Decreto cautelare 7 novembre 2025
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2025, proposto da
Enersaf S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ivano Saltarelli e Giulia Guidetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montegranaro;
nei confronti
G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;
per l'annullamento
previe misure cautelari
- della nota prot. n. 12862 del 17 giugno 2021, emessa dal Comune di Montegranaro - 4° Settore Urbanistica - Edilizia Privata, di riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal GSE per mezzo di nota del 29 marzo 2021 (prot. GSE/P202110009501), che si esprime sulla legittimità del titolo autorizzativo relativo all'impianto fotovoltaico n. 193384 della ricorrente;
- per quanto occorrer possa, della precedente nota prot. 22517, emessa dal Comune il 18 novembre 2020, a integrazione della quale il Comune ha successivamente emanato il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna gli atti in epigrafe adottati dal Comune di Montegranaro in riscontro a richieste istruttorie del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nell’ambito del procedimento, da quest’ultimo avviato, per la verifica, ex art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, sull’impianto fotovoltaico n. 193384 sito in via dei Monti snc.
In sintesi, per quanto qui interessa, il Comune di Montegranaro ha espresso il parere secondo cui il titolo presentato suo tempo, per la realizzazione dell’impianto (DIA in data 5/6/2010 prot. n. 11018 – pratica edilizia n. 2010/307), non fosse idoneo a legittimare i lavori secondo le disposizioni dell’allora vigente art. 22, comma 3, del DPR n. 380/2001.
La ricorrente ritiene che il parere espresso dal Comune costituisca provvedimento amministrativo immediatamente lesivo (quindi immediatamente impugnabile), poiché il GSE sarà inderogabilmente tenuto ad uniformarsi ad esso disponendo, automaticamente, la revoca dei benefici a suo tempo concessi.
Nessuno si è costituito per resistere al gravame.
2. L’odierno Collegio non condivide la prospettazione, di parte ricorrente, circa la natura e gli effetti (considerati automaticamente lesivi) del parere oggetto di gravame.
Il Comune si è infatti limitato a rendere un parere di natura endoprocedimentale, peraltro mostrando un atteggiamento piuttosto ondivago a seconda della persona fisica che ha ricoperto, nel tempo, la funzione di responsabile dell’ufficio chiamato di esprimersi.
Il Responsabile del Servizio (arch. G.T.) nel periodo in cui la DIA fu presentata, si era espresso (nota prot. 15053/2010) per l’equivalenza tra questa e il permesso di costruire.
Nell’anno 2021 un altro responsabile dello stesso servizio (arch. R.A.) ha invece espresso le perplessità che qui vengono contestate.
L’istruttoria disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 968/2025 (per acquisire chiarimenti), è stata poi riscontrata da un ulteriore soggetto (arch. M.P.) qualificatosi anch’esso come “il Responsabile del Settore”, che non ha preso alcuna posizione confermativa del parere espresso dal precedente Responsabile di Settore, limitandosi ad una cronistoria della vicenda fino al parere del 2021 per poi concludere che “Nessun altro atto e/o documento relativo alla questione in argomento è rinvenibile alla data odierna presso il Comune di Montegranaro”.
Il GSE dovrà quindi innanzitutto decidere quale sia il parere cui attribuire rilevanza, trattandosi di opinioni contrastanti rese da soggetti diversi che rappresentavano comunque la medesima funzione nella struttura amministrativa del Comune di Montegranaro.
Nel caso in cui il GSE ritenesse di dare prevalenza al parere del 2021 (per ragioni che oggi non è dato conoscere e che sarebbero comunque sottratte alla cognizione di questo Tribunale trattandosi di poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, del c.p.a.), dovrebbe comunque limitarsi (come da esso riferito all’esito della predetta istruttoria) ad un controllo di “carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo”.
In tale valutazione il GSE dovrà quindi considerare che il Comune non ha ancora esercitato (e neanche preannunciato di voler esercitare) poteri di autotutela con riguardo alla DIA del 2010 (cfr. relazione istruttoria depositata nei giorni 9 e 11 dicembre 2025 dall’attuale Responsabile dell’amministrazione comunale ed aggiornata al 9/12/2025); DIA che, oggi, costituisce pertanto titolo esistente, valido ed efficace.
Ciò rende quindi anche infondate tutte le censure di merito basate sulla pretesa violazione dell’art. 21-novies della Legge n. 241/1990 e del legittimo affidamento sulla validità della DIA 2010.
In conclusione il Collegio ritiene che ricorso vada dichiarato inammissibile poiché si rivolge contro atti non aventi natura provvedimentale e che dovranno essere oggetto di valutazione finale da parte del soggetto (GSE) che li ha richiesti per le proprie finalità istituzionali.
3. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di controparti resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese. Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
CA OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA OR | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO