Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12327/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore avv.
[...]
NICITA MAURIZIO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SINDONA ALESSIA e elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO GALLO
26 presso lo studio dell'avv. SINDONA ALESSIA Pt_1
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato la - in persona del Sindaco Parte_1
CP
- conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, la Controparte_3
– in persona del - e proponeva opposizione avverso il
[...] Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 2868/2021 emesso dal Tribunale di Catania, in data 15.07.2021, con cui veniva ingiunto all'Ente opponente il pagamento della complessiva somma di € 581.315,14 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della società opposta, giuste fatture inerenti al contratto di affidamento di servizi stipulato tra le parti in data 29.12.2017.
A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente deduceva di avere eseguito pagamenti parziali, oggetto di due dichiarazioni di rinunzia parziale (datate 19.07.2021 e 21.09.2021) da parte della in virtù delle quali la società odierna opposta aveva ridotto l'importo Controparte_1
richiesto, defalcandolo dapprima della somma di € 86.004,58 e, successivamente, della somma di €
249.806,85 specificando che il dovuto ammontava ad € 245.503,70 oltre IVA per complessivi €
361.755,86.
Eccepiva inoltre che, il credito azionato in via monitoria era stato poi integralmente soddisfatto, avendo l'Ente ingiunto provveduto a saldare tutte le ulteriori fatture (come da relazione del Dirigente del 2°
Dipartimento, 1° Servizio, Ing. , n. 0045683 del 10.09.2021). Persona_1
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di: “Annullare e/o revocare e comunque ritenere privo di effetti
l'impugnato decreto ingiuntivo per incompetenza del Giudice Adito;
In subordine nel merito annullare
e/o revocare e comunque ritenere privo di effetti l'impugnato decreto ingiuntivo;
Accogliere
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla sia dovuto in forza del predetto decreto ingiuntivo e per le causali ivi contenute. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la eccependo la legittimità della pretesa creditoria Controparte_5 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria, evidenziando - in particolare - l'esistenza di fatture oggetto del decreto ingiuntivo ancora non pagate e non contestate in seno all'opposizione.
Chiedeva, pertanto, a questo G.I. di: “Dire e dichiarare preliminarmente non contestate le somme pari ad euro € 361.755,86 e conseguentemente disporre con ordinanza ai sensi dell'art.186 bis c.p.c. il pagamento della somma di euro 361.755,86. Dichiarare che l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto;
che, conseguentemente, continuano ad essere dovuti euro € 361.755,86 che, conseguentemente,
l'opponente deve in ogni caso essere condannata al pagamento di tale importo. Condannare la
[...]
al pagamento degli ulteriori interessi moratori ai sensi dell'art.3 e 5 del D.L. Parte_1
9/10/2002 n. 231 (in attuazione della direttiva 2000/35), dalle singole scadenze sino al soddisfo ed
pagina 2 di 9 oltre alle spese del procedimento monitorio e successive occorrenti sino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per le somme non contestate avanzata da parte opposta, venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 6.03.2023 il procuratore di parte opposta comunicava che con decreto del Tribunale di
Catania – Quarta Sezione Civile n. 221/2022, pubblicato il 29.11.2022, veniva disposta la conversione dell'amministrazione straordinaria di e chiedeva di Controparte_1
disporre l'interruzione del giudizio.
Il giudizio di opposizione veniva, dunque, dichiarato interrotto per poi essere riassunto dall'Ente opponente in data 31.05.2023.
Con decreto del 7.06.2023, l'odierno decidente fissava, quindi, per la prosecuzione del giudizio de quo l'udienza del 2.10.2023.
In data 4.07.2023 veniva notificato a cura della difesa attorea atto di riassunzione del giudizio de quo, unitamente al superiore decreto di fissazione udienza, nella quale la Curatela si costituiva con l'assistenza di un nuovo procuratore.
All'udienza del 15.01.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024.
Indi, all'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Il 29 dicembre 2017 veniva sottoscritto tra la e la Controparte_3
il contratto relativo all'affidamento pluriennale dei servizi strumentali Parte_1
all'attività della città con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022, registrato al numero di repertorio degli atti pubblici 795 dell'anno 2017.
Con tale contratto venivano affidati alla citata società i servizi di manutenzione stradale (viabilità), manutenzione di opere edili ed impiantistica, di pulizia e di igiene ambientale, di accoglienza e centralino, di trasloco e facchinaggio, di gestione del parco automezzi, di sgombero neve, di manutenzione verde, di gestione del rischio idrogeologico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici, di pulizia delle strade provinciali e rimozione rifiuti;
venivano altresì stabiliti il canone mensile ed i relativi costi.
pagina 3 di 9 L'Ente si impegnava, inoltre, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti al fine di rendere più agevole per la società affidataria la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi ad essa demandati.
Accadeva, tuttavia, che la società appaltatrice svolgeva regolarmente le commesse, ma queste non venivano riconosciute economicamente.
L'Ente, infatti, non provvedeva al saldo delle fatture emesse a fronte dell'esecuzione delle attività appaltate.
Nel frattempo, la a seguito di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza n. Controparte_3
128 del 20 luglio 2018 resa dal Tribunale di Catania, veniva ammessa con decreto del medesimo
Tribunale alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Rivelatisi infruttuosi i tentativi volti a recuperare quanto ad essa spettante, la in Controparte_3
A.S. si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie rappresentando di essere creditrice della per la complessiva somma di € Parte_1
581.315,14 in ragione delle commesse eseguite con riferimento al contratto di affidamento di servizi sopra richiamato, giuste fatture elettroniche che venivano dettagliatamente indicate nel ricorso e opportunamente prodotte a corredo dello stesso.
Detto ricorso veniva accolto ed il Tribunale di Catania emetteva il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Ciò premesso, giova innanzitutto raggruppare le fatture coinvolte nella presente controversia in tre macrocategorie.
La prima – non oggetto di contestazioni di sorta – include le fatture pagate dall'opponente oggetto di rinuncia parziale del credito da parte dell'opposta già anteriormente all'opposizione.
La seconda, comprende le fatture saldate dall'Ente debitore – e dallo stesso elencate in seno all'atto di opposizione – ma estranee al ricorso per ingiunzione che, pertanto, non possono essere considerate ai fini del calcolo dare-avere tra le parti.
Nella terza si annoverano, infine, le fatture richiamate decreto ingiuntivo, non saldate da parte opponente e da questa non contestate in seno all'opposizione.
Giova, infatti, precisare che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, la Parte_1
provvedeva a versare n. 2 importi (rispettivamente € 86.004,58 ed € 249.806,85) a parziale
[...] copertura del credito vantato, riducendosi quest'ultimo da € 581.315.14 ad € 245.503,70.
La instaurava, tuttavia, il presente giudizio sostenendo la non debenza di alcuna Parte_1 somma all'odierna opposta sulla scorta del – presunto – intervenuto pagamento anche delle residue fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 9 A sostegno della propria tesi difensiva, l'Ente versava in atti una relazione del Dirigente del 2°
Dipartimento, 1° Servizio, Ing. n. 0045683 del 10.09.2021, con la quale veniva Persona_1 comunicato che “il Servizio preposto ha provveduto al pagamento delle ivi indicate proposte
Determine di Liquidazione delle fatture emesse dalla per interventi relativi al Controparte_3 servizio “Manutenzione strade provinciali” a misura, giusto art. 9 del Disciplinare di Manutenzione
Stradale” e – a comprova dell'avvenuto pagamento – allegava le Determine Dirigenziali di liquidazione, le fatture liquidate ed i relativi mandati di pagamento, unitamente alle quietanze.
Pare, a questo punto, opportuno un richiamo ai principi che governano il riparto dell'onere della prova.
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, ovvero quei fatti che ne hanno determinato l'origine. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Con particolare riferimento al procedimento che ci occupa va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria, incombendo sullo stesso - in qualità di attore in senso sostanziale – l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato (l'an oltre che il quantum) e gravando, invece, sull'opponente l'onere di contestare tale asserito credito allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. ex multis, Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12765 del 31 maggio 2007; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006).
In altre parole, il creditore è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto mentre il debitore è chiamato a dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis, Cass.
27.01.2010, n. 1741).
Adattando i suesposti principi al caso che ci occupa, discende che la Controparte_5 avrebbe dovuto provare l'esistenza del proprio credito e la controparte l'intervenuta estinzione dello stesso.
Ebbene, nell'odierno giudizio, parte opposta ha documentalmente comprovato la fondatezza della propria pretesa creditoria nonchè la sussistenza del rapporto intercorrente fra la stessa e la Pt_1
pagina 5 di 9 (tra l'altro, mai contestato da quest'ultima) allegando il contratto stipulato tra Parte_1
le parti, regolarmente sottoscritto e registrato, relativo all'affidamento dei lavori e dei servizi de quibus;
le fatture elettroniche regolarmente accettate tramite sistema di interscambio per servizi già resi ed i relativi registri autenticati.
A fronte della produzione documentale relativa al credito dovuto, tuttavia, l'odierna opponente, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è limitata ad operare una contestazione priva di adeguato supporto probatorio.
Invero, non è possibile sostenere che, dopo la notifica degli atti di rinuncia, siano stati eseguiti – da parte della , in favore della - ulteriori Parte_1 Controparte_1
pagamenti in relazione alle fatture impagate oggetto del decreto ingiuntivo, non essendo stata depositata alcuna documentazione comprovante tale circostanza.
Peraltro, con riferimento alle fatture riportate nella relazione del Dirigente va puntualizzato che l'oggetto dei mandati delle singole determine dirigenziali non è rappresentato delle fatture rimaste impagate, ma da quelle oggetto di rinunzia ovvero da fatture non oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Va, altresì, rilevato che, nel corso del giudizio, con le note 183 c.p.c. 1° termine, parte opponente deduceva che: “come già rilevato, l'Ufficio competente ha provveduto e sta provvedendo ad effettuare ulteriori pagamenti, che saranno successivamente documentati”, confermando di non aver provveduto a saldare integralmente il debito nei confronti della odierna opposta.
Con le successive note 183 c.p.c. 2° termine, produceva invece altra documentazione (Nota n. 43242 del 26.08.21; Nota n. 6358 del 3.2.22; Nota n.10554 del 24.02.22; Nota n.10471 del 24.02.22) che avrebbe dovuto corroborare gli – asseriti - ulteriori pagamenti effettuati in favore della CP_3
Invece, con le citate note, parte opponente non solo non ha fornito compiuta prova dei pagamenti che sostiene di aver effettuato per le fatture residue rimaste impagate ma, per alcune di queste, ha ammesso il mancato pagamento, adducendo una presunta carenza di documentazione giustificativa;
documentazione, d'altronde, mai richiesta e la cui carenza mai è stata provata nel corso del giudizio, ma è stata rappresentata soltanto nelle suddette note tutte redatte dopo la notifica del decreto ingiuntivo
(e, persino, dopo l'instaurazione del presente giudizio) e, per di più, dopo un lungo lasso temporale intercorso dalla emissione stessa delle fatture elettroniche impagate.
A ciò aggiungasi che la produzione documentale successivamente allegata alla comparsa conclusionale di parte opponente deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, in totale violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. trattandosi, tra l'altro, di documentazione già in possesso dell'Ente.
pagina 6 di 9 A tal riguardo, la Suprema Corte precisa che l'istituto della decadenza dall'esercizio del diritto alla prova ben si possa e si debba applicare anche alla “tardiva” produzione documentale, per tale intendendosi non già e soltanto quella compiuta oltre i termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., bensì anche quella che, per quanto astrattamente perfezionatasi nei termini di legge, non sia posta a corredo di tempestiva allegazione pertinente (Cass. civ. Sez. III Sent., 16/04/2013, n. 9154).
L'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 11547 del 2 maggio 2019).
Non vi è, quindi, dubbio alcuno sulla valida eccezione di tardività del deposito della documentazione, non dimostrando, d'altronde, quest'ultima in alcun modo l'avvenuto pagamento delle fatture insolute non essendo state depositate, peraltro, le relative quietanze, ma soltanto le determine ed i mandati di pagamento.
Per la liberazione dell'Ente dal debito non basta, pertanto, la semplice emissione del mandato di pagamento ( che è l'ordinativo con cui si dispone il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore e costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione), ma è necessaria la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte della tesoreria dell'Ente cui compete l'atto recettizio.
Solo così il creditore può esigere il pagamento presentando il mandato.
Sul punto vedasi sentenza CC. n. 29776/ 2020 che enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del Rd 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del Dpr
20 aprile 1992 n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficienti a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria dello Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del Rd 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con presentazione del mandato all'ufficio competente”.
Ne discende che la mera emissione del mandato di pagamento non integra, di per sé, un adempimento liberatorio, a meno che il mandato non risulti quietanzato;
circostanza questa non presente nella fattispecie de qua.
pagina 7 di 9 Tutto ciò premesso, se parte opposta ha dimostrato di aver maturato il diritto al credito, parte opponente non ha fornito adeguata prova dell'intervenuta estinzione dello stesso.
Quanto sopra trova riscontro nelle affermazioni della stessa difesa attorea la quale, in seno al verbale di causa del 25.11.2024 ammette che solo “buona parte delle fatture sono state pagate”.
In conclusione, va dichiarato che parte opposta abbia legittimamente richiesto il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto rimaste impagate, posto che sono stati decurtati dalla somma ingiunta tutti gli importi incassati relativi alle fatture oggetto delle due dichiarazioni di rinuncia parziale prodotte in atti.
L'importo imponibile ancora effettivamente dovuto, al netto delle somme versate da
[...]
, dopo la notifica del d.i. n. 2868/2021 è, quindi, pari ad € 245.503,71 (€ Parte_1
581.315,14 quale imponibile ingiunto - € 86.004,58 importo al netto delle fatture oggetto della prima rinunzia - € 249.806,85 importo al netto delle fatture oggetto della seconda rinunzia) come da tabella riportata a pag. 7 della comparsa di costituzione in giudizio della società opposta nella quale vengono descritte le fatture il cui imponibile non è stato pagato e non è stato oggetto di contestazione nella odierna opposizione.
Con riferimento alla richiesta di pagamento degli interessi moratori sulle fatture de quibus, va rilevata la piena applicabilità – al caso di specie - del D.lgs. n. 231/02. L'art. 1 del D.lgs. 231/02 individua l'ambito applicativo del decreto nelle transazioni commerciali.
Vengono definite tali “i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
L'art. 5 del Decreto 231/2002 prevede che in caso di ritardo nei pagamenti (derivanti da una transazione commerciale) il debitore deve corrispondere interessi di mora ad un tasso diverso – e considerevolmente più alto – rispetto a quello previsto in generale dall'art. 1284 c.c., che decorrono automaticamente, senza necessità di alcuna costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Orbene, poiché il contratto oggetto del presente giudizio è ascrivibile alla categoria dei contratti fra imprese, in virtù del D.lgs. 231/2002 l'impresa appaltatrice avrà diritto alla corresponsione degli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento dedotta in contratto.
Accertata la parziale estinzione del credito ingiunto e rideterminato il quantum dello stesso, il d.i. opposto andrà revocato e l'Ente opponente sarà condannato al pagamento in favore della società opposta della somma di € 245.503,71 oltre agli interessi legali di mora ex d.l. 231/2002 dalla domanda monitoria fino alla data dell'effettivo soddisfo.
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (rectius decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata dalla liquidazione giudiziale, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.I. dott. Vera Marletta, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12327/2021 R.G. così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_3
€ 245.503,71 oltre agli interessi legali di mora dalla domanda monitoria fino al soddisfo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in €
12.000,00 per compensi professionali e € 4.982,00 per spese(in essi comprese gli esborsi del monitorio), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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