Articolo 7 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 marzo 1992
Art. 7. (Variabilita' dei contributi). 1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 576/1980 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - Le percentuale di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. LA prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984.
La percentuale di cui all'art. 11 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disposrre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e all'integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate".
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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