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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2025 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL RI
e
(c.f.: Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Palamidessi C.F._2
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 6.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 30/07/2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
chiedevano, con Controparte_1 domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio LE
d'Egitto, in data 09.08.2012 e di esser dalla loro unione nato, n data 11/04/2015 il figlio minore Per_1
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 6.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LE d'Egitto, in data 09.08.2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune
( Atto n. 230 – parte 2 Serie C Anno 2012)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, sarà Per_1 affidato secondo il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'appartamento situato in Livorno,
Via della Cinta Esterna n. 36.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione del figlio concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per il medesimo. Le decisioni di maggior interesse, relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni di L'esercizio Per_1 della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il padre potrà incontrare e stare insieme al figlio secondo le seguenti Per_1 modalità:
- Durante il periodo scolastico: Come già rilevato, lavora in una CP_1 pizzeria. Secondo l'orario settimanale contrattualmente previsto, egli lavora tutti i giorni, fatta eccezione per il mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 22.30.
Tenuto conto di quanto sopra, i ricorrenti hanno dunque concordato che:
3 - due volte la settimana (indicativamente nei giorni di lunedì e martedì),
andrà a prendere il figlio all'uscita pomeridiana di scuola e lo CP_1 terrà con sé per il tempo di una merenda, rendendosi la madre disponibile a riprendere il figlio presso la pizzeria dove il padre lavora, indicativamente alle ore 17.00;
- nel giorno di mercoledì, andrà a prendere il figlio all'uscita CP_1 pomeridiana di scuola e trascorrerà con lo stesso la sera e la notte, per poi accompagnarlo nuovamente a scuola la mattina seguente;
- nel giorno di venerdì, atteso che nel giorno di sabato il minore non ha Per_1 scuola, passerà a prenderlo presso l'abitazione della madre, non CP_1 appena terminato il lavoro (indicativamente alle ore 22.45); il minore pernotterà dunque presso l'abitazione del padre il quale, il giorno successivo, lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre indicativamente alle ore
9.30;
- Durante il periodo estivo: starà con il figlio due mattine alla CP_1 settimana (indicativamente il lunedì e martedì), passando a prenderlo presso l'abitazione della madre alle ore 10.00, per poi riaccompagnarlo sempre a casa della madre alle ore 15.00;
Restano inoltre fermi i pernotti del mercoledì e venerdì, con la precisazione che: nel giorno del mercoledì, il padre passerà a prendere il figlio indicativamente alle ore 15.00, per poi riportarlo a casa della madre il giorno successivo, indicativamente alle ore 9.30; nel giorno di venerdì passerà a prendere il figlio presso l'abitazione della madre non appena terminato il lavoro (ore 22.45 circa), per poi riportarlo a casa della madre il giorno successivo, indicativamente alle ore 9.30;
- Durante le ferie estive: Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, accordandosi - anno per anno - entro e non oltre il mese di maggio;
- Le festività natalizie e pasquali e i giorni rossi di calendario: Con riferimento alle principali festività, le parti concordano il principio dell'alternanza delle festività rosse di calendario, ad anni alterni, tenuto in ogni caso conto degli impegni lavorativi del padre che, anche nei giorni festivi, potrà essere impegnato e dunque indisponibile e degli eventuali impegni lavorativi che potrà reperire la madre;
in particolare il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno 31/12 ed il giorno 1/1 con uno dei due genitori ed il genitore con il quale non avrà trascorso tale ultima festività potrà tenerlo con sé il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra le parti. Per le ulteriori principali
Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
4 In relazione all'intera regolamentazione del diritto di visita come sopra esposto, sono fatti salvi i diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I
CONIUGI:
4) Sotto tale aspetto i ricorrenti convengono quanto segue:
- Sul mantenimento del figlio Per_1
- verserà anticipatamente a entro il giorno 20 CP_1 Parte_1
(venti) di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio. Tale, somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
- Le spese straordinarie secondo le linee guida 29.11.2017 del CNF allegato
(ovvero, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, compresa la mensa, quelle mediche e ludiche) saranno suddivise tra i genitori al 50%, con la precisazione che la spesa per la mensa scolastica dovrà, per comune accordo delle parti, considerarsi spesa straordinaria da dividersi al 50% senza necessità di preventiva concertazione;
- L'assegno unico e universale per il figlio a carico o altro contributo equipollente che potrà essere previsto a seguito di modifiche normative sarà integralmente percepito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, da Pt_1 quale genitore collocatario, in via prevalente, del figlio I genitori si
[...] Per_1 impegnano sino a ora a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta dall'Istituto previdenziale erogante a tale scopo.
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef sarà operata da entrambi i genitori al 50%. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori.
- Fermo quanto sopra previsto per l'assegno unico, eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio, andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- Sulla casa coniugale:
La casa coniugale già condotta in locazione da unica intestataria Parte_1 del relativo contratto, rimarrà nella disponibilità della stessa la quale, dunque, si farà carico integrale delle relative spese.
si impegna a lasciare la suddetta abitazione entro il termine della CP_1 udienza di comparizione delle parti;
- Sugli impegni economici tra i coniugi:
I ricorrenti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa. Ad ogni buon fine, convengono che i finanziamenti contratti da Parte_1
5 faranno carico esclusivamente alla stessa e che laddove per mera ipotesi venisse chiamato a risponderne in tutto o in parte, CP_1 Parte_1 si impegna e si obbliga a rimborsarlo senza ritardo, fatti salvi gli obblighi dallo stesso personalmente contratti.
5) il presente accordo ha efficacia immediata tra le parti.
6) Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2025 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL RI
e
(c.f.: Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Palamidessi C.F._2
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 6.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 30/07/2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
chiedevano, con Controparte_1 domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio LE
d'Egitto, in data 09.08.2012 e di esser dalla loro unione nato, n data 11/04/2015 il figlio minore Per_1
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 6.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LE d'Egitto, in data 09.08.2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune
( Atto n. 230 – parte 2 Serie C Anno 2012)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, sarà Per_1 affidato secondo il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'appartamento situato in Livorno,
Via della Cinta Esterna n. 36.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione del figlio concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per il medesimo. Le decisioni di maggior interesse, relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni di L'esercizio Per_1 della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il padre potrà incontrare e stare insieme al figlio secondo le seguenti Per_1 modalità:
- Durante il periodo scolastico: Come già rilevato, lavora in una CP_1 pizzeria. Secondo l'orario settimanale contrattualmente previsto, egli lavora tutti i giorni, fatta eccezione per il mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 22.30.
Tenuto conto di quanto sopra, i ricorrenti hanno dunque concordato che:
3 - due volte la settimana (indicativamente nei giorni di lunedì e martedì),
andrà a prendere il figlio all'uscita pomeridiana di scuola e lo CP_1 terrà con sé per il tempo di una merenda, rendendosi la madre disponibile a riprendere il figlio presso la pizzeria dove il padre lavora, indicativamente alle ore 17.00;
- nel giorno di mercoledì, andrà a prendere il figlio all'uscita CP_1 pomeridiana di scuola e trascorrerà con lo stesso la sera e la notte, per poi accompagnarlo nuovamente a scuola la mattina seguente;
- nel giorno di venerdì, atteso che nel giorno di sabato il minore non ha Per_1 scuola, passerà a prenderlo presso l'abitazione della madre, non CP_1 appena terminato il lavoro (indicativamente alle ore 22.45); il minore pernotterà dunque presso l'abitazione del padre il quale, il giorno successivo, lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre indicativamente alle ore
9.30;
- Durante il periodo estivo: starà con il figlio due mattine alla CP_1 settimana (indicativamente il lunedì e martedì), passando a prenderlo presso l'abitazione della madre alle ore 10.00, per poi riaccompagnarlo sempre a casa della madre alle ore 15.00;
Restano inoltre fermi i pernotti del mercoledì e venerdì, con la precisazione che: nel giorno del mercoledì, il padre passerà a prendere il figlio indicativamente alle ore 15.00, per poi riportarlo a casa della madre il giorno successivo, indicativamente alle ore 9.30; nel giorno di venerdì passerà a prendere il figlio presso l'abitazione della madre non appena terminato il lavoro (ore 22.45 circa), per poi riportarlo a casa della madre il giorno successivo, indicativamente alle ore 9.30;
- Durante le ferie estive: Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, accordandosi - anno per anno - entro e non oltre il mese di maggio;
- Le festività natalizie e pasquali e i giorni rossi di calendario: Con riferimento alle principali festività, le parti concordano il principio dell'alternanza delle festività rosse di calendario, ad anni alterni, tenuto in ogni caso conto degli impegni lavorativi del padre che, anche nei giorni festivi, potrà essere impegnato e dunque indisponibile e degli eventuali impegni lavorativi che potrà reperire la madre;
in particolare il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno 31/12 ed il giorno 1/1 con uno dei due genitori ed il genitore con il quale non avrà trascorso tale ultima festività potrà tenerlo con sé il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra le parti. Per le ulteriori principali
Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
4 In relazione all'intera regolamentazione del diritto di visita come sopra esposto, sono fatti salvi i diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I
CONIUGI:
4) Sotto tale aspetto i ricorrenti convengono quanto segue:
- Sul mantenimento del figlio Per_1
- verserà anticipatamente a entro il giorno 20 CP_1 Parte_1
(venti) di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio. Tale, somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
- Le spese straordinarie secondo le linee guida 29.11.2017 del CNF allegato
(ovvero, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, compresa la mensa, quelle mediche e ludiche) saranno suddivise tra i genitori al 50%, con la precisazione che la spesa per la mensa scolastica dovrà, per comune accordo delle parti, considerarsi spesa straordinaria da dividersi al 50% senza necessità di preventiva concertazione;
- L'assegno unico e universale per il figlio a carico o altro contributo equipollente che potrà essere previsto a seguito di modifiche normative sarà integralmente percepito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, da Pt_1 quale genitore collocatario, in via prevalente, del figlio I genitori si
[...] Per_1 impegnano sino a ora a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta dall'Istituto previdenziale erogante a tale scopo.
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef sarà operata da entrambi i genitori al 50%. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori.
- Fermo quanto sopra previsto per l'assegno unico, eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio, andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- Sulla casa coniugale:
La casa coniugale già condotta in locazione da unica intestataria Parte_1 del relativo contratto, rimarrà nella disponibilità della stessa la quale, dunque, si farà carico integrale delle relative spese.
si impegna a lasciare la suddetta abitazione entro il termine della CP_1 udienza di comparizione delle parti;
- Sugli impegni economici tra i coniugi:
I ricorrenti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa. Ad ogni buon fine, convengono che i finanziamenti contratti da Parte_1
5 faranno carico esclusivamente alla stessa e che laddove per mera ipotesi venisse chiamato a risponderne in tutto o in parte, CP_1 Parte_1 si impegna e si obbliga a rimborsarlo senza ritardo, fatti salvi gli obblighi dallo stesso personalmente contratti.
5) il presente accordo ha efficacia immediata tra le parti.
6) Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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