nel giudizio di cui alla sentenza n. 1196 del 2015 non può supportare una diversa posizione processuale di una sola delle ricorrenti del ricorso collettivo che ha dato avvio al presente giudizio.
4. Pertanto, il presente ricorso per ottemperanza è inammissibile.
Infatti, per regola generale, il giudicato amministrativo produce effetti soggettivamente limitati alle parti del giudizio. Non produce quindi effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato.
I casi di giudicato con effetti ultra partes “ sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto ”. In particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato opera, appunto in casi eccezionali, con riferimento agli effetti caducanti, laddove sussiste un legame “ inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato ”. Per tali ragioni deve “ escludersi che l’indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio ” (Ad. plen. 27 febbraio 2019 n. 4).
5. Tanto basta per ritenere il ricorso inammissibile, come eccepito dalla Regione Campania, non contenendo evidentemente un petitum di annullamento.
E’ assorbita ogni altra censura ed eccezione.
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti a rimborsare le spese del presente giudizio alla Regione Campania, liquidandole in euro 4.000,0 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG AT, Presidente
SA EL AR, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EL AR | EG AT |
IL SEGRETARIO