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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/08/2024, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
R.G. 2647/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2647/16 R.G., passata in decisione udienza del 27.02.2024.
Oggetto: - Responsabilità da sinistro stradale -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. T. Sardelli
ATTORE E
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. N. Pepe
(p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. V. Cataldi
CONVENUTI
All'udienza del 27.02.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti introduttivi e a tutti gli scritti difensivi e, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, con lettura della sentenza in pubblica udienza.
_____________________ IN FATTO Con atto notificato il 07.06.2016 , quale conducente del motocarro Parte_1
Piaggio Ape targato BR 58375, conveniva dinanzi a questo Tribunale il sig.
[...]
, proprietario e conducente del veicolo Citroen IN targato AR
CF800BH, nonché quale compagnia assicuratrice di Controparte_2 detto veicolo, chiedendo accertarsi la responsabilità del conducente convenuto nel sinistro stradale avvenuto il 26.06.2014 in San Vito dei Normanni in Via Carovigno e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di € 257.827,60, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di detto sinistro, consistiti in gravi lesioni fisiche alla persona di esso attore (“frattura somatica post-traumatica di D12, ematoma subcapsulare epatico, trombosi venosa profonda asse iliaco-renale bilaterale”). A sostegno delle domande l'attore riferiva che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, egli era alla guida del motocarro Piaggio Ape e stava percorrendo la Via Carovigno, quando improvvisamente aveva perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo per occupare parte della corsia opposta di marcia. Riferiva inoltre che subito dopo il ribaltamento il suo motocarro, mentre si trovava in posizione di quiete, era stato investito dal veicolo Citroen IN, condotto dal sig. , che AR era sopraggiunto dalla direzione opposta. Deduceva che la responsabilità del sinistro e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che egli aveva subito era da attribuirsi alla condotta di guida del conducente del veicolo Citroen IN.
costituitasi in giudizio, contestava la domanda proposta Controparte_4 dall'attore sia nell'an, che nel quantum debeatur, chiedendone l'integrale rigetto. Anche , costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea, AR chiedendone il rigetto. Acquisita varia documentazione prodotta;
espletati interrogatorio formale e prova testimoniale;
esperita CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro e CTU medico – legale;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria proposta dall'attore non merita accoglimento, essendo univocamente emerso dalla CTU ricostruttiva della dinamica dell'accaduto (a cura del CTU Ing. A. che la responsabilità del sinistro è da ascrivere a colpa esclusiva Per_1 dell'attore e che nessun margine di concorso di colpa è attribuibile ai convenuti.
In particolare, nella prima relazione a sua firma il CTU ing. ha accertato Per_1 che il convenuto, conducente del veicolo Citroen IN, procedeva sulla sua corsia di marcia a velocità moderata (al di sotto del limite di 50 kmh, più precisamente a 44 kmh) e improvvisamente si era visto il motocarro dell'attore ribaltarsi e invadere la sua corsia di marcia, senza avere alcuna possibilità di impedire l'impatto fra il proprio veicolo e il suddetto motocarro.
Riconvocato a chiarimenti, al fine di meglio specificare se il conducente del Citroen IN avesse dovuto tenere una velocità ancora più moderata, in relazione alle specifiche condizioni della viabilità e del traffico nella zona teatro del sinistro, il
CTU ha ulteriormente chiarito quanto segue: 1) L'arteria stradale percorsa dalla è rappresentata dal tratto rettilineo Pt_2
e pianeggiante di via Carovigno (S.S. 16), alla periferia del centro abitato di San Vito dei N.nni, ed ha una carreggiata di ampie dimensioni, mediamente pari a 12 m. La collisione, è doveroso rammentarlo, si è verificata nella corsia di marcia di detta vettura, che il motoApe aveva raggiunto dopo essersi ribaltato di lato ed avere at-traversato di sbieco la carreggiata, circostanza questa che il CA non poteva pre-vedere. Al momento del fatto il tronco stradale, rettilineo, pianeggiante, ad unica car-reggiata ed a doppio senso di marcia, asfaltato e privo di anomalie, era asciut-to. Il traffico era normale, il cielo era sereno, la segnaletica orizzontale era in di-screte condizioni e quella verticale imponeva il rispetto del limite massimo di 50 km/h. Si era in ora diurna e quindi la visibilità era ottima. Considerati questi elementi si ritiene di poter affermare che la velocità di 41 km/h deve ritenersi adeguata sia alle caratteristiche della strada che alle condizioni della viabilità. 2) Il pericolo è stato percepito dal CA 1.2 sec. (sommatoria del tempo psico- tecnico di percezione e reazione e del perditempo meccanico) prima della col- lisione ed in tale istante la si trovava alla distanza di 16 m circa dal Pt_2
Punto d'Urto e quindi, poiché la distanza intercorrente tra le strisce pedonali ed il Punto d'Urto era di circa 70 m (prima immagine di pag. 4), ne consegue che in tale istante la vettura distava circa 54 m dal suddetto attraversamento pedonale (seconda immagine di pag. 4). L'accesso al supermercato FAMILA si trova 25 m circa prima del punto di ferimento (prima immagine di pag. 5). L'intersezione stradale di cui alla foto di pag. 5 della CTU si trova alla distan- za di circa 60 m dopo il riferimento (seconda immagine di pag. 5).
3) Si ribadisce la risposta fornita nel primo quesito ovvero che la velocità di 41 km/h deve ritenersi adeguata rispetto alle regole di prudenza imposte dal codi- ce della strada, in relazione alle specifiche caratteristiche della strada e della viabilità.
4) Atteso quanto sin qui riferito e non esistendo regole o formule per calcolare questa variabile, non resta che reiterare il concetto che la velocità di 41 km/h non era eccessiva.
Alle osservazioni del CTP di parte attrice il CTU ha risposto in modo pienamente condivisibile come segue:
1) Lo scrivente non ha mai affermato che la velocità di marcia del fosse Pt_3 di 41 km/h, bensì dai suoi calcoli (v. prima perizia pag. 18), è risultato che essa fosse di 44 km/h. I 41 km/h li ha menzionati nei suoi odierni ulteriori quesiti l'Ill.mo Sig. Giudice e lo scrivente ha qui elaborato i relativi ragionamenti al fine di dimostrare che anche a 41 km/h il sinistro avrebbe avuto il medesimo epilogo che realmente ebbe alla velocità di circa 44 km/h (12,29 m/s). 2) Appare di conseguenza evidente come tutti i calcoli effettuati nella pre-cedente relazione fossero corretti, sicché è da ritenere che il conducente del , Parte_3 sig. , abbia percepito cosa sarebbe potuto accadere di AR lì a poco ed ha iniziato a pensare di dover frenare
3) T = t - tf = 1.34 - 0.26 = 1.08 sec. prima che l'azione decelerante del mezzo condotto si concretizzasse con il bloccaggio delle ruote, lasso temporale questo che ben può rappresentare, nella fattispecie, il valore del "tempo psicotecnico di percezione e reazione" per l'automobilista.
4) Allorquando il CA percepì il pericolo, ovvero 1.34 sec. prima della collisione, i due veicoli si trovavano alle seguenti distanze dal Punto d'Urto:
il motoApe 10 m;
il 1.08·12,29 + 3 = ~ 16 m;
Pt_3
reciprocamente, quindi, ~ 26 m. La situazione è visivamente illustrata sulla planimetria di pag. 19 della CTU originaria. Si confermano i seguenti valori:
• la distanza del P.U. dalle strisce pedonali è di circa 70 m mentre quella intercorrente tra le strisce pedonali e l'istante di percezione del pericolo è stata di 54 m circa (v. immagini di pag. 4);
• la distanza del P.U. dall'ingresso del supermercato Famila è di 25 m (v. immagine di pag. 5);
• la distanza tra l'ingresso del supermercato Famila e l'intersezione stradale, in avanti, è di 85 m, quale risulta dalla sommatoria delle distanze raffigurate nelle due immagini di pag. 5, ovvero 25 m + 60 m. 5) contrariamente a quanto il c.t.p. asserisce nelle sue note critiche ine-renti questo aspetto, la presenza dell'attraversamento pedonale, delle fermate degli autobus, dell'accesso e dell'uscita del supermercato Famila, nonché del traffico pe- donale/veicolare sull'ampia (12 m) carreggiata della S.S 16 non possono inficiare il concetto espresso dallo scrivente relativamente alla adeguatezza della velocità di marcia del se riferita a questo contesto. Il Codice della Pt_3
Strada consente nei centri abitati una velocità massima di 50 km/h e se tale velocità non potesse essere sfruttato in un vialone di periferia di ampie dimensioni quale è quello impegnato dai due veicoli oggetto di causa, allora non si comprende dove mai esso possa essere sfruttato. Il vialone S.S. 16 non è un'arteria soffocata dal traffico ma, in virtù anche di altri percorsi alternativi, è da considerare percorsa da traffico NORMALE e non IN-TENSO, contrariamente a quanto il c.t.p. ha inteso considerarlo. 6) La velocità più prudente che avrebbe dovuto tenere il conducente del Pt_3 non è assolutamente quella che il c.t.p. ha calcolato in 23 km/h perché questo è il valore che qualsivoglia veicolo avrebbe qualora si fermasse al termine di una drastica frenata di lunghezza pari a 3 m. Né risponde al vero il fatto che questa velocità, qualora posseduta dal , gli avrebbe evitato di collidere con il Pt_3 moto-Ape, perché se da un lato è vero che l'auto-veicolo si sarebbe arrestato, altrettanto vero è che identica cosa non sarebbe accaduta per il motocarro, il quale, in virtù della residua energia cinetica posseduta una volta pervenuto all'intero della corsia di marcia del , avrebbe comunque colliso con lo Pt_3 stesso. 7) Relativamente alla velocità di marcia del , che il c.t.p. del conducente Pt_3 del moto-Ape ed il difensore del medesimo ritengono fosse di 51 km/h, si rimanda alla lettura delle pagine da 22 in poi della precedente relazione dello scrivente, ossia dei chiarimenti resi in quella sede alle osservazioni del c.t.p. ing. . Per_2
In base alle valutazioni espresse dal CTU, come innanzi richiamate, si deve concludere che il conducente del veicolo Citroen IN non ebbe alcuna materiale possibilità di evitare l'impatto con il veicolo dell'attore che, ribaltandosi aveva invaso la corsia opposta di marcia;
pertanto, non gli piò esser ascritto alcun margine di responsabilità per imprudenza, negligenza, imperizia o per violazione di norme e regolamenti. Al rigetto delle domande di parte attrice, per effetto della soccombenza, segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore di e di , nella _3 Controparte_2 misura di euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa a beneficio di ciascuna delle parti convenute disgiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi, rigetta le domande proposte da contro e
contro
Parte_1 Controparte_2 _3
. Per l'effetto, condanna al pagamento di tutte le spese di CTU,
[...] Parte_1 nonché alla rifusione delle spese processuali in favore di e di AR
, nella misura di euro 7.000,00 a testa, per compensi di Controparte_2 avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (a beneficio di ciascuna delle parti convenute disgiuntamente) e con distrazione in favore del difensore del , _3 dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 12.08.2024
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2647/16 R.G., passata in decisione udienza del 27.02.2024.
Oggetto: - Responsabilità da sinistro stradale -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. T. Sardelli
ATTORE E
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. N. Pepe
(p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. V. Cataldi
CONVENUTI
All'udienza del 27.02.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti introduttivi e a tutti gli scritti difensivi e, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, con lettura della sentenza in pubblica udienza.
_____________________ IN FATTO Con atto notificato il 07.06.2016 , quale conducente del motocarro Parte_1
Piaggio Ape targato BR 58375, conveniva dinanzi a questo Tribunale il sig.
[...]
, proprietario e conducente del veicolo Citroen IN targato AR
CF800BH, nonché quale compagnia assicuratrice di Controparte_2 detto veicolo, chiedendo accertarsi la responsabilità del conducente convenuto nel sinistro stradale avvenuto il 26.06.2014 in San Vito dei Normanni in Via Carovigno e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di € 257.827,60, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di detto sinistro, consistiti in gravi lesioni fisiche alla persona di esso attore (“frattura somatica post-traumatica di D12, ematoma subcapsulare epatico, trombosi venosa profonda asse iliaco-renale bilaterale”). A sostegno delle domande l'attore riferiva che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, egli era alla guida del motocarro Piaggio Ape e stava percorrendo la Via Carovigno, quando improvvisamente aveva perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo per occupare parte della corsia opposta di marcia. Riferiva inoltre che subito dopo il ribaltamento il suo motocarro, mentre si trovava in posizione di quiete, era stato investito dal veicolo Citroen IN, condotto dal sig. , che AR era sopraggiunto dalla direzione opposta. Deduceva che la responsabilità del sinistro e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che egli aveva subito era da attribuirsi alla condotta di guida del conducente del veicolo Citroen IN.
costituitasi in giudizio, contestava la domanda proposta Controparte_4 dall'attore sia nell'an, che nel quantum debeatur, chiedendone l'integrale rigetto. Anche , costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea, AR chiedendone il rigetto. Acquisita varia documentazione prodotta;
espletati interrogatorio formale e prova testimoniale;
esperita CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro e CTU medico – legale;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria proposta dall'attore non merita accoglimento, essendo univocamente emerso dalla CTU ricostruttiva della dinamica dell'accaduto (a cura del CTU Ing. A. che la responsabilità del sinistro è da ascrivere a colpa esclusiva Per_1 dell'attore e che nessun margine di concorso di colpa è attribuibile ai convenuti.
In particolare, nella prima relazione a sua firma il CTU ing. ha accertato Per_1 che il convenuto, conducente del veicolo Citroen IN, procedeva sulla sua corsia di marcia a velocità moderata (al di sotto del limite di 50 kmh, più precisamente a 44 kmh) e improvvisamente si era visto il motocarro dell'attore ribaltarsi e invadere la sua corsia di marcia, senza avere alcuna possibilità di impedire l'impatto fra il proprio veicolo e il suddetto motocarro.
Riconvocato a chiarimenti, al fine di meglio specificare se il conducente del Citroen IN avesse dovuto tenere una velocità ancora più moderata, in relazione alle specifiche condizioni della viabilità e del traffico nella zona teatro del sinistro, il
CTU ha ulteriormente chiarito quanto segue: 1) L'arteria stradale percorsa dalla è rappresentata dal tratto rettilineo Pt_2
e pianeggiante di via Carovigno (S.S. 16), alla periferia del centro abitato di San Vito dei N.nni, ed ha una carreggiata di ampie dimensioni, mediamente pari a 12 m. La collisione, è doveroso rammentarlo, si è verificata nella corsia di marcia di detta vettura, che il motoApe aveva raggiunto dopo essersi ribaltato di lato ed avere at-traversato di sbieco la carreggiata, circostanza questa che il CA non poteva pre-vedere. Al momento del fatto il tronco stradale, rettilineo, pianeggiante, ad unica car-reggiata ed a doppio senso di marcia, asfaltato e privo di anomalie, era asciut-to. Il traffico era normale, il cielo era sereno, la segnaletica orizzontale era in di-screte condizioni e quella verticale imponeva il rispetto del limite massimo di 50 km/h. Si era in ora diurna e quindi la visibilità era ottima. Considerati questi elementi si ritiene di poter affermare che la velocità di 41 km/h deve ritenersi adeguata sia alle caratteristiche della strada che alle condizioni della viabilità. 2) Il pericolo è stato percepito dal CA 1.2 sec. (sommatoria del tempo psico- tecnico di percezione e reazione e del perditempo meccanico) prima della col- lisione ed in tale istante la si trovava alla distanza di 16 m circa dal Pt_2
Punto d'Urto e quindi, poiché la distanza intercorrente tra le strisce pedonali ed il Punto d'Urto era di circa 70 m (prima immagine di pag. 4), ne consegue che in tale istante la vettura distava circa 54 m dal suddetto attraversamento pedonale (seconda immagine di pag. 4). L'accesso al supermercato FAMILA si trova 25 m circa prima del punto di ferimento (prima immagine di pag. 5). L'intersezione stradale di cui alla foto di pag. 5 della CTU si trova alla distan- za di circa 60 m dopo il riferimento (seconda immagine di pag. 5).
3) Si ribadisce la risposta fornita nel primo quesito ovvero che la velocità di 41 km/h deve ritenersi adeguata rispetto alle regole di prudenza imposte dal codi- ce della strada, in relazione alle specifiche caratteristiche della strada e della viabilità.
4) Atteso quanto sin qui riferito e non esistendo regole o formule per calcolare questa variabile, non resta che reiterare il concetto che la velocità di 41 km/h non era eccessiva.
Alle osservazioni del CTP di parte attrice il CTU ha risposto in modo pienamente condivisibile come segue:
1) Lo scrivente non ha mai affermato che la velocità di marcia del fosse Pt_3 di 41 km/h, bensì dai suoi calcoli (v. prima perizia pag. 18), è risultato che essa fosse di 44 km/h. I 41 km/h li ha menzionati nei suoi odierni ulteriori quesiti l'Ill.mo Sig. Giudice e lo scrivente ha qui elaborato i relativi ragionamenti al fine di dimostrare che anche a 41 km/h il sinistro avrebbe avuto il medesimo epilogo che realmente ebbe alla velocità di circa 44 km/h (12,29 m/s). 2) Appare di conseguenza evidente come tutti i calcoli effettuati nella pre-cedente relazione fossero corretti, sicché è da ritenere che il conducente del , Parte_3 sig. , abbia percepito cosa sarebbe potuto accadere di AR lì a poco ed ha iniziato a pensare di dover frenare
3) T = t - tf = 1.34 - 0.26 = 1.08 sec. prima che l'azione decelerante del mezzo condotto si concretizzasse con il bloccaggio delle ruote, lasso temporale questo che ben può rappresentare, nella fattispecie, il valore del "tempo psicotecnico di percezione e reazione" per l'automobilista.
4) Allorquando il CA percepì il pericolo, ovvero 1.34 sec. prima della collisione, i due veicoli si trovavano alle seguenti distanze dal Punto d'Urto:
il motoApe 10 m;
il 1.08·12,29 + 3 = ~ 16 m;
Pt_3
reciprocamente, quindi, ~ 26 m. La situazione è visivamente illustrata sulla planimetria di pag. 19 della CTU originaria. Si confermano i seguenti valori:
• la distanza del P.U. dalle strisce pedonali è di circa 70 m mentre quella intercorrente tra le strisce pedonali e l'istante di percezione del pericolo è stata di 54 m circa (v. immagini di pag. 4);
• la distanza del P.U. dall'ingresso del supermercato Famila è di 25 m (v. immagine di pag. 5);
• la distanza tra l'ingresso del supermercato Famila e l'intersezione stradale, in avanti, è di 85 m, quale risulta dalla sommatoria delle distanze raffigurate nelle due immagini di pag. 5, ovvero 25 m + 60 m. 5) contrariamente a quanto il c.t.p. asserisce nelle sue note critiche ine-renti questo aspetto, la presenza dell'attraversamento pedonale, delle fermate degli autobus, dell'accesso e dell'uscita del supermercato Famila, nonché del traffico pe- donale/veicolare sull'ampia (12 m) carreggiata della S.S 16 non possono inficiare il concetto espresso dallo scrivente relativamente alla adeguatezza della velocità di marcia del se riferita a questo contesto. Il Codice della Pt_3
Strada consente nei centri abitati una velocità massima di 50 km/h e se tale velocità non potesse essere sfruttato in un vialone di periferia di ampie dimensioni quale è quello impegnato dai due veicoli oggetto di causa, allora non si comprende dove mai esso possa essere sfruttato. Il vialone S.S. 16 non è un'arteria soffocata dal traffico ma, in virtù anche di altri percorsi alternativi, è da considerare percorsa da traffico NORMALE e non IN-TENSO, contrariamente a quanto il c.t.p. ha inteso considerarlo. 6) La velocità più prudente che avrebbe dovuto tenere il conducente del Pt_3 non è assolutamente quella che il c.t.p. ha calcolato in 23 km/h perché questo è il valore che qualsivoglia veicolo avrebbe qualora si fermasse al termine di una drastica frenata di lunghezza pari a 3 m. Né risponde al vero il fatto che questa velocità, qualora posseduta dal , gli avrebbe evitato di collidere con il Pt_3 moto-Ape, perché se da un lato è vero che l'auto-veicolo si sarebbe arrestato, altrettanto vero è che identica cosa non sarebbe accaduta per il motocarro, il quale, in virtù della residua energia cinetica posseduta una volta pervenuto all'intero della corsia di marcia del , avrebbe comunque colliso con lo Pt_3 stesso. 7) Relativamente alla velocità di marcia del , che il c.t.p. del conducente Pt_3 del moto-Ape ed il difensore del medesimo ritengono fosse di 51 km/h, si rimanda alla lettura delle pagine da 22 in poi della precedente relazione dello scrivente, ossia dei chiarimenti resi in quella sede alle osservazioni del c.t.p. ing. . Per_2
In base alle valutazioni espresse dal CTU, come innanzi richiamate, si deve concludere che il conducente del veicolo Citroen IN non ebbe alcuna materiale possibilità di evitare l'impatto con il veicolo dell'attore che, ribaltandosi aveva invaso la corsia opposta di marcia;
pertanto, non gli piò esser ascritto alcun margine di responsabilità per imprudenza, negligenza, imperizia o per violazione di norme e regolamenti. Al rigetto delle domande di parte attrice, per effetto della soccombenza, segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore di e di , nella _3 Controparte_2 misura di euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa a beneficio di ciascuna delle parti convenute disgiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi, rigetta le domande proposte da contro e
contro
Parte_1 Controparte_2 _3
. Per l'effetto, condanna al pagamento di tutte le spese di CTU,
[...] Parte_1 nonché alla rifusione delle spese processuali in favore di e di AR
, nella misura di euro 7.000,00 a testa, per compensi di Controparte_2 avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (a beneficio di ciascuna delle parti convenute disgiuntamente) e con distrazione in favore del difensore del , _3 dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 12.08.2024
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo