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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: consegna documenti
ex art. 63 Disp. Att c.c
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
CP_1 in persona del legale rappresentante con sede legale in Pero (Mi) alla via Figino n. 41, P.I.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Galiano -ricorrente - P.IVA_1
(Avv. MARIANGELA GALIANO);
nei confronti di:
Controparte_2 nato in [...] il [...], con studio in Agrigento via Francesco Crispi 34, in qualità di amministratore del ubicato al Viale Sicilia 35/E, in Agrigento (C.F. Controparte_3
-resistente contumace- P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , nel premettere di essere creditrice del CP_4
sito ad Agrigento in Viale Sicilia 35/E, in persona del Suo Controparte_3
Amministratore p.t. , in forza di decreto ingiuntivo n. 423/2024 Controparte_2 per la somma di €. 3.336,76 oltre accessori per l'attività di manutenzione prestata per l'impianto elevatore ubicato nel suddetto condominio e di non aver ricevuto alcun pagamento, ha esposto di aver richiesto la documentazione ex art. 63 Disp. Att c.c. all'amministratore senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
1 Ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi;
per l'effetto condannare a consegnarle i CP_2 nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno;
- condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni, nella misura di € 2.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a € 100,00,
o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del provvedimento di condanna.
Il resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Il procedimento è stato documentalmente istruito tenuto conto della sua natura ed assunto in riserva per la decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle conclusioni di parte ricorrente come da note di trattazione scritte per l'udienza.
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, la domanda è stata correttamente rivolta nei confronti dell'amministratore poiché l'art. 63 disp att c.c. pone in capo al medesimo, quale mandatario, un obbligo di collaborazione nei confronti dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, essendo egli tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Nel caso in esame l'amministratore del resistente, nonostante i solleciti da CP_3 parte del creditore ricorrente - munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo R.G. n.423/2024 emesso in data 1.03.2024 non opposto e munito di attestazione ex art 647 c.p.c.) e ancora insoddisfatto -, non ha ottemperato all'obbligo di comunicare le generalità dei condomini morosi.
La domanda va dunque accolta;
per quanto riguarda la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c, considerato che si verte in ipotesi di prestazione di fare diversa dalla corresponsione di una somma di denaro e ritenuto non manifestamente iniquo, va riconosciuta la misura coercitiva nell'importo di € 100,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno in assenza di una specifica prova – e ancor prima allegazione – del pregiudizio patito dall'istante.
Le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni avuto riguardo al valore della controversia (scaglione fino ad € 5200,00 – valori più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in
2 diritto ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi), vanno poste a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti di in qualità di amministratore del Controparte_2 CP_3
ubicato al Viale Sicilia 35/E, in Agrigento, ogni altra istanza ed eccezione disattesa
[...]
o assorbita, così provvede:
CO , n.q. di amministratore pro tempore del Controparte_2
sito ad Agrigento in Viale Sicilia 35/E, a consegnare al ricorrente un Controparte_3 elenco completo della generalità dei condomini morosi (nome, cognome e codice fiscale), in relazione al credito vantato dalla stessa e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
lo CO altresì alla corresponsione della somma pari a € 100,00 per ogni settimana di ritardo nell'adempimento con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento;
CO , n.q. di amministratore pro tempore del Controparte_2
sito ad Agrigento in Viale Sicilia 35/E al pagamento a favore della Controparte_3 ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in complessivi € 1065,00 per compensi professionali ed in
€ 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 29 marzo 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
3
ex art. 63 Disp. Att c.c
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
CP_1 in persona del legale rappresentante con sede legale in Pero (Mi) alla via Figino n. 41, P.I.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Galiano -ricorrente - P.IVA_1
(Avv. MARIANGELA GALIANO);
nei confronti di:
Controparte_2 nato in [...] il [...], con studio in Agrigento via Francesco Crispi 34, in qualità di amministratore del ubicato al Viale Sicilia 35/E, in Agrigento (C.F. Controparte_3
-resistente contumace- P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , nel premettere di essere creditrice del CP_4
sito ad Agrigento in Viale Sicilia 35/E, in persona del Suo Controparte_3
Amministratore p.t. , in forza di decreto ingiuntivo n. 423/2024 Controparte_2 per la somma di €. 3.336,76 oltre accessori per l'attività di manutenzione prestata per l'impianto elevatore ubicato nel suddetto condominio e di non aver ricevuto alcun pagamento, ha esposto di aver richiesto la documentazione ex art. 63 Disp. Att c.c. all'amministratore senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
1 Ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi;
per l'effetto condannare a consegnarle i CP_2 nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno;
- condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni, nella misura di € 2.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a € 100,00,
o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del provvedimento di condanna.
Il resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Il procedimento è stato documentalmente istruito tenuto conto della sua natura ed assunto in riserva per la decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle conclusioni di parte ricorrente come da note di trattazione scritte per l'udienza.
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, la domanda è stata correttamente rivolta nei confronti dell'amministratore poiché l'art. 63 disp att c.c. pone in capo al medesimo, quale mandatario, un obbligo di collaborazione nei confronti dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, essendo egli tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Nel caso in esame l'amministratore del resistente, nonostante i solleciti da CP_3 parte del creditore ricorrente - munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo R.G. n.423/2024 emesso in data 1.03.2024 non opposto e munito di attestazione ex art 647 c.p.c.) e ancora insoddisfatto -, non ha ottemperato all'obbligo di comunicare le generalità dei condomini morosi.
La domanda va dunque accolta;
per quanto riguarda la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c, considerato che si verte in ipotesi di prestazione di fare diversa dalla corresponsione di una somma di denaro e ritenuto non manifestamente iniquo, va riconosciuta la misura coercitiva nell'importo di € 100,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno in assenza di una specifica prova – e ancor prima allegazione – del pregiudizio patito dall'istante.
Le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni avuto riguardo al valore della controversia (scaglione fino ad € 5200,00 – valori più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in
2 diritto ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi), vanno poste a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti di in qualità di amministratore del Controparte_2 CP_3
ubicato al Viale Sicilia 35/E, in Agrigento, ogni altra istanza ed eccezione disattesa
[...]
o assorbita, così provvede:
CO , n.q. di amministratore pro tempore del Controparte_2
sito ad Agrigento in Viale Sicilia 35/E, a consegnare al ricorrente un Controparte_3 elenco completo della generalità dei condomini morosi (nome, cognome e codice fiscale), in relazione al credito vantato dalla stessa e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
lo CO altresì alla corresponsione della somma pari a € 100,00 per ogni settimana di ritardo nell'adempimento con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento;
CO , n.q. di amministratore pro tempore del Controparte_2
sito ad Agrigento in Viale Sicilia 35/E al pagamento a favore della Controparte_3 ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in complessivi € 1065,00 per compensi professionali ed in
€ 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 29 marzo 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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