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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/07/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da
1) , con l'Avv. TORRE CINZIA, presso la quale ha eletto domicilio Parte_1 telematico
E
2) con l'Avv. NOVAJOLLI FABIA , presso la quale ha eletto domicilio Parte_2 telematico i quali hanno contratto matrimonio a Duino Aurisina in data 09/06/2019 Atto N. 7 parte II serie C – anno 2019 – Comune di Duino Aurisina, in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: C.F. nata il [...] a [...]; Persona_1 C.F._1
C.F. , nato il [...] a [...]_3 C.F._2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bi.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) Domanda di separazione
1. Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. AFFIDAMENTO E RESIDENZA FIGLI MINORI: i figli e saranno affidati ad Per_1 Pt_3 entrambi i genitori, con collocamento paritario e residenza anagrafica presso la madre a Trieste in Via
Romagna n. 68, non appena potranno abitarvi dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
3. TURNI GENITORIALI: i figli frequenteranno ciascun genitore secondo un calendario ordinario di copresenza paritetica a settimane alterne, con passaggio dalla sfera di accudimento materna a quella paterna e viceversa il lunedì, dalla fine della scuola/attività (in caso di sospensione/cessazione della scuola/attività alle ore 800 o nel diverso orario concordato). Nella settimana di spettanza paterna, ove quest'ultimo abbia i turni lavorativi notturni, i figli pernotteranno presso la madre.
Le principali festività e ponti verranno godute con ciascun genitore secondo alternanza annuale;
vacanze estive esclusive di almeno due settimane con ciascun genitore, da concordare tra le parti possibilmente entro il mese di maggio.
Sono fatti salvi diversi accordi in deroga di volta in volta intercorsi tra le parti.
4. MANTENIMENTO dei FIGLI
a. Mantenimento diretto ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento dei figli nell'ambito dei propri turni genitoriali;
b. Assegno Unico: al 50% a ciascun genitore;
c. Condivisione spese per i figli: i genitori condivideranno al 50% le spese come da Protocollo del
Tribunale di Trieste dd. 18/5/2015, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato. In deroga al
Protocollo sopra menzionato, le comunicazioni tra i genitori in ordine alle scelte relative ai figli e alle conseguenti spese, potranno avvenire con posta/messaggistica elettronica, il cui ricevimento venga con lo stesso mezzo confermato e l'eventuale dissenso motivato dovrà essere comunicato entro 10 giorni.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO: le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
I genitori potranno chiedere in autonomia il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, autorizzandosi a chiedere in autonomia il rilascio del passaporto.
6. Spese del procedimento compensate.
B) Domanda di scioglimento del matrimonio Decorsi i termini di Legge, dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.D. – sostituita dalle note di trattazione scritta – le parti come sopra rappresentate chiedono:
• che la vertenza venga rimessa a Ruolo, previa nuova autorizzazione al deposito di note di trattazione scritta;
• preso atto della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione;
• disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere;
che l'Ill.mo Tribunale voglia rimettere la vertenza dinanzi al Collegio per pronunciare il divorzio, in accoglimento delle seguenti congiunte
C O N C L U S I O N I
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Parte_2
9/6/2019, a Duino-Aurisina (TS); matrimonio annotato all'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune sub n. 7, parte II, serie C, Anno 2019; con ordine di annotazione dell'emananda sentenza;
2. AFFIDAMENTO E RESIDENZA FIGLI MINORI: i figli e saranno affidati ad Per_1 Pt_3 entrambi i genitori, con collocamento paritario e residenza anagrafica presso la madre a Trieste in Via
Romagna n. 68, non appena potranno abitarvi dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
3. TURNI GENITORIALI: i figli frequenteranno ciascun genitore secondo un calendario ordinario di copresenza paritetica a settimane alterne, con passaggio dalla sfera di accudimento materna a quella paterna e viceversa il lunedì, dalla fine della scuola/attività (in caso di sospensione/cessazione della scuola/attività alle ore 800 o nel diverso orario concordato). Nella settimana di spettanza paterna, ove quest'ultimo abbia i turni lavorativi notturni, i figli pernotteranno presso la madre.
Le principali festività e ponti verranno godute con ciascun genitore secondo alternanza annuale;
vacanze estive esclusive di almeno due settimane con ciascun genitore, da concordare tra le parti possibilmente entro il mese di maggio.
Sono fatti salvi diversi accordi in deroga di volta in volta intercorsi tra le parti.
4.MANTENIMENTO dei FIGLI
a. Mantenimento diretto ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento dei figli nell'ambito dei propri turni genitoriali;
b. Assegno Unico: al 50% a ciascun genitore;
c. Condivisione spese per i figli: i genitori condivideranno al 50% le spese come da Protocollo del
Tribunale di Trieste dd. 18/5/2015, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato. In deroga al
Protocollo sopra menzionato, le comunicazioni tra i genitori in ordine alle scelte relative ai figli e alle conseguenti spese, potranno avvenire con posta/messaggistica elettronica, il cui ricevimento venga con lo stesso mezzo confermato e l'eventuale dissenso motivato dovrà essere comunicato entro 10 giorni.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO: le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. I genitori potranno chiedere in autonomia il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, autorizzandosi a chiedere in autonomia il rilascio del passaporto.
6. Spese del procedimento compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino
Aurisina, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza. Così deciso in Trieste, 07/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli