Art. 10.
Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.
E' trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avra' apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.
Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria e' comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.
L'Amministrazione puo' provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.
In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 40.
Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.
E' trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avra' apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.
Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria e' comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.
L'Amministrazione puo' provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.
In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 40.