TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2024, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2023 promossa da:
(c.f.: ) con l'avv. DEBORAK Parte_1 C.F._1
MAFFEI ATTORE/I contro
(c.f..: ) con l'avv. SAVINA DAL CP_1 C.F._2
CANTO CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 16/06/2023 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CI (LI) il 25/11/2015 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CI (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 n. 44
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la sig.ra e il sig. danno atto di avere mezzi propri per il Pt_1 CP_1 mantenimento;
2. il sig. ha corrisposto alla sig.ra la somma di € 7.000,00 a titolo di CP_1 Pt_1 assegno di divorzio una tantum ai sensi dell'art.5 VIII comma L.898/1970, come novellato dalla L. 74/1997;
3. la corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum di € 7.000,00 è avvenuta, quanto a € 5.000,00 tramite n.1 assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra tratto sulla ICCREA Banca n. 4062785634-11 Parte_1
e consegnato alla stessa in data 15/03/2024 e quanto a € 2.000,00 tramite n.1 assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra tratto sulla Parte_1
ICCREA Banca n. 4085951613-03 e consegnato alla 9/12/2024 contestualmente alla sottoscrizione delle note scritte per l'udienza;
pagina 2 di 3 4. con la ricezione di tale somma la sig.ra dichiara di niente più avere a Pt_1 pretendere dal sig. a titolo di assegno divorzile e dichiara che le proprie CP_1 eventuali esigenz antenimento sono pienamente soddisfatte con conseguente, totale e definitiva, estinzione di qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del marito e con rinuncia della stessa a qualsiasi ulteriore diritto patrimoniale per il proprio mantenimento;
5. le spese legali sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di CI (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2023 promossa da:
(c.f.: ) con l'avv. DEBORAK Parte_1 C.F._1
MAFFEI ATTORE/I contro
(c.f..: ) con l'avv. SAVINA DAL CP_1 C.F._2
CANTO CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 16/06/2023 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CI (LI) il 25/11/2015 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CI (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 n. 44
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la sig.ra e il sig. danno atto di avere mezzi propri per il Pt_1 CP_1 mantenimento;
2. il sig. ha corrisposto alla sig.ra la somma di € 7.000,00 a titolo di CP_1 Pt_1 assegno di divorzio una tantum ai sensi dell'art.5 VIII comma L.898/1970, come novellato dalla L. 74/1997;
3. la corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum di € 7.000,00 è avvenuta, quanto a € 5.000,00 tramite n.1 assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra tratto sulla ICCREA Banca n. 4062785634-11 Parte_1
e consegnato alla stessa in data 15/03/2024 e quanto a € 2.000,00 tramite n.1 assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra tratto sulla Parte_1
ICCREA Banca n. 4085951613-03 e consegnato alla 9/12/2024 contestualmente alla sottoscrizione delle note scritte per l'udienza;
pagina 2 di 3 4. con la ricezione di tale somma la sig.ra dichiara di niente più avere a Pt_1 pretendere dal sig. a titolo di assegno divorzile e dichiara che le proprie CP_1 eventuali esigenz antenimento sono pienamente soddisfatte con conseguente, totale e definitiva, estinzione di qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del marito e con rinuncia della stessa a qualsiasi ulteriore diritto patrimoniale per il proprio mantenimento;
5. le spese legali sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di CI (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3