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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4209/2024 promossa da:
(C.F. ), di seguito, per Parte_1 P.IVA_1 brevità, , con il patrocinio dell'avv. COMUNELLO GIANLUIGI e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COMUNELLO GIANLUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, , con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 CP_1 dell'avv. GALLI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 20037 PADERNO DUGNANO presso il difensore avv. GALLI PAOLO
CONVENUTO
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
in via principale: accertare e dichiarare che con sede amministrativa ed operativa in Saronno (VA), CP_1 Viale Lombardia, n.10 e sede legale in Corso Como, n. 14/16, Limbiate (MB) ( C.F._1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile dei danni subiti dal P.IVA_2
[.. veicolo marca Nissan, modello , targa EY762VK, di proprietà della ditta individuale CP_2 ( ), con sede legale in Saronno (VA), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Via Cesare Miola, n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'effetto; accertare e dichiarare che i danni subiti, a seguito della grandine in data 23 luglio 2023, dal veicolo marca Nissan, modello X-TRAIL, targa EY762VK, di proprietà della ditta individuale
[...] ( ), con sede legale in Saronno (VA), Via Cesare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Miola, n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore, ammontano da Euro 9.780,00 così come accertato a margine della procedura RG 4917/2023; pagina 1 di 8 accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto in fatto e diritto, che con sede CP_1 amministrativa ed operativa in Saronno (VA), Viale Lombardia, n.10 e sede legale in Corso Como, n. 14/16, Limbiate (MB) ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, è C.F._1 P.IVA_2 tenuta al risarcimento in favore di ( Parte_1 C.F._1
), con sede legale in Saronno (VA), Via Cesare Miola, n. 35, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, della somma di: (i) Euro 9.780,00 a titolo di danni subiti dall'
[...] ; nonché (ii) della somma di Euro 2.513,43 per costi complessivi procedura RG 4917/2023; Parte_2 (iii) Euro 4.200,08 per costi noleggio auto sostitutiva;
(iv) Euro 1.109,98 a titolo di restituzione per l'avvenuto pagamento della fattura in data 26 settembre 2023; condannare con sede amministrativa ed operativa in Saronno (VA), Viale Lombardia, CP_1 n.10 e sede legale in Corso Como, n. 14/16, 4 Limbiate (MB) (CF/PIVA ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 ( ) della somma complessiva di Euro 17.603,49
[...] C.F._1 P.IVA_1 (diciasettemilaeuroe49cent) oltre interessi fino al saldo effettivo e successive occorrende. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
per il convenuto:
Voglia il'ill.mo Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, disattesa ogni contraria domanda produzione e deduzione, così provvedere:
1) in via principale, accertata per i motivi di cui in narrativa l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi a far tempo dal 21/07/2023 sia presso il comune di Saronno ove insiste la sede della società convenuta, sia presso i comuni limitrofi, ed accertata per l'effetto la sussistenza dell'esimente del caso fortuito di cui all'art.2051 c.c., rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate avuto riguardo all'entità del danno asseritamente sofferto;
2) in via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere la domanda di cui al precedente punto1 e, dunque, sussistente il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno così come sarà dimostrato e quantificato in corso di causa, accertato altresì che Il Parte_1 ha parimenti omesso di provvedere alla custodia dell'autoveicolo di cortesia Nissan Qashqai
[...] Tg.GN698EM di proprietà di affidatogli a far tempo dal 18/07/2023, reso il 31/07/2023, CP_1 causando così i danni stimati in €. 7.660,69.= (IVA compresa), operata la compensazione totale o parziale ex art.1243 c.c. tra le reciproche ragioni di dare e vare tra le parti, disporre i relativi conguagli ordinando il pagamento della somma residua così ottenuta. 3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , ut sopra, evocava in giudizio Parte_1 la società , ut sopra, svolgendo nei confronti di quest'ultima le domande sopra esposte. CP_1
A fondamento delle stesse deduceva di avere affidato alla convenuta la riparazione del proprio autoveicolo, Nissan X-TRAIL, il quale, mentre si trovava in giacenza presso , veniva CP_1 danneggiato dalla grandine caduta in data 21/07/2023, contestando alla convenuta di non avere custodito adeguatamente il mezzo.
Lamentava inoltre che la convenuta aveva proceduto agli interventi di riparazione del motore senza prima confrontarsi riguardo ai danni provocati dalla grandine, che aveva preannunciato la CP_1 pagina 2 di 8 riparazione anche dei danni da grandine, avvalendosi della propria compagnia assicurativa, ma poi non vi provvedeva, rifiutandosi di risarcire i danni ed omettendo comunque di risolvere il problema che aveva originato la consegna del mezzo per la riparazione.
