Art. 15. Delega al Governo in materia di istruzione 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all' articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative ovvero in piu' testi unici distinti per ambito di competenza;
b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non piu' utili, nonche' prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;
c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilita', eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonche' ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilita' dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 49 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 .
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .».
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative ovvero in piu' testi unici distinti per ambito di competenza;
b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non piu' utili, nonche' prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;
c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilita', eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonche' ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilita' dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 49 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 .
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .».
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.