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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR OL, a seguito dell'udienza del
27.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1183/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fresta Stefania;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore; Controparte_1
- contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05/02/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…Il sig. attualmente Parte_1
è affetto da: “Diabete mellito ID complicato da nefropatia, esiti ictus cerebellare in vasculopatia cerebrale, esiti trombosi retinica a dx. Visus corretto: OD 1/20, OS 10/10”. Per tale noxa, il ricorrente presenta una invalidità con riduzione della capacità lavorativa valutabile nella misura pari al 87% e portatore di handicap comma 1 art. 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal mese di giugno 2023”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si è costituito in giudizio e ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 27.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di settembre 2025.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n.
5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
2 Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di settembre 2025.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “Il Sig. , […] è affetto da: “Diabete mellito di tipo II ID complicato Parte_1 da insufficienza renale cronica in IV° stadio e retinopatia determinante grave deficit del visus in OD in soggetto affetto da cerebrovasculopatia cronica con esiti ictus cerebellare”.
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100%, riformando pertanto le precedenti valutazioni medico legali ed ammettendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Infine, si rappresenta che il quadro patologico patito dal ricorrente dà il diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L. 104/92, atteso che le patologie accertate riducono l'autonomia personale dello stesso tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione.
I requisiti sopra indicati devono essere riconosciuti con decorrenza dal mese di SETTEMBRE 2025, epoca in cui è stata accertata, con criteri di oggettività clinico-funzionale, la sussistenza delle condizioni invalidanti in capo al periziando.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di settembre 2025.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto oggetto di causa è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e alla proposizione del ricorso in opposizione, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di settembre 2025; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 28/10/2025
La giudice del lavoro
AR OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR OL, a seguito dell'udienza del
27.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1183/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fresta Stefania;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore; Controparte_1
- contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05/02/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…Il sig. attualmente Parte_1
è affetto da: “Diabete mellito ID complicato da nefropatia, esiti ictus cerebellare in vasculopatia cerebrale, esiti trombosi retinica a dx. Visus corretto: OD 1/20, OS 10/10”. Per tale noxa, il ricorrente presenta una invalidità con riduzione della capacità lavorativa valutabile nella misura pari al 87% e portatore di handicap comma 1 art. 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal mese di giugno 2023”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si è costituito in giudizio e ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 27.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di settembre 2025.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n.
5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
2 Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di settembre 2025.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “Il Sig. , […] è affetto da: “Diabete mellito di tipo II ID complicato Parte_1 da insufficienza renale cronica in IV° stadio e retinopatia determinante grave deficit del visus in OD in soggetto affetto da cerebrovasculopatia cronica con esiti ictus cerebellare”.
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100%, riformando pertanto le precedenti valutazioni medico legali ed ammettendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Infine, si rappresenta che il quadro patologico patito dal ricorrente dà il diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L. 104/92, atteso che le patologie accertate riducono l'autonomia personale dello stesso tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione.
I requisiti sopra indicati devono essere riconosciuti con decorrenza dal mese di SETTEMBRE 2025, epoca in cui è stata accertata, con criteri di oggettività clinico-funzionale, la sussistenza delle condizioni invalidanti in capo al periziando.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di settembre 2025.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto oggetto di causa è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e alla proposizione del ricorso in opposizione, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di settembre 2025; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 28/10/2025
La giudice del lavoro
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