Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
10370/2023 R.G.V.G, proposto da:
, nato in [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gabriele Rizzo, giusta procura in atti;
e da
, nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dell'avv. Cristina Mursia, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 25.09.2023, e premettendo di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in S. Pietro Clarenza (CT), in data 5-9-2014 e che dalla loro unione è nato il figlio pagina 1 di 4
separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49.
In data 22/03/2024, con sentenza n. 1535/2024 pubblicata il 25/03/2024, il Tribunale di Catania ha omologato la separazione dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e con separata ordinanza ha rimesso la causa al ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine fino al 08.07.2024, per il deposito di note scritte.
Le parti, con le menzionate note scritte, confermavano le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno, in Italia, previa reciproca comunicazione. Si danno sin d'ora l'un l'altro il consenso per il rilascio del passaporto.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Parte_3
presso la madre con la quale vivrà in Genova, c.so A.Gastaldi,11;
3) La casa coniugale, sita in S.Giovanni La Punta (CT),via Cap. Lo Faro, 16, di cui è usufruttuaria la madre del ricorrente, IG.ra , verrà rilasciata alla stessa entro e non oltre la Pasqua del Parte_4
2024 dalla IG.ra , la quale porterà con sé l'intero mobilio da lei stessa acquistato Parte_2
(cucina, arredo dei due bagni, camera da letto e l'unico divano presente nella casa).
4) Il padre avrà facoltà di vedere il figlio portandolo con sè, concordando con la madre preventivamente i tempi, due volte al mese, prelevandolo il venerdì all'uscita dalla scuola e riaccompagnandolo a casa dalla madre la domenica pomeriggio, in base agli impegni lavorativi dello stesso ed agli orari dei voli Catania/Genova e Genova /Catania. Vivendo i ricorrenti in città molto lontane essi si impegnano alla massima collaborazione reciproca in funzione del benessere, assolutamente primario e prevalente, del figlio. Il padre potrà tenere e portare con se il figlio minore durante le vacanze di Natale una settimana, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con il giorno di Capodanno. Durante le vacanze di Pasqua potrà tenere con sè il bambino per tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua. Lo potrà tenere il bambino con sè nel ponte Pt_3
che và dal 25 aprile all' 1 maggio, ove, in base alle caratteristiche del calendario annuale, sia possibile avere un “ponte” tra le due date e sempre nel rispetto degli impegni scolastici del bambino, altrimenti si seguirà l'alternanza (un ponte si ed uno no) con la madre che riguarderà anche gli altri
“ponti” da calendario (Ognissanti, Immacolata, festa della Repubblica). In tutte queste occasioni pagina 2 di 4 preleverà il bambino presso l'abitazione della moglie all'ora convenuta e lo riporterà a casa all'ora prefissata e concordata da entrambi i genitori. Durante le vacanze estive potrà tenere con se il bambino complessivamente per quattro settimane, una settimana per ciascuno dei mesi da giugno a settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino, con possibilità di distribuire il periodo in modo diverso, ciascun mese, tenuto conto degli impegni lavorativi dello che è libero Pt_3
professionista. Entro il 20 giugno di ogni anno i coniugi si comunicheranno reciprocamente il periodo di disponibilità per il periodo estivo. In tutti i casi nei quali viene prevista la possibilità per il padre di tenere con sè il bambino, questi terrà lo stesso anche la notte, accudendolo in tutti i suoi bisogni.
5) La moglie è insegnante di sostegno nelle scuole pubbliche. Percepisce uno stipendio adeguato, non ha bisogno di assegno di mantenimento e, dunque, vi rinuncia.
6) verserà alla , a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, privo di redditi Parte_5 Pt_2
propri, l'assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), entro giorno cinque di ciascun mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e comunque includendo il mese di deposito, mediante bonifico bancario. Il mantenimento dovrà essere corrispoto fino al raggiungimento, da parte del figlio, della maggiore età e, in ogni caso, fino al completamento da parte dello stesso di un corso regolare di studi anche universitari. L' assegno di mantenimento, come sopra stabilito, sarà rivalutato ogni anno in relazione alle variazioni, accertatate dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente. Il marito contribuirà, nella misura del 50%, alle spese necessarie per l'istruzione del figlio ed in egual misura alle spese straordinarie necessarie per lo stesso e sosterrà, sempre al 50%, le spese scolastiche necessarie per il completamento degli studi universitari da parte del figlio. Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento al protocollo d'intesa "Linee guida sul mantenimento dei figli" emesso di concerto tra il Tribunale di Catania e l'Ordine degli Avvocati di Catania che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare. 7) Il marito dà fin d'ora il proprio assenso affinchè il figlio resti inserito, fino al completamento degli studi, nello stato di famiglia della moglie e perchè resti a carico al 100% della stessa anche ai fini dell'Assegno Unico Nucleo Familiare.”
All'udienza del 04.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
pagina 3 di 4 Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 1535/2024 pubblicata il 25/03/2024) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10370/2023 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in S. Pietro Clarenza il
05.09.2014 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Parte_1
Comune di S. Pietro Clarenza atto n. 15, parte II, serie A, anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di S. Pietro Clarenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025 nella camera di conIGlio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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