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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4138/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Volte n. 1 presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Catello Avenia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione. ATTORE E
, elettivamente domiciliata in S. Agnello al Corso Marion Controparte_1
Crawford n. 28 presso lo studio dell'avvocato Cataldina Persico dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in cale alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.7.2022 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo di accertare Controparte_1 il suo diritto ad ottenere il regresso della somma di euro 13.908,46, nei confronti della convenuta, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, il tutto con vittoria di spese di lite. A fondamento delle proprie pretese l'istante premetteva che fino all'11.5.2022 era stato titolare della S.n.c. Vi.Va. di NZ CA & C. (società operante nel settore della compravendita all'ingrosso di capi di abbigliamento, intimo, calzature prodotti tessili) e che nel giugno del 2009 tale società veniva convenuta in giudizio dalla con ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli CP_2
Sezione Specializzata in materia di imprese, al fine di inibirgli l'utilizzo delle informazioni aziendali sottratte illecitamente per il tramite della ex dipendete della la quale risultava, ai tempi del fatto, legata CP_2 Controparte_1 sentimentalmente al CA. In accoglimento del ricorso (ordinanza del 7.10.2019), all'istante venivano inibite una serie di attività (in particolare di svolgere attività commerciale sul sito di e-commerce “flixshop”, l'uso delle liste Fornitori e Produttori, nonché l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali riservati in proprio possesso, disponendone la distruzione), nonché veniva condannato al pagamento di una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, oltre alla refusione delle spese e dei compensi di lite. Successivamente gli effetti dell'ordinanza venivano mitigati dall'accordo transattivo del 19.3.2020 con il quale il legale rapp.te della S.n.c. Vi.Va. di NZ Pt_1
CA & C., si impegnava a pagare alla la somma di euro 27.816,53, CP_2 di cui euro 22.000,00 a titolo di penale per tutti i giorni di ritardo nell'esecuzione del provvedimento inibitorio ed euro 5.816,53 per le spese legali. L'atto transattivo veniva, inoltre, sottoscritto anche da , con cui la stessa si Controparte_1 assumeva per il futuro, l'obbligo di astenersi da condotte illecite nei confronti della prospettando in tal caso una responsabilità solidale con il CA, CP_2 sanzionabile con una penale pari ad euro 50.000,00. Sulla base di tali premesse, l'istante con il giudizio de quo, chiedeva alla convenuta il pagamento del 50% di quanto corrisposto in virtù di tale accordo transattivo, pari ad euro 13.908,46, nonché il risarcimento del danno morale patito, in conseguenza della condotta tenuta dalla . CP_1
Nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda ex art. 2055 c.c. e, nel merito, ne contestava al fondatezza Contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento per i danni morali/esistenziali, dichiarando altresì, di aver subito comportamenti persecutori e diffamatori da parte del CA, comportamenti che la costringevano a richiedere al proprio datore di lavoro l'astensione dai turni di lavoro serali, per evitare eventuali incontri (cfr. richiesta datore di lavoro, S.r.l. Gran Paradiso allegata al fascicolo attoreo). Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., l'istante modificava la sua domanda ritenendo le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi della convenuta di contenuto diffamatorio e chiedeva la condanna della stessa al pagamento di euro 40.000,00, nonché la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. Respinte le istanza istruttorie la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Passando ad analizzare il merito della controversia, la prima domanda verte sull'accertamento dell'applicabilità dell'art. 2055 c.c., ossia del diritto dell'attore di agire in regresso nei confronti della convenuta per la somma di euro 13.908,46 pari al 50% dell'esborso sostenuto dal CA in virtù dell'ordinanza del 7.10.2019 e dell'accordo transattivo, sottoscritto da entrambe le parti. La domanda è infondata e va rigettata. In primo luogo, occorre escludere l'applicabilità dell'art 2055 c.c., in quanto se è vero che esso inerisce l'ipotesi in cui un soggetto condannato in solido con altri al pagamento di una somma di denaro, dopo aver adempiuto per l'intero, agisca in rivalsa pro quota nei confronti degli altri coobbligati, è senz'altro da escludere nel caso di specie, che l'istante condannato possa agire pro quota nei confronti della convenuta sulla base di un accertamento di responsabilità formatosi in un giudizio in cui la stessa non era parte e, quindi, come tale inidoneo a fondare una ipotesi di responsabilità solidale passiva. Inoltre, alcun'ammissione di responsabilità come vorrebbe parte attorea, potrebbe farsi discendere dall'atto transattivo firmato dalla convenuta in data 19.3.2020, in quanto afferente ad un impegno futuro dall'astenersi dallo svolgere attività di concorrenza rispetto alla non relativo quindi in alcun modo ad una CP_2 eventuale ammissione di corresponsabilità in ordine ai fatti illeciti imputati alla S.n.c. Vi.Va. di NZ CA & C. Ne consegue che dal compendio probatorio versato in atti, se pur emerge un coinvolgimento incidentale della convenuta nei fatti di causa, tale circostanza non si valuta idonea a fondare una ipotesi di responsabilità solidale passiva. Di qui il rigetto della domanda di regresso.
3. Passando ad analizzare la domanda di risarcimento danni, anche la stessa va rigettata ritenendo questo giudice non provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. e 2059 c.c. È noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere". Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. Quindi, il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto.
3.1. Nel caso di specie, non risulta a parere di questo tribunale, essersi verificato nei confronti dell'attore alcun “fatto illecito”. Invero, come emerso dalla documentazione probatoria versata agli atti, la condotta dalla veniva attuata al solo scopo di avvantaggiare il CA nella propria CP_1 attività di titolare della S.n.c. Vi.Va. di NZ CA & C., fornendogli informazioni commerciali sensibili. Di contro, la convenuta assumeva con la predetta condotta un evidente rischio, che le provocava, difatti, conseguenze pregiudizievoli, tra i quali la perdita del suo lavoro presso la CP_2
4. Infine, l'attore ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 40.000,00 a titolo di danno all'immagine, per avere la stessa, nei propri scritti difensivi, dichiarato di essere stata vittima di atteggiamenti persecutori e violenti da parte dell'istante nei periodi successivi alla fine della propria relazione. Premesso che come ripetutamente affermato dai Giudici di legittimità, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona e che la lesione di essi, ovunque e comunque avvenuta, fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che l'illecito integri o meno gli estremi di un reato (così, con riferimento a qualsiasi tipo di illecito, si afferma nella fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione), va evidenziato come nel caso di specie non si ravvisino i presupposti per la configurazione di una condotta diffamatoria. Invero, a parere di questo giudicante, le affermazioni contenute negli scritti difensivi della convenuta, non sono altro che una semplice esplicazione del suo diritto di difesa, in quanto rilevanti e funzionali all'oggetto della causa e all'accoglimento della domanda proposta. In definitiva, acclarata l'insussistenza di qualsiasi fatto illecito nei confronti dell'istante, ne consegue che alcuna voce di danno può essere riconosciuta, con il conseguente rigetto in toto della domanda.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore indeterminabile della controversia di complessità bassa, difformemente a quanto indicato nella nota spese in atti (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Cataldina Persico dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta le domande;
B. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 14 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Volte n. 1 presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Catello Avenia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione. ATTORE E
, elettivamente domiciliata in S. Agnello al Corso Marion Controparte_1
Crawford n. 28 presso lo studio dell'avvocato Cataldina Persico dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in cale alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.7.2022 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo di accertare Controparte_1 il suo diritto ad ottenere il regresso della somma di euro 13.908,46, nei confronti della convenuta, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, il tutto con vittoria di spese di lite. A fondamento delle proprie pretese l'istante premetteva che fino all'11.5.2022 era stato titolare della S.n.c. Vi.Va. di NZ CA & C. (società operante nel settore della compravendita all'ingrosso di capi di abbigliamento, intimo, calzature prodotti tessili) e che nel giugno del 2009 tale società veniva convenuta in giudizio dalla con ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli CP_2
Sezione Specializzata in materia di imprese, al fine di inibirgli l'utilizzo delle informazioni aziendali sottratte illecitamente per il tramite della ex dipendete della la quale risultava, ai tempi del fatto, legata CP_2 Controparte_1 sentimentalmente al CA. In accoglimento del ricorso (ordinanza del 7.10.2019), all'istante venivano inibite una serie di attività (in particolare di svolgere attività commerciale sul sito di e-commerce “flixshop”, l'uso delle liste Fornitori e Produttori, nonché l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali riservati in proprio possesso, disponendone la distruzione), nonché veniva condannato al pagamento di una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, oltre alla refusione delle spese e dei compensi di lite. Successivamente gli effetti dell'ordinanza venivano mitigati dall'accordo transattivo del 19.3.2020 con il quale il legale rapp.te della S.n.c. Vi.Va. di NZ Pt_1
CA & C., si impegnava a pagare alla la somma di euro 27.816,53, CP_2 di cui euro 22.000,00 a titolo di penale per tutti i giorni di ritardo nell'esecuzione del provvedimento inibitorio ed euro 5.816,53 per le spese legali. L'atto transattivo veniva, inoltre, sottoscritto anche da , con cui la stessa si Controparte_1 assumeva per il futuro, l'obbligo di astenersi da condotte illecite nei confronti della prospettando in tal caso una responsabilità solidale con il CA, CP_2 sanzionabile con una penale pari ad euro 50.000,00. Sulla base di tali premesse, l'istante con il giudizio de quo, chiedeva alla convenuta il pagamento del 50% di quanto corrisposto in virtù di tale accordo transattivo, pari ad euro 13.908,46, nonché il risarcimento del danno morale patito, in conseguenza della condotta tenuta dalla . CP_1
Nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda ex art. 2055 c.c. e, nel merito, ne contestava al fondatezza Contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento per i danni morali/esistenziali, dichiarando altresì, di aver subito comportamenti persecutori e diffamatori da parte del CA, comportamenti che la costringevano a richiedere al proprio datore di lavoro l'astensione dai turni di lavoro serali, per evitare eventuali incontri (cfr. richiesta datore di lavoro, S.r.l. Gran Paradiso allegata al fascicolo attoreo). Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., l'istante modificava la sua domanda ritenendo le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi della convenuta di contenuto diffamatorio e chiedeva la condanna della stessa al pagamento di euro 40.000,00, nonché la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. Respinte le istanza istruttorie la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Passando ad analizzare il merito della controversia, la prima domanda verte sull'accertamento dell'applicabilità dell'art. 2055 c.c., ossia del diritto dell'attore di agire in regresso nei confronti della convenuta per la somma di euro 13.908,46 pari al 50% dell'esborso sostenuto dal CA in virtù dell'ordinanza del 7.10.2019 e dell'accordo transattivo, sottoscritto da entrambe le parti. La domanda è infondata e va rigettata. In primo luogo, occorre escludere l'applicabilità dell'art 2055 c.c., in quanto se è vero che esso inerisce l'ipotesi in cui un soggetto condannato in solido con altri al pagamento di una somma di denaro, dopo aver adempiuto per l'intero, agisca in rivalsa pro quota nei confronti degli altri coobbligati, è senz'altro da escludere nel caso di specie, che l'istante condannato possa agire pro quota nei confronti della convenuta sulla base di un accertamento di responsabilità formatosi in un giudizio in cui la stessa non era parte e, quindi, come tale inidoneo a fondare una ipotesi di responsabilità solidale passiva. Inoltre, alcun'ammissione di responsabilità come vorrebbe parte attorea, potrebbe farsi discendere dall'atto transattivo firmato dalla convenuta in data 19.3.2020, in quanto afferente ad un impegno futuro dall'astenersi dallo svolgere attività di concorrenza rispetto alla non relativo quindi in alcun modo ad una CP_2 eventuale ammissione di corresponsabilità in ordine ai fatti illeciti imputati alla S.n.c. Vi.Va. di NZ CA & C. Ne consegue che dal compendio probatorio versato in atti, se pur emerge un coinvolgimento incidentale della convenuta nei fatti di causa, tale circostanza non si valuta idonea a fondare una ipotesi di responsabilità solidale passiva. Di qui il rigetto della domanda di regresso.
3. Passando ad analizzare la domanda di risarcimento danni, anche la stessa va rigettata ritenendo questo giudice non provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. e 2059 c.c. È noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere". Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. Quindi, il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto.
3.1. Nel caso di specie, non risulta a parere di questo tribunale, essersi verificato nei confronti dell'attore alcun “fatto illecito”. Invero, come emerso dalla documentazione probatoria versata agli atti, la condotta dalla veniva attuata al solo scopo di avvantaggiare il CA nella propria CP_1 attività di titolare della S.n.c. Vi.Va. di NZ CA & C., fornendogli informazioni commerciali sensibili. Di contro, la convenuta assumeva con la predetta condotta un evidente rischio, che le provocava, difatti, conseguenze pregiudizievoli, tra i quali la perdita del suo lavoro presso la CP_2
4. Infine, l'attore ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 40.000,00 a titolo di danno all'immagine, per avere la stessa, nei propri scritti difensivi, dichiarato di essere stata vittima di atteggiamenti persecutori e violenti da parte dell'istante nei periodi successivi alla fine della propria relazione. Premesso che come ripetutamente affermato dai Giudici di legittimità, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona e che la lesione di essi, ovunque e comunque avvenuta, fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che l'illecito integri o meno gli estremi di un reato (così, con riferimento a qualsiasi tipo di illecito, si afferma nella fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione), va evidenziato come nel caso di specie non si ravvisino i presupposti per la configurazione di una condotta diffamatoria. Invero, a parere di questo giudicante, le affermazioni contenute negli scritti difensivi della convenuta, non sono altro che una semplice esplicazione del suo diritto di difesa, in quanto rilevanti e funzionali all'oggetto della causa e all'accoglimento della domanda proposta. In definitiva, acclarata l'insussistenza di qualsiasi fatto illecito nei confronti dell'istante, ne consegue che alcuna voce di danno può essere riconosciuta, con il conseguente rigetto in toto della domanda.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore indeterminabile della controversia di complessità bassa, difformemente a quanto indicato nella nota spese in atti (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Cataldina Persico dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta le domande;
B. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 14 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo