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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668/2023 promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Sergio Sansone e Rosaria Pollarà .
APPELLANTI
Contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 26/01/2023 il G.L. del Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato la improcedibilità (recte: improponibilità) della domanda avanzata da in Parte_1 data 28/12/2018 al fine di ottenere dall' l'erogazione diretta degli assegni per il CP_1 nucleo familiare relativi al periodo luglio 2011-giugno 2014 durante il quale egli aveva prestato servizio alle dipendenze della ditta IO VI. Ha ritenuto il G.L. la sussistenza della precisata causa ostativa dovuta alla inosservanza del canale telematico stabilito come forma esclusiva per l'inoltro della domanda amministrativa all' ai sensi della circolare del 10/10/2011. CP_1 CP_1
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale ne censura il Parte_1 fondamento giuridico e fattuale . Egli rimprovera al G.L. di avere ignorato l'avvenuta presentazione per via telematica della domanda di corresponsione diretta degli assegni inoltrata all'Imnps in data
9/5/2017 e che a fronte di tale inoltro , l'Istituto aveva opposto il rifiuto con la seguente motivazione:” le domande di assegno familiare per questa azienda sono prescritte . Sono trascorsi più di cinque anni dalla data di cessazione o fallimento”. Soggiungeva che tale ragione di merito era risultata sconfessata in quanto con precedente raccomandata a/r del 13/7/2016 il ricorrente aveva sollecitato sia al datore di lavoro che all' la corresponsione degli assegni in parola. CP_1
Si è costituito l' il quale, nulla contestando in ordine alla propria qualità di soggetto CP_1 obbligato, ha reiterato l'eccezione di improponibilità dell'azione conseguente alla inosservanza dell'onere di presentazione della domanda amministrativa per il tramite del canale telematico stabilito come forma esclusiva dall'art. 38 comma 5° D.L. n. 78/2010. Ciò premesso l'appello, appare fondato. E' noto che secondo l'art. 38 comma 5° del D.L. n. 78/2010 sopra citato : “5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni (…). La disposizione , letta in passato come condizione inderogabile di proponibilità della domanda giudiziale, tale che l'utilizzo “esclusivo “ del canale telematico stabilito dall' previdenziale (con Determinazione Presidenziale n. 277/2011) sulla base della CP_2 disciplina normativa su richiamata, aveva l'effetto di introdurre una modalità di invio delle istanze, del genere di quella in esame, che rendeva inutilizzabile qualsiasi altra forma, con l'effetto di impedire all' l'esame delle relative richieste, è stata oggetto di CP_1 rivisitazione esegetica da parte della Corte di cassazione che ne ha stigmatizzato la prospettata efficacia preclusiva. Sulla scorta di una interpretazione ispirata al rispetto dei principi di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione in ragione dei quali deve escludersi che le cause di improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art 443 c.p.c. possano essere estese a CP_ fattispecie non previste dalla legge di modo che , l' stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto , rispetto alle forme dettate dallo stesso ente previdenziale , ha precisato la S.C. che in tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall' non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - CP_1 che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c.
e non attraverso il canale telematico prescritto dall' ai sensi dell'art. 20, comma 3, del CP_1
d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009) (Cass. n. 17159 del 21/6/2024) . Ed ha pertanto chiarito che la domanda giudiziale è improponibile allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa. Alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge. Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. Tale essendo il quadro interpretativo che fa da sfondo all'applicazione della disciplina in parola nella odierna fattispecie, deve allora ritenersi che l'evidenza documentale costituita dal diniego opposto dall' tramite lo Sportello Virtuale di Informazione e Richiesta di CP_1
Prestazioni con la dicitura:” le domande di assegno familiare per questa azienda sono prescritte . Sono trascorsi più di cinque anni dalla data di cessazione o fallimento”, configura significativo indizio della avvenuto adempimento, anche in forma diversa da quella del canale telematico previsto dalla legge come “forma esclusiva” , dell'onere della previa presentazione della domanda amministrativa.
Una volta superato lo sbarramento opposto all'ingresso del ricorso giudiziale , esso si palesa fondato. E' noto infatti che l'obbligazione di pagamento degli assegni familiari , soggetta al termine di prescrizione di cinque anni, ricade in prima battuta sul datore di lavoro che provvede anticipandoli per conto dell' nella veste di adiectus solutionis causa , salvo CP_1 successivo conguaglio (Cass. n. 4533 del 05/05/1998; Cass. n. 862 del 01/02/1988).
Soggetto obbligato rimane pur sempre l' il quale può essere chiamato a risponderne CP_1 direttamente nei limiti della prescrizione eventualmente maturata in caso di inadempimento del datore di lavoro cui è assimilabile l'ipotesi della cessazione o del fallimento di quest'ultimo. Nel caso che ci occupa ricorre tale evenienza essendo incontroverso che la ditta IO VI sia stata dichiarata fallita mentre deve escludersi il perfezionamento della eccepita prescrizione avuto riguardo agli effetti riconducibile alla missiva inviata dal
[...] sia allo IO che all' in data 13/7/2016 con la quale sollecitava il Pt_1 CP_1 pagamento degli assegni familiari. Tanto basta per pronunciare la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna dell' alla erogazione al pagamento degli assegni nell'importo incontestato CP_1 pari ad € 4.736,16 oltre accessori come per legge. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 gennaio 2023, dichiara che ha Parte_1 diritto agli assegni familiari per il rapporto di lavoro intrattenuto con a ditta IO VI dal luglio 2011 al giugno 2014 e per l'effetto condanna l' al pagamento del CP_1 relativo importo pari ad € 4.736,16 oltre accessori come per legge. Condanna l' al pagamento in favore del delle spese del doppio grado del CP_1 Parte_1 giudizio che liquida rispettivamente in complessivi € 1.312,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.458,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali , iva e cpa e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Sergio Sansone e Rosaria Pollarà. Palermo 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria