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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 483/2021
Verbale di udienza del 15/04/2025
Successivamente, all'udienza del 15/04/2025, sono comparsi: per l'avv. Del Freo Settimo il quale contesta le note autorizzate dei CP_1
convenuti anche in merito alla presenza o assenza dell'animus donandi, che risultano contraddittori, in quanto fin dalla costituzione in giudizio hanno dedotto l'assenza di animus donandi;
la donazione contiene diverse ed autonome disposizioni patrimoniali;
l'eccezione di nullità deve essere limitata all'oggetto rilevato dal Giudice;
in merito alla domanda di usucapione si oppone alla produzione dei documenti nuovi prodotti ed alle istanze formulate. La domanda è tardiva e inammissibile, non formulata in sede di costituzione e risposta entro i termini di rito. L'oggetto della causa riguarda le disposizioni patrimoniali a favore dei convenuti, e l'oggetto CP_2 CP_3
della causa non riguarda le disposizioni patrimoniali a favore di la nullità CP_1
deve essere contenuta all'interno dei limiti oggetto della causa. per e l'avv. Maurizio Barbieri e l'avv. Teresa Rajola: CP_4 CP_3
i procuratori preliminarmente contestano le note avversarie rinnovando le eccezioni di rito e quindi anche quella nei confronti di . CP_1
I beni sono nel possesso dei convenuti da oltre 30 anni, esiste giurisprudenza conforme che riconosce in seguito alla declaratoria di nullità della donazione la possibilità di usufruire dell'acquisto a titolo di usucapioni;
la domanda di nullità non è stata formulata da alcuna parte;
Dovrebbe accettare il contradditorio;
l'atto di donazione è nullo anche CP_1
nei suoi confronti;
la nullità investirà tutto l'atto;
pagina 1 di 24 per l'avv. Leoncini il quale si riporta alle note autorizzate e si associa Controparte_5
alle contestazioni esposto dell'avv. Del Fredo e in merito alle note di e CP_4
CP_3
è presente la dott.ssa ai fini della pratica forense Persona_1
l'avv. Frediani, in via subordinata, accetta il contradditorio sulla questione della nullità delle donazioni da parte di in proprio;
CP_1
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Del Freo si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024, con le specificazioni contenute nella comparsa conclusionale e si rimette a giustizia sulla questione rilevata d'ufficio di nullità delle donazioni;
non accetta il contradditorio su domande e documenti e documenti nuovi formulate e prodotte dai convenuti con le note autorizzate e alle quali si oppone.
Gli avv.ti Barbieri e Rajola precisano le conclusioni come nelle note autorizzate del
9.4.2025;
L'avv. Leoncini precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 3.10.2025 e si riporta alla nota autorizzata per quanto riguarda la questione rilevata d'ufficio. Dichiara di non accettare il contrraddittorio sulle domande che in maniera diretta o indiretta coinvolgono e che sono formulate nelle Controparte_5
note del 9.4.2025 da parte di e CP_2 CP_3
Il Giudice
Si ritira in Camera di ConIGlio.
All'esito, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 2 di 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 483/2021 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ) in qualità di erede della de cuius CP_1 C.F._1
(c.f. ) rappresentato e difeso, Persona_2 C.F._2
giusta delega in atti, dall'avv. Settimo Del Freo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Massa, Gall. L. Da Vinci n. 49/P.2; attore nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._3 CP_3
, rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dagli avv.ti C.F._4
Giovanni Di Sibio e Teresa Rajola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in La Spezia Via Piave n. 5; convenuti nonché di
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_5 C.F._5
procura in atti, dall'avv. Alessandra Leoncini ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Aulla Viale Resistenza 43/H (MS); terzo chiamato
Oggetto: revoca della donazione per ingratitudine ex artt. 801 e ss. c.c..
Conclusioni: come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO
pagina 3 di 24 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra Persona_2
rappresentava che: 1) in data 26.3.1993, mediante atto del Notaio Persona_3
rep. 12.922/4.339, aveva donato al figlio un appezzamento di
[...] CP_4
terreno edificabile sito in Massa, località Pernice, distinto al N.C.T.R. al foglio 73 mappale n. 541 e al figlio un appezzamento di terreno edificabile sito in CP_3
Massa, località Pernice, distinto al N.C.T.R. al foglio 73 mappali nn. 266, 532, 570, 572,
573, 689, 691; 2) nella medesima data, mediante atti del Notaio rep. n. Per_3
12.920/4337 e rep. n. 12.921/4338, la IG.ra aveva donato al figlio PE CP_4
le partecipazioni societarie pari al 20% ciascuna del capitale sociale di 81
[...] CP_6
di e di 3) Controparte_7 Controparte_8
le predette società erano state fuse per incorporazione nella di Controparte_9
cui i fratelli e erano divenuti soci di maggioranza per il 98,60% del CP_2 CP_3
capitale sociale;
4) i figli e nell'ultimo anno, avevano tenuto un CP_2 CP_3
comportamento offensivo verso la dignità della madre, palesando anche pubblicamente disistima, avversione ed irriconoscenza;
5) più precisamente, gli stessi, più di una volta, avevano apostrofato l'attrice con epiteti quali “fallita”, “bastarda”, “mantenuta”,
“deficiente” indicandola come una madre non presente, disinteressandosi del suo stato di salute, non assistendola durante le visite mediche e facendole mancare qualsiasi tipo di supporto morale o materiale;
6) la IG.ra non aveva più potuto neppure PE
frequentare i propri nipoti né comunicare con i figli se non mediante lettere inviate dal loro legale;
7) aveva deciso di intentare, a nome della madre, senza CP_4
però metterla al corrente dei possibili rischi, una causa civile di risarcimento del danno contro la precedente conduttrice di un immobile di proprietà della IG.ra ma, PE
dopo la conclusione con esito negativo del giudizio e la condanna alle spese, aveva smesso di occuparsi della pratica, lasciando la madre in estrema difficoltà economica;
8) invero, in data 17.6.2020, alla IG.ra era stato notificato il precetto per il PE
recupero delle spese legali liquidate in sentenza per un totale di € 11.500,00, a cui era seguito il pignoramento del c/c dell'attrice, senza che i figli fossero intervenuti in alcun modo per aiutarla in tale difficoltà economica;
9) al contrario, mediante lettera del pagina 4 di 24 29.6.2020, inviata per mezzo del loro legale, e in qualità di soci di CP_2 CP_3
maggioranza della società MGN Real Estate s.r.l. e Robson s.r.l., avevano chiesto alla IG.ra rispettivamente il pagamento di € 14.000,00 oltre IVA per i lavori di PE
manutenzione svolti sull'immobile di sua proprietà sito in Massa via Ghirlanda n. 6 e il pagamento di € 52.829,74 per i lavori svolti sull'immobile sito in Massa via Trieste n.
21; 10) con la medesima lettera datata 29.6.2020, i IG.ri e CP_2 CP_3
avevano intimato alla propria madre di lasciare la casa dove aveva abitato dal 1993, pur sapendo che l'immobile in questione era pervenuto nella loro disponibilità già gravato dal diritto di abitazione a favore della stessa vita natural durante;
11) nel 2020, CP_4
tramite la società aveva avviato il procedimento di
[...] Controparte_9
mediazione – conclusosi con esito negativo – al fine del rilascio della predetta casa da parte della madre, oltre all'ottenimento della somma di € 14.000,00; 12) successivamente, i figli avevano promosso un ricorso per decreto ingiuntivo contro la madre per eIGere il pagamento della somma di € 52.829,74 per i lavori svolti sull'immobile di via Trieste, ma mai commissionati dalla madre;
13) pertanto, la IG.ra era stata costretta ad opporsi al pagamento oggetto della causa, oggi PE
pendente dinanzi al Tribunale di Massa al R.G. 73/2021; 14) la IG.ra di 73 PE
anni, aveva vissuto da sola senza alcun conforto morale e materiale da parte dei figli, non potendosi permettere l'ausilio di una badante e disponendo di soli € 850,00 mensili;
15) il comportamento dei figli e era qualificabile come ingiuria CP_2 CP_3
grave nei confronti del patrimonio morale della madre, quale presupposto legittimante la revocabilità di una donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c..
Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'attrice domandava al Tribunale adito di volere: “- accertare e dichiarare l'ingratitudine ex art. 801 c.c., dei IG.ri C.F. CP_4
, nato a [...] il [...] e C.F. C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._4
Via Pernice n. 87, nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, revocare le donazioni a rogiti
Notaio del 26/03/1993 rep. n. 12.922/4.339, rep. n. 12.920/ Persona_3
4337 e rep. n. 12.921/4338 e condannare i convenuti a restituire alla madre i beni loro pagina 5 di 24 donati, con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda;
- in subordine, qualora non sia possibile la restituzione dei beni donati, condannare i convenuti a corrispondere alla madre il controvalore monetario dei beni donati, con riserva di quantificazione e secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio”.
2. Si costituivano in giudizio e contestando tutto quanto ex CP_2 CP_3
adverso rappresentato dall'attrice ed evidenziando che: 1) nel 1993, la IG.ra PE
e il IG. erano pervenuti a separazione personale e, in
[...] Controparte_5
quella sede, avevano deciso di intestare gli immobili e i mobili di loro proprietà ai tre figli , e , al fine di concorrere al loro mantenimento e dirimere i CP_2 CP_3 CP_1
contrasti insorti tra i coniugi;
2) pertanto, in attuazione degli accordi di separazione, la IG.ra mediante gli atti a firma del Notaio del 26.3.1993, aveva PE Per_3
trasferito lotti di terreno e partecipazioni societarie ai figli, mentre il IG. CP_5
mediante atto del Notaio del 30.4.1994, aveva trasferito ai figli
[...] Persona_4
e somme liquide e strumenti finanziari per l'importo complessivo oggi CP_2 CP_3
equivalente ad € 542.297,74; 3) dopo la separazione, la IG.ra non aveva mai PE
coltivato il rapporto con i figli, mentre questi ultimi avevano sempre cercato di conservare rapporti con la stessa;
4) per anni, aveva gestito i frutti CP_4
civili degli immobili di proprietà della madre, occupandosi del pagamento di tasse, imposte e utenze e versando a favore della stessa la somma mensile netta di € 850,00 ad integrazione del trattamento pensionistico già percepito dalla stessa pari ad € 3.700,00;
5) nel 2018, i rapporti tra la e i figli erano stati inficiati dalle ingiustificate PE
rivendicazioni di somme di denaro avanzate dalla madre;
6) dalla metà del 2019, la IG.ra aveva interrotto i rapporti con il figlio mentre aveva conservato una PE CP_3
parvenza di rapporto con il figlio , frequentando il bar gestito dalla sua CP_2
compagna e contattandolo telefonicamente quest'ultimo per le questioni economiche o, fino al maggio 2020, per farsi recapitare la spesa a casa;
7) gli atteggiamenti tenuti dalla
(che aveva sempre sofferto di patologie psichiatriche) a decorrere dal giugno PE
2020 erano frutto di manipolazione architettata da in odio ai figli;
8) Controparte_5
pagina 6 di 24 in sede di divorzio formalizzato nel 2000, i coniugi si erano accordati affinché il IG. lasciasse in uso alla IG.ra durante l'immobile sito Controparte_5 CP_3 Parte_1
in Massa via dei Corsari n. 4 e quest'ultima concordasse con i figli eventuali vendite relative agli immobili di sua proprietà, a pena di decadenza dai benefici contenuti negli accordi di separazione;
9) per converso, la IG.ra senza alcun preventivo PE
accordo con i figli, mediante atto del Notaio rep. 84897, in data 14.5.2020, aveva Per_5
trasferito alla IG.ra l'immobile sito in Massa via Trieste n. 21; 10) nel CP_10
2014, la IG.ra aveva riottenuto la disponibilità di un fondo sito in Massa, via PE
Ghirlanda, in seguito all'intervenuta cessazione di un contratto di locazione con un terzo, all'esito della quale, però, l'immobile versava in pessime condizioni ed era, dunque, inutilizzabile;
11) pertanto, la di cui era amministratore Controparte_9
previo accordo con la IG.ra aveva ripristinato CP_4 PE
completamente l'immobile con l'accordo che la IG.ra avrebbe pagato il PE
corrispettivo anche usufruendo dell'importo del risarcimento del danno rivendicato giudizialmente nei confronti dell'inquilina; 12) e tuttavia, in seguito all'esito negativo del giudizio (dipeso dalle dichiarazioni a sé sfavorevoli rilasciate dalla stessa IG.ra
, questa aveva rifiutato il pagamento della somma di € 14.000,00 dovuta a PE
favore della 13) e erano stati cresciuti Controparte_9 CP_2 CP_3
dalla IG.ra mentre la IG.ra si era sempre occupata di attività Persona_6 PE
commerciali, sociali o ludiche, facendo mancare la vicinanza e il supporto morale ai figli;
14) i rapporti con la madre erano stati interrotti da e CP_2 CP_3
rispettivamente nel giugno 2020 e nell'estate 2019; 15) la convenzione secondo cui i coniugi, a definizione di rapporti economici e patrimoniali e per la regolazione di obblighi di mantenimento, si erano accordati per trasferire ai figli i loro beni non poteva essere inquadrata nello schema tipico della donazione, difettando del presupposto dell'animus donandi, di guisa che i relativi trasferimenti immobiliari non erano soggetti all'azione di revocazione ex artt. 800 e ss. c.c.; 16) la convenzione tra i coniugi era da ricondursi al contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. c.c.; 17) nondimeno, la IG.ra era incorsa in decadenza dell'azione per decorso del termine ex art. 802 c.c. PE
pagina 7 di 24 atteso che le asserite ingiurie gravi addebitate ai figli erano risalenti all'estate 2018 o comunque al dicembre 2019; 18) a dispetto di quanto rilevato dall'attrice, i IG.ri e non avevano mai offeso pubblicamente la madre né mostrato CP_2 CP_3
sentimenti di avversione nei confronti della stessa;
19) il contratto a favore di terzo aveva determinato una situazione di litisconsorzio unitario tra i contraenti e il terzo beneficiato, di qui la chiamata in giudizio del terzo da cui era dovuto Controparte_5
anche il ristoro dei pregiudizi sofferti dai convenuti in conseguenza della temerarietà della lite dovuta all'ingerenza di quest'ultimo negli affari della IG.ra A fronte PE
di quanto sopra rappresentato, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare: disporre il differimento della prima udienza di trattazione della causa al fine di consentire la chiamata in causa di - in via principale: dichiarare inammissibili e/o Controparte_5
improcedibili e/o, tuttavia;
rigettare le domande tutte spiegate in giudizio da PE
- in via riconvenzionale: a) ritenere e pronunciare che gli atti di apparente
[...]
donazione perfezionati da a favore dei concludenti costituiscono Persona_2
modalità attuativa di accordo intercorso tra la medesima e Persona_2
in vista della definizione della loro separazione personale e che, di Controparte_5
conseguenza, agli stessi deve essere riconosciuta natura di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.; b) ritenere e pronunciare che l'azione spiegata in giudizio da PE
muove da manipolazioni e strumentalizzazioni attuate da
[...] Controparte_5
in danno dei concludenti e, per l'effetto, condannare” costui al risarcimento dei danni tutti arrecati ai concludenti stessi, nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
- in ogni caso: a) condannare ed Persona_2
astretti da vincolo di solidarietà, alla refusione delle spese di lite;
b) Controparte_5
condannare e/o al risarcimento del danno ex Controparte_5 Persona_2
art.96 c.p.c.”.
3. In seguito all'ordinanza del 4 maggio 2021 con cui il Giudice autorizzava i convenuti alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il IG. Controparte_5
contestando quanto dedotto e domandato dai convenuti e rappresentando che: 1) le pagina 8 di 24 condotte tenute dai figli in danno della madre non erano giustificabili sulla base dell'asserito rapporto conflittuale intercorrente con il padre 2) le Controparte_5
dinamiche interne al nucleo familiare della famiglia avevano favorito CP_3
l'acquisizione, a titolo gratuito, da parte di e della quasi totalità CP_2 CP_3
del patrimonio costruito dal padre e dalla madre nel corso degli anni;
3) l'accordo assunto in sede di separazione personale dei coniugi e Controparte_5 PE
(ricorso depositato in data 5.4.1993) non aveva ad oggetto gli aspetti
[...]
patrimoniali e gli atti negoziali posti in essere dalla IG.ra a favore dei figli che PE
non potevano, dunque, qualificarsi come atti esecutivi dell'accordo di separazione;
4)
d'altra parte, non sarebbe stato ammissibile neppure un accordo verbale, posto che tali asseriti accordi, avendo ad oggetto beni immobili, avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam;
5) la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di accertamento delle manipolazioni attuate dal IG. per indurre la IG.ra CP_3 PE
alla proposizione dell'azione di revoca delle donazioni era improponibile, in quanto non rappresentava né una domanda di manleva né una domanda autonoma di responsabilità del terzo;
7) d'altra parte, non vi era alcuna comunanza di causa: in caso di accoglimento della domanda principale era del tutto irrilevante se questa fosse stata indotta ad opera del terzo, di guisa che la domanda riconvenzionale era del tutto svincolata dall'oggetto del processo;
8) in ogni caso, la domanda era infondata in quanto non supportata da alcuna allegazione avente ad oggetto un'eventuale condotta illecita asseritamente posta in essere dal IG. 9) anche le produzioni documentali CP_3
erano state effettuate senza alcun riferimento specifico alle circostanze che avrebbero inteso dimostrare, rendendo la domanda spiegata dai convenuti verso il terzo chiamato nulla per indeterminatezza;
10) i fatti dedotti dalla IG.ra che l'avevano PE
indotta a chiedere la revoca delle donazioni del 1993, avevano una loro rilevanza causale autonoma, non avendo a che vedere con il riferito rapporto conflittuale sussistente tra i figli e e il padre Pertanto, il IG. CP_2 CP_3 Controparte_5
rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Controparte_5
respinta ogni contraria istanza e deduzione, (i) dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità pagina 9 di 24 e/o l'infondatezza delle domande spiegate dai convenuti e nei CP_2 CP_3
confronti di per le ragioni tutte esposte in parte espositiva con ogni Controparte_5
conseguente declaratoria di rigetto;
(ii) condannare i convenuti chiamanti a rifondere le spese del presente giudizio per compensi, rimborso forfettario e accessori di legge;
(iii) condannare i chiamanti e al risarcimento dei danni in relazione CP_2 CP_3
alle domande spiegate nei confronti di in quanto palesemente Controparte_5
temerarie e pregiudizievoli per il conchiudente, ai sensi dell'art. 96 cpc, da liquidarsi all'esito del presente giudizio, anche in via equitativa”.
4. All'udienza del 25 novembre 2022, il Giudice, preso atto dell'intervenuto decesso della IG.ra verificatosi in data 17.11.2022, dichiarava Persona_2
l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c..
5. In data 31.1.2023, si costituiva in giudizio, presentando ricorso in riassunzione, il IG. in qualità di erede della de cuius insistendo sulle CP_1 Persona_2
domande, eccezioni e richieste già formulate da quest'ultima e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa: accertare e dichiarare l'ingratitudine ex art. 801 c.c., per ingiuria grave e/o per grave pregiudizio al patrimonio del donante nei confronti di IG.ri C.F. , nato a [...] CP_4 C.F._3
(LU) il 20/06/1973 e C.F. nato a [...] CP_3 C.F._4
(LU) il 9/06/1972 e residente in [...], e per l'effetto, revocare le donazioni a rogiti Notaio del 26/03/1993 rep. n. Persona_3
12.922/4.339, rep. n. 12.920/ 4337 e rep. n. 12.921/4338 e condannare: CP_4
a restituire alla madre il terreno identificato al catasto di Massa al fg. 73 mapp.
[...]
541, a pagare alla madre la perdita subita per la destinazione non più edificabile del terreno pari ad € 239.000,00 e a pagare alla madre la somma di € 148.381,00, e la somma di € 442.595,75, quale valore del 20% rispettivamente delle quote delle società
e o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, CP_8 CP_8 CP_11
con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda;
a restituire alla CP_3
madre i terreni identificati al catasto di Massa al fg. 73 mapp. 1031, 997, 999, 532, a pagina 10 di 24 pagare alla madre la perdita subita per la destinazione non più edificabile dei terreni pari ad € 450.800,00 e a pagare alla madre la somma di € 359.200,00, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia quale valore del terreno alienati a terzi, con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda;
in subordine, qualora si ritenga che la fusione per incorporazione delle società e nella soc. CP_11 Controparte_8
non sia equiparabile alla alienazione delle quote a terzi, Controparte_9
determinare la quota di partecipazione spettante all'attrice in detta società e per l'effetto condannare a restituire detta quota a parte attrice, con i frutti relativi a CP_4
partire dal giorno della domanda. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio”.
6. Con decreto del 3.2.2023 veniva fissata udienza per la prosecuzione del giudizio ed assegnato termine al ricorrente per l'integrazione del contradditorio. All'esito, oltre ad si sono costituiti in giudizio anche e – già Controparte_5 CP_2 CP_3
convenuti e parti del processo - anche nella (sopravvenuta) asserita qualità di eredi accettanti con beneficio di inventario dell'eredità materna e, dunque, sotto la duplice qualità di convenuti e di aventi causa dell'attrice.
7. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale.
8. In data 16 ottobre 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. La domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione.
1.1. Così ricostruita la materia oggetto del contendere, appare preliminare da un punto di vista logico, rispetto allo scrutinio del merito della domanda di revocazione avanzata da parte attrice, dar conto che i IG.ri e hanno CP_4 CP_3
domandato, in via riconvenzionale, che il Tribunale voglia accertare che trasferimenti immobiliari effettuati dalla madre in data 26 marzo 1993 non integrino delle donazioni pagina 11 di 24 ma costituiscano la “modalità attuativa di accordo intercorso tra la medesima
[...]
e in vista della definizione della loro separazione Persona_2 Controparte_5
personale e che, di conseguenza, agli stessi deve essere riconosciuta natura di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.”.
Atteso che - a dispetto di quanto rilevato da parta attrice - la domanda riconvenzionale risulta tempestivamente proposta, in quanto formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 166 c.p.c. ratione temporis vigente, occorre chiarire in termini generali quanto segue.
1.2 L'azione di simulazione ha natura dichiarativa e di mero accertamento (che nel caso della simulazione assoluta è un accertamento negativo) mentre la relativa legittimazione attiva va riconosciuta oltre alle parti del negozio, anche al terzo che debba far valere un proprio pregiudizio (art. 1415, comma 2, c.c.) ed al creditore del simulato alienante che si trovi nella stessa condizione (art. 1416, comma 2, c.c.).
In particolare, si ha simulazione relativa allorquando le parti pongano in essere un negozio (c.d. simulato) ma in realtà intendono concludere un negozio diverso (c.d. dissimulato). La simulazione può riguardare i soggetti del negozio (simulazione soggettiva) oppure può la natura del negozio o un suo elemento, anche accidentale
(simulazione oggettiva).
In quest'ultimo caso, mentre il negozio simulato non produce effetti tra le parti, il negozio dissimulato ha invece effetto, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma stabiliti dalla legge (v. art. 1414 c.c.).
In relazione, infine, ai mezzi concretamente fruibili per provare la simulazione, mentre per i contraenti operano specifici limiti, salva l'ipotesi in cui intendano far valere l'illiceità del contratto, i creditori delle parti ed i terzi possono, invece, fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni.
1.3. Nella specie, dal momento che i IG.ri e non CP_4 CP_3
possono considerarsi terzi rispetto ai negozi di che trattasi, di cui è stata chiesta da parte attrice la revocazione, avendo accettato le donazioni rispettivamente ricevute dalla pagina 12 di 24 madre, non è quindi ammessa la prova per testi o per presunzioni della simulazione, di guisa che – in assenza di controdichiarazione, vale a dire un documento di contenuto contrario al negozio simulato, la cui formazione risulti anteriore o contemporanea al negozio apparente – la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della simulazione deve essere rigettata.
2. La revoca per ingratitudine: la titolarità dell'azione in capo all'erede e la procedibilità della domanda.
2.1. In considerazione della domanda originariamente avanzata dalla IG.ra PE
brevi cenni merita la disciplina sottesa alla revocazione della donazione ai sensi degli artt. 800 e ss. c.c..
Segnatamente, la donazione è il negozio con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di quest'ultima di un proprio diritto o assumendo verso la medesima un'obbligazione (v. art. 769 c.c.).
La disciplina codicistica consente al donante, o ai suoi eredi, di revocare la donazione nelle specifiche ipotesi tassative rappresentate dalla sopravvenienza di figli, o dalla ingratitudine, che si verifica quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dall'art. 463 nn.
1-3 c.c. oppure “si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433, 435 e 436” (v. art. 801 c.c.).
Per quanto di interesse, è opportuno evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che: “Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità. L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale” (Cass. civile sez. II 12/02/2024 n. 3811) e che “L'ingiuria grave pagina 13 di 24 richiesta, ex art. 801 c.c. , quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione)” (cfr. Cass. civ. sez. II 13/08/2018 n.
20722).
2.2. Alla luce del dato che precede deve scrutinarsi l'eccezione preliminare sollevata da e circa la carenza di legittimazione attiva del IG. CP_4 CP_3 CP_1
in qualità di erede della IG.ra il quale risulta aver riassunto il presente
[...] PE
procedimento in data 31 gennaio 2023, in seguito alla interruzione pronunciata a fronte del decesso della IG.ra PE
In particolare, i IG.ri e hanno eccepito come l'art. 802 CP_4 CP_3
c.c., nella parte in cui attribuisce agli eredi la legittimazione alla revoca delle donazioni per ingratitudine, deve riferirsi agli eredi collettivamente intesi e non a ciascun singolo erede, di guisa che l'azione esercitata da parte del solo IG. dovrebbe dirsi CP_1
inammissibile e/o improcedibile. Inoltre, i donatari convenuti hanno dedotto come essi stessi rivestano lo status di eredi della donante, di guisa che la prosecuzione dell'azione non avrebbe alcun senso poiché tutti gli eredi della IG.ra sarebbero tenuti al PE
conferimento in collazione dei beni ricevuti in donazione ai sensi degli artt. 737 e ss.
c.c..
pagina 14 di 24 Di contro, il IG. (attore in riassunzione) ha sostenuto come l'art. 802 c.c. CP_1
preveda testualmente la legittimazione autonoma degli eredi del donante alla proposizione della domanda di revoca della donazione, di guisa che, a maggior ragione, deve ammettersi la legittimazione alla mera prosecuzione della domanda già avanzata dalla dante causa. In tal senso, la prosecuzione dell'azione non richiederebbe il consenso di tutti gli eredi, potendo essere esercitata anche dal singolo erede che ne abbia interesse. Sempre secondo il IG. inoltre, risulterebbe dirimente CP_1
come i convenuti, in realtà, siano meri legittimari pretermessi, atteso che la IG.ra nel proprio testamento, lo ha indicato quale erede universale, e nominato PE
quali altri eredi la nipote e la nuova Persona_7 Controparte_12
2.3. Vale anzitutto evidenziare che, come detto, la revocazione consiste nel diritto potestativo, riconosciuto al donante o ai suoi eredi, nei casi tassativamente previsti dalla legge, di recedere da un contratto (cfr. Cassazione civile 6761\2012).
Nell'ipotesi di azione promossa o proseguita dagli eredi del donante, trattandosi di diritto potestativo, sussiste il litisconsorzio necessario tra questi e, ciò in quanto, in accordo al consolidato orientamento della Suprema Corte “la costituzione, ovvero la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico plurisoggettivo in via giudiziale non può che avvenire a mezzo di una sentenza pronunciata nei confronti di tutti i destinatari degli effetti costitutivi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/02/1992, n. 2427).
2.4. Orbene, dalle risultanze documentali in atti è emerso come nel testamento olografo redatto dalla IG.ra il 15.5.2022 e pubblicato il giorno 22.11.2022 mediante PE
atto del Notaio rep. n. 85384 racc. n. 7244, quest'ultima abbia indicato Persona_8
quali beneficiari della propria successione il figlio la nuora CP_1 CP_12
e la nipote (v. doc. 87 convenuti).
[...] Persona_7
Tuttavia, con il predetto testamento la de cuis non risulta aver disposto di tutto il proprio patrimonio.
I IG.ri e invero, hanno accettato l'eredità della madre CP_4 CP_3
con beneficio di inventario con atto ricevuto dal Notaio in data 2.12.2022 rep. Per_9
n. 142323/25810 (v. doc. 89 convenuti) e dall'inventario di eredità rep. n. 142624 racc. pagina 15 di 24 n. 26048 del 22.2.2023 emerge la sussistenza di ulteriori beni rispetto a quelli oggetto della predetta disposizione testamentaria.
Lo stesso IG. del resto, ha proposto istanza per l'autorizzazione alla CP_1
vendita dell'autovettura compresa nell'eredità della IG.ra ed accettata con PE
beneficio di inventario dagli altri due coeredi e (v. doc. 91 CP_2 CP_3
convenuti, R.G. 634/2024 Tribunale di Massa).
A dispetto di quanto rilevato dall'attore, pertanto, i IG.ri e non CP_2 CP_3
sono qualificabili come legittimari pretermessi (rispetto a cui la giurisprudenza riconosce la qualifica di eredi solo una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione o annullamento del testamento, cfr. sul punto Cass. civ. Sez. II n.
20971/2018) bensì a tutti gli effetti quali eredi della IG.ra PE
Mentre, di contro, non possono qualificarsi quali eredi ma come mere legatarie, le IG.re e Controparte_12 Persona_7
Si legge, invero nel testamento della de cuis che: “L'alloggio sito in Massa Via 27 Aprile attualmente affittato alla Sig.ra andrà a per l'assistenza Per_10 Controparte_12
affettuosa a me data. Faccio presente che diversi gioielli le ho regalati alla mia unica nipote in occasione di eventi particolari quali: onomastici, compleanni e per la Per_7
soddisfazione a me data nel superare esami universitari fino al conseguimento della laurea e per i corsi speciali per addivenire ad essere Magistrato.
Per quanto riguarda gli arredi di famiglia che costituiscono l'arredo della mia attuale abitazione: cucina-soggiorno e altri ambienti compreso quadri - argenteria ecc. e corredo, anche questi debbono per mia volontà andare alla che dovrà Per_7
provvedere a sistemare la sua abitazione”.
Non si ravvisa, pertanto, rispetto alle stesse, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
2.5. Ciò posto, quanto alla titolarità dell'azione in capo agli eredi, la Corte di
Cassazione, muovendo dalla disposizione letterale dell'art. 802 c.c., che prevede che la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine possa essere proposta dal donante o dai suoi eredi, è giunta alla conclusione secondo cui “potendo gli eredi anche autonomamente avanzare domanda di revocazione, a maggior ragione sono legittimati pagina 16 di 24 alla prosecuzione della domanda già avanzata dalla dante causa”. Tanto, aggiungendo che: “Nel caso di specie, l'azione era stata già proposta in vita dalla donante (con riguardo ad una donazione in favore del figlio, n.d.r.), ed è stata coltivata dopo la sua morte dai suoi eredi, che proprio per effetto del fenomeno successorio nutrono non già una mera aspettativa, ma un vero e proprio diritto a vedere reintegrato il patrimonio del donante a seguito dell'accoglimento della domanda de qua. Ed, invero, se il carattere personale dell'azione in esame preclude che la stessa possa essere esercitata in via surrogatoria da parte dei creditori del donante, il chiaro dettato letterale, che contempla anche gli eredi tra i soggetti legittimati, conforta vieppiù la soluzione secondo cui è del tutto ammissibile che l'azione possa essere proseguita dagli eredi ex art. 110 c.p.c. Né conforta la tesi del ricorrente il richiamo alla valutazione soggettiva spettante unicamente al donante per avvalersi dell'istituto in esame, in quanto, oltre a trascurare, come detto, la specifica previsione di legge che prevede la legittimazione degli eredi, non tiene conto che la valutazione circa l'esercizio dell'azione sul presupposto che la condotta del donatario avesse determinato una grave offesa alla donante, è stata già effettuata allorché quest'ultima era ancora in vita, determinandosi ad agire in via riconvenzionale nei confronti del figlio, di guisa che nella vicenda si tratta di dare impulso ad un'azione che ha già visto a monte compiuta da parte della donante la valutazione soggettiva dell'offensività della condotta del ricorrente” (cfr. Cass. civ. Sez.
II n. 7958/2024).
2.6. Alla luce del superiore dato ermeneutico non si ravvisa ragione, pertanto, di escludere che l'azione possa essere proseguita anche dal singolo coerede, in contrasto con la volontà degli altri coeredi, titolari di un interesse contrario in quanto nella specie donatari e, dunque, soggetti passivi dell'azione.
In linea generale, d'altra parte, con riguardo al diritto di credito, la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta delle Sezioni Unite n. 24657/2007, consente a ciascun coerede di poter agire senza la necessità di coinvolgere gli altri coeredi nella riscossione del credito del de cuius, atteso che: “ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il pagina 17 di 24 debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 27417/2017). Può quindi ritenersi che anche nella specie il singolo erede possa agire nell'interesse della massa ereditaria e, dunque, alcun profilo di difetto di titolarità dal lato attivo appare ravvisabile in relazione all'azione di che trattasi.
2.7. Né può ritenersi – come sostenuto dai IG.ri e – che CP_4 CP_3
in capo al singolo erede non sussista alcun IGnificativo interesse all'azione atteso che tutti gli eredi della (i tre figli per identiche quote) sarebbero tenuti ai PE
conferimenti in collazione dei beni ricevuti in donazione, a mente degli articoli 737 e s.s. c.c.. E ben vero, mentre l'art. 807 c.c., prevede che “revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda”, l'art. 745 c.c. dispone che: “I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione”. Nella specie, pertanto, essendo stata la domanda avanzata dalla IG.ra anteriormente al suo decesso, i frutti non sono dovuti dal PE
momento (posteriore) dell'apertura della successione, come nel caso della collazione, ma da quello (anteriore) della domanda.
3. Il merito della domanda principale.
3.1. Vale premettere che la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di quest'ultima di un proprio diritto o assumendo verso la medesima un'obbligazione (v. art. 769 c.c.). Deve, dunque, sussistere un elemento oggettivo - rappresentato dall'atto di disposizione del donante che ne comporta il depauperamento a cui corrisponde l'arricchimento del donatario - e un elemento soggettivo, vale a dire lo spirito di liberalità. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia effettuata a titolo di pagina 18 di 24 mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa” (cfr. Cassazione civile sez. II 25/11/2022
n. 34865), e che: “In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale” (cfr. Cass. civ. Sez. II sent. n. 8018/2012; in senso conforme: Cass. civ. n. 982\2024).
3.2. Tanto premesso, in accordo dell'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite (cfr. Cass. civ., S.U., 26242 e 26243 del 2014) l'accoglimento della domanda di revocazione della donazione, quale azione demolitoria del vincolo negoziale, postula la validità della donazione stessa, che deve quindi essere accertata incidentalmente dal giudice, quale presupposto logico-giuridico della decisione.
Orbene, nella specie tale validità deve escludersi, stante l'assenza dell'animus donandi in capo alla IG.ra al momento dei negozi in rilievo: plurimi sono i Persona_2
riscontri in tal senso.
3.3. Un primo dato IGnificativo in rilievo è costituito dal dato temporale in cui le donazioni sono intervenute.
Segnatamente, in data 26 marzo 1993, mediante atto del Notaio Persona_3
rep. n. 12.922/4.339, la IG.ra ha donato
[...] Persona_2
irrevocabilmente ai figli , e alcune proprietà immobiliari. CP_2 CP_3 CP_1
Ai fini che qui interessano, vale evidenziare come al figlio sia stato CP_4
donato un appezzamento di terreno edificabile sito in località Pernice distinto al NCTR al foglio 73 mapp. 541 mentre al figlio l'appezzamento di terreno CP_3
edificabile distinto al NCTR al foglio 73 mapp. 266, 532, 570, 572, 573, 687, 689, 691
(v. doc. 1 attore).
Nella medesima data, mediante atti del Notaio rep. n. Persona_3
12.921/4.338 e rep. n. 12.920/4.337, la IG.ra ha donato al figlio PE CP_4
rispettivamente le sue quote di partecipazione entrambe pari al 20% del capitale
[...]
sociale di 80 di e di 81 CP_8 Controparte_8 CP_6 CP_8
pagina 19 di 24 con il consenso dell'altro socio titolare all'80% del CP_7 Controparte_5
capitale sociale di entrambe le società (v. doc. 2 attore).
Sennonché, il ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi PE
ed è stato depositato presso il Tribunale di Massa Carrara
[...] Controparte_5
solo pochi giorni dopo, in data 15 aprile 1993 (n. 368/1993, omologato in data 5 maggio 1993). Di qualche anno successivo, invece, è il procedimento di divorzio (n.
787/2000 V.G.), anche in questo caso caratterizzato dalla proposizione di conclusioni congiunte, come risultante da verbale di comparizione del 20 giugno 2000 (v. doc. 9 convenuti).
Sebbene nessuna menzione di tali trasferimenti venga riservata ai trasferimenti di che trattasi in sede giudiziale, il dato temporale, l'assenza di litigiosità e la posizione concorde dei coniugi in ordine alla gestione della crisi familiare sono senz'altro elementi presuntivi rilevanti alla luce degli elementi ulteriori emersi in corso di causa.
3.4. In tale ottica, appare particolarmente IGnificativo, quanto comunicato dal IG. al figlio e alla nuora nella missiva del 5.7.2012 (v. Controparte_5 CP_1 CP_12
doc. 33 convenuti) ovvero che:
Quanto affermato dal IG. appare indice particolarmente IGnificativo Controparte_5
dell'esistenza di un negozio fiduciario tra questi e la IG.ra avente Persona_2
ad oggetto la formale intestazione e la gestione dei beni di che trattasi, la cui attuazione deve ritenersi quindi concretizzata proprio con le donazioni oggetto di causa. Il che conduce ad escludere l'esistenza dello spirito di liberalità in capo alla IG.ra e, PE
dunque, la nullità di tali negozi.
3.5. Concordanti risultano le seguenti ulteriori risultanze probatorie acquisite in corso di causa.
Segnatamente, nei plurimi giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Massa nei confronti dei figli e delle società da costoro partecipate (in particolare nella causa R.G. 245/2020
e nella causa nella causa R.G. 858/2020) il IG. ha sostenuto di essere Controparte_5
pagina 20 di 24 stato lui stesso a donare ai figli le quote della 80, le quote della e gli CP_8 CP_11
immobili oggetto dell'atto del 26.3.1993, producendo un documento (v. Per_3
docc. 2 e 3 convenuti) contenente un elenco dei beni asseritamente donati ai figli, riportante l'indicazione “ 26.03.1993 da (avuti da Parte_2 Persona_2 [...]
donati a a seguito di divorzio”. CP_5 CP_3
Appare poi IGnificativa la circostanza che con la donazione a rogito Notaio Persona_3
del 26/03/1993 rep. n. 12.920/ 4337 e rep. n. 12.921/4338 siano state donate
[...]
ai figli partecipazioni societarie, sebbene la IG.ra – da quanto emerso in atti – PE
non avesse alcuna esperienza imprenditoriale, tanto da affidarsi in seguito ai figli per la gestione delle sue risorse. Il che non può sostenersi, invece, per il IG. CP_5
dal momento che vi è riscontro di plurime operazioni allo stesso riferibili
[...]
inerenti la costituzione di trust, operazioni societarie e trasferimenti di denaro.
E' lo stesso del resto, in una delle molteplici comunicazioni prodotte, a CP_1
fare presente al padre che: “è da quando sono maggiorenne che mi intesti “cose” solo per trarne dei vantaggi e non avere problemi fiscali” (v. doc. 33 convenuti). Ciò evidentemente è indice di un modus operandi tipico del IG. ed estraneo invece alla IG.ra Controparte_5
PE
3.6. In definitiva, deve ritenersi che le donazioni oggetto di causa, lungi dall'essere connotate da spirito di liberalità, costituiscano un negozio con causa esterna, volto all'ottemperanza di un negozio fiduciario tra la IG.ra ed il IG. Persona_2
o – al più, in ipotesi, come sostenuto dai convenuti – degli accordi Controparte_5
di risoluzione della crisi familiare intervenuta tra gli stessi. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, risultando irrilevante in questa sede una statuizione in merito, ciò che rileva è che le donazioni siano state poste in essere in assenza di animus donandi la cui sussistenza, come si è visto, deve escludersi allorquando in capo al donante si ravvisi una costrizione giuridica o morale.
In merito, appare infondata l'eccezione dei convenuti secondo cui l'assenza dell'animus donandi potrebbe emergere soltanto dal contenuto dell'atto pubblico, posto che la
Cassazione ha avuto modo di precisare che “neppure può dirsi che, in caso di diritto reale pagina 21 di 24 immobiliare attribuito senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, l'assenza del requisito dell'animus donandi possa essere tratta da documenti esterni rispetto all'atto pubblico che, sotto pena di nullità, lo contiene ai sensi dell'art. 782 cod. civ., dovendo detto requisito emergere, in tali casi, proprio dall'atto (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, n. 4682 in motivazione), e dovendosi presumersi sussistente quando l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neppure morale o etica (Cass., Sez. 2, 19/3/1998, n. 2912)” (cfr. Cass. civ.
982\2024). Nella specie, dal momento che sussiste riscontro di come il trasferimento immobiliare di che trattasi costituisca adempimento di un'obbligazione, l'assenza di animus donandi non può che trovare riscontro da circostanze esterne all'atto pubblico, vale a dire l'esistenza del vincolo obbligatorio.
3.7. A fronte della nullità delle donazioni deve essere respinta la domanda di revocazione della donazione avanzata da parte attrice. In tale ottica alcuna lesione del contradditorio nei confronti di in proprio appare sussistere, posto che – CP_1
anche a prescindere dall'accettazione del contradditorio sul punto da parte dello stesso
– le disposizioni che lo riguardano non costituiscono oggetto del giudizio.
4. La domanda risarcitoria nei confronti di Controparte_5
I IG.ri e hanno domandato al Tribunale di voler CP_4 CP_3
accertare che l'azione spiegata in giudizio da muove da Persona_2
manipolazioni e strumentalizzazioni attuate da in danno dei Controparte_5
concludenti e, per l'effetto, condannare costui al risarcimento dei danni tutti arrecati ai concludenti stessi. Acclarato che la domanda di revocazione è stata respinta e non emergendo idoneo riscontro che la determinazione della IG.ra ad instaurare PE
l'azione sia conseguenza di iniziative del IG. , né di danni arrecati ai Controparte_5
convenuti, tale domanda deve essere integralmente rigettata.
5. La domanda di usucapione.
Da ultimo, appare inammissibile la domanda di usucapione avanzata da CP_4
e posto che il rilievo della nullità delle donazioni da parte del
[...] CP_3
Giudice non appare idoneo a giustificare una rimessione in termini per la formulazione dello spirare di domande nuove oltre i termini di rito, senz'altro proponibili in un pagina 22 di 24 distinto giudizio. Da qui anche l'inammissibilità delle correlate produzioni documenti e delle istanze istruttorie formulate a riguardo.
6. Le spese di lite.
Per ciò che attiene i rapporti tra parte attrice e i convenuti sussistono i presupposti per la compensazione delle spese a fronte della soccombenza reciproca.
Con riguardo invece alla posizione del terzo chiamato, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 – tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché della complessità della stessa e dell'attività processuale svolta – si quantificano in € 4.200,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Non sussistono i presupposti per alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo a nessuna delle parti, né tanto meno un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda di revocazione delle donazioni per ingratitudine a rogiti del
Notaio del 26.03.1993 rep n. 12.922/4.339, rep. n. Persona_3
12.920/4337 e rep. n. 12.921/4338 avanzata dal IG. in qualità di erede CP_1
della IG.ra nella parte in cui si dispone in favore di Persona_2 CP_4
e a fronte della nullità delle stesse;
[...] CP_3
2) dichiara inammissibile la domanda di usucapione avanzata da e CP_4
CP_3
3) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali espletate dai IG.ri e CP_2 CP_3
nei confronti del IG. in qualità di erede della IG.ra
[...] CP_1 PE
nonché nei confronti del IG.
[...] Controparte_5
4) compensa le spese di lite tra il IG. in qualità di erede della IG.ra CP_1 [...]
e i IG.ri e Persona_2 CP_4 CP_3
pagina 23 di 24 5) condanna i IG.ri e a rifondere le spese di lite del presente CP_2 CP_3
procedimento in favore del IG. che si liquidano in € 4.200,00 per Controparte_5
compensi, oltre iva, c.p.a, e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 15.4.2025.
Il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle ore 20:20 (parti non presenti) ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Massa il 15.4.2025.
