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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1952/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CINO ALESSIO e dell'avv.TOSCANO GILDA
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv Controparte_1
GILDA TOSCANO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/11/2024 , Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 19/2/21995, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati due figli, ormai maggiorenni e autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di stabilire la loro residenza ove
vorranno;
2) La casa coniugale sita in Tarsia alla Via Giuseppe Garibaldi n. 4, non essendo di proprietà
dei coniugi ma un alloggio popolare assegnato dal Comune di Tarsia al SI. Parte_1
continuerà ad essere abitata dal SI. il quale provvederà a pagare
[...] Parte_1
l'intero importo dell'affitto mensile;
3) La figlia maggiorenne e non autosufficiente, , verrà affidata ad Persona_1
entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento
prevalente presso l'abitazione del padre;
4) La SI.ra entro il giorno 25 di ogni mese corrisponderà, per il mantenimento CP_1
ordinario della figlia, la somma di € 100,00 mensili;
mentre concorrerà nella misura del 50%
alle spese straordinarie necessarie per la figlia;
5) La sarà libera di trascorrere le festività, le vacanze estive e tutti i Persona_1
giorni dell'anno, a sua discrezione, con entrambi i genitori. 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto
rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
diquanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14/10/1969 e , nata il [...] a [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 27 gennaio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1952/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CINO ALESSIO e dell'avv.TOSCANO GILDA
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv Controparte_1
GILDA TOSCANO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/11/2024 , Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 19/2/21995, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati due figli, ormai maggiorenni e autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di stabilire la loro residenza ove
vorranno;
2) La casa coniugale sita in Tarsia alla Via Giuseppe Garibaldi n. 4, non essendo di proprietà
dei coniugi ma un alloggio popolare assegnato dal Comune di Tarsia al SI. Parte_1
continuerà ad essere abitata dal SI. il quale provvederà a pagare
[...] Parte_1
l'intero importo dell'affitto mensile;
3) La figlia maggiorenne e non autosufficiente, , verrà affidata ad Persona_1
entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento
prevalente presso l'abitazione del padre;
4) La SI.ra entro il giorno 25 di ogni mese corrisponderà, per il mantenimento CP_1
ordinario della figlia, la somma di € 100,00 mensili;
mentre concorrerà nella misura del 50%
alle spese straordinarie necessarie per la figlia;
5) La sarà libera di trascorrere le festività, le vacanze estive e tutti i Persona_1
giorni dell'anno, a sua discrezione, con entrambi i genitori. 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto
rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
diquanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14/10/1969 e , nata il [...] a [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 27 gennaio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento