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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/12/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. LL NO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 10098/2017 R.G. affari contenziosi civili
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 all'atto di citazione, dall'Avv. Dario Palo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Del Carmine, n. 127
– attrice –
E – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per Notar del 4 ottobre 2017, Persona_1 dagli Avv.ti Umberto Morera e Bonaventura D'Alessio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Via Renato De Martino, n. 10
– convenuta –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26 settembre 2025 e da pregressi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2017, la Parte_1 esponeva: a) di aver stipulato con la in data 02/03/05,
[...] Controparte_1 il contratto di mutuo fondiario rep. n. 50211 – Racc. n. 8416 di € 130.000,00, da rimborsare in 10 anni con 120 rate mensili con ammortamento “alla francese”, con TAN del 4,46%, TAEG del 4,32%
e tasso di mora di € 7,46; b) che, come emergeva dalla ctp, il contratto di mutuo conteneva vizi formali e sostanziali;
c) in particolare, che la misura degli interessi era pattuita in violazione della l. n. 108/96, con conseguente applicazione dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.; d) che risultava omessa l'indicazione del calcolo del TAEG, il che comportava l'applicazione del tasso ex art 125-bis co.9
TUB e/o ex art. 117 TUB;
e) che, come emerso dalla CTP, la convenuta aveva adoperato un CP_1 tasso soglia usurario, approfittando dello stato di bisogno del cliente, in quanto la somma mutuata era stata richiesta per il ripianamento di pregresse passività; f) che l'ammortamento inoltre,
l'ammortamento “alla francese” aveva generato l'applicazione di interessi composti, con conseguente effetto anatocistico, vietato dall'art. 1283 cod. civ.; g) che il contratto di mutuo era affetto da nullità per intervenuta manipolazione del parametro euribor. Chiedeva conseguentemente che l'adito
Tribunale accertasse i vizi lamentati, nonché, incidenter tantum, la sussistenza del reato di usura in danno di essa attrice, e condannasse la alla ripetizione Controparte_1 dell'indebito quantificato in € 28.401,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e morali da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226
e 2056 cod. civ.. Regolarmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta, depositata il
23/01/18, si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza Controparte_1 delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese giudiziali. Svolta l'udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., ammessa ed espletata ctu contabile, all'udienza del 26 settembre 2025, la causa era decisa da questo Giudice subentrato ai precedenti.
Dalla documentazione in atti e dalla ctu espletata dal dott. è emerso che la società Persona_2 attrice stipulava con la banca convenuta, in data 02/03/05, un mutuo fondiario con atto per notaio
(rep. n. 50211, racc. n. 8416), per l'importo di € 130.000,00, da rimborsare con 120 Persona_3 rate mensili di € 1.344,79 ciascuna, con TAN del 4,46% ed ISC/TAEG del 4,32%.
Ebbene, parte attrice deduce, in primo luogo, l'usurarietà dei tassi applicati.
Tale asserzione risulta infondata in quanto dalla integrazione della ctu del dott. è Persona_2 emerso che “nel periodo di ammortamento del mutuo, da maggio 2005 a aprile 2014, il tasso medio applicato dalla convenuta aumentato del 2,1% non ha superato i tassi soglia: non emergono in CP_1 questo contesto violazioni delle norme di cui alla legge n.108/1996”. (pag. 8 della integrazione ctu).
E' opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla sola usura originaria, specificando che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.U. n. 24675/17, Cass. n. 24743/23).
Inoltre, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 8103/23).
Irrilevante, invece, è l'asserita divergenza tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato. Non trattandosi, infatti, di mutui consumeristici (essendo, tra l'altro, tutti superiori al limite di € 75.000,00 ex art. 122 T.U.B.), ai quali soltanto è applicabile l'art. 125bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21, n. 4597/23). Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità dei contratti di mutuo, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n. 4597/23), che, però, solo la società mutuataria avrebbe potuto eventualmente far valere, allegando di essere stata indotta, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
In ogni caso, considerato che con la integrazione il CTU ha escluso l'applicazione dei interessi usurari, ritiene il sottoscritto di non poter condividere la conclusione cui è pervenuto il CTU, secondo cui, come si evince a pag.15 della relazione di integrazione “Alla luce del fatto che in sede di pattuizione dei tassi che la avrebbe applicato erano stati concordati interessi non al di sopra CP_1 della soglia antiusura e che in contratto era stato indicato un tasso effettivo globale più basso del reale, bisogna a questo punto ipotizzare il ricalcolo delle somme pagate applicando la sanzione connessa a tale illegittimo comportamento della che come ritenuto in giurisprudenza può essere CP_1
l'inapplicabilità dei tassi convenzionali al rapporto in questione e la loro sostituzione con il tasso più basso di rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro rilevato nell'anno precedente il perfezionamento del mutuo”.
Generiche e sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali sono infine le contestazioni concernenti l'asserita nullità del contratto per intervenuta manipolazione del parametro euribor.
Alla luce delle anzidette considerazioni non può che pervenirsi al rigetto delle domande formulate da parte attrice.
Spese giudiziali compensate in ragione della particolarità delle questioni giurisprudenziali affrontate, ponendosi le sole spese di ctu a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
LL NO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
10098/2017 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata da parte attrice;
2) COMPENSA le spese processuali;
3) PONE a definitivo carico di parte attrice le spese di ctu già liquidate nel corso del giudizio.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ.. Così deciso in Salerno, lì 26 Settembre 2025
Il Gop
Avv. LL NO
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.