TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Roberta Bonaudi Presidente
Elisa Einaudi Giudice
Giusy Ciampa Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 936/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ARNAUDO CARLA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio legale in Cuneo, via Senator A. Toselli n. 6;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. GALLO ENRICO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio legale in Busca, via Umberto I n. 81;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 9 - Per parte ricorrente:
“1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cuneo l'11/06/2016 con rito concordatario tra nata a [...]
Cuneo (CN) il 09/03/1992 e nato a [...] il [...], ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre signora Persona_1 [...]
ed attribuire alla stessa il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni anche inerenti Parte_1 la salute della minore e l'attività scolastica;
3) Confermare la collocazione della minore presso la madre alla quale confermare l'assegnazione della casa ex familiare sita in Tarantasca con tutti i relativi arredi;
4) Interdire allo stato attuale al padre (così come attualmente sospesi) ogni ulteriore contatto, anche telefonico, con la minore e comunque fino a quando il non fornisca prova di aver ultimato un CP_1
percorso di cura presso il SE di Cuneo o altra struttura idonea che possa garantire la sua guarigione psicofisica e da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
5) Solo in tale ultima evenienza e in caso di richiesta del padre programmare eventualmente una graduale ripresa dei contatti della minore con il padre esclusivamente in ambiente protetto ed in presenza dei Servizi, in ogni caso non più di un'ora ogni quindici giorni (come pure le telefonate) prescrivendo un costante monitoraggio dell'andamento di tali incontri, della situazione psico-fisica del
e del benessere e della serenità della minore;
CP_1
6) Confermare a carico del il contributo al mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili, CP_1
rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate;
7) Con vittoria di spese legali tutte della presente procedura, oltre accessori e CPA, avendo controparte con il suo esclusivo comportamento reso necessario il presente ricorso.”
- Per parte resistente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine all'affidamento della figlia minore, al contributo al mantenimento della stessa nonché al diritto e alle modalità del padre di vederla e tenerla con sé”;
Per il P.M.:
“Visto, si accolga il ricorso di parte ricorrente”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Cuneo il 11/06/2016 e trascritto nei Controparte_1
Registri di quel Comune al numero 15, Parte II, Serie A, anno 2016, da cui è nata in [...] Persona_1
il 05/08/2017, premettendo che il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 06/06/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi è stata ripresa della convivenza.
In particolare, la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni inerenti l'affidamento, collocazione e mantenimento della minore disposte nella predetta sentenza di separazione, rappresentando la necessità di “interdire” al padre ogni contatto con la minore almeno fino a quando il resistente non fornisca prova di aver ultimato un percorso di cura presso il SE di Cuneo o altra struttura idonea che possa garantire la sua guarigione psicofisica e da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
All'udienza del 18/09/2024, comparsa solo parte ricorrente, il Giudice, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente, confermando, in via provvisoria ed urgente, le condizioni in punto affidamento, collocamento e mantenimento della minore, di cui alla sentenza n. 574/2022 del
01/06/2022, pubblicata il 06/06/2022, il Tribunale di Cuneo e disponendo l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi e del SE.
In data 18/12/2024, si è tardivamente costituito “riservando ogni consentita istanza, Controparte_1 domanda e deduzione”.
All'udienza del 18/12/2024 la causa è stata rinviata all'udienza figurata ex art. 127 ter c.p.c. del
26/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale il resistente si è associato in sede di precisazione delle conclusioni, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come dal d.l. 12.9.2014 n.132, successivamente modificata.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
***
In merito all'affidamento della figlia minore, dev'essere senz'altro confermato l'affidamento disposto in via c.d. “super-esclusiva” (ex art. 337-quater, comma 3, c.c.) alla madre in sede di separazione.
pagina 3 di 9 Com' è noto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. quella dell'affidamento condiviso costituisce, pertanto, la soluzione preferenziale da adottare e da escludere solo quando sia contraria all'interesse del minore.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, 2° comma l. n. 54 del 2006 è derogabile solo ove la sua applicazione risulti <>, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente ” (ex multis, Cass. civ. n. 26587/2009).
Ebbene, nel caso di specie ricorrono plurime circostanze seriamente ostative all'affidamento condiviso, Pers tali da giustificare il mantenimento del regime di affidamento esclusivo di alla madre, già disposto in sede di separazione.
In particolare – oltre alle gravi condotte tenute dal già considerate nella sentenza n. 574/2022 CP_1
del 01/06/2022, pubblicata il 06/06/2022, ai fini della pronuncia di addebito e di affido super esclusivo della figlia alla madre, che hanno condotto all'instaurazione di diversi procedimenti penali a suo carico
(tra cui particolarmente significativa è quella occorsa in data 5.10.2020, quando il convenuto è stato rinvenuto dai carabinieri alla guida di un'autovettura, in stato di ebbrezza e sovraeccitazione, con la figlia seduta sul sedile posteriore che risultava ai militari “in uno stato di apparente shock”) – deve altresì considerarsi quanto evidenziato nelle relazioni dei Servizi Sociali acquisite in atti, comprovanti il perdurante abuso (quantomeno) di alcolici da parte del resistente e l'assenza di costanza nel seguire il percorso di cura intrapreso presso il SE (su cui v. meglio infra).
Tale condotte, infatti, denotano gravi carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere necessario confermare la scelta per l'affidamento super esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
Vi è, anche, da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza di una figura paterna responsabile,
l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione pagina 4 di 9 dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
***
Ne discende che va confermata la collocazione della figlia minore presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la ex casa familiare in Tarantasca, comprensiva di mobili ed arredi, trattandosi di questione, peraltro, non controversa.
***
Quanto al regime delle visite padre-figlia, il Collegio ritiene, dall'esamina della documentazione trasmessa dai Servizi coinvolti nel giudizio, che debba essere accolta la richiesta di parte ricorrente di interdire, allo stato attuale, al padre ogni ulteriore contatto, anche telefonico, con la minore.
Dalle relazioni in atti, infatti, emerge che sebbene gli incontri , avviati a partire dal mese di Persona_2
marzo 2021, si siano svolti, senza particolari criticità sino alla primavera del 2022, già a partire dall'agosto del 2022 l'atteggiamento del sig. è mutato, portando all'annullamento di un paio di CP_1
incontri, a cui si sarebbe presentato in stato di alterazione ed alla sospensione dei successivi incontri protetti, la cui riattivazione è stata vincolata alla presa in carico del sig. da parte del SerD e CP_1 all'aderenza del medesimo al progetto proposto dal Servizio. Nel mese di dicembre 2023, a seguito del rimando positivo da parte del SerD di Cuneo, il sig. è stato convocato dai Servizi per valutare CP_1
la ripresa degli incontri;
tuttavia, a detto colloquio (del 13.12.2023), il convenuto si è presentato
“emanando un inequivocabile odore di alcol, negato dal medesimo”, impedendo la ripresa degli incontri.
Solamente a partire dal 16.9.2024 i Servizi, tenuto conto del positivo riscontro degli incontri effettuati alla presenza della Psicologa del servizio NPI e della certificazione rilasciata dal SerD, hanno provveduto ad attivare gli incontri protetti. Tuttavia, ancora una volta, all'incontro protetto organizzato per il giorno
10.12.2024 il si è presentato in stato di alterazione alcolica (l'educatrice riferisce di “evidente CP_1 odore di alcool” e di “occhi...lucidi e arrossati”) e viene fatto allontanare.
Come rappresentato dai Servizi nell'ultima relazione trasmessa (del 7.3.2025), quanto accaduto “ha determinato la sospensione degli incontri e delle telefonate”; inoltre, il ha “interrotto i rapporti CP_1
con il Serd esplicitando il venir meno della sua fiducia nei confronti dei Servizi e comunicando di voler dimostrare alla competente A.G. di non assumere da tempo sostanze alcoliche o stupefacenti effettuando
l'analisi del capello presso un ente privato”, pur successivamente riprendendo i contatti con detto servizio;
infine, lo stesso convenuto ha rifiutato la proposta dei Servizi di “effettuare una videochiamata monitorata con la minore...in attesa di esito da parte della competente A.G.”.
pagina 5 di 9 Alla luce di tali risultanze e tenuto conto della totale assenza di rassicurazioni fornite dal resistente in merito a quanto dichiarato dai Servizi, si reputa doveroso sospendere gli incontri padre figlia, anche in spazio neutro.
Anzitutto, vale la pena evidenziare che la permanenza di tali incontri, in essere dall'inizio del procedimento, non ha portato ad alcuna significativa e positiva evoluzione del rapporto padre figlia, essendo gli incontri rimasti a livello di scambi meramente ludici, senza alcuna capacità del padre di istaurare una relazione più profonda con la figlia.
Inoltre, è opportuno evidenziare che l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche ad obblighi positivi, tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. Sebbene detta norma non contenga alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3), la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi: infatti, la predetta Corte, pur affermando che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori (stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive), ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio.
In particolare, in diverse pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore-figlio, in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore), gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. KO
c. sentenza 20 gennaio 2011). Per_3
Ebbene, nel presente procedimento le condotte già poste in essere dal padre in danno della figlia e l'assenza di continuità e responsabilizzazione nel gestire gli incontri organizzati dai Servizi e nel seguire il percorso di cura presso il SE, rappresentano elementi sufficienti per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlia, dimostrando l'assenza di un concreto impegno del resistente a colmare le lacune genitoriali evidenziate già nel corso del giudizio di separazione e l'inidoneità dello stesso a pagina 6 di 9 prendersi cura (anzitutto) della propria salute e, tanto più, dell'incolumità e delle quotidiane esigenze della figlia minore.
Ad oggi, infatti, la frequentazione padre/figlia risulta, in primo luogo, potenzialmente pericolosa per l'integrità psicofisica della figlia, risultando processualmente provato il persistente e costante abuso da parte del padre di sostanze (quantomeno) alcoliche (vedi relazioni trasmesse dai servizi circa i colloqui organizzati in data 13.12.2023 e 10.12.2024) e, in secondo luogo, fonte di rischi per lo sviluppo armonico della minore, la quale, ove gli incontri protetti proseguissero, sarebbe continuamente esposta al rischio di ripetute delusioni, a causa dell'attuale incostanza del padre.
In questa situazione, quindi, appare necessario sospendere la frequentazione padre/figlia, almeno fintantoché il padre non mostrerà - nei fatti - costanza nel seguire il necessario percorso di verifica da parte del servizio sanitario e, parimenti, una seria volontà di inserirsi responsabilmente nella vita della
Pers figlia
Il Collegio, inoltre, non ritiene di prevedere, già in questa sede, la possibilità di riprendere gli incontri in luogo neutro, i quali non sono una modalità strutturale di frequentazione genitore/figlio, bensì una modalità eccezionale e per sua natura provvisoria, finalizzata al conseguimento di determinati obiettivi, in una cornice processuale ben definita. Nel caso di specie, gli stessi erano finalizzati alla (sperata) liberalizzazione, eventualmente parziale (ad esempio alla presenza di terzi); liberalizzazione che, però, non poteva (e non può) prescindere dalla verifica delle allegate dipendenze patologiche del padre, proprio per il grave rischio al quale notoriamente tali dipendenze patologiche (o abusi) espongono le persone che entrano in contatto col soggetto dipendente (o abusante), tanto più se minorenni.
Ciò fermo restando che – essendo i provvedimenti in materia di famiglia e minori (inclusa, quindi, la presente sentenza) sempre modificabili e revocabili – il padre, in qualsiasi momento, ben potrà attivarsi per chiedere la ripresa degli incontri, formulando apposita domanda al giudice competente, previa istaurazione e completamento dei percorsi di sostegno e di recupero dalle dipendenze, mostrando costanza nel seguire il necessario percorso di verifica da parte del servizio sanitario e, parimenti, una ferma volontà di inserirsi responsabilmente nella vita della figlia, con continuità e autentica apertura alle sue necessità, mettendo in secondo piano le proprie.
Solo la sopraggiunta consapevolezza delle condotte disfunzionali poste in essere, infatti, potrebbe dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione padre-figlia, consapevolezza evidentemente non maturata nel corso del giudizio.
***
pagina 7 di 9 Quanto al mantenimento della figlia, considerato che la cura e la gestione della minore è interamente a carico della madre, deve confermarsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia mediante versamento in favore della ricorrente della somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate, come disposto in sede di separazione e trattandosi di questione, peraltro, non controversa.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico integrale del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari ex D.M. 55/2014 previsti per le controversie di bassa complessità e valore indeterminabile quali quella in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Cuneo il 11/06/2016, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, al numero 15, Parte II, Serie A, anno 2016;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa del Persona_1 potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni anche inerenti la salute della minore e l'attività scolastica;
4) conferma la collocazione della minore presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa ex familiare sita in Tarantasca, con tutti i relativi arredi;
5) sospende qualsiasi frequentazione, anche telefonica, tra il padre, e la figlia Controparte_1
minore;
6) conferma a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente , a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile Persona_1
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
pagina 8 di 9 7) condanna pagamento in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Roberta Bonaudi Presidente
Elisa Einaudi Giudice
Giusy Ciampa Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 936/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ARNAUDO CARLA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio legale in Cuneo, via Senator A. Toselli n. 6;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. GALLO ENRICO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio legale in Busca, via Umberto I n. 81;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 9 - Per parte ricorrente:
“1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cuneo l'11/06/2016 con rito concordatario tra nata a [...]
Cuneo (CN) il 09/03/1992 e nato a [...] il [...], ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre signora Persona_1 [...]
ed attribuire alla stessa il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni anche inerenti Parte_1 la salute della minore e l'attività scolastica;
3) Confermare la collocazione della minore presso la madre alla quale confermare l'assegnazione della casa ex familiare sita in Tarantasca con tutti i relativi arredi;
4) Interdire allo stato attuale al padre (così come attualmente sospesi) ogni ulteriore contatto, anche telefonico, con la minore e comunque fino a quando il non fornisca prova di aver ultimato un CP_1
percorso di cura presso il SE di Cuneo o altra struttura idonea che possa garantire la sua guarigione psicofisica e da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
5) Solo in tale ultima evenienza e in caso di richiesta del padre programmare eventualmente una graduale ripresa dei contatti della minore con il padre esclusivamente in ambiente protetto ed in presenza dei Servizi, in ogni caso non più di un'ora ogni quindici giorni (come pure le telefonate) prescrivendo un costante monitoraggio dell'andamento di tali incontri, della situazione psico-fisica del
e del benessere e della serenità della minore;
CP_1
6) Confermare a carico del il contributo al mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili, CP_1
rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate;
7) Con vittoria di spese legali tutte della presente procedura, oltre accessori e CPA, avendo controparte con il suo esclusivo comportamento reso necessario il presente ricorso.”
- Per parte resistente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine all'affidamento della figlia minore, al contributo al mantenimento della stessa nonché al diritto e alle modalità del padre di vederla e tenerla con sé”;
Per il P.M.:
“Visto, si accolga il ricorso di parte ricorrente”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Cuneo il 11/06/2016 e trascritto nei Controparte_1
Registri di quel Comune al numero 15, Parte II, Serie A, anno 2016, da cui è nata in [...] Persona_1
il 05/08/2017, premettendo che il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 06/06/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi è stata ripresa della convivenza.
In particolare, la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni inerenti l'affidamento, collocazione e mantenimento della minore disposte nella predetta sentenza di separazione, rappresentando la necessità di “interdire” al padre ogni contatto con la minore almeno fino a quando il resistente non fornisca prova di aver ultimato un percorso di cura presso il SE di Cuneo o altra struttura idonea che possa garantire la sua guarigione psicofisica e da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
All'udienza del 18/09/2024, comparsa solo parte ricorrente, il Giudice, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente, confermando, in via provvisoria ed urgente, le condizioni in punto affidamento, collocamento e mantenimento della minore, di cui alla sentenza n. 574/2022 del
01/06/2022, pubblicata il 06/06/2022, il Tribunale di Cuneo e disponendo l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi e del SE.
In data 18/12/2024, si è tardivamente costituito “riservando ogni consentita istanza, Controparte_1 domanda e deduzione”.
All'udienza del 18/12/2024 la causa è stata rinviata all'udienza figurata ex art. 127 ter c.p.c. del
26/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale il resistente si è associato in sede di precisazione delle conclusioni, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come dal d.l. 12.9.2014 n.132, successivamente modificata.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
***
In merito all'affidamento della figlia minore, dev'essere senz'altro confermato l'affidamento disposto in via c.d. “super-esclusiva” (ex art. 337-quater, comma 3, c.c.) alla madre in sede di separazione.
pagina 3 di 9 Com' è noto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. quella dell'affidamento condiviso costituisce, pertanto, la soluzione preferenziale da adottare e da escludere solo quando sia contraria all'interesse del minore.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, 2° comma l. n. 54 del 2006 è derogabile solo ove la sua applicazione risulti <
Ebbene, nel caso di specie ricorrono plurime circostanze seriamente ostative all'affidamento condiviso, Pers tali da giustificare il mantenimento del regime di affidamento esclusivo di alla madre, già disposto in sede di separazione.
In particolare – oltre alle gravi condotte tenute dal già considerate nella sentenza n. 574/2022 CP_1
del 01/06/2022, pubblicata il 06/06/2022, ai fini della pronuncia di addebito e di affido super esclusivo della figlia alla madre, che hanno condotto all'instaurazione di diversi procedimenti penali a suo carico
(tra cui particolarmente significativa è quella occorsa in data 5.10.2020, quando il convenuto è stato rinvenuto dai carabinieri alla guida di un'autovettura, in stato di ebbrezza e sovraeccitazione, con la figlia seduta sul sedile posteriore che risultava ai militari “in uno stato di apparente shock”) – deve altresì considerarsi quanto evidenziato nelle relazioni dei Servizi Sociali acquisite in atti, comprovanti il perdurante abuso (quantomeno) di alcolici da parte del resistente e l'assenza di costanza nel seguire il percorso di cura intrapreso presso il SE (su cui v. meglio infra).
Tale condotte, infatti, denotano gravi carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere necessario confermare la scelta per l'affidamento super esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
Vi è, anche, da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza di una figura paterna responsabile,
l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione pagina 4 di 9 dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
***
Ne discende che va confermata la collocazione della figlia minore presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la ex casa familiare in Tarantasca, comprensiva di mobili ed arredi, trattandosi di questione, peraltro, non controversa.
***
Quanto al regime delle visite padre-figlia, il Collegio ritiene, dall'esamina della documentazione trasmessa dai Servizi coinvolti nel giudizio, che debba essere accolta la richiesta di parte ricorrente di interdire, allo stato attuale, al padre ogni ulteriore contatto, anche telefonico, con la minore.
Dalle relazioni in atti, infatti, emerge che sebbene gli incontri , avviati a partire dal mese di Persona_2
marzo 2021, si siano svolti, senza particolari criticità sino alla primavera del 2022, già a partire dall'agosto del 2022 l'atteggiamento del sig. è mutato, portando all'annullamento di un paio di CP_1
incontri, a cui si sarebbe presentato in stato di alterazione ed alla sospensione dei successivi incontri protetti, la cui riattivazione è stata vincolata alla presa in carico del sig. da parte del SerD e CP_1 all'aderenza del medesimo al progetto proposto dal Servizio. Nel mese di dicembre 2023, a seguito del rimando positivo da parte del SerD di Cuneo, il sig. è stato convocato dai Servizi per valutare CP_1
la ripresa degli incontri;
tuttavia, a detto colloquio (del 13.12.2023), il convenuto si è presentato
“emanando un inequivocabile odore di alcol, negato dal medesimo”, impedendo la ripresa degli incontri.
Solamente a partire dal 16.9.2024 i Servizi, tenuto conto del positivo riscontro degli incontri effettuati alla presenza della Psicologa del servizio NPI e della certificazione rilasciata dal SerD, hanno provveduto ad attivare gli incontri protetti. Tuttavia, ancora una volta, all'incontro protetto organizzato per il giorno
10.12.2024 il si è presentato in stato di alterazione alcolica (l'educatrice riferisce di “evidente CP_1 odore di alcool” e di “occhi...lucidi e arrossati”) e viene fatto allontanare.
Come rappresentato dai Servizi nell'ultima relazione trasmessa (del 7.3.2025), quanto accaduto “ha determinato la sospensione degli incontri e delle telefonate”; inoltre, il ha “interrotto i rapporti CP_1
con il Serd esplicitando il venir meno della sua fiducia nei confronti dei Servizi e comunicando di voler dimostrare alla competente A.G. di non assumere da tempo sostanze alcoliche o stupefacenti effettuando
l'analisi del capello presso un ente privato”, pur successivamente riprendendo i contatti con detto servizio;
infine, lo stesso convenuto ha rifiutato la proposta dei Servizi di “effettuare una videochiamata monitorata con la minore...in attesa di esito da parte della competente A.G.”.
pagina 5 di 9 Alla luce di tali risultanze e tenuto conto della totale assenza di rassicurazioni fornite dal resistente in merito a quanto dichiarato dai Servizi, si reputa doveroso sospendere gli incontri padre figlia, anche in spazio neutro.
Anzitutto, vale la pena evidenziare che la permanenza di tali incontri, in essere dall'inizio del procedimento, non ha portato ad alcuna significativa e positiva evoluzione del rapporto padre figlia, essendo gli incontri rimasti a livello di scambi meramente ludici, senza alcuna capacità del padre di istaurare una relazione più profonda con la figlia.
Inoltre, è opportuno evidenziare che l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche ad obblighi positivi, tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. Sebbene detta norma non contenga alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3), la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi: infatti, la predetta Corte, pur affermando che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori (stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive), ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio.
In particolare, in diverse pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore-figlio, in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore), gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. KO
c. sentenza 20 gennaio 2011). Per_3
Ebbene, nel presente procedimento le condotte già poste in essere dal padre in danno della figlia e l'assenza di continuità e responsabilizzazione nel gestire gli incontri organizzati dai Servizi e nel seguire il percorso di cura presso il SE, rappresentano elementi sufficienti per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlia, dimostrando l'assenza di un concreto impegno del resistente a colmare le lacune genitoriali evidenziate già nel corso del giudizio di separazione e l'inidoneità dello stesso a pagina 6 di 9 prendersi cura (anzitutto) della propria salute e, tanto più, dell'incolumità e delle quotidiane esigenze della figlia minore.
Ad oggi, infatti, la frequentazione padre/figlia risulta, in primo luogo, potenzialmente pericolosa per l'integrità psicofisica della figlia, risultando processualmente provato il persistente e costante abuso da parte del padre di sostanze (quantomeno) alcoliche (vedi relazioni trasmesse dai servizi circa i colloqui organizzati in data 13.12.2023 e 10.12.2024) e, in secondo luogo, fonte di rischi per lo sviluppo armonico della minore, la quale, ove gli incontri protetti proseguissero, sarebbe continuamente esposta al rischio di ripetute delusioni, a causa dell'attuale incostanza del padre.
In questa situazione, quindi, appare necessario sospendere la frequentazione padre/figlia, almeno fintantoché il padre non mostrerà - nei fatti - costanza nel seguire il necessario percorso di verifica da parte del servizio sanitario e, parimenti, una seria volontà di inserirsi responsabilmente nella vita della
Pers figlia
Il Collegio, inoltre, non ritiene di prevedere, già in questa sede, la possibilità di riprendere gli incontri in luogo neutro, i quali non sono una modalità strutturale di frequentazione genitore/figlio, bensì una modalità eccezionale e per sua natura provvisoria, finalizzata al conseguimento di determinati obiettivi, in una cornice processuale ben definita. Nel caso di specie, gli stessi erano finalizzati alla (sperata) liberalizzazione, eventualmente parziale (ad esempio alla presenza di terzi); liberalizzazione che, però, non poteva (e non può) prescindere dalla verifica delle allegate dipendenze patologiche del padre, proprio per il grave rischio al quale notoriamente tali dipendenze patologiche (o abusi) espongono le persone che entrano in contatto col soggetto dipendente (o abusante), tanto più se minorenni.
Ciò fermo restando che – essendo i provvedimenti in materia di famiglia e minori (inclusa, quindi, la presente sentenza) sempre modificabili e revocabili – il padre, in qualsiasi momento, ben potrà attivarsi per chiedere la ripresa degli incontri, formulando apposita domanda al giudice competente, previa istaurazione e completamento dei percorsi di sostegno e di recupero dalle dipendenze, mostrando costanza nel seguire il necessario percorso di verifica da parte del servizio sanitario e, parimenti, una ferma volontà di inserirsi responsabilmente nella vita della figlia, con continuità e autentica apertura alle sue necessità, mettendo in secondo piano le proprie.
Solo la sopraggiunta consapevolezza delle condotte disfunzionali poste in essere, infatti, potrebbe dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione padre-figlia, consapevolezza evidentemente non maturata nel corso del giudizio.
***
pagina 7 di 9 Quanto al mantenimento della figlia, considerato che la cura e la gestione della minore è interamente a carico della madre, deve confermarsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia mediante versamento in favore della ricorrente della somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate, come disposto in sede di separazione e trattandosi di questione, peraltro, non controversa.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico integrale del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari ex D.M. 55/2014 previsti per le controversie di bassa complessità e valore indeterminabile quali quella in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Cuneo il 11/06/2016, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, al numero 15, Parte II, Serie A, anno 2016;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa del Persona_1 potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni anche inerenti la salute della minore e l'attività scolastica;
4) conferma la collocazione della minore presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa ex familiare sita in Tarantasca, con tutti i relativi arredi;
5) sospende qualsiasi frequentazione, anche telefonica, tra il padre, e la figlia Controparte_1
minore;
6) conferma a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente , a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile Persona_1
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
pagina 8 di 9 7) condanna pagamento in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9