Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 25339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 02.11.2022 e promossa con atto notificato in data 28.10.2022 da
, partita IVA , in persona del direttore generale pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, ing. , elettivamente domiciliata in in via Comunale del Principe, Parte_2 Pt_1
n. 13/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigia Mandes, Armando Vitiello e Isabella Selvaggi in virtù di procura generale alle liti in atti
ATTRICE - OPPONENTE contro
Controparte_1
(in sigla “ ), in
[...] Controparte_2 persona del procuratore dott.ssa , elettivamente domiciliata in Salerno al Controparte_3
c.so Vittorio Emanuele n.225, presso lo studio dell'Avv. Luigi Grisanti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6012/2022 in materia di recupero spese registrazione ordinanza di assegnazione crediti
Conclusioni per l'opponente: In via preliminare, dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, farne revoca. Revocare altresì la provvisoria esecuzione del
D.I.. Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.
Conclusioni per l'opposta: … insiste perché l'adito Tribunale Voglia rigettare la opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6012/2022 (notificato in data 19.09.2022), con cui il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla di pagare, in favore della Parte_1 Controparte_2
(di seguito, per comodità, , € 78.388,30, oltre gli interessi al tasso ex art. Controparte_1
1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 26.07.2012 e spese di lite, a titolo di rimborso delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione del credito di € 13.270.484,37,
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- la decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora, Controparte_4 trattandosi di obbligazione querable. Ciò dedotto, ha concluso per l'accertamento dell'infondatezza della pretesa di controparte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda.
Il si è costituito, replicando che: - dopo aver pagato le somme assegnate Controparte_1 Part ai creditori, il terzo pignorato (tesoriere dell era tenuto a svincolare le somme residue, restituendole alla disponibilità del debitore esecutato, così come prescritto dal giudice dell'esecuzione; - nel momento in cui gli era stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (09.05.2012), non vi erano più somme vincolate, atteso che la detta notifica era avvenuta ben tre anni dopo l'ordinanza di assegnazione;
- gli interessi legali decorrevano dalla data di insorgenza del credito. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
§ 2. L'opposizione è fondata.
Occorre partire dalla pacifica giurisprudenza in materia secondo cui: “a) laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso ovvero univoco addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi correttamente ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi e nei limiti dell'art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato;
di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva;
b) qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere così recuperato, con la descritta ricomprensione di addebito, esplicita o comunque univoca, riferibile all'ordinanza di assegnazione (che si sta supponendo in entrambi i casi non opposta), questo potrebbe fare residualmente capo, quando non ottenuto altrimenti, al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere il creditore delle spese occorrenti per
l'espropriazione forzata” (cfr. Cass., sez. VI, 04/03/2022, n.7231; in senso conforme, vedi:
Cass., sez. III, 20/11/2018, n.29855; Cass., sez. VI, 20/02/2019, n.4964).
Nel caso in esame, l'ordinanza di assegnazione ha ricompreso nel credito assegnato l'imposta di registrazione, precisando che il terzo pignorato sarebbe stato liberato da ogni responsabilità “con il rilascio di quietanza da parte degli assegnatari”. Pertanto, solo a seguito del rilascio di apposita quietanza, le somme residue potevano essere legittimamente liberate.
2 In questa situazione, è evidente il difetto di interesse ad ottenere un ulteriore titolo Part esecutivo da far valere contro l avendo il AS già conseguito la piena CP_1 soddisfazione nei confronti di quest'ultima, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 c.p.c. ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).
E' poi del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris, la somma in questione non sia stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso).
Peraltro, l'opposto non ha allegato di aver escusso invano la banca Intesa San Paolo s.p.a. né ha allegato alcunché in ordine al proprio interesse ad agire nei confronti dell'originaria debitrice né, infine, ha provato di aver emesso quietanza in favore del terzo pignorato in modo da liberare le somme pignorate. Quest'ultime erano senz'altro in grado di coprire le spese di registrazione (vedi ordinanza di assegnazione in atti) e quindi, in assenza di quietanza da parte del creditore procedente, il terzo non avrebbe potuto liberare gli importi pignorati, restando obbligato a rimborsare le spese di registrazione. È allora irrilevante la prova testimoniale chiesta dall'opposto, finalizzata a provare che in data 09.05.2012 le somme pignorate erano già state svincolate, in quanto occorreva dare la prova del legittimo svincolo delle stesse mediante la produzione della quietanza liberatoria del creditore procedente. Infatti, in mancanza dei presupposti per la liberazione delle somme pignorate, il terzo continua ad essere obbligato nei confronti del creditore procedente per il pagamento degli importi assegnati dal giudice dell'esecuzione.
In conclusione, nel caso in esame siamo nell'ipotesi riportata sub a), con conseguente fondatezza dell'opposizione, stante il difetto di interesse ad agire in capo all'opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6012/2022 e dichiara inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda proposta dalla
[...] nei confronti dell;
Controparte_2 Parte_1
3 b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite dell'opponente, liquidate in €
379,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 31.03.2025 Il Giudice
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