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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza dell'08 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1772/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giacomo Torre, giusta Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
già in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Pavone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTI
OGGETTO: mansioni superiori- differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2016 premetteva di essere Parte_1
dipendente della , con la qualifica di Quadro e inquadrato al 1° Controparte_2
livello retributivo (QD1).
Riferiva che dall'01.08.2008 al 13.08.2014 aveva lavorato presso lo sportello di Milazzo fino alla chiusura dello sportello avvenuta in data 13.08.2014 e che sin dall' 01.08.2018 era il responsabile dello sportello di Milazzo con l'incarico di preposto qualifica di QD1.
1 Esponeva che fino al 31.12.2012 i dipendenti in servizio presso lo sportello di Milazzo erano 8 compreso il preposto, mentre dal 01.01.2013 al 13.08.2014 erano invece 9 compreso il preposto.
Osservava che, secondo le disposizioni contrattuali applicabili il preposto doveva essere inquadrato al II livello retributivo (QD2) con filiale di 8 dipendenti e al III livello retributivo con filiale di 9 dipendenti, e che pertanto egli doveva essere inquadrato al II livello fino al 31.12.2012 e al III livello dal 01.01.2013 al 13.08.2014.
Deduceva che il suo ruolo di preposto era documentale risultando dai turni di servizio, dai bilanci di cassa e dai rapporti con la Direzione, nonché dalla corrispondenza intercorsa con terzi e con la stessa Direzione di Riscossione CP_2
Richiamava tutte le mansioni svolte durante la sua attività e che in data 24.11.2014 aveva già richiesto alla società resistente il riconoscimento del diverso inquadramento retributivo e la corresponsione delle relative differenze retributive, nonché delle differenze contributive, senza ricevere riscontro.
Quantificava le differenze dovute, compresi gli scatti di anzianità, comprensive di tutti gli
Con emolumenti, e contributive maturate, anche sulla 13. e sul Tfr, in complessivi €
56.489,05, come da conteggi allegati.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che era stato inquadrato e retribuito da a un livello retributivo inferiore rispetto a quello a lui spettante e, CP_2
conseguentemente, condannare a inquadrarlo dal 01.08.2018 al 31.12.2012 al CP_2 livello retributivo QD2 e a partire dall'01.01.2013 al livello retributivo QD3 e al pagamento delle differenze retributive maturate, pari a € 56.489,05, ovvero a quella somma maggiore o minore da quantificare in corso di giudizio, nonché condannarla al versamento dei contributi previdenziali. Spese vinte.
CP_
2. Con memoria depositata in data 20 ottobre 2016 si costituiva in giudizio l' chiedendo, in caso di condanna del datore di lavoro, il versamento dei contributi omessi nei limiti della prescrizione.
3. Con memoria depositata in data 13 novembre 2016 si costituiva in giudizio CP_2
contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
[...]
Eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per la indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei motivi in fatto e in diritto su cui la domanda si fonda, nonché la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., decorrente in corso di rapporto, con riferimento ad eventuali pretesi diritti a qualifiche o inquadramenti superiori e la prescrizione breve ex art. 2948 cod. civ., nonché ex artt. 2955 e 2956 c.c., con riferimento
2 ad eventuali correlative pretese a contenuto patrimoniale di natura retributiva ed accessoria.
Nel merito precisava che il ricorrente non era in possesso della qualifica di quadro, essendogli stata revocata con determina n. 18/2016 del 07.06.2016 con decorrenza
01.01.2008, in quanto frutto di un avanzamento di carriera ingiustificato e assunto “in violazione di legge”.
Escludeva che egli avesse mai svolto la funzione di preposto responsabile dello sportello di
Milazzo, producendo ordini di direzione dai quali si evinceva che tale ruolo apparteneva ad altri soggetti.
Contestava comunque l'interpretazione del CCNL adottata dal poiché il primo Parte_1
livello retributivo spettava al dipendente preposto a uno sportello di sette addetti più il preposto e il secondo livello a uno sportello di otto addetti più il preposto, osservando che tutte le attività svolte dal ricorrente rientravano espressamente nell'ambito delle mansioni, qualifiche, inquadramenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva e integrativa.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
4.La Causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
5. L'udienza dell'8 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
6. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società è Controparte_2 stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione
Siciliana è svolto dall' che, a titolo universale, è Controparte_1
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
7. In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 414, poiché dall'atto introduttivo del ricorso appaiono chiaramente individuabili sia il petitum che la causa petendi.
8. Passando ad esaminare la domanda attorea diretta all'accertamento delle mansioni superiori e delle conseguenti differenze retributive, l'art. 2103 c.c., nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia
3 avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. […].
Ogni patto contrario è nullo”.
Con riferimento all'onere della prova, la Suprema Corte precisa che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.”(ex multis Cass. sentenza n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte precisa altresì che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 28284/2009).
Nel caso di specie va rilevato innanzitutto che il ricorrente era inquadrato al primo livello retributivo dell'area quadri direttivi e non può rilevare ai fini della decisione la delibera di revoca del tale inquadramento adottata dalla dopo l'instaurazione del giudizio. CP_2
Ciò che rileva è verificare se il svolgesse o meno la funzione di “preposto” Parte_1
dello sportello di Milazzo e, in tal caso, verificare se egli avesse diritto ad un maggiore inquadramento retributivo parametrato al numero dei dipendenti dello sportello.
Ai fini della prova delle effettive mansioni di preposto espletate dal ricorrente rilevano le dichiarazioni dei testi escussi.
La teste collega del ricorrente presso lo sportello di Testimone_1
Milazzo, ha confermato che il a far data dall'01.08.2008 era il responsabile con Parte_1 la qualifica di preposto. Ha inoltre affermato: “posso dire he dal momento in cui il Sig
è arrivato a dirigere lo sportello di Milazzo dal 01.08.2008 al 13.08.2014 data Parte_1
in cui lo sportello di Milazzo è stato chiuso, da quel momento ha sostituito il dott. Per_1
nelle sue funzioni di preposto presso lo sportello di Milazzo, altresì posso dire che
[...]
il Dott. era il Direttore di ambito di tutta la provincia di Messina, e dalle Persona_2
circolari che arrivavano risultava essere il direttore ad interim dello sportello di Milazzo, di cui il Sig. era di fatto il preposto, aggiungo che è prova di ciò che il sig. Parte_1
ci firmava le autorizzazioni alle ferie e tutti gli atti di competenza del preposto;
Parte_1
lo stesso dicasi del periodo in cui si fa riferimento ad interim della Dott,ssa Per_3
4 .. posso solo dire che i dipendenti presso lo sportello di Milazzo erano nel primo Pt_2
periodo 8 compreso il preposto sino al 31.12.2012 e successivamente erano 9 compreso il preposto sino alla data di chiusura dello sportello avvenuta in data 13.08.2014.”
Un altro collega del ricorrente ha dichiarato: “ho lavorato come Testimone_2 dipendente della “ ” presso lo sportello di Milazzo con la qualifica Controparte_2
di capo ufficio dal fine anno 2002 sino al 31.07.2013 data di pensionamento, e posso dire che è vero in quanto ho lavorato insieme al sig. che svolgeva le Parte_1
mansioni di preposto e responsabile dello sportello di Milazzo, preciso che dopo essere andato in pensione spesso andavo a trovare i colleghi presso lo sportello di Milazzo e, quindi, vedevo anche il ricorrente sig. posso dire che dal 2009 sino Persona_4
al 31.07.2013, quando sono andato in pensione non ho mai visto il Dott. e Persona_2
aggiungo che dopo che sono andato in pensione e mi recavo spesso allo sportello di
Milazzo non ho mai visto la Dott.ssa .. preciso che gli ispettori della Parte_3
Società Riscossione Sicilia, prima Serit Sicilia, mandati dalla sede centrale di Palermo, quando venivano ad ispezionare lo sportello di Milazzo si rivolgevano al ricorrente
come da allegati n. 8 e 9 che ho visionato iunitamente agli altri Parte_1 allegati….preciso che io conosco tutte queste attività lavorative perché sono stato preposto allo sportello di Patti (Me) e quindi confermo tutto quanto letto nelle circostanze, riconfermando che il sig. era il preposto ed il responsabile dello Parte_1 sportello di Milazzo.”
Il teste ha affermato: “posso dire che svolgendo l'attività di Testimone_3
commercialista a Santa Lucia del Mela dal 1987 mi recavo quasi quotidianamente presso lo sportello di Milazzo della Serit poi e posso dire che chiedevo per il Controparte_2
disbrigo delle mie pratiche e delle pratiche dei miei clienti del preposto Sig. il Parte_1
quale per alcune mmie pratiche, dopo averle visionate insieme, impartiva delle direttive per definire le pratiche ad altri impiegati nella stanza accanto alla sua.. posso dire che il era il preposto dello sportello di Milazzo dal 2008 e fino alla chiusura Parte_1
avvenuta nel 2014, in quanto mi riceveva nella sua stanza per le mie pratiche;
e preciso che ha sostituito il precedente preposto Dott. preciso che non ero solo io ad Per_5 essere ricevuto dal ricorrente ma erano ricevuti tutti i Contribuenti e colleghi di lavoro”.
Anche le dichiarazioni della testimone altra collega del Testimone_4
ricorrente, hanno confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso sulle mansioni di preposto svolte dal ricorrente nel periodo indicato.
5 I testi si reputano attendibili perché hanno riferito di circostanze direttamente conosciute e si reputano attendibili perché hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie tra loro.
Il teste di parte resistente non ha fornito valide indicazioni in senso Testimone_5
contrario, affermando peraltro che la Dott.ssa si recava di rado allo sportello di Per_3
Milazzo, e che per determinate evenienze il suo referente era il sig. . Parte_1
Dalle risultanze istruttorie e dalla copiosa documentazione allegata dal ricorrente è pacifico il ruolo che il ha svolto con le mansioni di preposto presso lo sportello di Parte_1
Milazzo dal 01.08.2014 al 31.08.2014, nonché il numero di addetti applicati presso il menzionato sportello, ovvero otto sino al 31.12.2012 e nove da tale data sino al
13.08.2014.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 del CCNL del 09.04.2008 e dall'art. 35 del
Contratto Integrativo Aziendale del 28.08.2008, che specificano che il preposto debba essere inquadrato al II livello se lo sportello ha otto dipendenti e al III livello retributivo se lo sportello ha 9 dipendenti, spettano pertanto le conseguenti differenze retributive al ricorrente.
9. Infondata è l'eccezione di prescrizione, attesa la natura di ente pubblico economico dell'agente di Riscossione, affermata pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 14739/2018), per cui la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto.
10. In ordine al quantum debeautur, la correttezza dei conteggi depositati dal ricorrente, non specificamente contestati, suggeriscono di evitare di disporre una c.t.u. contabile, che finirebbe con l'appesantire l'istruttoria ed aumentare i costi del giudizio ritardandone l'esito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'importo complessivo di € 56.489,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
11. Va versata la contribuzione previdenziale per la quale non sia maturata la prescrizione.
Al riguardo va detto che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al CP_5
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Tale
6 norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al
31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015. Il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al
31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre
2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha esteso dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2024. Da ultimo e da ultimo l'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio
2025, n. 15 ha esteso al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera il differimento fino al 31 dicembre 2025.
Pertanto la contribuzione previdenziale sulle differenze retributive accertate non è prescritta ed è dovuta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. ex
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria, applicando i valori tariffari medi.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta che il ricorrente nel periodo dedotto in ricorso ha svolto mansioni di preposto presso lo sportello di Milazzo, per l'effetto, condanna a corrispondere allo stesso, a CP_6 titolo di differenze retributive per il periodo dal 01.08.2008 al 13.08.2014 la somma di €
56.489,05, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché a versare all' la contribuzione previdenziale dovuta, CP_5
con gli accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_6 in complessivi € 13.395,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, distraendo le spese liquidate ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giacomo Torre;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che liquida CP_6 CP_5 in € 5.391,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
7 Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 09.04.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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