Art. 26.
Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'articolo 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.
Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'articolo 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.