Il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
pagina 24 di 24
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 483/2021
Verbale di udienza del 15/04/2025
Successivamente, all'udienza del 15/04/2025, sono comparsi: per l'avv. Del Freo Settimo il quale contesta le note autorizzate dei CP_1
convenuti anche in merito alla presenza o assenza dell'animus donandi, che risultano contraddittori, in quanto fin dalla costituzione in giudizio hanno dedotto l'assenza di animus donandi;
la donazione contiene diverse ed autonome disposizioni patrimoniali;
l'eccezione di nullità deve essere limitata all'oggetto rilevato dal Giudice;
in merito alla domanda di usucapione si oppone alla produzione dei documenti nuovi prodotti ed alle istanze formulate. La domanda è tardiva e inammissibile, non formulata in sede di costituzione e risposta entro i termini di rito. L'oggetto della causa riguarda le disposizioni patrimoniali a favore dei convenuti, e l'oggetto CP_2 CP_3
della causa non riguarda le disposizioni patrimoniali a favore di la nullità CP_1
deve essere contenuta all'interno dei limiti oggetto della causa. per e l'avv. Maurizio Barbieri e l'avv. Teresa Rajola: CP_4 CP_3
i procuratori preliminarmente contestano le note avversarie rinnovando le eccezioni di rito e quindi anche quella nei confronti di . CP_1
I beni sono nel possesso dei convenuti da oltre 30 anni, esiste giurisprudenza conforme che riconosce in seguito alla declaratoria di nullità della donazione la possibilità di usufruire dell'acquisto a titolo di usucapioni;
la domanda di nullità non è stata formulata da alcuna parte;
Dovrebbe accettare il contradditorio;
l'atto di donazione è nullo anche CP_1
nei suoi confronti;
la nullità investirà tutto l'atto;
pagina 1 di 24 per l'avv. Leoncini il quale si riporta alle note autorizzate e si associa Controparte_5
alle contestazioni esposto dell'avv. Del Fredo e in merito alle note di e CP_4
CP_3
è presente la dott.ssa ai fini della pratica forense Persona_1
l'avv. Frediani, in via subordinata, accetta il contradditorio sulla questione della nullità delle donazioni da parte di in proprio;
CP_1
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Del Freo si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024, con le specificazioni contenute nella comparsa conclusionale e si rimette a giustizia sulla questione rilevata d'ufficio di nullità delle donazioni;
non accetta il contradditorio su domande e documenti e documenti nuovi formulate e prodotte dai convenuti con le note autorizzate e alle quali si oppone.
Gli avv.ti Barbieri e Rajola precisano le conclusioni come nelle note autorizzate del
9.4.2025;
L'avv. Leoncini precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 3.10.2025 e si riporta alla nota autorizzata per quanto riguarda la questione rilevata d'ufficio. Dichiara di non accettare il contrraddittorio sulle domande che in maniera diretta o indiretta coinvolgono e che sono formulate nelle Controparte_5
note del 9.4.2025 da parte di e CP_2 CP_3
Il Giudice
Si ritira in Camera di ConIGlio.
All'esito, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 2 di 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 483/2021 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ) in qualità di erede della de cuius CP_1 C.F._1
(c.f. ) rappresentato e difeso, Persona_2 C.F._2
giusta delega in atti, dall'avv. Settimo Del Freo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Massa, Gall. L. Da Vinci n. 49/P.2; attore nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._3 CP_3
, rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dagli avv.ti C.F._4
Giovanni Di Sibio e Teresa Rajola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in La Spezia Via Piave n. 5; convenuti nonché di
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_5 C.F._5
procura in atti, dall'avv. Alessandra Leoncini ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Aulla Viale Resistenza 43/H (MS); terzo chiamato
Oggetto: revoca della donazione per ingratitudine ex artt. 801 e ss. c.c..
Conclusioni: come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO
pagina 3 di 24 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra Persona_2
rappresentava che: 1) in data 26.3.1993, mediante atto del Notaio Persona_3
rep. 12.922/4.339, aveva donato al figlio un appezzamento di
[...] CP_4
terreno edificabile sito in Massa, località Pernice, distinto al N.C.T.R. al foglio 73 mappale n. 541 e al figlio un appezzamento di terreno edificabile sito in CP_3
Massa, località Pernice, distinto al N.C.T.R. al foglio 73 mappali nn. 266, 532, 570, 572,
573, 689, 691; 2) nella medesima data, mediante atti del Notaio rep. n. Per_3
12.920/4337 e rep. n. 12.921/4338, la IG.ra aveva donato al figlio PE CP_4
le partecipazioni societarie pari al 20% ciascuna del capitale sociale di 81
[...] CP_6
di e di 3) Controparte_7 Controparte_8
le predette società erano state fuse per incorporazione nella di Controparte_9
cui i fratelli e erano divenuti soci di maggioranza per il 98,60% del CP_2 CP_3
capitale sociale;
4) i figli e nell'ultimo anno, avevano tenuto un CP_2 CP_3
comportamento offensivo verso la dignità della madre, palesando anche pubblicamente disistima, avversione ed irriconoscenza;
5) più precisamente, gli stessi, più di una volta, avevano apostrofato l'attrice con epiteti quali “fallita”, “bastarda”, “mantenuta”,
“deficiente” indicandola come una madre non presente, disinteressandosi del suo stato di salute, non assistendola durante le visite mediche e facendole mancare qualsiasi tipo di supporto morale o materiale;
6) la IG.ra non aveva più potuto neppure PE
frequentare i propri nipoti né comunicare con i figli se non mediante lettere inviate dal loro legale;
7) aveva deciso di intentare, a nome della madre, senza CP_4
però metterla al corrente dei possibili rischi, una causa civile di risarcimento del danno contro la precedente conduttrice di un immobile di proprietà della IG.ra ma, PE
dopo la conclusione con esito negativo del giudizio e la condanna alle spese, aveva smesso di occuparsi della pratica, lasciando la madre in estrema difficoltà economica;
8) invero, in data 17.6.2020, alla IG.ra era stato notificato il precetto per il PE
recupero delle spese legali liquidate in sentenza per un totale di € 11.500,00, a cui era seguito il pignoramento del c/c dell'attrice, senza che i figli fossero intervenuti in alcun modo per aiutarla in tale difficoltà economica;
9) al contrario, mediante lettera del pagina 4 di 24 29.6.2020, inviata per mezzo del loro legale, e in qualità di soci di CP_2 CP_3
maggioranza della società MGN Real Estate s.r.l. e Robson s.r.l., avevano chiesto alla IG.ra rispettivamente il pagamento di € 14.000,00 oltre IVA per i lavori di PE
manutenzione svolti sull'immobile di sua proprietà sito in Massa via Ghirlanda n. 6 e il pagamento di € 52.829,74 per i lavori svolti sull'immobile sito in Massa via Trieste n.
21; 10) con la medesima lettera datata 29.6.2020, i IG.ri e CP_2 CP_3
avevano intimato alla propria madre di lasciare la casa dove aveva abitato dal 1993, pur sapendo che l'immobile in questione era pervenuto nella loro disponibilità già gravato dal diritto di abitazione a favore della stessa vita natural durante;
11) nel 2020, CP_4
tramite la società aveva avviato il procedimento di
[...] Controparte_9
mediazione – conclusosi con esito negativo – al fine del rilascio della predetta casa da parte della madre, oltre all'ottenimento della somma di € 14.000,00; 12) successivamente, i figli avevano promosso un ricorso per decreto ingiuntivo contro la madre per eIGere il pagamento della somma di € 52.829,74 per i lavori svolti sull'immobile di via Trieste, ma mai commissionati dalla madre;
13) pertanto, la IG.ra era stata costretta ad opporsi al pagamento oggetto della causa, oggi PE
pendente dinanzi al Tribunale di Massa al R.G. 73/2021; 14) la IG.ra di 73 PE
anni, aveva vissuto da sola senza alcun conforto morale e materiale da parte dei figli, non potendosi permettere l'ausilio di una badante e disponendo di soli € 850,00 mensili;
15) il comportamento dei figli e era qualificabile come ingiuria CP_2 CP_3
grave nei confronti del patrimonio morale della madre, quale presupposto legittimante la revocabilità di una donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c..
Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'attrice domandava al Tribunale adito di volere: “- accertare e dichiarare l'ingratitudine ex art. 801 c.c., dei IG.ri C.F. CP_4
, nato a [...] il [...] e C.F. C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._4
Via Pernice n. 87, nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, revocare le donazioni a rogiti
Notaio del 26/03/1993 rep. n. 12.922/4.339, rep. n. 12.920/ Persona_3
4337 e rep. n. 12.921/4338 e condannare i convenuti a restituire alla madre i beni loro pagina 5 di 24 donati, con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda;
- in subordine, qualora non sia possibile la restituzione dei beni donati, condannare i convenuti a corrispondere alla madre il controvalore monetario dei beni donati, con riserva di quantificazione e secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio”.
2. Si costituivano in giudizio e contestando tutto quanto ex CP_2 CP_3
adverso rappresentato dall'attrice ed evidenziando che: 1) nel 1993, la IG.ra PE
e il IG. erano pervenuti a separazione personale e, in
[...] Controparte_5
quella sede, avevano deciso di intestare gli immobili e i mobili di loro proprietà ai tre figli , e , al fine di concorrere al loro mantenimento e dirimere i CP_2 CP_3 CP_1
contrasti insorti tra i coniugi;
2) pertanto, in attuazione degli accordi di separazione, la IG.ra mediante gli atti a firma del Notaio del 26.3.1993, aveva PE Per_3
trasferito lotti di terreno e partecipazioni societarie ai figli, mentre il IG. CP_5
mediante atto del Notaio del 30.4.1994, aveva trasferito ai figli
[...] Persona_4
e somme liquide e strumenti finanziari per l'importo complessivo oggi CP_2 CP_3
equivalente ad € 542.297,74; 3) dopo la separazione, la IG.ra non aveva mai PE
coltivato il rapporto con i figli, mentre questi ultimi avevano sempre cercato di conservare rapporti con la stessa;
4) per anni, aveva gestito i frutti CP_4
civili degli immobili di proprietà della madre, occupandosi del pagamento di tasse, imposte e utenze e versando a favore della stessa la somma mensile netta di € 850,00 ad integrazione del trattamento pensionistico già percepito dalla stessa pari ad € 3.700,00;
5) nel 2018, i rapporti tra la e i figli erano stati inficiati dalle ingiustificate PE
rivendicazioni di somme di denaro avanzate dalla madre;
6) dalla metà del 2019, la IG.ra aveva interrotto i rapporti con il figlio mentre aveva conservato una PE CP_3
parvenza di rapporto con il figlio , frequentando il bar gestito dalla sua CP_2
compagna e contattandolo telefonicamente quest'ultimo per le questioni economiche o, fino al maggio 2020, per farsi recapitare la spesa a casa;
7) gli atteggiamenti tenuti dalla
(che aveva sempre sofferto di patologie psichiatriche) a decorrere dal giugno PE
2020 erano frutto di manipolazione architettata da in odio ai figli;
8) Controparte_5
pagina 6 di 24 in sede di divorzio formalizzato nel 2000, i coniugi si erano accordati affinché il IG. lasciasse in uso alla IG.ra durante l'immobile sito Controparte_5 CP_3 Parte_1
in Massa via dei Corsari n. 4 e quest'ultima concordasse con i figli eventuali vendite relative agli immobili di sua proprietà, a pena di decadenza dai benefici contenuti negli accordi di separazione;
9) per converso, la IG.ra senza alcun preventivo PE
accordo con i figli, mediante atto del Notaio rep. 84897, in data 14.5.2020, aveva Per_5
trasferito alla IG.ra l'immobile sito in Massa via Trieste n. 21; 10) nel CP_10
2014, la IG.ra aveva riottenuto la disponibilità di un fondo sito in Massa, via PE
Ghirlanda, in seguito all'intervenuta cessazione di un contratto di locazione con un terzo, all'esito della quale, però, l'immobile versava in pessime condizioni ed era, dunque, inutilizzabile;
11) pertanto, la di cui era amministratore Controparte_9
previo accordo con la IG.ra aveva ripristinato CP_4 PE
completamente l'immobile con l'accordo che la IG.ra avrebbe pagato il PE
corrispettivo anche usufruendo dell'importo del risarcimento del danno rivendicato giudizialmente nei confronti dell'inquilina; 12) e tuttavia, in seguito all'esito negativo del giudizio (dipeso dalle dichiarazioni a sé sfavorevoli rilasciate dalla stessa IG.ra
, questa aveva rifiutato il pagamento della somma di € 14.000,00 dovuta a PE
favore della 13) e erano stati cresciuti Controparte_9 CP_2 CP_3
dalla IG.ra mentre la IG.ra si era sempre occupata di attività Persona_6 PE
commerciali, sociali o ludiche, facendo mancare la vicinanza e il supporto morale ai figli;
14) i rapporti con la madre erano stati interrotti da e CP_2 CP_3
rispettivamente nel giugno 2020 e nell'estate 2019; 15) la convenzione secondo cui i coniugi, a definizione di rapporti economici e patrimoniali e per la regolazione di obblighi di mantenimento, si erano accordati per trasferire ai figli i loro beni non poteva essere inquadrata nello schema tipico della donazione, difettando del presupposto dell'animus donandi, di guisa che i relativi trasferimenti immobiliari non erano soggetti all'azione di revocazione ex artt. 800 e ss. c.c.; 16) la convenzione tra i coniugi era da ricondursi al contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. c.c.; 17) nondimeno, la IG.ra era incorsa in decadenza dell'azione per decorso del termine ex art. 802 c.c. PE
pagina 7 di 24 atteso che le asserite ingiurie gravi addebitate ai figli erano risalenti all'estate 2018 o comunque al dicembre 2019; 18) a dispetto di quanto rilevato dall'attrice, i IG.ri e non avevano mai offeso pubblicamente la madre né mostrato CP_2 CP_3
sentimenti di avversione nei confronti della stessa;
19) il contratto a favore di terzo aveva determinato una situazione di litisconsorzio unitario tra i contraenti e il terzo beneficiato, di qui la chiamata in giudizio del terzo da cui era dovuto Controparte_5
anche il ristoro dei pregiudizi sofferti dai convenuti in conseguenza della temerarietà della lite dovuta all'ingerenza di quest'ultimo negli affari della IG.ra A fronte PE
di quanto sopra rappresentato, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare: disporre il differimento della prima udienza di trattazione della causa al fine di consentire la chiamata in causa di - in via principale: dichiarare inammissibili e/o Controparte_5
improcedibili e/o, tuttavia;
rigettare le domande tutte spiegate in giudizio da PE
- in via riconvenzionale: a) ritenere e pronunciare che gli atti di apparente
[...]
donazione perfezionati da a favore dei concludenti costituiscono Persona_2
modalità attuativa di accordo intercorso tra la medesima e Persona_2
in vista della definizione della loro separazione personale e che, di Controparte_5
conseguenza, agli stessi deve essere riconosciuta natura di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.; b) ritenere e pronunciare che l'azione spiegata in giudizio da PE
muove da manipolazioni e strumentalizzazioni attuate da
[...] Controparte_5
in danno dei concludenti e, per l'effetto, condannare” costui al risarcimento dei danni tutti arrecati ai concludenti stessi, nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
- in ogni caso: a) condannare ed Persona_2
astretti da vincolo di solidarietà, alla refusione delle spese di lite;
b) Controparte_5
condannare e/o al risarcimento del danno ex Controparte_5 Persona_2
art.96 c.p.c.”.
3. In seguito all'ordinanza del 4 maggio 2021 con cui il Giudice autorizzava i convenuti alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il IG. Controparte_5
contestando quanto dedotto e domandato dai convenuti e rappresentando che: 1) le pagina 8 di 24 condotte tenute dai figli in danno della madre non erano giustificabili sulla base dell'asserito rapporto conflittuale intercorrente con il padre 2) le Controparte_5
dinamiche interne al nucleo familiare della famiglia avevano favorito CP_3
l'acquisizione, a titolo gratuito, da parte di e della quasi totalità CP_2 CP_3
del patrimonio costruito dal padre e dalla madre nel corso degli anni;
3) l'accordo assunto in sede di separazione personale dei coniugi e Controparte_5 PE
(ricorso depositato in data 5.4.1993) non aveva ad oggetto gli aspetti
[...]
patrimoniali e gli atti negoziali posti in essere dalla IG.ra a favore dei figli che PE
non potevano, dunque, qualificarsi come atti esecutivi dell'accordo di separazione;
4)
d'altra parte, non sarebbe stato ammissibile neppure un accordo verbale, posto che tali asseriti accordi, avendo ad oggetto beni immobili, avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam;
5) la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di accertamento delle manipolazioni attuate dal IG. per indurre la IG.ra CP_3 PE
alla proposizione dell'azione di revoca delle donazioni era improponibile, in quanto non rappresentava né una domanda di manleva né una domanda autonoma di responsabilità del terzo;
7) d'altra parte, non vi era alcuna comunanza di causa: in caso di accoglimento della domanda principale era del tutto irrilevante se questa fosse stata indotta ad opera del terzo, di guisa che la domanda riconvenzionale era del tutto svincolata dall'oggetto del processo;
8) in ogni caso, la domanda era infondata in quanto non supportata da alcuna allegazione avente ad oggetto un'eventuale condotta illecita asseritamente posta in essere dal IG. 9) anche le produzioni documentali CP_3
erano state effettuate senza alcun riferimento specifico alle circostanze che avrebbero inteso dimostrare, rendendo la domanda spiegata dai convenuti verso il terzo chiamato nulla per indeterminatezza;
10) i fatti dedotti dalla IG.ra che l'avevano PE
indotta a chiedere la revoca delle donazioni del 1993, avevano una loro rilevanza causale autonoma, non avendo a che vedere con il riferito rapporto conflittuale sussistente tra i figli e e il padre Pertanto, il IG. CP_2 CP_3 Controparte_5
rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Controparte_5
respinta ogni contraria istanza e deduzione, (i) dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità pagina 9 di 24 e/o l'infondatezza delle domande spiegate dai convenuti e nei CP_2 CP_3
confronti di per le ragioni tutte esposte in parte espositiva con ogni Controparte_5
conseguente declaratoria di rigetto;
(ii) condannare i convenuti chiamanti a rifondere le spese del presente giudizio per compensi, rimborso forfettario e accessori di legge;
(iii) condannare i chiamanti e al risarcimento dei danni in relazione CP_2 CP_3
alle domande spiegate nei confronti di in quanto palesemente Controparte_5
temerarie e pregiudizievoli per il conchiudente, ai sensi dell'art. 96 cpc, da liquidarsi all'esito del presente giudizio, anche in via equitativa”.
4. All'udienza del 25 novembre 2022, il Giudice, preso atto dell'intervenuto decesso della IG.ra verificatosi in data 17.11.2022, dichiarava Persona_2
l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c..
5. In data 31.1.2023, si costituiva in giudizio, presentando ricorso in riassunzione, il IG. in qualità di erede della de cuius insistendo sulle CP_1 Persona_2
domande, eccezioni e richieste già formulate da quest'ultima e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa: accertare e dichiarare l'ingratitudine ex art. 801 c.c., per ingiuria grave e/o per grave pregiudizio al patrimonio del donante nei confronti di IG.ri C.F. , nato a [...] CP_4 C.F._3
(LU) il 20/06/1973 e C.F. nato a [...] CP_3 C.F._4
(LU) il 9/06/1972 e residente in [...], e per l'effetto, revocare le donazioni a rogiti Notaio del 26/03/1993 rep. n. Persona_3
12.922/4.339, rep. n. 12.920/ 4337 e rep. n. 12.921/4338 e condannare: CP_4
a restituire alla madre il terreno identificato al catasto di Massa al fg. 73 mapp.
[...]
541, a pagare alla madre la perdita subita per la destinazione non più edificabile del terreno pari ad € 239.000,00 e a pagare alla madre la somma di € 148.381,00, e la somma di € 442.595,75, quale valore del 20% rispettivamente delle quote delle società
e o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, CP_8 CP_8 CP_11
con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda;
a restituire alla CP_3
madre i terreni identificati al catasto di Massa al fg. 73 mapp. 1031, 997, 999, 532, a pagina 10 di 24 pagare alla madre la perdita subita per la destinazione non più edificabile dei terreni pari ad € 450.800,00 e a pagare alla madre la somma di € 359.200,00, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia quale valore del terreno alienati a terzi, con i frutti relativi a partire dal giorno della domanda;
in subordine, qualora si ritenga che la fusione per incorporazione delle società e nella soc. CP_11 Controparte_8
non sia equiparabile alla alienazione delle quote a terzi, Controparte_9
determinare la quota di partecipazione spettante all'attrice in detta società e per l'effetto condannare a restituire detta quota a parte attrice, con i frutti relativi a CP_4
partire dal giorno della domanda. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio”.
6. Con decreto del 3.2.2023 veniva fissata udienza per la prosecuzione del giudizio ed assegnato termine al ricorrente per l'integrazione del contradditorio. All'esito, oltre ad si sono costituiti in giudizio anche e – già Controparte_5 CP_2 CP_3
convenuti e parti del processo - anche nella (sopravvenuta) asserita qualità di eredi accettanti con beneficio di inventario dell'eredità materna e, dunque, sotto la duplice qualità di convenuti e di aventi causa dell'attrice.
7. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale.
8. In data 16 ottobre 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. La domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione.
1.1. Così ricostruita la materia oggetto del contendere, appare preliminare da un punto di vista logico, rispetto allo scrutinio del merito della domanda di revocazione avanzata da parte attrice, dar conto che i IG.ri e hanno CP_4 CP_3
domandato, in via riconvenzionale, che il Tribunale voglia accertare che trasferimenti immobiliari effettuati dalla madre in data 26 marzo 1993 non integrino delle donazioni pagina 11 di 24 ma costituiscano la “modalità attuativa di accordo intercorso tra la medesima
[...]
e in vista della definizione della loro separazione Persona_2 Controparte_5
personale e che, di conseguenza, agli stessi deve essere riconosciuta natura di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.”.
Atteso che - a dispetto di quanto rilevato da parta attrice - la domanda riconvenzionale risulta tempestivamente proposta, in quanto formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 166 c.p.c. ratione temporis vigente, occorre chiarire in termini generali quanto segue.
1.2 L'azione di simulazione ha natura dichiarativa e di mero accertamento (che nel caso della simulazione assoluta è un accertamento negativo) mentre la relativa legittimazione attiva va riconosciuta oltre alle parti del negozio, anche al terzo che debba far valere un proprio pregiudizio (art. 1415, comma 2, c.c.) ed al creditore del simulato alienante che si trovi nella stessa condizione (art. 1416, comma 2, c.c.).
In particolare, si ha simulazione relativa allorquando le parti pongano in essere un negozio (c.d. simulato) ma in realtà intendono concludere un negozio diverso (c.d. dissimulato). La simulazione può riguardare i soggetti del negozio (simulazione soggettiva) oppure può la natura del negozio o un suo elemento, anche accidentale
(simulazione oggettiva).
In quest'ultimo caso, mentre il negozio simulato non produce effetti tra le parti, il negozio dissimulato ha invece effetto, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma stabiliti dalla legge (v. art. 1414 c.c.).
In relazione, infine, ai mezzi concretamente fruibili per provare la simulazione, mentre per i contraenti operano specifici limiti, salva l'ipotesi in cui intendano far valere l'illiceità del contratto, i creditori delle parti ed i terzi possono, invece, fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni.
1.3. Nella specie, dal momento che i IG.ri e non CP_4 CP_3
possono considerarsi terzi rispetto ai negozi di che trattasi, di cui è stata chiesta da parte attrice la revocazione, avendo accettato le donazioni rispettivamente ricevute dalla pagina 12 di 24 madre, non è quindi ammessa la prova per testi o per presunzioni della simulazione, di guisa che – in assenza di controdichiarazione, vale a dire un documento di contenuto contrario al negozio simulato, la cui formazione risulti anteriore o contemporanea al negozio apparente – la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della simulazione deve essere rigettata.
2. La revoca per ingratitudine: la titolarità dell'azione in capo all'erede e la procedibilità della domanda.
2.1. In considerazione della domanda originariamente avanzata dalla IG.ra PE
brevi cenni merita la disciplina sottesa alla revocazione della donazione ai sensi degli artt. 800 e ss. c.c..
Segnatamente, la donazione è il negozio con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di quest'ultima di un proprio diritto o assumendo verso la medesima un'obbligazione (v. art. 769 c.c.).
La disciplina codicistica consente al donante, o ai suoi eredi, di revocare la donazione nelle specifiche ipotesi tassative rappresentate dalla sopravvenienza di figli, o dalla ingratitudine, che si verifica quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dall'art. 463 nn.
1-3 c.c. oppure “si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433, 435 e 436” (v. art. 801 c.c.).
Per quanto di interesse, è opportuno evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che: “Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità. L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale” (Cass. civile sez. II 12/02/2024 n. 3811) e che “L'ingiuria grave pagina 13 di 24 richiesta, ex art. 801 c.c. , quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione)” (cfr. Cass. civ. sez. II 13/08/2018 n.
20722).
2.2. Alla luce del dato che precede deve scrutinarsi l'eccezione preliminare sollevata da e circa la carenza di legittimazione attiva del IG. CP_4 CP_3 CP_1
in qualità di erede della IG.ra il quale risulta aver riassunto il presente
[...] PE
procedimento in data 31 gennaio 2023, in seguito alla interruzione pronunciata a fronte del decesso della IG.ra PE
In particolare, i IG.ri e hanno eccepito come l'art. 802 CP_4 CP_3
c.c., nella parte in cui attribuisce agli eredi la legittimazione alla revoca delle donazioni per ingratitudine, deve riferirsi agli eredi collettivamente intesi e non a ciascun singolo erede, di guisa che l'azione esercitata da parte del solo IG. dovrebbe dirsi CP_1
inammissibile e/o improcedibile. Inoltre, i donatari convenuti hanno dedotto come essi stessi rivestano lo status di eredi della donante, di guisa che la prosecuzione dell'azione non avrebbe alcun senso poiché tutti gli eredi della IG.ra sarebbero tenuti al PE
conferimento in collazione dei beni ricevuti in donazione ai sensi degli artt. 737 e ss.
c.c..
pagina 14 di 24 Di contro, il IG. (attore in riassunzione) ha sostenuto come l'art. 802 c.c. CP_1
preveda testualmente la legittimazione autonoma degli eredi del donante alla proposizione della domanda di revoca della donazione, di guisa che, a maggior ragione, deve ammettersi la legittimazione alla mera prosecuzione della domanda già avanzata dalla dante causa. In tal senso, la prosecuzione dell'azione non richiederebbe il consenso di tutti gli eredi, potendo essere esercitata anche dal singolo erede che ne abbia interesse. Sempre secondo il IG. inoltre, risulterebbe dirimente CP_1
come i convenuti, in realtà, siano meri legittimari pretermessi, atteso che la IG.ra nel proprio testamento, lo ha indicato quale erede universale, e nominato PE
quali altri eredi la nipote e la nuova Persona_7 Controparte_12
2.3. Vale anzitutto evidenziare che, come detto, la revocazione consiste nel diritto potestativo, riconosciuto al donante o ai suoi eredi, nei casi tassativamente previsti dalla legge, di recedere da un contratto (cfr. Cassazione civile 6761\2012).
Nell'ipotesi di azione promossa o proseguita dagli eredi del donante, trattandosi di diritto potestativo, sussiste il litisconsorzio necessario tra questi e, ciò in quanto, in accordo al consolidato orientamento della Suprema Corte “la costituzione, ovvero la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico plurisoggettivo in via giudiziale non può che avvenire a mezzo di una sentenza pronunciata nei confronti di tutti i destinatari degli effetti costitutivi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/02/1992, n. 2427).
2.4. Orbene, dalle risultanze documentali in atti è emerso come nel testamento olografo redatto dalla IG.ra il 15.5.2022 e pubblicato il giorno 22.11.2022 mediante PE
atto del Notaio rep. n. 85384 racc. n. 7244, quest'ultima abbia indicato Persona_8
quali beneficiari della propria successione il figlio la nuora CP_1 CP_12
e la nipote (v. doc. 87 convenuti).
[...] Persona_7
Tuttavia, con il predetto testamento la de cuis non risulta aver disposto di tutto il proprio patrimonio.
I IG.ri e invero, hanno accettato l'eredità della madre CP_4 CP_3
con beneficio di inventario con atto ricevuto dal Notaio in data 2.12.2022 rep. Per_9
n. 142323/25810 (v. doc. 89 convenuti) e dall'inventario di eredità rep. n. 142624 racc. pagina 15 di 24 n. 26048 del 22.2.2023 emerge la sussistenza di ulteriori beni rispetto a quelli oggetto della predetta disposizione testamentaria.
Lo stesso IG. del resto, ha proposto istanza per l'autorizzazione alla CP_1
vendita dell'autovettura compresa nell'eredità della IG.ra ed accettata con PE
beneficio di inventario dagli altri due coeredi e (v. doc. 91 CP_2 CP_3
convenuti, R.G. 634/2024 Tribunale di Massa).
A dispetto di quanto rilevato dall'attore, pertanto, i IG.ri e non CP_2 CP_3
sono qualificabili come legittimari pretermessi (rispetto a cui la giurisprudenza riconosce la qualifica di eredi solo una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione o annullamento del testamento, cfr. sul punto Cass. civ. Sez. II n.
20971/2018) bensì a tutti gli effetti quali eredi della IG.ra PE
Mentre, di contro, non possono qualificarsi quali eredi ma come mere legatarie, le IG.re e Controparte_12 Persona_7
Si legge, invero nel testamento della de cuis che: “L'alloggio sito in Massa Via 27 Aprile attualmente affittato alla Sig.ra andrà a per l'assistenza Per_10 Controparte_12
affettuosa a me data. Faccio presente che diversi gioielli le ho regalati alla mia unica nipote in occasione di eventi particolari quali: onomastici, compleanni e per la Per_7
soddisfazione a me data nel superare esami universitari fino al conseguimento della laurea e per i corsi speciali per addivenire ad essere Magistrato.
Per quanto riguarda gli arredi di famiglia che costituiscono l'arredo della mia attuale abitazione: cucina-soggiorno e altri ambienti compreso quadri - argenteria ecc. e corredo, anche questi debbono per mia volontà andare alla che dovrà Per_7
provvedere a sistemare la sua abitazione”.
Non si ravvisa, pertanto, rispetto alle stesse, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
2.5. Ciò posto, quanto alla titolarità dell'azione in capo agli eredi, la Corte di
Cassazione, muovendo dalla disposizione letterale dell'art. 802 c.c., che prevede che la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine possa essere proposta dal donante o dai suoi eredi, è giunta alla conclusione secondo cui “potendo gli eredi anche autonomamente avanzare domanda di revocazione, a maggior ragione sono legittimati pagina 16 di 24 alla prosecuzione della domanda già avanzata dalla dante causa”. Tanto, aggiungendo che: “Nel caso di specie, l'azione era stata già proposta in vita dalla donante (con riguardo ad una donazione in favore del figlio, n.d.r.), ed è stata coltivata dopo la sua morte dai suoi eredi, che proprio per effetto del fenomeno successorio nutrono non già una mera aspettativa, ma un vero e proprio diritto a vedere reintegrato il patrimonio del donante a seguito dell'accoglimento della domanda de qua. Ed, invero, se il carattere personale dell'azione in esame preclude che la stessa possa essere esercitata in via surrogatoria da parte dei creditori del donante, il chiaro dettato letterale, che contempla anche gli eredi tra i soggetti legittimati, conforta vieppiù la soluzione secondo cui è del tutto ammissibile che l'azione possa essere proseguita dagli eredi ex art. 110 c.p.c. Né conforta la tesi del ricorrente il richiamo alla valutazione soggettiva spettante unicamente al donante per avvalersi dell'istituto in esame, in quanto, oltre a trascurare, come detto, la specifica previsione di legge che prevede la legittimazione degli eredi, non tiene conto che la valutazione circa l'esercizio dell'azione sul presupposto che la condotta del donatario avesse determinato una grave offesa alla donante, è stata già effettuata allorché quest'ultima era ancora in vita, determinandosi ad agire in via riconvenzionale nei confronti del figlio, di guisa che nella vicenda si tratta di dare impulso ad un'azione che ha già visto a monte compiuta da parte della donante la valutazione soggettiva dell'offensività della condotta del ricorrente” (cfr. Cass. civ. Sez.
II n. 7958/2024).
2.6. Alla luce del superiore dato ermeneutico non si ravvisa ragione, pertanto, di escludere che l'azione possa essere proseguita anche dal singolo coerede, in contrasto con la volontà degli altri coeredi, titolari di un interesse contrario in quanto nella specie donatari e, dunque, soggetti passivi dell'azione.
In linea generale, d'altra parte, con riguardo al diritto di credito, la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta delle Sezioni Unite n. 24657/2007, consente a ciascun coerede di poter agire senza la necessità di coinvolgere gli altri coeredi nella riscossione del credito del de cuius, atteso che: “ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il pagina 17 di 24 debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 27417/2017). Può quindi ritenersi che anche nella specie il singolo erede possa agire nell'interesse della massa ereditaria e, dunque, alcun profilo di difetto di titolarità dal lato attivo appare ravvisabile in relazione all'azione di che trattasi.
2.7. Né può ritenersi – come sostenuto dai IG.ri e – che CP_4 CP_3
in capo al singolo erede non sussista alcun IGnificativo interesse all'azione atteso che tutti gli eredi della (i tre figli per identiche quote) sarebbero tenuti ai PE
conferimenti in collazione dei beni ricevuti in donazione, a mente degli articoli 737 e s.s. c.c.. E ben vero, mentre l'art. 807 c.c., prevede che “revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda”, l'art. 745 c.c. dispone che: “I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione”. Nella specie, pertanto, essendo stata la domanda avanzata dalla IG.ra anteriormente al suo decesso, i frutti non sono dovuti dal PE
momento (posteriore) dell'apertura della successione, come nel caso della collazione, ma da quello (anteriore) della domanda.
3. Il merito della domanda principale.
3.1. Vale premettere che la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di quest'ultima di un proprio diritto o assumendo verso la medesima un'obbligazione (v. art. 769 c.c.). Deve, dunque, sussistere un elemento oggettivo - rappresentato dall'atto di disposizione del donante che ne comporta il depauperamento a cui corrisponde l'arricchimento del donatario - e un elemento soggettivo, vale a dire lo spirito di liberalità. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia effettuata a titolo di pagina 18 di 24 mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa” (cfr. Cassazione civile sez. II 25/11/2022
n. 34865), e che: “In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale” (cfr. Cass. civ. Sez. II sent. n. 8018/2012; in senso conforme: Cass. civ. n. 982\2024).
3.2. Tanto premesso, in accordo dell'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite (cfr. Cass. civ., S.U., 26242 e 26243 del 2014) l'accoglimento della domanda di revocazione della donazione, quale azione demolitoria del vincolo negoziale, postula la validità della donazione stessa, che deve quindi essere accertata incidentalmente dal giudice, quale presupposto logico-giuridico della decisione.
Orbene, nella specie tale validità deve escludersi, stante l'assenza dell'animus donandi in capo alla IG.ra al momento dei negozi in rilievo: plurimi sono i Persona_2
riscontri in tal senso.
3.3. Un primo dato IGnificativo in rilievo è costituito dal dato temporale in cui le donazioni sono intervenute.
Segnatamente, in data 26 marzo 1993, mediante atto del Notaio Persona_3
rep. n. 12.922/4.339, la IG.ra ha donato
[...] Persona_2
irrevocabilmente ai figli , e alcune proprietà immobiliari. CP_2 CP_3 CP_1
Ai fini che qui interessano, vale evidenziare come al figlio sia stato CP_4
donato un appezzamento di terreno edificabile sito in località Pernice distinto al NCTR al foglio 73 mapp. 541 mentre al figlio l'appezzamento di terreno CP_3
edificabile distinto al NCTR al foglio 73 mapp. 266, 532, 570, 572, 573, 687, 689, 691
(v. doc. 1 attore).
Nella medesima data, mediante atti del Notaio rep. n. Persona_3
12.921/4.338 e rep. n. 12.920/4.337, la IG.ra ha donato al figlio PE CP_4
rispettivamente le sue quote di partecipazione entrambe pari al 20% del capitale
[...]
sociale di 80 di e di 81 CP_8 Controparte_8 CP_6 CP_8
pagina 19 di 24 con il consenso dell'altro socio titolare all'80% del CP_7 Controparte_5
capitale sociale di entrambe le società (v. doc. 2 attore).
Sennonché, il ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi PE
ed è stato depositato presso il Tribunale di Massa Carrara
[...] Controparte_5
solo pochi giorni dopo, in data 15 aprile 1993 (n. 368/1993, omologato in data 5 maggio 1993). Di qualche anno successivo, invece, è il procedimento di divorzio (n.
787/2000 V.G.), anche in questo caso caratterizzato dalla proposizione di conclusioni congiunte, come risultante da verbale di comparizione del 20 giugno 2000 (v. doc. 9 convenuti).
Sebbene nessuna menzione di tali trasferimenti venga riservata ai trasferimenti di che trattasi in sede giudiziale, il dato temporale, l'assenza di litigiosità e la posizione concorde dei coniugi in ordine alla gestione della crisi familiare sono senz'altro elementi presuntivi rilevanti alla luce degli elementi ulteriori emersi in corso di causa.
3.4. In tale ottica, appare particolarmente IGnificativo, quanto comunicato dal IG. al figlio e alla nuora nella missiva del 5.7.2012 (v. Controparte_5 CP_1 CP_12
doc. 33 convenuti) ovvero che:
Quanto affermato dal IG. appare indice particolarmente IGnificativo Controparte_5
dell'esistenza di un negozio fiduciario tra questi e la IG.ra avente Persona_2
ad oggetto la formale intestazione e la gestione dei beni di che trattasi, la cui attuazione deve ritenersi quindi concretizzata proprio con le donazioni oggetto di causa. Il che conduce ad escludere l'esistenza dello spirito di liberalità in capo alla IG.ra e, PE
dunque, la nullità di tali negozi.
3.5. Concordanti risultano le seguenti ulteriori risultanze probatorie acquisite in corso di causa.
Segnatamente, nei plurimi giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Massa nei confronti dei figli e delle società da costoro partecipate (in particolare nella causa R.G. 245/2020
e nella causa nella causa R.G. 858/2020) il IG. ha sostenuto di essere Controparte_5
pagina 20 di 24 stato lui stesso a donare ai figli le quote della 80, le quote della e gli CP_8 CP_11
immobili oggetto dell'atto del 26.3.1993, producendo un documento (v. Per_3
docc. 2 e 3 convenuti) contenente un elenco dei beni asseritamente donati ai figli, riportante l'indicazione “ 26.03.1993 da (avuti da Parte_2 Persona_2 [...]
donati a a seguito di divorzio”. CP_5 CP_3
Appare poi IGnificativa la circostanza che con la donazione a rogito Notaio Persona_3
del 26/03/1993 rep. n. 12.920/ 4337 e rep. n. 12.921/4338 siano state donate
[...]
ai figli partecipazioni societarie, sebbene la IG.ra – da quanto emerso in atti – PE
non avesse alcuna esperienza imprenditoriale, tanto da affidarsi in seguito ai figli per la gestione delle sue risorse. Il che non può sostenersi, invece, per il IG. CP_5
dal momento che vi è riscontro di plurime operazioni allo stesso riferibili
[...]
inerenti la costituzione di trust, operazioni societarie e trasferimenti di denaro.
E' lo stesso del resto, in una delle molteplici comunicazioni prodotte, a CP_1
fare presente al padre che: “è da quando sono maggiorenne che mi intesti “cose” solo per trarne dei vantaggi e non avere problemi fiscali” (v. doc. 33 convenuti). Ciò evidentemente è indice di un modus operandi tipico del IG. ed estraneo invece alla IG.ra Controparte_5
PE
3.6. In definitiva, deve ritenersi che le donazioni oggetto di causa, lungi dall'essere connotate da spirito di liberalità, costituiscano un negozio con causa esterna, volto all'ottemperanza di un negozio fiduciario tra la IG.ra ed il IG. Persona_2
o – al più, in ipotesi, come sostenuto dai convenuti – degli accordi Controparte_5
di risoluzione della crisi familiare intervenuta tra gli stessi. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, risultando irrilevante in questa sede una statuizione in merito, ciò che rileva è che le donazioni siano state poste in essere in assenza di animus donandi la cui sussistenza, come si è visto, deve escludersi allorquando in capo al donante si ravvisi una costrizione giuridica o morale.
In merito, appare infondata l'eccezione dei convenuti secondo cui l'assenza dell'animus donandi potrebbe emergere soltanto dal contenuto dell'atto pubblico, posto che la
Cassazione ha avuto modo di precisare che “neppure può dirsi che, in caso di diritto reale pagina 21 di 24 immobiliare attribuito senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, l'assenza del requisito dell'animus donandi possa essere tratta da documenti esterni rispetto all'atto pubblico che, sotto pena di nullità, lo contiene ai sensi dell'art. 782 cod. civ., dovendo detto requisito emergere, in tali casi, proprio dall'atto (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, n. 4682 in motivazione), e dovendosi presumersi sussistente quando l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neppure morale o etica (Cass., Sez. 2, 19/3/1998, n. 2912)” (cfr. Cass. civ.
982\2024). Nella specie, dal momento che sussiste riscontro di come il trasferimento immobiliare di che trattasi costituisca adempimento di un'obbligazione, l'assenza di animus donandi non può che trovare riscontro da circostanze esterne all'atto pubblico, vale a dire l'esistenza del vincolo obbligatorio.
3.7. A fronte della nullità delle donazioni deve essere respinta la domanda di revocazione della donazione avanzata da parte attrice. In tale ottica alcuna lesione del contradditorio nei confronti di in proprio appare sussistere, posto che – CP_1
anche a prescindere dall'accettazione del contradditorio sul punto da parte dello stesso
– le disposizioni che lo riguardano non costituiscono oggetto del giudizio.
4. La domanda risarcitoria nei confronti di Controparte_5
I IG.ri e hanno domandato al Tribunale di voler CP_4 CP_3
accertare che l'azione spiegata in giudizio da muove da Persona_2
manipolazioni e strumentalizzazioni attuate da in danno dei Controparte_5
concludenti e, per l'effetto, condannare costui al risarcimento dei danni tutti arrecati ai concludenti stessi. Acclarato che la domanda di revocazione è stata respinta e non emergendo idoneo riscontro che la determinazione della IG.ra ad instaurare PE
l'azione sia conseguenza di iniziative del IG. , né di danni arrecati ai Controparte_5
convenuti, tale domanda deve essere integralmente rigettata.
5. La domanda di usucapione.
Da ultimo, appare inammissibile la domanda di usucapione avanzata da CP_4
e posto che il rilievo della nullità delle donazioni da parte del
[...] CP_3
Giudice non appare idoneo a giustificare una rimessione in termini per la formulazione dello spirare di domande nuove oltre i termini di rito, senz'altro proponibili in un pagina 22 di 24 distinto giudizio. Da qui anche l'inammissibilità delle correlate produzioni documenti e delle istanze istruttorie formulate a riguardo.
6. Le spese di lite.
Per ciò che attiene i rapporti tra parte attrice e i convenuti sussistono i presupposti per la compensazione delle spese a fronte della soccombenza reciproca.
Con riguardo invece alla posizione del terzo chiamato, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 – tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché della complessità della stessa e dell'attività processuale svolta – si quantificano in € 4.200,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Non sussistono i presupposti per alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo a nessuna delle parti, né tanto meno un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda di revocazione delle donazioni per ingratitudine a rogiti del
Notaio del 26.03.1993 rep n. 12.922/4.339, rep. n. Persona_3
12.920/4337 e rep. n. 12.921/4338 avanzata dal IG. in qualità di erede CP_1
della IG.ra nella parte in cui si dispone in favore di Persona_2 CP_4
e a fronte della nullità delle stesse;
[...] CP_3
2) dichiara inammissibile la domanda di usucapione avanzata da e CP_4
CP_3
3) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali espletate dai IG.ri e CP_2 CP_3
nei confronti del IG. in qualità di erede della IG.ra
[...] CP_1 PE
nonché nei confronti del IG.
[...] Controparte_5
4) compensa le spese di lite tra il IG. in qualità di erede della IG.ra CP_1 [...]
e i IG.ri e Persona_2 CP_4 CP_3
pagina 23 di 24 5) condanna i IG.ri e a rifondere le spese di lite del presente CP_2 CP_3
procedimento in favore del IG. che si liquidano in € 4.200,00 per Controparte_5
compensi, oltre iva, c.p.a, e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 15.4.2025.
Il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle ore 20:20 (parti non presenti) ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Massa il 15.4.2025.
Il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
pagina 24 di 24