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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/09/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1250/2021 promossa con ricorso depositato in data 08/07/2021 da
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella De Toma del Foro di Vasto
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bagalini del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01/02/2022 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “chiede che l'On.le Tribunale adìto, voglia preliminarmente:
- Preso atto del perdurare della separazione tra i coniugi contendenti, tra i quali non è intervenuta riconciliazione, né coabitazione o convivenza alcuna dall'epoca della omologata separazione consensuale, pronunciare, ai sensi dell'art. 4 legge n. 898/1970, sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile concordatario, contratto in data 15 dicembre 2007 da essi e Parte_1 CP_1
, come in atti generalizzati, trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Vasto al n. 142 P. 2^ anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Vasto, con esonero di responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio. - Il ricorrente rinuncia sul punto alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In via principale e nel merito: - Affidare i figli minori, nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
03/07/2014 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella sua attuale abitazione nel Comune di EN alla via Amendola n. 12 e con facoltà del padre di vederli e frequentarli a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle 18,00 alla domenica successiva alle 20,00. Stabilendosi sin qui una tolleranza, stante la distanza tra le rispettive città di residenza ed i comprensibili disguidi anche di traffico, di un'ora e quindi entro le 19,00: orario entro il quale il IG. Parte_1 prenderà i piccoli e all'indirizzo di via Amendola n. 12 in Per_1 Per_2
ON (AP), frazione EN , per ricondurveli, appunto, la domenica successiva entro le 20,00; - Disporre che durante le festività natalizie i bambini permangano ad anni alterni con ciascun genitore la settimana del Natale, dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre, dalle ore 10.00 del mattino e facendo ritorno entro le ore 20,00, nonché, sempre ad anni alterni con ciascun genitore la settimana del Capodanno dal giorno 30 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10,00 del mattino e facendo ritorno entro le ore 20,00, così da garantire una certa stabilità e serenità dei festeggiamenti, anche per le rituali visite ai nonni e parenti in linea paterna;
- Disporre, per quanto attiene le festività pasquali, che esse vengano trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso, secondo un orario da stabilirsi tenendo conto degli impegni scolastici dei bambini e di lavoro di entrambi i genitori;
- Durante il periodo estivo, statuire che il padre tenga con sé i figli e per due settimane anche consecutive, da stabilirsi Per_1 Per_2 concordemente tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori - Determinare, a carico del IG. il versamento di un contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli dell'importo di euro 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che le spese straordinarie per la salute, scuola e attività ludico-sportiva vengano divise tra i genitori in parti uguali secondo quanto disposto dal Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Dette spese straordinarie saranno comunque concordate e documentate;
- Nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno e dell'altro coniuge;
- Statuire che tutte le decisioni relative alla salute, educazione, scuola dei figli vengano adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni degli stessi e dei loro desideri;
- Autorizzare entrambi i genitori a veder inserito nel proprio passaporto e/o in ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, il nominativo dei figli minori. Spese ed onorari di causa secondo giustizia.”
PER LA RESISTENTE: “chiede che l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno voglia dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- i figli e Per_2
vengono congiuntamente affidati ai due genitori secondo le norme Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
3 - Nulla si disponga sulla casa coniugale in quanto, non potendo sopportarne le spese di gestione, la SI.ra ha deciso di trasferirsi, CP_1 unitamente ai figli, presso l'abitazione paterna sita in ON (AP), alla Via Amendola n. 12, lasciando, quindi la casa coniugale .
4 - Il IG. preleverà , Pt_1 dall'abitazione sita in ON (AP), alla Via Amendola n. 12, i figli a settimane alterne, dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 8:00 del lunedì appresso, facendo si che, durante il periodo scolastico, il IG. li accompagni a scuola;
tali Pt_1 orari dovranno essere rispettati anche nel periodo estivo ma in tal caso, qualunque variazione sull'orario di rientro dei ragazzi presso la madre dovrà essere preventivamente comunicato dal SI. alla SI.ra e Parte_1 Controparte_1 ciò per consentire , in considerazione della chiusura scolastica, alla stessa madre di organizzarsi con baby sitter o centri estivi. Due settimane durante il periodo delle vacanze scolastiche, possibilmente nel mese di agosto;
qualora il SI. non Pt_1 intenda, nel periodo estivo, prelevare i ragazzi nel mese di agosto dovrà preventivamente darne comunicazione alla SI.ra entro il mese di maggio e CP_1 ciò al fine di consentire alla stessa di organizzarsi con centri estivi o baby-sitter. Per quanto riguarda le festività i minori trascorreranno quelle natalizie con un genitore e quelle pasquali con l'altro, second o il criterio dell'alternanza, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con i loro figli, e comunque per un tempo minino di gg. 3 durante le festività pasquali e gg. 7 durante quelle natalizie così divise: dalla sera del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Resta intesa che qualsiasi variazione sugli orari di prelevamento dei minori e di rientro presso la madre o qualsiasi variazione sulle date sopra indicate dovrà essere preventivamente comunicata alla SI.ra Controparte_1 con due giorni di anticipo.
5 - Il IG. corrisponderà mensilmente per il Pt_1 mantenimento dei minori la somma complessiva di euro 700 (così da ripartire: 350 € nell'interesse di , 350 € nell'interesse di ) da rivalutarsi Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, e a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie ai figli, quali quelle mediche, ludiche, ricreative, ecc, secondo il protocollo sottoscritto in materia del Tribunale di Ascoli Piceno e che qui deve intendersi trascritto;
6 - L 'assegno unico di mantenimento dovrà essere versato interamente alla IG.ra stante la sussistenza delle condizioni che Controparte_1 giustificarono la emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Ascoli Piceno;
7 - Con vittoria di spese di lite”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 15/12/2007, in Vasto, contraeva matrimonio concordatario con la IG.ra
, nata a [...] il [...]; il matrimonio è stato trascritto Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vasto al n. 142 P. 2 S. A anno 2007;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , il 9/8/2011 e , il Per_1 Per_2
3/7/2014;
- con decreto emesso in data 14/09/2018 (n. cronologico 9535 – RG n. 1352/2018), codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi “alle condizioni tutte di cui al ricorso depositato in data 28/06/2018, che si abbiano qui per intero trascritte e riportate”;
- erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione si protraeva ininterrottamente dalla data di comparizione delle parti all'udienza del 12/09/2018 dinanzi il Presidente di questo Tribunale e non sussisteva possibilità alcuna o reciproca volontà di riconciliazione e di ripresa della convivenza;
- le sue condizioni economiche, rispetto alla data della separazione, erano notevolmente peggiorate: egli, infatti, che fino a quel momento aveva svolto l'attività di agente immobiliare tramite la MR Immobiliare S.r.l.s. – di cui era amministratore unico e legale rappresentante –, era stato, tuttavia, costretto a sciogliere detta società a causa di un'incolpevole flessione dell'attività legata alla pandemia da Covid-19 e alla crisi del mercato immobiliare;
rappresentava, pertanto, che, quale nuova attività lavorativa, era stato assunto dalla società di servizi “Centro Investigativo difesa e controllo”, con mansioni di vigilanza non armata, con contratto part-time, percependo uno stipendio medio mensile netto di 850,00/900,00 euro;
- quali ulteriori circostanze sopravvenute alla separazione che avevano contribuito a modificare in pejus le sue condizioni economiche, si potevano annoverare, in primo luogo di essersi trasferito a Vasto, sua città natale, in un appartamento condotto in locazione al canone mensile di € 400,00 e, soprattutto, in secondo luogo, di avere avuto un altro figlio, chiamato , dalla sua attuale compagna, con conseguenti ulteriori Per_3
oneri di spesa a suo carico;
- tale mutata e ridotta capacità reddituale e finanziaria non consentiva al ricorrente di sostenere gli impegni economici assunti con la separazione consensuale e ciò per l'evidente eccessiva onerosità dell'assegno mensile stabilito quale contributo al mantenimento dei figli minori, pari a euro 700,00 (settecento/00) mensili, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%;
- la sua situazione finanziaria risultava aggravata dalla rilevante esposizione debitoria collegata a due posizioni di prestito personale, contratti, rispettivamente, con la società finanziaria SS (successivamente alla separazione) e con Banca EL Agenzia di
San Benedetto del Tronto (già acceso in costanza di matrimonio);
- al contrario, la situazione economica della ex moglie era migliore rispetto alla sua, avendo la donna conservato il proprio posto di lavoro presso la CONAD, essendo proprietaria esclusiva di un immobile sito nel Comune di Spinetoli ed avendo eliminato le spese di locazione, dal momento che aveva trasferito la propria residenza presso un appartamento di proprietà dei di lei genitori concessole dagli stessi in comodato;
- in ragione del trasferimento nel Comune di Vasto – anch'essa circostanza sopravvenuta rispetto alla separazione –, la regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti dei figli doveva essere diversamente regolamentata.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, deduceva che il non Pt_1
aveva mai versato il contributo per il mantenimento della prole concordato in sede di separazione, come dimostrava anche la procedura esecutiva da ella avviata nei confronti dell'ex coniuge;
pertanto, dovendo far fronte da sola a tutte le eIGenze dei figli, era stata costretta a vendere l'immobile di Spinetoli, come da atto notarile allegato agli atti;
confermava, inoltre, di essersi traferita in un immobile di proprietà dei genitori, concessole in comodato, ma deduceva che questi ultimi, avendo necessità di venderlo per ragioni economiche, gliene avevano già chiesto il rilascio;
in ogni caso,
l'appartamento era molto piccolo e non risultava idoneo a soddisfare le necessità dei figli che stavano crescendo.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 22/12/2021, a seguito di un rinvio concesso per permettere alle parti di tentare di addivenire a un accordo;
fallito il tentativo di conciliazione e previa concessione di un termine per note e un ulteriore termine per repliche, con ordinanza del 24/01/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 4, commi 8 e segg., della legge n. 898/1970 e succ. modif., con i quali: veniva disposto l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, della quale veniva, pertanto, confermata l'assegnazione alla resistente;
veniva regolamentato il diritto di visita del padre, tenuto conto del trasferimento di quest'ultimo nel Comune di Vasto (CH), delle eIGenze lavorative del ricorrente e di quelle scolastiche dei figli;
veniva, inoltre, posta a carico del quale contributo Pt_1
al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, il Presidente del Tribunale nominava
Giudice relatore il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 21/04/2022.
I coniugi si costituivano anche nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore ove, all'udienza del 29/09/2022, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 18/05/2023, della quale veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 03/09/2023 il G.I. ammetteva i mezzi di prova ritenuti rilevanti e rinviava la causa per l'esame dei testi all'udienza del 21/11/2023 dinanzi al GOP dott.ssa Stefania Iannetti, cui veniva delegata l'assunzione delle prove orali in ragione del notevole carico di questo Ufficio.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, all'udienza dell'8/7/2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla L. n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti nonché la circostanza che il ricorrente abbia formato, ormai da tempo, un nuovo nucleo familiare, dimostrano che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e che non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, va confermato l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, stante la concorde richiesta, sul punto, delle parti. Nulla invece può essere disposto in merito all'assegnazione della ex casa coniugale, atteso che la ha dichiarato di essersi già trasferita in altra abitazione, di proprietà dei CP_1
genitori e sita in ON alla via Amendola n. 12. Ritiene il Collegio che vada confermata altresì la regolamentazione del diritto di visita paterno stabilita dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, alla cui motivazione ci si riporta integralmente. Invero, considerato che la permanenza dei minori presso il padre nei fine settimana è alternata, che la distanza tra il luogo di residenza del e la scuola frequentata dai figli non è proibitiva e che, per quanto Pt_1
riferito dalla resistente, nelle occasioni in cui il padre li ha accompagnati il lunedì mattina, non si sono verificati problemi né ciò sta influendo sul comportamento o sul rendimento scolastico dei minori, non vi sono ragioni per modificare tale regolamentazione nel senso richiesto e, cioè che il accompagni e Pt_1 Per_1
presso l'abitazione materna la domenica sera anziché, direttamente a scuola, Per_2
il lunedì mattina.
In merito alla richiesta di riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli avanzata dal ricorrente, va invece rilevato quanto segue.
Il IG. ha motivato tale domanda adducendo il peggioramento della propria Pt_1
situazione economico-patrimoniale, circostanza recisamente contestata dalla controparte. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato costretto, a causa della pandemia da covid-19 e alla conseguente crisi del settore, a sciogliere la società tramite la quale svolgeva, in costanza di matrimonio, l'attività di agente immobiliare;
a seguito di ciò, quanto all'aspetto lavorativo, egli era stato assunto alle dipendenze della società di servizi “Centro Investigativo difesa e controllo”, con mansioni di vigilanza non armata, con contratto part-time e con uno stipendio medio mensile netto di 850,00/900,00 euro, ma tale rapporto di lavoro era poi cessato. Oltre alla diminuzione della retribuzione, il ricorrente ha rappresentato di avere contratto debiti legati a finanziamenti (di cui uno già in essere al momento della separazione) e di pagare un canone di 400 euro al mese per la locazione dell'appartamento ove risiede nel Comune di Vasto.
Inoltre, doveva essere considerata, quale circostanza sopravvenuta determinante una contrazione della situazione finanziaria del che quest'ultimo aveva avuto un Pt_1
altro figlio, chiamato , dalla sua attuale compagna. Per_3 Sul primo punto – e, dunque, sul peggioramento della condizione economica legata al lavoro –, deve necessariamente essere presa in considerazione la situazione come emersa all'esito dell'istruttoria.
Al riguardo, osserva il Collegio che il teste , legale rappresentante della Testimone_1
ditta “Centro Investigativo difesa e controllo”, sentito all'udienza del 30/01/2024, ha confermato che il IG. nel mese di agosto 2022 si è dimesso Parte_1
volontariamente dal posto di lavoro (“È vero. Conosco la circostanza personalmente, in quanto il è stato mio dipendente;
aggiungo che quest'ultimo si è Parte_1
dimesso, dopo circa un anno e mezzo di collaborazione”).
Riguardo alle dimissioni del ricorrente (intervenute nel corso del giudizio), si deve rilevare che si tratta di scelta da lui compiuta per motivi rimasti ignoti, in quanto, l riguardo, non è stata provata alcuna idonea giustificazione: il infatti, non ha Pt_1
dimostrato, e prima ancora neppure allegato, i motivi che l'hanno indotto ad una tale decisione, benché tali motivazioni fossero rilevanti, se si considera il suo obbligo di mantenimento dei figli.
D'altra parte, è ben vero che, nel caso di dimissioni volontarie, non si possa escludere a priori la possibilità di una riduzione dell'obbligo di mantenimento, essendo necessario tenere conto delle specifiche “circostanze” che hanno accompagnato una siffatta scelta volontaria (quali, ad esempio, la posizione personale del soggetto interessato, la volontà di dismettere una data attività professionale per intraprenderne un'altra maggiormente confacente alle aspirazioni personali).
Nondimeno, laddove tale scelta non sia motivata, è quantomai ragionevole presumere che la persona abbia un'alternativa capacità di produrre reddito uguale, se non persino maggiore (si veda in tal senso, Tribunale sez. VII - Torino, 27/01/2023, n. 389; cfr. ugualmente Trib. Modena 1.10.2008).
In merito invece alla nascita di un altro figlio del ricorrente, osserva il Collegio che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n.
3974/2002), in uno con la considerazione delle eIGenze attuali del figlio (Cass. n.
4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).
La formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 14175/2016; Cass. n. 21818/2021)” (in questi termini, si veda Cassazione civile sez. I - 12/03/2024, n. 6455).
Va considerato che, rispetto al momento della separazione, il ricorrente è onerato altresì dal pagamento del canone di locazione della casa di Vasto ove risiede, pari ad € 400,00 mensili (si veda doc. 3 fascicolo parte ricorrente), ma, al riguardo, si può presumere che l'attuale compagna possa contribuire al pagamento dell'alloggio, in quanto con lui convivente.
Infine, osserva il Collegio che, a seguito del provvedimento reso dal Giudice Istruttore all'esito del sub-procedimento n. 1250-1/2021 R.G. – il quale va confermato in questa sede alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n.
4672/2025) –, l'assegno unico universale, pari a circa € 200,00 al mese, viene percepito integralmente dalla resistente;
tuttavia, pur alla luce di tutte le esposte considerazioni, considerate le capacità di lavoro del appena quarantacinquenne, considerato, Pt_1
altresì, il progredire dell'età dei minori, che sono ormai in fase preadolescenziale, e il conseguente aumento delle loro eIGenze, si ritiene congruo determinare il contributo al mantenimento dei figli da parte del ricorrente in € 300 mensili per ciascun figlio
(corrispondente ad appena 10 € al mese, somma addirittura inferiore al minimo vitale) in tal misura aumentata la somma stabilita nei provvedimenti presidenziali e si stabilisce che tali somme dovranno essere versate alla IG.ra entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di settembre
2025.
Stante la concorde richiesta sul punto, ciascun genitore sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli;
il tutto secondo le voci, i tempi e le modalità di cui al vigente Protocollo di Intesa stipulato, in materia, in data 10/07/2024, per la Regione Marche, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto.
Da ultimo, rilevato che non vi è stata opposizione al riguardo e che ciò non risulta pregiudizievole per i minori, si autorizzano entrambi i genitori a veder inserito nel proprio passaporto e/o in ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio il nominativo dei figli.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della sostanziale soccombenza reciproca, vi sono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c (come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018), per compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri e in Vasto il 15/12/2007 e trascritto nei Registri Controparte_1 Parte_1
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 142 P. 2 S. A anno 2007;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vasto (CH), per le prescritte annotazioni;
3) dispone che i due figli minori e siano affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con loro collocamento prevalente presso la madre;
4) nulla dispone in merito all'assegnazione della ex casa coniugale, in virtù del trasferimento della IG.ra con la prole in altra abitazione;
CP_1
5) dispone, in ordine all'esercizio del diritto di visita paterno ai figli minori, quanto segue: - il padre potrà vedere ed avere con sé i figli minori a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì mattina, allorché li accompagnerà a scuola (o fino alle ore 10.00 in caso di vacanza scolastica); - durante le festività natalizie, i minori potranno stare, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, e viceversa nell'anno successivo;
- durante le festività pasquali i minori potranno stare, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
- il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno, nonché per il giorno del compleanno dei minori;
- durante le vacanze estive (luglio-agosto), i minori potranno stare con ciascun genitore per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, il tutto secondo un calendario da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
6) dispone che il corrisponda alla Capitoli, entro il giorno 5 di ogni mese ed a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno determinato, con decorrenza dalla data di questa sentenza, nella misura di complessivi € 600,00 mensili
(€ 300,00 per ciascun figlio), con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di settembre 2025;
7) dispone che l'Assegno Unico Universale venga percepito integralmente dalla IG.ra
; Controparte_1
8) dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei due figli minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, in data 10/07/2024, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
9) autorizza entrambi i genitori a veder inserito nel proprio passaporto e/o in ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, il nominativo dei figli minori;
10) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del giorno 8/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1250/2021 promossa con ricorso depositato in data 08/07/2021 da
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella De Toma del Foro di Vasto
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bagalini del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01/02/2022 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “chiede che l'On.le Tribunale adìto, voglia preliminarmente:
- Preso atto del perdurare della separazione tra i coniugi contendenti, tra i quali non è intervenuta riconciliazione, né coabitazione o convivenza alcuna dall'epoca della omologata separazione consensuale, pronunciare, ai sensi dell'art. 4 legge n. 898/1970, sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile concordatario, contratto in data 15 dicembre 2007 da essi e Parte_1 CP_1
, come in atti generalizzati, trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Vasto al n. 142 P. 2^ anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Vasto, con esonero di responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio. - Il ricorrente rinuncia sul punto alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In via principale e nel merito: - Affidare i figli minori, nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
03/07/2014 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella sua attuale abitazione nel Comune di EN alla via Amendola n. 12 e con facoltà del padre di vederli e frequentarli a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle 18,00 alla domenica successiva alle 20,00. Stabilendosi sin qui una tolleranza, stante la distanza tra le rispettive città di residenza ed i comprensibili disguidi anche di traffico, di un'ora e quindi entro le 19,00: orario entro il quale il IG. Parte_1 prenderà i piccoli e all'indirizzo di via Amendola n. 12 in Per_1 Per_2
ON (AP), frazione EN , per ricondurveli, appunto, la domenica successiva entro le 20,00; - Disporre che durante le festività natalizie i bambini permangano ad anni alterni con ciascun genitore la settimana del Natale, dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre, dalle ore 10.00 del mattino e facendo ritorno entro le ore 20,00, nonché, sempre ad anni alterni con ciascun genitore la settimana del Capodanno dal giorno 30 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10,00 del mattino e facendo ritorno entro le ore 20,00, così da garantire una certa stabilità e serenità dei festeggiamenti, anche per le rituali visite ai nonni e parenti in linea paterna;
- Disporre, per quanto attiene le festività pasquali, che esse vengano trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso, secondo un orario da stabilirsi tenendo conto degli impegni scolastici dei bambini e di lavoro di entrambi i genitori;
- Durante il periodo estivo, statuire che il padre tenga con sé i figli e per due settimane anche consecutive, da stabilirsi Per_1 Per_2 concordemente tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori - Determinare, a carico del IG. il versamento di un contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli dell'importo di euro 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che le spese straordinarie per la salute, scuola e attività ludico-sportiva vengano divise tra i genitori in parti uguali secondo quanto disposto dal Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Dette spese straordinarie saranno comunque concordate e documentate;
- Nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno e dell'altro coniuge;
- Statuire che tutte le decisioni relative alla salute, educazione, scuola dei figli vengano adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni degli stessi e dei loro desideri;
- Autorizzare entrambi i genitori a veder inserito nel proprio passaporto e/o in ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, il nominativo dei figli minori. Spese ed onorari di causa secondo giustizia.”
PER LA RESISTENTE: “chiede che l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno voglia dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- i figli e Per_2
vengono congiuntamente affidati ai due genitori secondo le norme Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
3 - Nulla si disponga sulla casa coniugale in quanto, non potendo sopportarne le spese di gestione, la SI.ra ha deciso di trasferirsi, CP_1 unitamente ai figli, presso l'abitazione paterna sita in ON (AP), alla Via Amendola n. 12, lasciando, quindi la casa coniugale .
4 - Il IG. preleverà , Pt_1 dall'abitazione sita in ON (AP), alla Via Amendola n. 12, i figli a settimane alterne, dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 8:00 del lunedì appresso, facendo si che, durante il periodo scolastico, il IG. li accompagni a scuola;
tali Pt_1 orari dovranno essere rispettati anche nel periodo estivo ma in tal caso, qualunque variazione sull'orario di rientro dei ragazzi presso la madre dovrà essere preventivamente comunicato dal SI. alla SI.ra e Parte_1 Controparte_1 ciò per consentire , in considerazione della chiusura scolastica, alla stessa madre di organizzarsi con baby sitter o centri estivi. Due settimane durante il periodo delle vacanze scolastiche, possibilmente nel mese di agosto;
qualora il SI. non Pt_1 intenda, nel periodo estivo, prelevare i ragazzi nel mese di agosto dovrà preventivamente darne comunicazione alla SI.ra entro il mese di maggio e CP_1 ciò al fine di consentire alla stessa di organizzarsi con centri estivi o baby-sitter. Per quanto riguarda le festività i minori trascorreranno quelle natalizie con un genitore e quelle pasquali con l'altro, second o il criterio dell'alternanza, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con i loro figli, e comunque per un tempo minino di gg. 3 durante le festività pasquali e gg. 7 durante quelle natalizie così divise: dalla sera del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Resta intesa che qualsiasi variazione sugli orari di prelevamento dei minori e di rientro presso la madre o qualsiasi variazione sulle date sopra indicate dovrà essere preventivamente comunicata alla SI.ra Controparte_1 con due giorni di anticipo.
5 - Il IG. corrisponderà mensilmente per il Pt_1 mantenimento dei minori la somma complessiva di euro 700 (così da ripartire: 350 € nell'interesse di , 350 € nell'interesse di ) da rivalutarsi Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, e a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie ai figli, quali quelle mediche, ludiche, ricreative, ecc, secondo il protocollo sottoscritto in materia del Tribunale di Ascoli Piceno e che qui deve intendersi trascritto;
6 - L 'assegno unico di mantenimento dovrà essere versato interamente alla IG.ra stante la sussistenza delle condizioni che Controparte_1 giustificarono la emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Ascoli Piceno;
7 - Con vittoria di spese di lite”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 15/12/2007, in Vasto, contraeva matrimonio concordatario con la IG.ra
, nata a [...] il [...]; il matrimonio è stato trascritto Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vasto al n. 142 P. 2 S. A anno 2007;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , il 9/8/2011 e , il Per_1 Per_2
3/7/2014;
- con decreto emesso in data 14/09/2018 (n. cronologico 9535 – RG n. 1352/2018), codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi “alle condizioni tutte di cui al ricorso depositato in data 28/06/2018, che si abbiano qui per intero trascritte e riportate”;
- erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione si protraeva ininterrottamente dalla data di comparizione delle parti all'udienza del 12/09/2018 dinanzi il Presidente di questo Tribunale e non sussisteva possibilità alcuna o reciproca volontà di riconciliazione e di ripresa della convivenza;
- le sue condizioni economiche, rispetto alla data della separazione, erano notevolmente peggiorate: egli, infatti, che fino a quel momento aveva svolto l'attività di agente immobiliare tramite la MR Immobiliare S.r.l.s. – di cui era amministratore unico e legale rappresentante –, era stato, tuttavia, costretto a sciogliere detta società a causa di un'incolpevole flessione dell'attività legata alla pandemia da Covid-19 e alla crisi del mercato immobiliare;
rappresentava, pertanto, che, quale nuova attività lavorativa, era stato assunto dalla società di servizi “Centro Investigativo difesa e controllo”, con mansioni di vigilanza non armata, con contratto part-time, percependo uno stipendio medio mensile netto di 850,00/900,00 euro;
- quali ulteriori circostanze sopravvenute alla separazione che avevano contribuito a modificare in pejus le sue condizioni economiche, si potevano annoverare, in primo luogo di essersi trasferito a Vasto, sua città natale, in un appartamento condotto in locazione al canone mensile di € 400,00 e, soprattutto, in secondo luogo, di avere avuto un altro figlio, chiamato , dalla sua attuale compagna, con conseguenti ulteriori Per_3
oneri di spesa a suo carico;
- tale mutata e ridotta capacità reddituale e finanziaria non consentiva al ricorrente di sostenere gli impegni economici assunti con la separazione consensuale e ciò per l'evidente eccessiva onerosità dell'assegno mensile stabilito quale contributo al mantenimento dei figli minori, pari a euro 700,00 (settecento/00) mensili, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%;
- la sua situazione finanziaria risultava aggravata dalla rilevante esposizione debitoria collegata a due posizioni di prestito personale, contratti, rispettivamente, con la società finanziaria SS (successivamente alla separazione) e con Banca EL Agenzia di
San Benedetto del Tronto (già acceso in costanza di matrimonio);
- al contrario, la situazione economica della ex moglie era migliore rispetto alla sua, avendo la donna conservato il proprio posto di lavoro presso la CONAD, essendo proprietaria esclusiva di un immobile sito nel Comune di Spinetoli ed avendo eliminato le spese di locazione, dal momento che aveva trasferito la propria residenza presso un appartamento di proprietà dei di lei genitori concessole dagli stessi in comodato;
- in ragione del trasferimento nel Comune di Vasto – anch'essa circostanza sopravvenuta rispetto alla separazione –, la regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti dei figli doveva essere diversamente regolamentata.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, deduceva che il non Pt_1
aveva mai versato il contributo per il mantenimento della prole concordato in sede di separazione, come dimostrava anche la procedura esecutiva da ella avviata nei confronti dell'ex coniuge;
pertanto, dovendo far fronte da sola a tutte le eIGenze dei figli, era stata costretta a vendere l'immobile di Spinetoli, come da atto notarile allegato agli atti;
confermava, inoltre, di essersi traferita in un immobile di proprietà dei genitori, concessole in comodato, ma deduceva che questi ultimi, avendo necessità di venderlo per ragioni economiche, gliene avevano già chiesto il rilascio;
in ogni caso,
l'appartamento era molto piccolo e non risultava idoneo a soddisfare le necessità dei figli che stavano crescendo.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 22/12/2021, a seguito di un rinvio concesso per permettere alle parti di tentare di addivenire a un accordo;
fallito il tentativo di conciliazione e previa concessione di un termine per note e un ulteriore termine per repliche, con ordinanza del 24/01/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 4, commi 8 e segg., della legge n. 898/1970 e succ. modif., con i quali: veniva disposto l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, della quale veniva, pertanto, confermata l'assegnazione alla resistente;
veniva regolamentato il diritto di visita del padre, tenuto conto del trasferimento di quest'ultimo nel Comune di Vasto (CH), delle eIGenze lavorative del ricorrente e di quelle scolastiche dei figli;
veniva, inoltre, posta a carico del quale contributo Pt_1
al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, il Presidente del Tribunale nominava
Giudice relatore il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 21/04/2022.
I coniugi si costituivano anche nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore ove, all'udienza del 29/09/2022, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 18/05/2023, della quale veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 03/09/2023 il G.I. ammetteva i mezzi di prova ritenuti rilevanti e rinviava la causa per l'esame dei testi all'udienza del 21/11/2023 dinanzi al GOP dott.ssa Stefania Iannetti, cui veniva delegata l'assunzione delle prove orali in ragione del notevole carico di questo Ufficio.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, all'udienza dell'8/7/2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla L. n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti nonché la circostanza che il ricorrente abbia formato, ormai da tempo, un nuovo nucleo familiare, dimostrano che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e che non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, va confermato l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, stante la concorde richiesta, sul punto, delle parti. Nulla invece può essere disposto in merito all'assegnazione della ex casa coniugale, atteso che la ha dichiarato di essersi già trasferita in altra abitazione, di proprietà dei CP_1
genitori e sita in ON alla via Amendola n. 12. Ritiene il Collegio che vada confermata altresì la regolamentazione del diritto di visita paterno stabilita dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, alla cui motivazione ci si riporta integralmente. Invero, considerato che la permanenza dei minori presso il padre nei fine settimana è alternata, che la distanza tra il luogo di residenza del e la scuola frequentata dai figli non è proibitiva e che, per quanto Pt_1
riferito dalla resistente, nelle occasioni in cui il padre li ha accompagnati il lunedì mattina, non si sono verificati problemi né ciò sta influendo sul comportamento o sul rendimento scolastico dei minori, non vi sono ragioni per modificare tale regolamentazione nel senso richiesto e, cioè che il accompagni e Pt_1 Per_1
presso l'abitazione materna la domenica sera anziché, direttamente a scuola, Per_2
il lunedì mattina.
In merito alla richiesta di riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli avanzata dal ricorrente, va invece rilevato quanto segue.
Il IG. ha motivato tale domanda adducendo il peggioramento della propria Pt_1
situazione economico-patrimoniale, circostanza recisamente contestata dalla controparte. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato costretto, a causa della pandemia da covid-19 e alla conseguente crisi del settore, a sciogliere la società tramite la quale svolgeva, in costanza di matrimonio, l'attività di agente immobiliare;
a seguito di ciò, quanto all'aspetto lavorativo, egli era stato assunto alle dipendenze della società di servizi “Centro Investigativo difesa e controllo”, con mansioni di vigilanza non armata, con contratto part-time e con uno stipendio medio mensile netto di 850,00/900,00 euro, ma tale rapporto di lavoro era poi cessato. Oltre alla diminuzione della retribuzione, il ricorrente ha rappresentato di avere contratto debiti legati a finanziamenti (di cui uno già in essere al momento della separazione) e di pagare un canone di 400 euro al mese per la locazione dell'appartamento ove risiede nel Comune di Vasto.
Inoltre, doveva essere considerata, quale circostanza sopravvenuta determinante una contrazione della situazione finanziaria del che quest'ultimo aveva avuto un Pt_1
altro figlio, chiamato , dalla sua attuale compagna. Per_3 Sul primo punto – e, dunque, sul peggioramento della condizione economica legata al lavoro –, deve necessariamente essere presa in considerazione la situazione come emersa all'esito dell'istruttoria.
Al riguardo, osserva il Collegio che il teste , legale rappresentante della Testimone_1
ditta “Centro Investigativo difesa e controllo”, sentito all'udienza del 30/01/2024, ha confermato che il IG. nel mese di agosto 2022 si è dimesso Parte_1
volontariamente dal posto di lavoro (“È vero. Conosco la circostanza personalmente, in quanto il è stato mio dipendente;
aggiungo che quest'ultimo si è Parte_1
dimesso, dopo circa un anno e mezzo di collaborazione”).
Riguardo alle dimissioni del ricorrente (intervenute nel corso del giudizio), si deve rilevare che si tratta di scelta da lui compiuta per motivi rimasti ignoti, in quanto, l riguardo, non è stata provata alcuna idonea giustificazione: il infatti, non ha Pt_1
dimostrato, e prima ancora neppure allegato, i motivi che l'hanno indotto ad una tale decisione, benché tali motivazioni fossero rilevanti, se si considera il suo obbligo di mantenimento dei figli.
D'altra parte, è ben vero che, nel caso di dimissioni volontarie, non si possa escludere a priori la possibilità di una riduzione dell'obbligo di mantenimento, essendo necessario tenere conto delle specifiche “circostanze” che hanno accompagnato una siffatta scelta volontaria (quali, ad esempio, la posizione personale del soggetto interessato, la volontà di dismettere una data attività professionale per intraprenderne un'altra maggiormente confacente alle aspirazioni personali).
Nondimeno, laddove tale scelta non sia motivata, è quantomai ragionevole presumere che la persona abbia un'alternativa capacità di produrre reddito uguale, se non persino maggiore (si veda in tal senso, Tribunale sez. VII - Torino, 27/01/2023, n. 389; cfr. ugualmente Trib. Modena 1.10.2008).
In merito invece alla nascita di un altro figlio del ricorrente, osserva il Collegio che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n.
3974/2002), in uno con la considerazione delle eIGenze attuali del figlio (Cass. n.
4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).
La formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 14175/2016; Cass. n. 21818/2021)” (in questi termini, si veda Cassazione civile sez. I - 12/03/2024, n. 6455).
Va considerato che, rispetto al momento della separazione, il ricorrente è onerato altresì dal pagamento del canone di locazione della casa di Vasto ove risiede, pari ad € 400,00 mensili (si veda doc. 3 fascicolo parte ricorrente), ma, al riguardo, si può presumere che l'attuale compagna possa contribuire al pagamento dell'alloggio, in quanto con lui convivente.
Infine, osserva il Collegio che, a seguito del provvedimento reso dal Giudice Istruttore all'esito del sub-procedimento n. 1250-1/2021 R.G. – il quale va confermato in questa sede alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n.
4672/2025) –, l'assegno unico universale, pari a circa € 200,00 al mese, viene percepito integralmente dalla resistente;
tuttavia, pur alla luce di tutte le esposte considerazioni, considerate le capacità di lavoro del appena quarantacinquenne, considerato, Pt_1
altresì, il progredire dell'età dei minori, che sono ormai in fase preadolescenziale, e il conseguente aumento delle loro eIGenze, si ritiene congruo determinare il contributo al mantenimento dei figli da parte del ricorrente in € 300 mensili per ciascun figlio
(corrispondente ad appena 10 € al mese, somma addirittura inferiore al minimo vitale) in tal misura aumentata la somma stabilita nei provvedimenti presidenziali e si stabilisce che tali somme dovranno essere versate alla IG.ra entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di settembre
2025.
Stante la concorde richiesta sul punto, ciascun genitore sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli;
il tutto secondo le voci, i tempi e le modalità di cui al vigente Protocollo di Intesa stipulato, in materia, in data 10/07/2024, per la Regione Marche, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto.
Da ultimo, rilevato che non vi è stata opposizione al riguardo e che ciò non risulta pregiudizievole per i minori, si autorizzano entrambi i genitori a veder inserito nel proprio passaporto e/o in ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio il nominativo dei figli.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della sostanziale soccombenza reciproca, vi sono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c (come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018), per compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri e in Vasto il 15/12/2007 e trascritto nei Registri Controparte_1 Parte_1
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 142 P. 2 S. A anno 2007;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vasto (CH), per le prescritte annotazioni;
3) dispone che i due figli minori e siano affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con loro collocamento prevalente presso la madre;
4) nulla dispone in merito all'assegnazione della ex casa coniugale, in virtù del trasferimento della IG.ra con la prole in altra abitazione;
CP_1
5) dispone, in ordine all'esercizio del diritto di visita paterno ai figli minori, quanto segue: - il padre potrà vedere ed avere con sé i figli minori a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì mattina, allorché li accompagnerà a scuola (o fino alle ore 10.00 in caso di vacanza scolastica); - durante le festività natalizie, i minori potranno stare, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, e viceversa nell'anno successivo;
- durante le festività pasquali i minori potranno stare, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
- il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno, nonché per il giorno del compleanno dei minori;
- durante le vacanze estive (luglio-agosto), i minori potranno stare con ciascun genitore per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, il tutto secondo un calendario da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
6) dispone che il corrisponda alla Capitoli, entro il giorno 5 di ogni mese ed a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno determinato, con decorrenza dalla data di questa sentenza, nella misura di complessivi € 600,00 mensili
(€ 300,00 per ciascun figlio), con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di settembre 2025;
7) dispone che l'Assegno Unico Universale venga percepito integralmente dalla IG.ra
; Controparte_1
8) dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei due figli minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, in data 10/07/2024, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
9) autorizza entrambi i genitori a veder inserito nel proprio passaporto e/o in ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, il nominativo dei figli minori;
10) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del giorno 8/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi