Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 9169/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9169/2021 Ruolo Generale promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO POZZETTI per procura in atti OGGETTO:
ATTRICE Proprietà
CONTRO
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MAURO GALLO per procura in atti
CONVENUTO
In punto: Proprietà
CONCLUSIONI
Dell'attrice
“Ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta,
In via principale:
1) dichiararsi la piena proprietà in capo alla con sede in Parte_1
Bergamo ed in persona ut supra, del seguente bene immobile:
“in Comune di Osio Sopra nel fabbricato alla Via Enrico Fermi n. 22:
- appartamento al piano terra, composto da quattro locali e servizi, con
annessi cantina ed autorimessa di pertinenza al piano interrato, il tutto censito in
Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 4, nel modo seguente:
mapp. 1634/709 Via Enrico Fermi n. 22 p. S1-T. cat. A/2 cl. 2 vani 8
R.C.E. 826,33; mapp. 1634/707 Via Enrico Fermi n. 22 p. S1 cat. C/6 cl. 3 mq. 15
R.C.E. 24,02;
– quota di 1/2, di sua proprietà, dell'autorimessa sita al piano interrato,
di pertinenza dell'abitazione al mappale 1634/709, censita in Catasto Fabbricati
del Comune di Osio Sopra al foglio 4 nel modo seguente: mapp. 1634/708 – Via
Enrico Fermi n. 22 – piano S1 cat. C/6 cl. 3 mq 18 R.C.E. 28,82”;
2) rigettarsi l'eccezione riconvenzionale proposta dal convenuto.
3) dato atto, in quanto occorra, che l'immobile di cui al punto 1 che
precede è detenuto senza titolo dal Signor nato a [...]
Castione della Presolana in data 1.03.1947 (C.F. ), C.F._1
residente in [...], condannarsi lo stesso
all'immediato rilascio e alla consegna, in favore della proprietaria Parte_1
dell'immobile medesimo, libero di sé, persone e cose sue;
4) condannarsi il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle
spese di causa, inerenti e successive.
In via subordinata e di istruttoria ammettersi, in quanto occorra,
l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che nella mia qualità di Dottore Commercialista ho provveduto,
nell'interesse della a predisporre i conteggi degli importi dovuti per Parte_1 - 3 -
IMU e TASI in relazione all'appartamento sito in Osio Sopra, Via E. Fermi n. 22,
a partire dall'anno 2013;
2) vero che l'elenco riepilogativo che mi si rammostra (doc. n. 5) è stato
da me predisposto in conformità alle risultanze dei modelli F24 che mi si
rammostrano (docc. nn. 6 – 23) attestanti, tra l'altro, i pagamenti relativi ad IMU
e TASI riferiti all'appartamento di cui al capitolo 1 che precede;
3) vero che le copie dei modelli F24 attestanti gli avvenuti pagamenti di
cui sopra che mi si rammostrano (docc. n. 6 – 23) sono state estratte dal cassetto
fiscale della Si indica come testimone il Dott. c/o Parte_1 Testimone_1
Studio EN & Associati, Via Monte Ortigara n. 5, Bergamo”.
Del convenuto
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
• in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale promossa dal
deducente, accertare l'intervenuta usucapione, da parte dello stesso deducente,
degli immobili di causa a far data dal dicembre 2012 (e cioè trascorsi 20 anni dal
dicembre 1992) o, in subordine, a partire da quella diversa data che verrà
ritenuta di Giustizia alla luce delle risultanze istruttorie;
• per l'effetto, rigettare tutte le domande e le eccezioni avversarie;
• con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 dicembre
2021 ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare Parte_1 - 4 -
in suo favore la piena proprietà dei beni immobili, siti nel Comune di Osio
Sopra, Via Enrico Fermi 22, consistenti in appartamento al piano terra, con annesse cantina ed autorimessa pertinenziali al piano interrato, nonché in quota del 50% di altra autorimessa sita al piano interrato, catastalmente identificati al foglio 4, mapp. 1634/709, mapp. 1634/707, mapp. 1634/708.
L'atto di citazione risulta essere stato notificato a CP_1
il quale occupa i beni di causa senza titolo e, conseguentemente,
[...]
ne ha chiesto la condanna all'immediato rilascio. Parte_1
Costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle avverse domande, dal momento in cui lo stesso dal gennaio 2000
possiede i beni immobili di causa uti dominus; per l'effetto, ha formulato un'eccezione riconvenzionale di usucapione ed ha chiesto al Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione a far data dal gennaio 2000 (o, in subordine, a partire da quella diversa data che verrà accertata in corso di causa), degli immobili meglio descritti in premessa.
La causa, istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale dedotta, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni rassegnate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Azione di rivendicazione formulata da Parte_1
ha promosso un'azione di rivendicazione ai sensi
[...]
dell'art. 948 c.c. nei confronti di il quale sta Controparte_1 - 5 -
pacificamente occupando i beni di causa in assenza di alcun titolo legittimante.
Trattasi, dunque, di azione avente natura reale, volta al risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene: l'attore, infatti,
assumendo di essere proprietario del bene rivendicato, agisce contro chiunque di fatto ne disponga per ottenerne il rilascio unitamente al riconoscimento del diritto di proprietà in suo favore (cfr. Cass.
17754/2024).
Di fronte all'introduzione di tale domanda, il Tribunale è dunque chiamato in primo luogo a valutare il rispetto dell'onere probatorio gravante su Parte_1
Come noto, infatti, nell'azione di rivendicazione l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio, in quanto è tenuto a provare di essere proprietario del bene rivendicato, risalendo - attraverso la sequela degli acquisti a titolo derivativo (inter vivos o mortis causa) dei propri danti causa - fino a chi abbia acquistato il bene in via originaria, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
La stringente regola probatoria appena illustrata, anche nota come “probatio diabolica”, si spiega ponendo mente al principio “nemo
plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”: infatti, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo (il contratto o la successione - 6 -
ereditaria) non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere vantata dal suo predecessore.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che abbia assolto Parte_1
all'onere probatorio sopra descritto;
ed, infatti, l'attrice ha allegato:
- il proprio titolo di acquisto, costituito dalla compravendita stipulata in data 22.5.2013 con (cfr. doc. 1 di parte attrice); CP_2
- il titolo di acquisto della propria dante causa CP_2
rappresentato dal decreto di trasferimento del 7.1.2002 emesso dal
Tribunale di Bergamo all'esito della procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti di proprietario dei beni di causa Parte_2
(cfr. doc. 2 di parte attrice).
- il titolo di acquisto del dante causa costituito dalla Parte_2
sentenza n. 392/1999 pronunciata dal Tribunale di Bergamo al termine del giudizio di divisione relativo al compendio immobiliare cui appartengono i beni del presente giudizio (cfr. doc. 4 di parte attrice).
La sommatoria dei periodi temporali intercorrenti tra questi atti consente di superare il termine ventennale utile ai fini dell'usucapione; per l'effetto, l'azione di rivendicazione è fondata e meritevole di accoglimento.
2. Eccezione riconvenzionale di usucapione
si è opposto all'accoglimento dell'avversa Controparte_1
domanda di rivendicazione, eccependo in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione dei beni per cui è causa, dal momento in cui lo stesso li occupa - 7 -
a decorrere dal gennaio del 2000 uti dominus ed in maniera esclusiva,
inequivoca, sempre pacifica, continua ed ininterrotta nel tempo.
Preliminarmente si fa rilevare, ancorché sia indubbio quanto lamentato dall'attrice circa la contraddittorietà del convenuto nell'individuazione del dies a quo dell'occupazione degli immobili di causa, che il Tribunale è in ogni caso chiamato a valutare se il convenuto abbia usucapito gli immobili per averli posseduti uti dominus per più di vent'anni alla data di notifica dell'atto di citazione avversario, e dunque prima del 14 dicembre 2021.
Ancora in via preliminare, quanto all'individuazione degli immobili di causa, i certificati di residenza prodotti dal convenuto indicano quale indirizzo di residenza di Via Enrico Fermi 16b in Osio Controparte_1
Sopra; tuttavia, il numero civico originario era 22 ed è stato riaggiornato in
16/b, è ciò risulta dal decreto di trasferimento in favore di CP_2
(doc. 2 fascicolo parte attrice) nonché dalla sentenza n. 392/1999 del
Tribunale di Bergamo, con cui è stata disposta la divisione dei beni immobili riferiti ai fratelli e siti in Osio Sopra, Pt_2 Controparte_1
Via Enrico Fermi 22 (doc. 4 fascicolo parte attrice).
Ed, infatti, il compendio immobiliare per cui è causa è stato edificato su un terreno precedentemente acquistato dal padre
[...]
in data 3.3.1972 e poi da quest'ultimo ceduto in comunione pro Per_1
indiviso ai due fratelli. In particolar modo, dalla richiamata sentenza di - 8 -
divisione si evince che “il piano rialzato è di utilizzo esclusivo di , Pt_2
mentre l'appartamento al primo piano di uso esclusivo di ”, e che CP_1
una tale conclusione è stata assunta anche sulla base dell'interrogatorio libero reso dallo stesso (doc. 4 fascicolo parte attrice). Controparte_1
La richiamata sentenza è stata pubblicata nell'anno 1999, mentre le dichiarazioni rese da sono state acquisite nel corso del Controparte_1
relativo processo, per cui difetta precisa indicazione del riferimento temporale.
La fase istruttoria orale ha invece consentito di accertare quanto segue:
- il teste , cognato del convenuto, ha dichiarato che Testimone_2
“nel 1973 ha abitato al piano primo, e al piano sotto ci Controparte_1
stava il fratello ” e che “mio cognato ha iniziato ad occupare il Pt_2
piano terra dopo la morte del fratello ”; Pt_2
- il teste figlio del convenuto, ha riferito che Testimone_3
“quando io sono nato con la mia famiglia occupavamo l'appartamento al
piano sopra;
nel piano sotto ci stava mio zio ”; “mi sembra di Pt_2
ricordare che mio zio sia morto verso l'anno 2002”; “quando io mi sono
trasferito a i miei genitori abitavano in un appartamento in affitto CP_3
a Osio Sopra, che però non era né l'appartamento al piano sopra né
l'appartamento al piano sotto di via Enrico Fermi;
non ricordo quando
siano andati in questo appartamento”; “io sicuramente ho abitato - 9 -
nell'appartamento sopra fino al 2002 ma non ricordo con esattezza;
anzi
quando mi sono trasferito (era gennaio 2002 quando ho spostato la
residenza) io abitavo con i miei genitori in quell'appartamento in affitto di
cui ho parlato prima”; “so che c'è stata la ristrutturazione, sono stati rifatti
gli impianti, infissi, facciate, giardino;
quando io sono rientrato nel
2012/2013 la casa era già stata ristrutturata”;
- la teste moglie del convenuto, ha riferito Testimone_4
che “mio cognato è morto nell'anno 2001; abitava a Bonate Pt_2 Pt_2
Sopra”; “noi ci siamo trasferiti nell'appartamento al piano terra nel
2000/2001, e prima abbiamo fatto la ristrutturazione”, aggiungendo a chiarimenti del giudice “noi non siamo mai stati in un appartamento in
affitto; siamo sempre stati nell'appartamento al piano sopra prima di
trasferirci in quello al piano terra nel 2000/2001”.
- figlia del convenuto, ha dichiarato che “prima Testimone_5
abitavamo sopra, la mia famiglia si è spostata al piano sotto quando i miei
zii si sono spostati”; “poi nel mentre venivano fatti i lavori di
ristrutturazione ci siamo spostati in un appartamento che si trova di fronte,
per poi ritornare ad abitare dove i miei genitori abitano adesso e quindi al
piano terra”; “ricordo che mio zio è morto nell'estate 2001, e da
quell'anno si sono spostati nell'appartamento al piano terra una volta
ristrutturato”;
- il teste figlio del convenuto, ha riferito di non Testimone_6 - 10 -
ricordare “quando è finita la ristrutturazione, ricordo che quando mio zio
si è trasferito dall'appartamento al piano sotto, sono iniziati i lavori Pt_2
di sistemazione di questo appartamento, e da quando sono finiti i lavori al
piano inferiore l'appartamento è stato occupato dalla nostra famiglia e da
lì non ci siamo più spostati”;
- il teste , amico del convenuto, ha dichiarato che Testimone_7
“quando io ho conosciuto (saranno stati gli inizi degli Controparte_1
anni 80) ricordo che lui abitava al piano sopra dell'immobile di causa,
mentre l'appartamento al piano sotto era occupato dal fratello ”; “a Pt_2
mia memoria negli anni 92/93 si è trasferito, e Parte_2 CP_1
ha fatto dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento al piano
[...]
sotto; presumo che siano durati 1 anno/1 anno e mezzo, nel frattempo che
c'erano i lavori e la sua famiglia si è spostato nella casa CP_1
adiacente a quella occupata da me in forza di contratto di locazione”;
“finiti i lavori di ristrutturazione, so che con la sua Controparte_1
famiglia si è trasferito nell'appartamento ristrutturato, so che è rimasto lì
certamente fino al 1998 in quanto io abitavo lì vicino”.
Dalle risultanze testimoniali sopra richiamate, si può ricavare che:
- dopo il matrimonio, avvenuto nel 1973, ha Controparte_1
sempre occupato l'appartamento al piano primo, mentre il fratello Pt_2
occupava l'appartamento posto al piano terra;
- la maggior parte dei testi concordano nel riferire che CP_1 - 11 -
si è trasferito nell'appartamento posto al piano inferiore dopo la CP_1
morte del fratello (avvenuta nell'estate 2001); Pt_2
- prima dell'occupazione del bene di causa, sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione, nel corso dei quali il convenuto si era trasferito in un altro immobile lì vicino, ed una volta terminati i lavori CP_1
e la sua famiglia si sono trasferiti nell'immobile posto al piano
[...]
terra, tutt'oggi occupato.
L'unica prova documentale offerta dal convenuto relativamente ai lavori di ristrutturazione è la concessione edilizia per il recupero del sottotetto datata 24 gennaio 2003 (doc. 10 fascicolo parte convenuta); tale documentazione, ancorché riferibile all'immobile di causa dal momento in cui fa riferimento alla concessione edilizia n. 396/2002 richiamata anche nell'atto di compravendita della stessa non è di alcun aiuto alla Parte_1
tesi difensiva del convenuto, collocandosi al di fuori del termine ventennale utile ai fini dell'usucapione.
In un tale contesto probatorio, a parere del Tribunale difetta la prova della continuità del possesso ultraventennale esercitato da CP_1
sugli immobili di causa. Spettava, infatti, al convenuto allegare
[...]
con precisione fatti con valenza esteriore idonei a dimostrare che lo stesso ha posseduto in via esclusiva, continuata ed ininterrotta gli immobili di causa per il ventennio antecedente il 14 dicembre 2021; siffatta prova è
invece mancata, non essendo stato in alcun modo documentato lo - 12 -
svolgimento dei lavori di ristrutturazione prima dell'anno 2001 e, di conseguenza, il trasferimento nell'immobile da parte del convenuto e della sua famiglia.
Anzi a parere del Tribunale tale ipotesi difensiva risulta poco credibile, in quanto essendo stato dichiarato dalla maggior parte dei testi che la ristrutturazione è iniziata dopo la morte del fratello , avvenuta Pt_2
nell'estate 2001, è scarsamente verosimile che la ristrutturazione sia avvenuta in soli sei mesi dal momento in cui il figlio ha riferito che Tes_3
durante la ristrutturazione “sono stati rifatti gli impianti, infissi, facciate,
giardino” e che il teste ha dichiarato che i lavori sono durati “1 Tes_7
anno/1 anno e mezzo”.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'eccezione riconvenzionale di usucapione non è dunque meritevole di accoglimento.
****
La liquidazione delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione del compenso, occorre riferirsi all'art. 15
c.p.c. ed avere riguardo alle rendite catastali degli immobili di causa moltiplicate per 200; nella specie il dato delle rendite catastali riportato nell'atto di compravendita (doc. 1 fascicolo attrice) con l'applicazione del moltiplicatore 200 porta al valore di euro 172.952,00.
La liquidazione delle spese viene dunque effettuata assumendo a - 13 -
riferimento lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. dichiara la piena proprietà in capo a dei seguenti beni Parte_1
immobili, siti all'interno del fabbricato ubicato nel Comune di Osio Sopra
alla Via Enrico Fermi n. 16b (prima 22):
- mapp. 1634/709 Via Enrico Fermi n. 22 p. S1-T. cat. A/2 cl. 2 vani
8 R.C.E. 826,33;
- mapp. 1634/707 Via Enrico Fermi n. 22 p. S1 cat. C/6 cl. 3 mq. 15
R.C.E. 24,02;
- quota di 1/2, di sua proprietà, dell'autorimessa sita al piano interrato, di pertinenza dell'abitazione al mappale 1634/709, censita in
Catasto Fabbricati del Comune di Osio Sopra al foglio 4 nel modo seguente: mapp. 1634/708 – Via Enrico Fermi n. 22 – piano S1 cat. C/6 cl.
3 mq 18 R.C.E. 28,82;
2. per l'effetto, condanna all'immediato rilascio Controparte_1
dei beni indicati al punto 1;
3. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Controparte_1
di liquidandone l'ammontare in euro 14.103,00 per compensi Parte_1
professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro 545,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e - 14 -
c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo in data 1 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)