Esponeva altresì di avere promosso precedentemente un accertamento ex art. 696 bis cpc, all'esito del quale il CTU si esprimeva nei ss. termini: “(…) Letti ed esaminati i preventivi (…) eseguita la stima del ripristino a regola d'arte (…) chi scrive ritiene che i costi di ripristino ammontino ad €9.780,00# (…);
ii) “(…) il valore commerciale dell'autovettura (…) è quantificabile in € 10.000,00#“ e che oltre agli oneri per tale accertamento l'attrice aveva dovuto sostenere gli oneri per il noleggio di un veicolo per euro 4.200,08.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la società mediante comparsa di risposta con la CP_1 quale esponeva quanto segue: 1) tra il 21 ed il 25 luglio il territorio saronnese veniva investito da eccezionali eventi atmosferici, registrati come tali anche dall'istituto Geofisico Prealpino, con caduta di chicchi di grandine grossi come palle da tennis;
2) la convenuta aveva proposto a tutti i proprietari dei mezzi danneggiati un confronto per verificare le possibili soluzioni, ma gli attori rifiutavano qualsiasi opzione che non prevedesse l'integrale riparazione del mezzo rifiutandosi di ritirarlo e di pagare le spese di riparazione e questo nonostante il fatto che anche la vettura sostitutiva consegnata dalla convenuta all'attrice (Nissan Qashqai Tg.GN698EM) fosse stata restituita da quest'ultima danneggiata a causa della grandine.
Solo in data 27/9/2023 l'attrice, rimasti senza esito i tentativi di composizione bonaria svolti da
, provvedeva a ritirare il suo mezzo e a saldare la fattura n.798/1 di €. 1.189,98.= relativa CP_1 agli interventi di riparazione che aveva richiesto il 18/07/2023.
Aggiungeva di essersi costituita nell'ambito dell'ATP ai fini conciliativi e che il CTU aveva appurato la correttezza della riparazione (“parte resistente ha eseguito correttamente tutte le riparazioni di ripristino delle avarie lamentate” e che “nessun vizio/difetto è stato accertato”).
Esponeva di avere rifiutato la proposta di conciliazione formulata in tale sede in quanto alla convenuta veniva richiesto non solo di corrispondere all'attrice l'importo di € 10.000,00.=, ma anche di ritirare il veicolo facendosi così implicitamente carico delle ulteriori spese per la sua riparazione di €. 9.780,58.
Concludeva escludendo di avere violato gli obblighi quale depositario tenuto conto del fatto che l'attrice era consapevole che avrebbe utilizzato per il deposito lo spazio esterno e CP_1 dell'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Infine rappresentava che la quantificazione del danno indicata dall'attrice in relazione al mezzo non pagina 3 di 8 poteva essere condivisa in quanto dalla visura estratta dal PRA risultava annotata in data 24/07/2024 la
“denuncia di cessazione” dell'autovettura Nissan X Trail Tg.EY762VK per “esportazione verso unione europea” e tuttavia l'attrice non aveva fornito prova né dell'avvenuta riparazione del mezzo né dell'importo presumibilmente ricavato dalla sua vendita a terzi.
Lo stesso dicasi per quanto concerne gli asseriti danni afferenti ai costi per il noleggio auto sostitutiva in quanto sempre dalla visura estratta al PRA risultava l'intestazione a , a far tempo Parte_1 dal 26/05/2021, del veicolo Ford Tg GF377DB.
Evidenziava, in ogni caso, che l'importo indicato non risultava corretto nella quantificazione atteso che la fattura n.923 del 29/04/2024 di €. 200,01 riportava come causale rimborso del “danno noleggio” e che comunque la somma residua doveva essere depurata dall'IVA (conteggiata nelle altre fatture per complessivi €. 631,14), in quanto imposta recuperabile ai fini fiscali, nonché dall'ulteriore importo di
€. 500,00.= contabilizzato nella fattura n.1638 del 31/08/2023 imputato a titolo di “deposito cauzionale noleggio.
Da ultimo contestava la richiesta in quanto l'attrice aveva non aveva dimostrato il pagamento delle fatture, sottolineava che la scelta della vettura avrebbe potuto cadere su un modello più economico e precisa che la fattura per euro € 1.109,98 riguardava la riparazione effettuata il 18/7/2023 sebbene contabilizzata unitamente nella fattura del 26/09/2023.
In ogni caso, in via subordinata, opponeva in compensazione il proprio credito per la riparazione del mezzo sostitutivo riconsegnato danneggiato dall'attrice.
Espletati gli incombenti di rito, vista l'impossibilità di conciliare la lite, le parti rassegnavano le proprie conclusioni che discutevano alla scorsa udienza.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Responsabilità per custodia della vettura attorea
Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro che l'obbligo di custodia a cui era tenuta la convenuta in relazione all'autoveicolo ricevuto dall'attrice fosse di natura accessoria rispetto all'obbligazione principale (quest'ultima consistente nella riparazione del mezzo).
Ciò significa che l'attrice non aveva richiesto alla convenuta di custodire il mezzo con modalità più stringenti rispetto a quelle adottate usualmente dalla prima, come se ci fosse un'esigenza specifica e qualificata in tal senso, ma unicamente di provvedere, oltre alla riparazione, anche ad evitare che pagina 4 di 8 l'autovettura fosse esposta a rischi (così come ovviamente faceva l'attrice quando l'aveva presso di sè).
Ne discende che l'obbligo di custodia non implicava, ad es., che l'autovettura nel periodo di permanenza presso la convenuta fosse collocata all'interno di una struttura munita di tettoia, in modo che fosse riparata dalle intemperie.
Non vi è prova di una richiesta attorea in tal senso né l'attrice ha contestato che la convenuta avesse un'area esterna per il parcheggio delle vetture affidatele.
Trattandosi di una situazione palese (doc. 6 di parte conv.), essa era nota anche all'attrice.
Dunque la custodia a cui era tenuta la convenuta riguardava in buona sostanza la prevenzione dei fattori di rischio ordinari, all'interno dei quali si colloca certamente anche la possibilità di danneggiamento inerente ad eventi atmosferici, ma sempre che questi fossero prevedibili (così come avrebbe provveduto l'attrice, nelle stesse condizioni, avendo la vettura presso di sé).
L'evento atmosferico che ha determinato il danno si colloca invece nell'ambito degli eventi imprevedibili sia quanto alla manifestazione che alla portata.
L'attrice infatti non ha disconosciuto la circostanza che si sia trattato di una grandinata di eccezionale portata, come dimostrato dai report allegati da parte convenuta, che descrivono le dimensioni dei danni che sono derivati (vd. doc 4 di parte convenuta: - “nella giornata di venerdì” 21/07/2023 “il cielo si è oscurato e per 15 min è caduta grandine con chicchi grandi quanto una pallina da tennis“).
Ne discende che il danneggiamento della vettura non è riconducibile alla violazione del parametro della diligenza del buon padre di famiglia a cui era tenuto la convenuta (art. 1768, co. 1, c.c.), ma a circostanze di forza maggiore.
Ne è riprova la circostanza, incontestata, che anche la vettura sostitutiva ricevuta dall'attrice dalla convenuta - in relazione alla quale l'attrice era tenuta ad un obbligo di custodia analogo a quello contestato alla convenuta - sia rimasta anch'essa danneggiata a causa del medesimo evento atmosferico e anche in questo caso con danni ingenti (per un importo stimato pari ad euro 7.660,69, doc. 13 di parte convenuta).
Così come l'attrice non ha ravvisato una propria responsabilità nell'accaduto in relazione al danneggiamento della vettura della convenuta, allo stesso modo non può riconoscersi una responsabilità a carico di quest'ultima in relazione al danneggiamento della vettura attorea.
Per tali ragioni la richiesta di risarcimento afferente al danno in questione non può essere accolta.
pagina 5 di 8 Riparazione dell'autovettura attorea quanto al danno al motore
La questione della riparazione dell'autovettura attorea, che era stata affidata alla convenuta per un inconveniente al motore (eccessivo consumo di acqua/accessione spia pressione olio), viene in rilievo sotto un duplice profilo: l'attrice, da un lato, ha lamentato che la convenuta pretendeva il pagamento della fattura (Doc 7 di parte att. - Fattura 26 settembre 2023.pdf) per riparazioni che, in realtà, non avevano risolto l'inconveniente tecnico e, dall'altro, che ometteva di informarla del CP_1 danneggiamento della vettura prima di procedere alla riparazione evidenziando che, in ragione dell'entità del danno da grandine, spettava alla prima valutare se procedere o meno nell'intervento.
La prima doglianza è infondata come riferito dal CTU nominato nell'ambito del procedimento promosso dall'attrice, il quale ha così concluso: “a parere di chi scrive parte resistente ha eseguito correttamente tutte le operazioni di ripristino delle avarie lamentate”, “nessuno vizio/difetto è stato accertato…”.
Rispetto alla seconda si osserva che parte convenuta ha contestato tale assunto dichiarando che “.i suindicati fenomeni interessavano pertanto anche la sede della convenuta sita in Saronno ove, nell'area esterna all'officina destinata a ricovero delle autovetture era stata parcheggiata per il suo ritiro, dopo l'intervento di riparazione, anche quella della società attrice che veniva perciò anch'essa danneggiata (doc.n.6)“.
Orbene, applicando il principio di vicinanza della prova, connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c.
(Cass. Sez. 5, sent n. 26014 del 04/10/2024), si deve concludere che toccava alla convenuta dimostrare il proprio assunto, la quale non ha assolto all'onere probatorio.
Per contro gli elementi indiziari portano a presumere che la riparazione non fosse stata ancora effettuata all'atto della grandinata posto che, ove così fosse stato (ed oltretutto già il 18/7/23 secondo quanto riportato da nella comparsa costitutiva), la convenuta ne avrebbe dato CP_1 comunicazione all'attrice per la restituzione del mezzo - e l'interesse della convenuta sotto questo aspetto era duplice: 1) richiedere il pagamento per la riparazione;
2) riottenere la vettura di cortesia in modo da poterla utilizzare per altri clienti - mentre questa risulta effettuata solo in data 31/7/2025 (data in cui l'attrice riconsegnava alla vettura il veicolo sostitutivo: doc. 18 di parte convenuta).
Danni indicati da parte attrice
Già si è detto che non possono essere riconosciuti i danni relativi al danneggiamento da grandine per le ragioni esposte. pagina 6 di 8 Gli ulteriori danni afferiscono alle spese sostenute per la riparazione del mezzo ed al noleggio di una vettura sostitutiva nel periodo successivo alla riconsegna da parte dell'attrice del veicolo sostitutivo (in cui l'attrice contestava di dovere pagare la fattura di riparazione).
Orbene, la prima voce, come si è evidenziato, non rappresenta un danno in sé, ma unicamente in quanto il costo della riparazione sarebbe risultato antieconomico a fronte del danno riportato dalla grandine.
Dunque la valutazione di tale danno non va fatta in astratto, ma tenendo conto delle conseguenze economiche patite dall'attrice.
Ciò detto, se è vero che dalla valutazione fatta dal CTU emerge che sicuramente la riparazione sarebbe risultata antieconomica (“Letti ed esaminati i preventivi (…) eseguita la stima del ripristino a regola
d'arte (…) chi scrive ritiene che i costi di ripristino ammontino ad €9.780,00# (…); ii) “(…) il valore commerciale dell'autovettura (…) è quantificabile in € 10.000,00# (…)) è altresì vero che tale vettura è stata ceduta dall'attrice ed esportata verso altro paese UE, circostanza incontestata, senza che sia stata dedotta la riparazione del mezzo (quanto al danneggiamento da grandine) e chiarita la la contropartita economica ricevuta per la cessione.
Il documento prodotto con la nota depositata in data 12/5/2025, contenente la dichiarazione di un terzo che avrebbe ricevuto la vettura a titolo gratuito, è contestato e non ha valore probatorio. D'altronde l'attrice, in quanto titolare di parte IVA, avrebbe dovuto allegare la documentazione contabile afferente alla cessione, ma non l'ha fatto.
In assenza di tale documentazione, non può ritenersi che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito, dovendosi al contrario presumere che sia stata onerosa.
Dunque, posto che la vettura era stata riparata (da ), deve ritenersi che l'attrice si sia avvalsa CP_1 dell'utilità derivante dalla riparazione.
Detto in altri termini, l'attrice ha alienato la vettura in quanto regolarmente funzionante (grazie alla riparazione fatta dalla convenuta).
Ove non lo fosse stata presumibilmente non avrebbe potuto venderla (o comunque ricavare il compenso che, per le ragioni esposte, è rimasto ignoto).
Ne discende che non vi è prova del fatto che il costo sostenuto dall'attrice per la riparazione (come da fattura emessa da ) si sia tradotto in un danno. CP_1
Venendo meno le altre voci di danno, non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di rimborso delle spese di noleggio per la vettura sostitutiva.
pagina 7 di 8 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'attrice nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, rigetta le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) Condanna la prima a rifondere a quest'ultima le spese di lite liquidate in euro 2.900,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4209/2024 promossa da:
(C.F. ), di seguito, per Parte_1 P.IVA_1 brevità, , con il patrocinio dell'avv. COMUNELLO GIANLUIGI e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COMUNELLO GIANLUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, , con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 CP_1 dell'avv. GALLI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 20037 PADERNO DUGNANO presso il difensore avv. GALLI PAOLO
CONVENUTO
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
in via principale: accertare e dichiarare che con sede amministrativa ed operativa in Saronno (VA), CP_1 Viale Lombardia, n.10 e sede legale in Corso Como, n. 14/16, Limbiate (MB) ( C.F._1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile dei danni subiti dal P.IVA_2
[.. veicolo marca Nissan, modello , targa EY762VK, di proprietà della ditta individuale CP_2 ( ), con sede legale in Saronno (VA), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Via Cesare Miola, n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'effetto; accertare e dichiarare che i danni subiti, a seguito della grandine in data 23 luglio 2023, dal veicolo marca Nissan, modello X-TRAIL, targa EY762VK, di proprietà della ditta individuale
[...] ( ), con sede legale in Saronno (VA), Via Cesare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Miola, n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore, ammontano da Euro 9.780,00 così come accertato a margine della procedura RG 4917/2023; pagina 1 di 8 accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto in fatto e diritto, che con sede CP_1 amministrativa ed operativa in Saronno (VA), Viale Lombardia, n.10 e sede legale in Corso Como, n. 14/16, Limbiate (MB) ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, è C.F._1 P.IVA_2 tenuta al risarcimento in favore di ( Parte_1 C.F._1
), con sede legale in Saronno (VA), Via Cesare Miola, n. 35, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, della somma di: (i) Euro 9.780,00 a titolo di danni subiti dall'
[...] ; nonché (ii) della somma di Euro 2.513,43 per costi complessivi procedura RG 4917/2023; Parte_2 (iii) Euro 4.200,08 per costi noleggio auto sostitutiva;
(iv) Euro 1.109,98 a titolo di restituzione per l'avvenuto pagamento della fattura in data 26 settembre 2023; condannare con sede amministrativa ed operativa in Saronno (VA), Viale Lombardia, CP_1 n.10 e sede legale in Corso Como, n. 14/16, 4 Limbiate (MB) (CF/PIVA ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 ( ) della somma complessiva di Euro 17.603,49
[...] C.F._1 P.IVA_1 (diciasettemilaeuroe49cent) oltre interessi fino al saldo effettivo e successive occorrende. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
per il convenuto:
Voglia il'ill.mo Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, disattesa ogni contraria domanda produzione e deduzione, così provvedere:
1) in via principale, accertata per i motivi di cui in narrativa l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi a far tempo dal 21/07/2023 sia presso il comune di Saronno ove insiste la sede della società convenuta, sia presso i comuni limitrofi, ed accertata per l'effetto la sussistenza dell'esimente del caso fortuito di cui all'art.2051 c.c., rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate avuto riguardo all'entità del danno asseritamente sofferto;
2) in via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere la domanda di cui al precedente punto1 e, dunque, sussistente il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno così come sarà dimostrato e quantificato in corso di causa, accertato altresì che Il Parte_1 ha parimenti omesso di provvedere alla custodia dell'autoveicolo di cortesia Nissan Qashqai
[...] Tg.GN698EM di proprietà di affidatogli a far tempo dal 18/07/2023, reso il 31/07/2023, CP_1 causando così i danni stimati in €. 7.660,69.= (IVA compresa), operata la compensazione totale o parziale ex art.1243 c.c. tra le reciproche ragioni di dare e vare tra le parti, disporre i relativi conguagli ordinando il pagamento della somma residua così ottenuta. 3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , ut sopra, evocava in giudizio Parte_1 la società , ut sopra, svolgendo nei confronti di quest'ultima le domande sopra esposte. CP_1
A fondamento delle stesse deduceva di avere affidato alla convenuta la riparazione del proprio autoveicolo, Nissan X-TRAIL, il quale, mentre si trovava in giacenza presso , veniva CP_1 danneggiato dalla grandine caduta in data 21/07/2023, contestando alla convenuta di non avere custodito adeguatamente il mezzo.
Lamentava inoltre che la convenuta aveva proceduto agli interventi di riparazione del motore senza prima confrontarsi riguardo ai danni provocati dalla grandine, che aveva preannunciato la CP_1 pagina 2 di 8 riparazione anche dei danni da grandine, avvalendosi della propria compagnia assicurativa, ma poi non vi provvedeva, rifiutandosi di risarcire i danni ed omettendo comunque di risolvere il problema che aveva originato la consegna del mezzo per la riparazione.
Esponeva altresì di avere promosso precedentemente un accertamento ex art. 696 bis cpc, all'esito del quale il CTU si esprimeva nei ss. termini: “(…) Letti ed esaminati i preventivi (…) eseguita la stima del ripristino a regola d'arte (…) chi scrive ritiene che i costi di ripristino ammontino ad €9.780,00# (…);
ii) “(…) il valore commerciale dell'autovettura (…) è quantificabile in € 10.000,00#“ e che oltre agli oneri per tale accertamento l'attrice aveva dovuto sostenere gli oneri per il noleggio di un veicolo per euro 4.200,08.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la società mediante comparsa di risposta con la CP_1 quale esponeva quanto segue: 1) tra il 21 ed il 25 luglio il territorio saronnese veniva investito da eccezionali eventi atmosferici, registrati come tali anche dall'istituto Geofisico Prealpino, con caduta di chicchi di grandine grossi come palle da tennis;
2) la convenuta aveva proposto a tutti i proprietari dei mezzi danneggiati un confronto per verificare le possibili soluzioni, ma gli attori rifiutavano qualsiasi opzione che non prevedesse l'integrale riparazione del mezzo rifiutandosi di ritirarlo e di pagare le spese di riparazione e questo nonostante il fatto che anche la vettura sostitutiva consegnata dalla convenuta all'attrice (Nissan Qashqai Tg.GN698EM) fosse stata restituita da quest'ultima danneggiata a causa della grandine.
Solo in data 27/9/2023 l'attrice, rimasti senza esito i tentativi di composizione bonaria svolti da
, provvedeva a ritirare il suo mezzo e a saldare la fattura n.798/1 di €. 1.189,98.= relativa CP_1 agli interventi di riparazione che aveva richiesto il 18/07/2023.
Aggiungeva di essersi costituita nell'ambito dell'ATP ai fini conciliativi e che il CTU aveva appurato la correttezza della riparazione (“parte resistente ha eseguito correttamente tutte le riparazioni di ripristino delle avarie lamentate” e che “nessun vizio/difetto è stato accertato”).
Esponeva di avere rifiutato la proposta di conciliazione formulata in tale sede in quanto alla convenuta veniva richiesto non solo di corrispondere all'attrice l'importo di € 10.000,00.=, ma anche di ritirare il veicolo facendosi così implicitamente carico delle ulteriori spese per la sua riparazione di €. 9.780,58.
Concludeva escludendo di avere violato gli obblighi quale depositario tenuto conto del fatto che l'attrice era consapevole che avrebbe utilizzato per il deposito lo spazio esterno e CP_1 dell'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Infine rappresentava che la quantificazione del danno indicata dall'attrice in relazione al mezzo non pagina 3 di 8 poteva essere condivisa in quanto dalla visura estratta dal PRA risultava annotata in data 24/07/2024 la
“denuncia di cessazione” dell'autovettura Nissan X Trail Tg.EY762VK per “esportazione verso unione europea” e tuttavia l'attrice non aveva fornito prova né dell'avvenuta riparazione del mezzo né dell'importo presumibilmente ricavato dalla sua vendita a terzi.
Lo stesso dicasi per quanto concerne gli asseriti danni afferenti ai costi per il noleggio auto sostitutiva in quanto sempre dalla visura estratta al PRA risultava l'intestazione a , a far tempo Parte_1 dal 26/05/2021, del veicolo Ford Tg GF377DB.
Evidenziava, in ogni caso, che l'importo indicato non risultava corretto nella quantificazione atteso che la fattura n.923 del 29/04/2024 di €. 200,01 riportava come causale rimborso del “danno noleggio” e che comunque la somma residua doveva essere depurata dall'IVA (conteggiata nelle altre fatture per complessivi €. 631,14), in quanto imposta recuperabile ai fini fiscali, nonché dall'ulteriore importo di
€. 500,00.= contabilizzato nella fattura n.1638 del 31/08/2023 imputato a titolo di “deposito cauzionale noleggio.
Da ultimo contestava la richiesta in quanto l'attrice aveva non aveva dimostrato il pagamento delle fatture, sottolineava che la scelta della vettura avrebbe potuto cadere su un modello più economico e precisa che la fattura per euro € 1.109,98 riguardava la riparazione effettuata il 18/7/2023 sebbene contabilizzata unitamente nella fattura del 26/09/2023.
In ogni caso, in via subordinata, opponeva in compensazione il proprio credito per la riparazione del mezzo sostitutivo riconsegnato danneggiato dall'attrice.
Espletati gli incombenti di rito, vista l'impossibilità di conciliare la lite, le parti rassegnavano le proprie conclusioni che discutevano alla scorsa udienza.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Responsabilità per custodia della vettura attorea
Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro che l'obbligo di custodia a cui era tenuta la convenuta in relazione all'autoveicolo ricevuto dall'attrice fosse di natura accessoria rispetto all'obbligazione principale (quest'ultima consistente nella riparazione del mezzo).
Ciò significa che l'attrice non aveva richiesto alla convenuta di custodire il mezzo con modalità più stringenti rispetto a quelle adottate usualmente dalla prima, come se ci fosse un'esigenza specifica e qualificata in tal senso, ma unicamente di provvedere, oltre alla riparazione, anche ad evitare che pagina 4 di 8 l'autovettura fosse esposta a rischi (così come ovviamente faceva l'attrice quando l'aveva presso di sè).
Ne discende che l'obbligo di custodia non implicava, ad es., che l'autovettura nel periodo di permanenza presso la convenuta fosse collocata all'interno di una struttura munita di tettoia, in modo che fosse riparata dalle intemperie.
Non vi è prova di una richiesta attorea in tal senso né l'attrice ha contestato che la convenuta avesse un'area esterna per il parcheggio delle vetture affidatele.
Trattandosi di una situazione palese (doc. 6 di parte conv.), essa era nota anche all'attrice.
Dunque la custodia a cui era tenuta la convenuta riguardava in buona sostanza la prevenzione dei fattori di rischio ordinari, all'interno dei quali si colloca certamente anche la possibilità di danneggiamento inerente ad eventi atmosferici, ma sempre che questi fossero prevedibili (così come avrebbe provveduto l'attrice, nelle stesse condizioni, avendo la vettura presso di sé).
L'evento atmosferico che ha determinato il danno si colloca invece nell'ambito degli eventi imprevedibili sia quanto alla manifestazione che alla portata.
L'attrice infatti non ha disconosciuto la circostanza che si sia trattato di una grandinata di eccezionale portata, come dimostrato dai report allegati da parte convenuta, che descrivono le dimensioni dei danni che sono derivati (vd. doc 4 di parte convenuta: - “nella giornata di venerdì” 21/07/2023 “il cielo si è oscurato e per 15 min è caduta grandine con chicchi grandi quanto una pallina da tennis“).
Ne discende che il danneggiamento della vettura non è riconducibile alla violazione del parametro della diligenza del buon padre di famiglia a cui era tenuto la convenuta (art. 1768, co. 1, c.c.), ma a circostanze di forza maggiore.
Ne è riprova la circostanza, incontestata, che anche la vettura sostitutiva ricevuta dall'attrice dalla convenuta - in relazione alla quale l'attrice era tenuta ad un obbligo di custodia analogo a quello contestato alla convenuta - sia rimasta anch'essa danneggiata a causa del medesimo evento atmosferico e anche in questo caso con danni ingenti (per un importo stimato pari ad euro 7.660,69, doc. 13 di parte convenuta).
Così come l'attrice non ha ravvisato una propria responsabilità nell'accaduto in relazione al danneggiamento della vettura della convenuta, allo stesso modo non può riconoscersi una responsabilità a carico di quest'ultima in relazione al danneggiamento della vettura attorea.
Per tali ragioni la richiesta di risarcimento afferente al danno in questione non può essere accolta.
pagina 5 di 8 Riparazione dell'autovettura attorea quanto al danno al motore
La questione della riparazione dell'autovettura attorea, che era stata affidata alla convenuta per un inconveniente al motore (eccessivo consumo di acqua/accessione spia pressione olio), viene in rilievo sotto un duplice profilo: l'attrice, da un lato, ha lamentato che la convenuta pretendeva il pagamento della fattura (Doc 7 di parte att. - Fattura 26 settembre 2023.pdf) per riparazioni che, in realtà, non avevano risolto l'inconveniente tecnico e, dall'altro, che ometteva di informarla del CP_1 danneggiamento della vettura prima di procedere alla riparazione evidenziando che, in ragione dell'entità del danno da grandine, spettava alla prima valutare se procedere o meno nell'intervento.
La prima doglianza è infondata come riferito dal CTU nominato nell'ambito del procedimento promosso dall'attrice, il quale ha così concluso: “a parere di chi scrive parte resistente ha eseguito correttamente tutte le operazioni di ripristino delle avarie lamentate”, “nessuno vizio/difetto è stato accertato…”.
Rispetto alla seconda si osserva che parte convenuta ha contestato tale assunto dichiarando che “.i suindicati fenomeni interessavano pertanto anche la sede della convenuta sita in Saronno ove, nell'area esterna all'officina destinata a ricovero delle autovetture era stata parcheggiata per il suo ritiro, dopo l'intervento di riparazione, anche quella della società attrice che veniva perciò anch'essa danneggiata (doc.n.6)“.
Orbene, applicando il principio di vicinanza della prova, connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c.
(Cass. Sez. 5, sent n. 26014 del 04/10/2024), si deve concludere che toccava alla convenuta dimostrare il proprio assunto, la quale non ha assolto all'onere probatorio.
Per contro gli elementi indiziari portano a presumere che la riparazione non fosse stata ancora effettuata all'atto della grandinata posto che, ove così fosse stato (ed oltretutto già il 18/7/23 secondo quanto riportato da nella comparsa costitutiva), la convenuta ne avrebbe dato CP_1 comunicazione all'attrice per la restituzione del mezzo - e l'interesse della convenuta sotto questo aspetto era duplice: 1) richiedere il pagamento per la riparazione;
2) riottenere la vettura di cortesia in modo da poterla utilizzare per altri clienti - mentre questa risulta effettuata solo in data 31/7/2025 (data in cui l'attrice riconsegnava alla vettura il veicolo sostitutivo: doc. 18 di parte convenuta).
Danni indicati da parte attrice
Già si è detto che non possono essere riconosciuti i danni relativi al danneggiamento da grandine per le ragioni esposte. pagina 6 di 8 Gli ulteriori danni afferiscono alle spese sostenute per la riparazione del mezzo ed al noleggio di una vettura sostitutiva nel periodo successivo alla riconsegna da parte dell'attrice del veicolo sostitutivo (in cui l'attrice contestava di dovere pagare la fattura di riparazione).
Orbene, la prima voce, come si è evidenziato, non rappresenta un danno in sé, ma unicamente in quanto il costo della riparazione sarebbe risultato antieconomico a fronte del danno riportato dalla grandine.
Dunque la valutazione di tale danno non va fatta in astratto, ma tenendo conto delle conseguenze economiche patite dall'attrice.
Ciò detto, se è vero che dalla valutazione fatta dal CTU emerge che sicuramente la riparazione sarebbe risultata antieconomica (“Letti ed esaminati i preventivi (…) eseguita la stima del ripristino a regola
d'arte (…) chi scrive ritiene che i costi di ripristino ammontino ad €9.780,00# (…); ii) “(…) il valore commerciale dell'autovettura (…) è quantificabile in € 10.000,00# (…)) è altresì vero che tale vettura è stata ceduta dall'attrice ed esportata verso altro paese UE, circostanza incontestata, senza che sia stata dedotta la riparazione del mezzo (quanto al danneggiamento da grandine) e chiarita la la contropartita economica ricevuta per la cessione.
Il documento prodotto con la nota depositata in data 12/5/2025, contenente la dichiarazione di un terzo che avrebbe ricevuto la vettura a titolo gratuito, è contestato e non ha valore probatorio. D'altronde l'attrice, in quanto titolare di parte IVA, avrebbe dovuto allegare la documentazione contabile afferente alla cessione, ma non l'ha fatto.
In assenza di tale documentazione, non può ritenersi che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito, dovendosi al contrario presumere che sia stata onerosa.
Dunque, posto che la vettura era stata riparata (da ), deve ritenersi che l'attrice si sia avvalsa CP_1 dell'utilità derivante dalla riparazione.
Detto in altri termini, l'attrice ha alienato la vettura in quanto regolarmente funzionante (grazie alla riparazione fatta dalla convenuta).
Ove non lo fosse stata presumibilmente non avrebbe potuto venderla (o comunque ricavare il compenso che, per le ragioni esposte, è rimasto ignoto).
Ne discende che non vi è prova del fatto che il costo sostenuto dall'attrice per la riparazione (come da fattura emessa da ) si sia tradotto in un danno. CP_1
Venendo meno le altre voci di danno, non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di rimborso delle spese di noleggio per la vettura sostitutiva.
pagina 7 di 8 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'attrice nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, rigetta le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) Condanna la prima a rifondere a quest'ultima le spese di lite liquidate in euro 2.900,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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