Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2024, proposto da
GE CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, Dip Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'accertamento
1. del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Giustizia, Dip. Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Roberto Valenti e udita l’Avvocatura distrettuale dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, agisce per il riconoscimento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6 bis del D.L n. 387/1987 chiedendo l’accertamento dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla sopra indicata norma.
Dopo essersi preliminarmente soffermato sul profilo della giurisdizione del giudice amministrativo, contesta nel merito la violazione e falsa applicazione di legge.
Resiste l’INPS eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, contestando l’onere decadenziale di presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno del compimento dei 55 anni di anzianità e dei 35 di servizio, oltre la prescrizione del diritto alla riliquidazione dei cd. 6 scatti. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso e prospettando che ove interpretato come da giurisprudenza del Consiglio di Stato, risulterebbe incostituzionale l’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. Parte resistente evidenzia come in tal senso si sarebbe già espressa più volte la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 6465/2010), confermata pure da recenti pronunce del C.G.A.R.S., ove si legge che “l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329). La dedotta circostanza che il Ministero dell’economia e delle finanze debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’Inps rappresenta il soggetto debitore nei confronti degli appellati” (C.G.A.R.S., sent. n. 466/2023).
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025, alla presenza della sola avvocatura distrettuale dello Stato, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, il collegio rileva, quanto all’eccepito di difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S., che, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465, Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui confronti, quindi, è stata ritualmente instaurata la controversia.
Quanto alla pari eccezione sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, la stessa risulta di converso fondata alla stregua della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata da cui il Collegio ritiene di dover dare seguito. Conseguentemente va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia.
Ciò premesso, deve prendersi in esame l’eccezione di prescrizione formulata dall’I.N.P.S., che risulta infondata.
In disparte la diffida presentata dal ricorrente in data 22/11/2022, come da documentazione versata in atti, il ricorso risulta comunque notificato e depositato entro il termine quinquennale dal collocamento in quiescenza del ricorrente.
A tale proposito va ricordato che “il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell’art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3894 del 18/02/2010), con la conseguenza che…il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato ” (così Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2024, n.13690).
Nel merito, il ricorso è da accogliere per le considerazioni che seguono.
La questione relativa all’applicabilità del beneficio in questione anche al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria deve essere risolta alla stregua di quanto previsto dall’art. 16 della L. 121/1981 che annovera il Corpo degli agenti di Custodia nell’ambito delle Forze di Polizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. seconda, 16 marzo 2023, n. 2762).
La norma prevede che il predetto beneficio sia concesso a coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge 232/1990, ossia coloro che conseguono il requisito di 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni, è stata ripetutamente affrontata dal giudice d’appello (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770, cui si rinvia per una dettagliata ricostruzione dell’istituto; cfr. anche, nello stesso senso, cfr. C.G.A.R.S. dalla n. 471 alla n. 487 del 27 luglio 2023 e Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524 e 18 dicembre 2023, n. 10916):
“ L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e dal riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ” (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770; cfr. anche, ex multis , T.A.R. CI, Palermo, sez. III, n. 2550/2023).
Ulteriore argomento a supporto della tesi accolta dal giudice di appello – e condivisa da questo Tribunale – si trae dall’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare:
“ 13.8. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l'ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia ” (così C.G.A.R.S. cit.).
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha risolto in senso favorevole per i dipendenti anche l’ulteriore questione, relativa alla natura decadenziale (o meno) del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza (questione sollevata dall’ente previdenziale anche nel presente giudizio):
“… il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231)” (cfr. C.G.A.R.S. cit.).
Le pregiudiziali di costituzionalità paventate in ricorso, infine, non possono trovare credito in quanto, a parere del Collegio, manifestamente infondate.
A tal riguardo occorre innanzitutto chiarire che l’indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur realizzando una funzione previdenziale, ha natura retributiva e, alla luce del principio di proporzionalità sancito dall’art. 36 Cost., deve essere commisurata all’ultima retribuzione (Cass., sez. L, 13/06/2012, n. 9646).
Il carattere retributivo della prestazione in esame impedisce, di conseguenza, di assumere quale tertium comparationis , nel giudizio di ragionevolezza della norma (i.e.: dell’art. 6-bis, d.l. 387/1987), l’art. 52, del d.p.r. 1093 del 1972, che individua propriamente i requisiti di anzianità per il diritto alla pensione dei militari. Sotto il diverso profilo della razionalità intrinseca della norma, non può altresì non evidenziarsi come l’interpretazione ampia della definizione di “forza di polizia” richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 risponde, nell’intento della giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia, all’esigenza di rendere coerente l’istituto esaminato con la ratio legis (di omogeneizzazione del trattamento retributivo degli appartenenti alle diverse forze di polizia) quale desumibile dall’art. 1 del medesimo decreto-legge, in conformità appunto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e di prevenire applicazioni ingiustificatamente restrittive ai danni di quanti esercitano funzioni di polizia all’interno di forze a ordinamento militare (quali appunto l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza).
Così definito l’ambito di applicazione soggettiva del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, ne consegue che la disposizione di copertura finanziaria recata dall’art. 1 del citato decreto va riferita di necessità a tutti i soggetti beneficiari della normativa di favore. Non può quindi ravvisarsi nessuna violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria (art. 81, comma 3, Cost.), sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (v. art. 1, d.l. n. 387/1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale.
Quanto, infine, alla prospettata violazione dell’art. 97, comma 1, Cost., è sufficiente rilevare che l’equilibrio di bilancio non può essere invocato quale limite alla giusta retribuzione garantita dall’art. 36 Cost. e, di conseguenza, all’erogazione, in misura proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, dell’indennità di buonuscita che costituisce una forma di retribuzione differita (seppur con funzione latu sensu previdenziale), corrisposta all’atto del collocamento in quiescenza del dipendente.
In conclusione, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia, il ricorso merita accoglimento.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
-dispone l’estromissione del Ministero della Giustizia;
-accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio nei sensi indicati in motivazione;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO