CASS
Ordinanza 6 giugno 2023
Ordinanza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/06/2023, n. 15820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15820 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29431/2017 R.G. proposto da AN CE, EN RI TA e ZO DANIELE, elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Massimiliano Carnio
- ricorrenti -
contro Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Antonio Buozzi n. 87, presso lo studio dell’avv. Massimo Colarizzi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. RImichaela Li Volti
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 475/2017 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 9/6/2017; Civile Ord. Sez. L Num. 15820 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 06/06/2023 2 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023 dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame proposto dai ricorrenti – dipendenti del Comune di quella città – contro la sentenza con cui il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva a sua volta respinto la domanda dei lavoratori diretta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% delle loro retribuzioni, con la conseguente condanna dell’ente comunale al pagamento di quanto indebitamente trattenuto. Contro la sentenza d’appello i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Comune di Torino si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, testualmente: «illogicità e palese erroneità con cui la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare la normativa relativa al T.F.R. applicato ai lavoratori pubblici assunti dopo il 2001 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». 2. Il secondo motivo è così rubricato: «erroneità e in ogni caso contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la normativa di attuazione alla l. 335/1998 e quindi accordo del 29.7.1999 e DPCM 2.3.2001 all’art. 1, commi 3 e 4, siano conformi ai principi dettati dalla legge quadro e conformi ai principi di cui all’art. 3 e 36 Cost.». 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per le ragioni 3 già espresse da questa Corte in due recenti decisioni, pronunciate su casi del tutto analoghi, che qui si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 19503/2022; 4540/2022). 3.1. I ricorrenti furono assunti dal Comune di Torino dopo il 31.12.2000 e, quindi, sono assoggettati ab origine al regime del T.F.R., a differenza dei pubblici impiegati assunti fino a quella data, per i quali il passaggio dal regime del T.F.S. a quello del T.F.R. era oggetto di un’opzione del lavoratore. Essi ritengono che, per questo motivo, non sarebbe loro applicabile la citata trattenuta perequativa del 2,5% e che, ove l’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 venisse invece interpretato nel senso di essere applicabile anche ai nuovi assunti, la norma sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., con conseguente illegittimità anche dell’art. 1, comma 4, del d.P.C.M.
2.3.2001 e dell’Accordo Quadro 29.7.1999, che hanno dato attuazione alla disposizione di legge. 3.2. Sennonché, come osservato nei citati precedenti, nel frattempo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 1998, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dal trattamento di fine servizio (T.F.S.) al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto. La Consulta ha argomentato che il principio 4 dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente. Né possono trarsi argomenti a favore della tesi dei ricorrenti dalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973. Infatti, tra la fattispecie posta all’attenzione del giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati. La prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di T.F.S., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 (disposizione poi abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012), che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,5% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. In questa sede, invece, ci si riferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del T.F.R. fin dall’assunzione a tempo 5 indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,5%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata messa a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,5% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto dell’art. 2, commi 5, 6 e 7 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata, ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime rispettivamente di T.F.R. e di T.F.S. 3.3. Una volta esclusa l’illegittimità costituzionale della disposizione di legge, altrettanto vale per le norme – statali e contrattuali – che alla legge hanno dato attuazione, secondo un’interpretazione, non solo plausibile, ma anche conforme sia al principio di uguaglianza, che al divieto di reformatio in peius della retribuzione complessiva netta percepita dai lavoratori. 4. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi pari a € 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 6 versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 5/4/2023.
- ricorrenti -
contro Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Antonio Buozzi n. 87, presso lo studio dell’avv. Massimo Colarizzi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. RImichaela Li Volti
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 475/2017 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 9/6/2017; Civile Ord. Sez. L Num. 15820 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 06/06/2023 2 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023 dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame proposto dai ricorrenti – dipendenti del Comune di quella città – contro la sentenza con cui il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva a sua volta respinto la domanda dei lavoratori diretta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% delle loro retribuzioni, con la conseguente condanna dell’ente comunale al pagamento di quanto indebitamente trattenuto. Contro la sentenza d’appello i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Comune di Torino si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, testualmente: «illogicità e palese erroneità con cui la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare la normativa relativa al T.F.R. applicato ai lavoratori pubblici assunti dopo il 2001 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». 2. Il secondo motivo è così rubricato: «erroneità e in ogni caso contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la normativa di attuazione alla l. 335/1998 e quindi accordo del 29.7.1999 e DPCM 2.3.2001 all’art. 1, commi 3 e 4, siano conformi ai principi dettati dalla legge quadro e conformi ai principi di cui all’art. 3 e 36 Cost.». 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per le ragioni 3 già espresse da questa Corte in due recenti decisioni, pronunciate su casi del tutto analoghi, che qui si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 19503/2022; 4540/2022). 3.1. I ricorrenti furono assunti dal Comune di Torino dopo il 31.12.2000 e, quindi, sono assoggettati ab origine al regime del T.F.R., a differenza dei pubblici impiegati assunti fino a quella data, per i quali il passaggio dal regime del T.F.S. a quello del T.F.R. era oggetto di un’opzione del lavoratore. Essi ritengono che, per questo motivo, non sarebbe loro applicabile la citata trattenuta perequativa del 2,5% e che, ove l’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 venisse invece interpretato nel senso di essere applicabile anche ai nuovi assunti, la norma sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., con conseguente illegittimità anche dell’art. 1, comma 4, del d.P.C.M.
2.3.2001 e dell’Accordo Quadro 29.7.1999, che hanno dato attuazione alla disposizione di legge. 3.2. Sennonché, come osservato nei citati precedenti, nel frattempo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 1998, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dal trattamento di fine servizio (T.F.S.) al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto. La Consulta ha argomentato che il principio 4 dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente. Né possono trarsi argomenti a favore della tesi dei ricorrenti dalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973. Infatti, tra la fattispecie posta all’attenzione del giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati. La prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di T.F.S., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 (disposizione poi abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012), che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,5% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. In questa sede, invece, ci si riferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del T.F.R. fin dall’assunzione a tempo 5 indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,5%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata messa a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,5% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto dell’art. 2, commi 5, 6 e 7 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata, ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime rispettivamente di T.F.R. e di T.F.S. 3.3. Una volta esclusa l’illegittimità costituzionale della disposizione di legge, altrettanto vale per le norme – statali e contrattuali – che alla legge hanno dato attuazione, secondo un’interpretazione, non solo plausibile, ma anche conforme sia al principio di uguaglianza, che al divieto di reformatio in peius della retribuzione complessiva netta percepita dai lavoratori. 4. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi pari a € 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 6 versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 5/4/2023.