Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 1
- Legge 17 novembre 1986, n. 759
Articolo 2 della Legge 17 novembre 1986, n. 759
Versione
20 novembre 1986
20 novembre 1986