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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12957/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 12957/2024
TRA
C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Ottavio Levita Parte_1 C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
'in persona del Presidente p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.
55, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_2
P.IVA 1 in persona del Liquidatore p.t., rappresentato e difeso dagli
[...] (P.IVA:
,
avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi ed elettivamente domiciliato presso la sede legale del Consorzio sita in Curti (CE) alla via Fosse Ardeantine n. 1, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01.06.2024 il ricorrente esponeva:
(C.U.B.) si occupava dei servizi
- che il Controparte_2
di raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;
· che il C.U.B. veniva costituito ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.L.90/08 e succedeva per
-
incorporazione e riunione ai disciolti consorzi obbligatori di bacino delle Province di Napoli e _2 (Na1, Na2, Na3, Na4, Ce1, Ce2, Ce3 e Ce4), istituiti con legge della Regione Campania 10 febbraio
1993 n. 10;
- che il C.U.B. attualmente in liquidazione ex legge n. 26/2010 - veniva a più riprese qualificato dalla giurisprudenza consorzio obbligatorio tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
- che dal 19.11.2001 al 08.05.2022 prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze del suddetto
Ente pubblico con mansione di sorvegliante, inquadramento nel livello III/A in applicazione del
CCNL Federambiente, rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 08.05.2022 per licenziamento poiché veniva assunto da Parte_2 dal 09.05.2022;
- che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il Pt_3 con sede in Curti (Ce), via Fosse
CP Ardeatine n. 1, trasmetteva all” · Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente
-
(Direzione Provinciale di _2 ) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione con ricevuta di consegna del
10.06.2022;
- che con pec del 19.06.2023 di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi chiedeva all' CP_1 di conoscere lo stato di avanzamento della pratica del TFR e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
- che l' CP_1 con pec del 22.06.2023 disattendeva la predetta richiesta comunicando di non poter provvedere al mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- che l'CP_1 nonostante fossero trascorsi più di due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, non corrispondeva il TFR per inadempimento contributivo dell'ente datoriale.
- che vista la retribuzione utile ai fini del TFR per ciascun anno di servizio indicata dall'Ente datoriale nel modello TFR1 trasmesso all' CP_1, l'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, era pari ad euro 37.097,25;
CP Tanto premesso in fatto, il ricorrente, sostenendo che il diniego dell' era illegittimo, operando il principio di automaticità delle prestazioni di previdenza obbligatorie, concludeva chiedendo: "a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 19.11.2001 al 08.05.2022 con il delle Province di Controparte_2
Napoli e _2, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento dell'CP_1 al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' [...]
(C.F. P.IVA_2 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. Parte_1
dell'importo a titolo di TFR di euro 37.097,25 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento. c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario".
Si costituiva l'CP_1 sostenendo di aver già liquidato il TFR in favore del ricorrente e chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Precisava che all'esito di lunghe e controverse vicende che interessavano il la Regione Controparte_2
,
CP Campania e l' si giungeva alla liquidazione del trattamento di fine rapporto delle centinaia di ex dipendenti del CUB, secondo l'ordine di presentazione delle richieste. Che, pertanto, veniva liquidato in data 16.07.2024 il TFR in favore del ricorrente per l'importo netto di € 28.633,21, decurtate le imposte.
Si costituiva, altresì, il Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la condanna dell' CP_1
[...]
al pagamento del TFR/TFS e al pagamento delle spese processuali.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato nei confronti del _2 per difetto di legittimazione passiva. ( cfr sentenza n. 6892/2024 pubbl. il 22/10/2024 RG n. 16644/2023 - dott.ssa Urzini cui ci si richiama ai sensi dell'art. 118disp att cpc)
In ordine alla natura del _2 militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs.
165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CP_3 ."
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n.
15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del Distretto di Corte di Appello di Napoli (ex multis
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est. [...] trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Per_1 sent. n. 2943/2016 est. Per_3 ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Per_2
Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del Controparte_2
[...] (per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in 1.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di Napoli
e di _2 e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del
_2 . Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del _2 . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che "al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_2 si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il CP_2 non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto,
è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale
Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale" per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso" (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022).
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno opponente. Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti del ricorrente. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' CP_1.
Ciò posto, l'CP_1, unico legittimato passivo, deduceva e comprovava l'intervenuto pagamento del TFR in favore del ricorrente avvenuto in data 16.07.2024 e chiedeva dichiararsi la cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente, invitata a prendere posizione in merito all'adesione alla richiesta di cessata materia del contendere, rilevava che l'importo contabilizzato non considerava gli interessi maturati per il ritardato pagamento, come si evinceva dal prospetto di liquidazione CP_1 gli atti.
CP_1 sul punto, nelle note da ultimo depositate, deduceva che, nel caso in esame, non spettavano gli interessi legali in base a quanto disposto dell'articolo 3, comma 2, del DL 79/97, convertito in
L.140/97 che stabilisce che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi" . l'CP_1 sul punto deduceva che il rapporto di lavoro è cessato in data 8.5.2022 e che il TFS è stato liquidato in data
16.7.2024, quindi entro i 24 mesi + 3 mesi concessi dal legislatore all'Amministrazione per erogare la prestazione SENZA interessi legali. Tale prospettazione, non contestata da parte ricorrente, appare condivisibile in base a quanto disposto dell'articolo 3, comma 2, del DL79/97, convertito in L.140/97.
Pertanto sul punto la domanda va rigettata.
Per la sorte capitale, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite che si ritiene di compensare per 1/3 in considerazione dell'avvenuto rigetto per la questione degli interessi, mentre per il resto, considerato che il pagamento da parte dell' CP_1 è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, seguono il criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
Vanno, infine, compensate le spese nei confronti del Controparte_2 in ragione della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' CP_1;
-rigetta per il resto
CP
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate per un terzo, liquida in € 1798,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti del Controparte_2
Si comunichi.
Napoli, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 12957/2024
TRA
C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Ottavio Levita Parte_1 C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
'in persona del Presidente p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.
55, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_2
P.IVA 1 in persona del Liquidatore p.t., rappresentato e difeso dagli
[...] (P.IVA:
,
avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi ed elettivamente domiciliato presso la sede legale del Consorzio sita in Curti (CE) alla via Fosse Ardeantine n. 1, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01.06.2024 il ricorrente esponeva:
(C.U.B.) si occupava dei servizi
- che il Controparte_2
di raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;
· che il C.U.B. veniva costituito ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.L.90/08 e succedeva per
-
incorporazione e riunione ai disciolti consorzi obbligatori di bacino delle Province di Napoli e _2 (Na1, Na2, Na3, Na4, Ce1, Ce2, Ce3 e Ce4), istituiti con legge della Regione Campania 10 febbraio
1993 n. 10;
- che il C.U.B. attualmente in liquidazione ex legge n. 26/2010 - veniva a più riprese qualificato dalla giurisprudenza consorzio obbligatorio tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
- che dal 19.11.2001 al 08.05.2022 prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze del suddetto
Ente pubblico con mansione di sorvegliante, inquadramento nel livello III/A in applicazione del
CCNL Federambiente, rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 08.05.2022 per licenziamento poiché veniva assunto da Parte_2 dal 09.05.2022;
- che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il Pt_3 con sede in Curti (Ce), via Fosse
CP Ardeatine n. 1, trasmetteva all” · Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente
-
(Direzione Provinciale di _2 ) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione con ricevuta di consegna del
10.06.2022;
- che con pec del 19.06.2023 di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi chiedeva all' CP_1 di conoscere lo stato di avanzamento della pratica del TFR e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
- che l' CP_1 con pec del 22.06.2023 disattendeva la predetta richiesta comunicando di non poter provvedere al mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- che l'CP_1 nonostante fossero trascorsi più di due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, non corrispondeva il TFR per inadempimento contributivo dell'ente datoriale.
- che vista la retribuzione utile ai fini del TFR per ciascun anno di servizio indicata dall'Ente datoriale nel modello TFR1 trasmesso all' CP_1, l'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, era pari ad euro 37.097,25;
CP Tanto premesso in fatto, il ricorrente, sostenendo che il diniego dell' era illegittimo, operando il principio di automaticità delle prestazioni di previdenza obbligatorie, concludeva chiedendo: "a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 19.11.2001 al 08.05.2022 con il delle Province di Controparte_2
Napoli e _2, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento dell'CP_1 al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' [...]
(C.F. P.IVA_2 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. Parte_1
dell'importo a titolo di TFR di euro 37.097,25 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento. c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario".
Si costituiva l'CP_1 sostenendo di aver già liquidato il TFR in favore del ricorrente e chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Precisava che all'esito di lunghe e controverse vicende che interessavano il la Regione Controparte_2
,
CP Campania e l' si giungeva alla liquidazione del trattamento di fine rapporto delle centinaia di ex dipendenti del CUB, secondo l'ordine di presentazione delle richieste. Che, pertanto, veniva liquidato in data 16.07.2024 il TFR in favore del ricorrente per l'importo netto di € 28.633,21, decurtate le imposte.
Si costituiva, altresì, il Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la condanna dell' CP_1
[...]
al pagamento del TFR/TFS e al pagamento delle spese processuali.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato nei confronti del _2 per difetto di legittimazione passiva. ( cfr sentenza n. 6892/2024 pubbl. il 22/10/2024 RG n. 16644/2023 - dott.ssa Urzini cui ci si richiama ai sensi dell'art. 118disp att cpc)
In ordine alla natura del _2 militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs.
165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CP_3 ."
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n.
15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del Distretto di Corte di Appello di Napoli (ex multis
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est. [...] trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Per_1 sent. n. 2943/2016 est. Per_3 ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Per_2
Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del Controparte_2
[...] (per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in 1.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di Napoli
e di _2 e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del
_2 . Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del _2 . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che "al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_2 si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il CP_2 non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto,
è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale
Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale" per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso" (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022).
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno opponente. Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti del ricorrente. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' CP_1.
Ciò posto, l'CP_1, unico legittimato passivo, deduceva e comprovava l'intervenuto pagamento del TFR in favore del ricorrente avvenuto in data 16.07.2024 e chiedeva dichiararsi la cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente, invitata a prendere posizione in merito all'adesione alla richiesta di cessata materia del contendere, rilevava che l'importo contabilizzato non considerava gli interessi maturati per il ritardato pagamento, come si evinceva dal prospetto di liquidazione CP_1 gli atti.
CP_1 sul punto, nelle note da ultimo depositate, deduceva che, nel caso in esame, non spettavano gli interessi legali in base a quanto disposto dell'articolo 3, comma 2, del DL 79/97, convertito in
L.140/97 che stabilisce che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi" . l'CP_1 sul punto deduceva che il rapporto di lavoro è cessato in data 8.5.2022 e che il TFS è stato liquidato in data
16.7.2024, quindi entro i 24 mesi + 3 mesi concessi dal legislatore all'Amministrazione per erogare la prestazione SENZA interessi legali. Tale prospettazione, non contestata da parte ricorrente, appare condivisibile in base a quanto disposto dell'articolo 3, comma 2, del DL79/97, convertito in L.140/97.
Pertanto sul punto la domanda va rigettata.
Per la sorte capitale, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite che si ritiene di compensare per 1/3 in considerazione dell'avvenuto rigetto per la questione degli interessi, mentre per il resto, considerato che il pagamento da parte dell' CP_1 è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, seguono il criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
Vanno, infine, compensate le spese nei confronti del Controparte_2 in ragione della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' CP_1;
-rigetta per il resto
CP
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate per un terzo, liquida in € 1798,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti del Controparte_2
Si comunichi.
Napoli, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia